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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di deposito delle note scritte.
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente –
Avv. Cristina DE NARDO
Email 1
nei confronti di
Controparte 1
- parte resistente -
Avv. Antonio Russo
Email 2
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente deduceva di aver prestato servizio presso il CP_1 di CP 1 sino al 01.08.2012 in qualità di responsabile del settore finanziario, di essere stata indagata dalla Procura della
Repubblica presso in Tribunale di Rossano (oggi accorpato al Tribunale di
Castrovillari) per presunte responsabilità penali legate alla risoluzione del contratto rep. n. 45 del 28.09.2010, stipulato tra il Controparte_1 e la ditta CE.R.IN. S.r.l., avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione delle attività di liquidazione/accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali, che il procedimento si concludeva l'1.10.2018 con ordinanza di archiviazione;
che con nota assunta al protocollo del Controparte_1 al n. 0028964 del 25.10.2018, comunicava all'Ente l'esito del procedimento penale anzidetto, chiedendo, pertanto, il rimborso degli oneri legali sostenuti per un totale di euro 3.172/00 riportati nella fattura n. 56 del
24.10.2018 quietanzata dall'Avv. Cornicello, che seguiva lo scambio di comunicazioni con l'Ente che le chiedeva la documentazione inerente il processo conclusosi, nonché una lettera di richiesta all'Amministrazione comunale dell'assistenza legale con comunicazione di aver individuato o nominato il legale di fiducia;
di aver trasmesso l'incartamento relativo al processo, che, nonostante