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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/10/2024, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n 245/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel.
2) dott. Costanza Comunale Giudice
3) dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 245/2024 RG, proposta da nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
dall'Avv. Caterina FIESOLI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato, Via Valentini n. 8/d, giusta procura allegata al ricorso;
Fax: 0574/537818 PEC: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente e
, nata a [...] il [...], e residente Controparte_1
i, 47, (C.F. , rappresentata e difesa C.F._2 dall' Avv. Sara PIERI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato (PO) in Viale della Repubblica, n. 178, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax:0574/574246 Pec: vvocati.prato.it, Email_2
Resistente Visto del PM apposto in data 17 luglio 2024, avente ad oggetto: modifica condizioni concordate in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Osserva
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 esponeva: Parte_1
- che con procedura di negoziazione assistita intrapresa nell'anno 2019 il ricorrente e avevano provveduto a far cessare gli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario contratto in data 15.10.2005 in Firenze, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Firenze con atto n. 400, parte II, serie A anno 2005;
- che l'accordo raggiunto a mezzo della citata procedura di negoziazione assistita era stato autorizzato 20.09.2019 e nello stesso erano state previste le seguenti condizioni:
1 “1) La casa coniugale posta nel Comune di Prato, Via Gioberti n. 3, con gli arredi in essa presenti, verrà assegnata al Sig. , che vi ha già trasferito la Parte_1 propria abituale residenza;
2) La Sig.ra tempesti risiederà con i due figli, e CP_1 Per_1 Per_2 nell'immobile posto in Prato, Via B. Buozzi n. 47;
3) I figli e saranno affidati ad entrambi i coniugi, pur Per_1 Per_2 essendo collocati prevalentemente presso la abitazione di residenza della madre;
4) ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita dei figli dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori;
5) il Sig. terrà con sé i figli e con le seguenti modalità, Pt_1 Per_1 Per_2 da ritenersi comunque indicative e salvi diversi accordi che i coniugi raggiungeranno;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita dal lavoro del padre, o comunque anche in orario precedente, fino al lunedì mattina, allorchè riaccompagnerà i figli a scuola;
- almeno due giorni ogni settimana (anche non consecutivi), dal pomeriggio, all'uscita dal lavoro, alla mattina successiva, allorché riaccompagnerà i figli a scuola;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- la settimana di Pasqua, ad anni alterni;
- quindici giorni durante le vacanze estive, nel mese di agosto, nelle date da concordarsi, entro il mese di maggio, previo accordo tra i coniugi, oltre a quindici giorni consecutivi nel mese di Luglio, quando i figli non devono recarsi a scuola;
uguali periodi di tempo verranno trascorsi dai figli con la madre;
- i tempi e le modalità del diritto di visita del genitore non collocatario, e dunque del , potranno comunque essere modificati previo accordo di entrambi i CP_2 genitori e tenendo conto delle esigenze e delle future richieste dei figli, nonché delle necessità e degli impegni lavorativi del padre (in via esemplificativa e non esaustiva, potranno essere richieste modifiche per i fine settimana o per i giorni della settimana, in presenza di convegni ai quali il Sig. dovesse partecipare come relatore); Pt_1
6) Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento per i figli minori e la somma di € 1.300,00 Per_1 Per_2 entro il giorno 10 di ogni mese con versamento sul conto corrente con le seguenti coordinate bancarie: [...]C0000, CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE- BANCA INTESA SAN PAOLO;
7) la somma di cui al punto che precede, rivalutabile annualmente secondo le variazioni ISTAT, sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
2 8) le spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, ludico-sportive tutte le scolastiche saranno a carico di entrambi in genitori, in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro coniuge su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione;
9) i coniugi concordano che la quota annuale per la frequentazione dello Sporting verrà pagata al 50% tra i coniugi medesimi e il si impegna a depositare Pt_1 idonea dichiarazione per la frequentazione degli ambienti dello Sporting in favore della CP_1
10) Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni altra questione patrimoniale prima e fuori del presente atto, di essere economicamente autosufficienti e di non avere nient'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
12) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per i minori e/o ad altro documento valido per l'espatrio, stante anche la residenza dei nonni paterni nello stato del Sudafrica;
13) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
- che prima depositare il ricorso aveva manifestato la necessità di modificare le condizioni avendo costituito un nuovo nucleo familiare , con la nascita di un altro figlio il 2.10.2021, così che la situazione era mutata ma la pur avendo CP_1 dichiarato espressamente “rinuncio, a partire da Luglio 2023, alla somma di 1300 euro corrispostami dal sig. come da condizioni indicate nel Pt_1 divorzio”, ma di fatto non rilasciando alcun consenso sul punto e sottraendosi, nonostante le reiterate richieste non aveva provveduto alla sottoscrizione di un ricorso congiunto.;
- che peraltro la frequentazione del padre con i figli e era Per_1 Per_2 divenuta sempre più incisiva, in quanto i figli pranzavano con il padre anche nei giorni nei quali era prevista la permanenza a casa della madre, e con il padre trascorrevano la metà delle notti durante la settimana;
- che il figlio era inoltre divenuto maggiorenne il 15 ottobre 2022 e Per_1 frequentava l'università a Bologna, sicché era in grado di ricevere direttamente l'importo dell'assegno di mantenimento. Su tali premesse chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo intervenuto, disponendo che i genitori provvederanno ognuno per proprio conto al mantenimento diretto dei figli maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e ancora minorenne, in ragione Per_2 delle mutate condizioni di collocamento con i genitori ovvero, in subordine, disporne la riduzione ad € 700,00 o nella diversa misura maggiore ritenuta di giustizia, autorizzandone il versamento diretto al figlio maggiore con Per_1 il favore delle spese.. Con comparsa depositata il 14 giugno 2024 si costituiva la Controparte_1 quale contestava le circostanze allegate ed opponendosi alle modifiche richieste,
3 non ravvisandone i presupposti, tenuto conto degli elevati redditi del ricorrente e dell'impegno posto in essere dalla madre, medico otorinolaringoiatra, nella cura dei figli. Nel corso del procedimento, tuttavia, le parti concordavano la modifica delle condizioni nel senso precisato nel dispositivo;
Rilevato
- che le parti hanno concordemente inteso procedere alla modifica dell'accordo relativo alle condizioni economiche conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo dei ricorrenti, ritenuta conforme ad equità, sulla scorta della documentazione acquisita;
- che all'udienza di comparizione del 17 luglio 2024 davanti al giudice relatore, le parti hanno confermato di avere raggiunto un accordo da sottoporre al vaglio del Tribunale e la causa, su tali conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la decisione, nulla opponendo il P.M.; Ritenuto
- che tale accordo può essere, quindi, recepito dal Tribunale che disporrà in conformità;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa;
dispone la revisione, a parziale modifica e revoca di quanto statuito nell'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio autorizzato con provvedimento del 20.09.2019, secondo le seguenti CONDIZIONI:
“ 1. La casa coniugale posta nel Comune di Prato, Via Gioberti n. 3, con gli arredi in essa presenti, verrà assegnata al Sig. , che vi ha già trasferito la Parte_1 propria abituale residenza;
2. La Sig.ra risiederà con i due figli, e Controparte_1 Per_1 Per_2 nell'immobil a B. Buozzi n. 47;,
3. La figlia , non ancora maggiorenne, sarà affidata ad entrambi i Per_2 coniugi, pur locata prevalentemente presso la abitazione di residenza della madre;
il figlio oggi maggiorenne, continuerà ad abitare presso la Per_1 madre;
4. ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita dei figli dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni dei figli;
5. il Sig. , starà con il figlio maggiorenne concordando Pt_1 Per_1 direttamente con lui tempi e modalità, terrà con sé la figlia con le Per_2 seguenti modalità, da ritenersi comunque indicative e salvi diversi accordi che i coniugi raggiungeranno;
4 - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita dal lavoro del padre, o comunque anche in orario precedente, fino al lunedì mattina, allorché riaccompagnerà la figlia a scuola;
- almeno due giorni ogni settimana (anche non consecutivi), dal pomeriggio, all'uscita dal lavoro, alla mattina successiva, allorché riaccompagnerà la figlia a scuola;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- la settimana di Pasqua, ad anni alterni;
- quindici giorni durante le vacanze estive, nel mese di agosto, nelle date da concordarsi, entro il mese di maggio, previo accordo tra i coniugi, oltre a quindici giorni consecutivi nel mese di Luglio, quando la figlia non deve recarsi a scuola;
uguali periodi di tempo verranno trascorsi dalla figlia con la madre;
- i tempi e le modalità del diritto di visita del genitore non collocatario, e dunque del , potranno comunque essere modificati previo accordo di entrambi i CP_2 genitori e tenendo conto delle esigenze e delle future richieste di entrambe i figli, nonché delle necessità e degli impegni lavorativi del padre (in via esemplificativa e non esaustiva, potranno essere richieste modifiche per i fine settimana o per i giorni della settimana, in presenza di convegni ai quali il Sig. dovesse Pt_1 partecipare come relatore);
6. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1 per i figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_1 inorenne, la somma di € 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun Per_2
il giorno 10 di ogni mese con versamento sul conto corrente con le seguenti coordinate bancarie: [...]C0000, CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE- BANCA INTESA SAN PAOLO;
7. la somma di cui al punto che precede, rivalutabile annualmente secondo le variazioni ISTAT, sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
8. Le parti concordano espressamente che, laddove il figlio maggiorenne Per_1 dovesse essere ammesso all'università a Londra, trasferendosi a vivere presso la capitale del Regno Unito, il Sig. di provvederà al versamento della somma di Pt_1
Euro 500,00 direttamente sul conto corrente del figlio CP_3 acconsentendo espressamente a ciò fin da ora la Sig.ra la quale CP_1 continuerà a percepire la quota parte di mantenimento pari ad € 500,00 per la figlia;
Per_2
9. le spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, ludico-sportive tutte le scolastiche saranno a carico di entrambi in genitori, in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro genitore su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione, il tutto come da Protocollo del Tribunale di Prato;
5 10.Il Sig. e la Sig.ra confermano che la quota annuale per la Pt_1 CP_1 frequentazione dello Sporting verrà pagata al 50% tra le parti ed il Sig. si Pt_1 impegna a depositare idonea dichiarazione per la frequentazione degli ambienti dello Sporting in favore della Sig.ra se richiesto. CP_1
11. Ciascuna parte provvederà personalmente al proprio mantenimento.
12. Le parti dichiarano di avere regolato ogni altra questione patrimoniale prima e fuori del presente atto, di essere economicamente autosufficienti e di non avere nient'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
13. I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia minore e/o ad altro documento valido per l'espatrio, stante Per_2 anche la residenza dei nonni paterni nello stato del Sudafrica
14. Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
Così deciso in data 9 ottobre 2024, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Michele Sirgiovanni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel.
2) dott. Costanza Comunale Giudice
3) dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 245/2024 RG, proposta da nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
dall'Avv. Caterina FIESOLI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato, Via Valentini n. 8/d, giusta procura allegata al ricorso;
Fax: 0574/537818 PEC: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente e
, nata a [...] il [...], e residente Controparte_1
i, 47, (C.F. , rappresentata e difesa C.F._2 dall' Avv. Sara PIERI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato (PO) in Viale della Repubblica, n. 178, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax:0574/574246 Pec: vvocati.prato.it, Email_2
Resistente Visto del PM apposto in data 17 luglio 2024, avente ad oggetto: modifica condizioni concordate in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Osserva
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 esponeva: Parte_1
- che con procedura di negoziazione assistita intrapresa nell'anno 2019 il ricorrente e avevano provveduto a far cessare gli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario contratto in data 15.10.2005 in Firenze, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Firenze con atto n. 400, parte II, serie A anno 2005;
- che l'accordo raggiunto a mezzo della citata procedura di negoziazione assistita era stato autorizzato 20.09.2019 e nello stesso erano state previste le seguenti condizioni:
1 “1) La casa coniugale posta nel Comune di Prato, Via Gioberti n. 3, con gli arredi in essa presenti, verrà assegnata al Sig. , che vi ha già trasferito la Parte_1 propria abituale residenza;
2) La Sig.ra tempesti risiederà con i due figli, e CP_1 Per_1 Per_2 nell'immobile posto in Prato, Via B. Buozzi n. 47;
3) I figli e saranno affidati ad entrambi i coniugi, pur Per_1 Per_2 essendo collocati prevalentemente presso la abitazione di residenza della madre;
4) ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita dei figli dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori;
5) il Sig. terrà con sé i figli e con le seguenti modalità, Pt_1 Per_1 Per_2 da ritenersi comunque indicative e salvi diversi accordi che i coniugi raggiungeranno;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita dal lavoro del padre, o comunque anche in orario precedente, fino al lunedì mattina, allorchè riaccompagnerà i figli a scuola;
- almeno due giorni ogni settimana (anche non consecutivi), dal pomeriggio, all'uscita dal lavoro, alla mattina successiva, allorché riaccompagnerà i figli a scuola;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- la settimana di Pasqua, ad anni alterni;
- quindici giorni durante le vacanze estive, nel mese di agosto, nelle date da concordarsi, entro il mese di maggio, previo accordo tra i coniugi, oltre a quindici giorni consecutivi nel mese di Luglio, quando i figli non devono recarsi a scuola;
uguali periodi di tempo verranno trascorsi dai figli con la madre;
- i tempi e le modalità del diritto di visita del genitore non collocatario, e dunque del , potranno comunque essere modificati previo accordo di entrambi i CP_2 genitori e tenendo conto delle esigenze e delle future richieste dei figli, nonché delle necessità e degli impegni lavorativi del padre (in via esemplificativa e non esaustiva, potranno essere richieste modifiche per i fine settimana o per i giorni della settimana, in presenza di convegni ai quali il Sig. dovesse partecipare come relatore); Pt_1
6) Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento per i figli minori e la somma di € 1.300,00 Per_1 Per_2 entro il giorno 10 di ogni mese con versamento sul conto corrente con le seguenti coordinate bancarie: [...]C0000, CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE- BANCA INTESA SAN PAOLO;
7) la somma di cui al punto che precede, rivalutabile annualmente secondo le variazioni ISTAT, sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
2 8) le spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, ludico-sportive tutte le scolastiche saranno a carico di entrambi in genitori, in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro coniuge su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione;
9) i coniugi concordano che la quota annuale per la frequentazione dello Sporting verrà pagata al 50% tra i coniugi medesimi e il si impegna a depositare Pt_1 idonea dichiarazione per la frequentazione degli ambienti dello Sporting in favore della CP_1
10) Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni altra questione patrimoniale prima e fuori del presente atto, di essere economicamente autosufficienti e di non avere nient'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
12) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per i minori e/o ad altro documento valido per l'espatrio, stante anche la residenza dei nonni paterni nello stato del Sudafrica;
13) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
- che prima depositare il ricorso aveva manifestato la necessità di modificare le condizioni avendo costituito un nuovo nucleo familiare , con la nascita di un altro figlio il 2.10.2021, così che la situazione era mutata ma la pur avendo CP_1 dichiarato espressamente “rinuncio, a partire da Luglio 2023, alla somma di 1300 euro corrispostami dal sig. come da condizioni indicate nel Pt_1 divorzio”, ma di fatto non rilasciando alcun consenso sul punto e sottraendosi, nonostante le reiterate richieste non aveva provveduto alla sottoscrizione di un ricorso congiunto.;
- che peraltro la frequentazione del padre con i figli e era Per_1 Per_2 divenuta sempre più incisiva, in quanto i figli pranzavano con il padre anche nei giorni nei quali era prevista la permanenza a casa della madre, e con il padre trascorrevano la metà delle notti durante la settimana;
- che il figlio era inoltre divenuto maggiorenne il 15 ottobre 2022 e Per_1 frequentava l'università a Bologna, sicché era in grado di ricevere direttamente l'importo dell'assegno di mantenimento. Su tali premesse chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo intervenuto, disponendo che i genitori provvederanno ognuno per proprio conto al mantenimento diretto dei figli maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e ancora minorenne, in ragione Per_2 delle mutate condizioni di collocamento con i genitori ovvero, in subordine, disporne la riduzione ad € 700,00 o nella diversa misura maggiore ritenuta di giustizia, autorizzandone il versamento diretto al figlio maggiore con Per_1 il favore delle spese.. Con comparsa depositata il 14 giugno 2024 si costituiva la Controparte_1 quale contestava le circostanze allegate ed opponendosi alle modifiche richieste,
3 non ravvisandone i presupposti, tenuto conto degli elevati redditi del ricorrente e dell'impegno posto in essere dalla madre, medico otorinolaringoiatra, nella cura dei figli. Nel corso del procedimento, tuttavia, le parti concordavano la modifica delle condizioni nel senso precisato nel dispositivo;
Rilevato
- che le parti hanno concordemente inteso procedere alla modifica dell'accordo relativo alle condizioni economiche conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo dei ricorrenti, ritenuta conforme ad equità, sulla scorta della documentazione acquisita;
- che all'udienza di comparizione del 17 luglio 2024 davanti al giudice relatore, le parti hanno confermato di avere raggiunto un accordo da sottoporre al vaglio del Tribunale e la causa, su tali conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la decisione, nulla opponendo il P.M.; Ritenuto
- che tale accordo può essere, quindi, recepito dal Tribunale che disporrà in conformità;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa;
dispone la revisione, a parziale modifica e revoca di quanto statuito nell'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio autorizzato con provvedimento del 20.09.2019, secondo le seguenti CONDIZIONI:
“ 1. La casa coniugale posta nel Comune di Prato, Via Gioberti n. 3, con gli arredi in essa presenti, verrà assegnata al Sig. , che vi ha già trasferito la Parte_1 propria abituale residenza;
2. La Sig.ra risiederà con i due figli, e Controparte_1 Per_1 Per_2 nell'immobil a B. Buozzi n. 47;,
3. La figlia , non ancora maggiorenne, sarà affidata ad entrambi i Per_2 coniugi, pur locata prevalentemente presso la abitazione di residenza della madre;
il figlio oggi maggiorenne, continuerà ad abitare presso la Per_1 madre;
4. ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita dei figli dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni dei figli;
5. il Sig. , starà con il figlio maggiorenne concordando Pt_1 Per_1 direttamente con lui tempi e modalità, terrà con sé la figlia con le Per_2 seguenti modalità, da ritenersi comunque indicative e salvi diversi accordi che i coniugi raggiungeranno;
4 - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita dal lavoro del padre, o comunque anche in orario precedente, fino al lunedì mattina, allorché riaccompagnerà la figlia a scuola;
- almeno due giorni ogni settimana (anche non consecutivi), dal pomeriggio, all'uscita dal lavoro, alla mattina successiva, allorché riaccompagnerà la figlia a scuola;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- la settimana di Pasqua, ad anni alterni;
- quindici giorni durante le vacanze estive, nel mese di agosto, nelle date da concordarsi, entro il mese di maggio, previo accordo tra i coniugi, oltre a quindici giorni consecutivi nel mese di Luglio, quando la figlia non deve recarsi a scuola;
uguali periodi di tempo verranno trascorsi dalla figlia con la madre;
- i tempi e le modalità del diritto di visita del genitore non collocatario, e dunque del , potranno comunque essere modificati previo accordo di entrambi i CP_2 genitori e tenendo conto delle esigenze e delle future richieste di entrambe i figli, nonché delle necessità e degli impegni lavorativi del padre (in via esemplificativa e non esaustiva, potranno essere richieste modifiche per i fine settimana o per i giorni della settimana, in presenza di convegni ai quali il Sig. dovesse Pt_1 partecipare come relatore);
6. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1 per i figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_1 inorenne, la somma di € 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun Per_2
il giorno 10 di ogni mese con versamento sul conto corrente con le seguenti coordinate bancarie: [...]C0000, CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE- BANCA INTESA SAN PAOLO;
7. la somma di cui al punto che precede, rivalutabile annualmente secondo le variazioni ISTAT, sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
8. Le parti concordano espressamente che, laddove il figlio maggiorenne Per_1 dovesse essere ammesso all'università a Londra, trasferendosi a vivere presso la capitale del Regno Unito, il Sig. di provvederà al versamento della somma di Pt_1
Euro 500,00 direttamente sul conto corrente del figlio CP_3 acconsentendo espressamente a ciò fin da ora la Sig.ra la quale CP_1 continuerà a percepire la quota parte di mantenimento pari ad € 500,00 per la figlia;
Per_2
9. le spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, ludico-sportive tutte le scolastiche saranno a carico di entrambi in genitori, in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro genitore su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione, il tutto come da Protocollo del Tribunale di Prato;
5 10.Il Sig. e la Sig.ra confermano che la quota annuale per la Pt_1 CP_1 frequentazione dello Sporting verrà pagata al 50% tra le parti ed il Sig. si Pt_1 impegna a depositare idonea dichiarazione per la frequentazione degli ambienti dello Sporting in favore della Sig.ra se richiesto. CP_1
11. Ciascuna parte provvederà personalmente al proprio mantenimento.
12. Le parti dichiarano di avere regolato ogni altra questione patrimoniale prima e fuori del presente atto, di essere economicamente autosufficienti e di non avere nient'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
13. I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia minore e/o ad altro documento valido per l'espatrio, stante Per_2 anche la residenza dei nonni paterni nello stato del Sudafrica
14. Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
Così deciso in data 9 ottobre 2024, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Michele Sirgiovanni
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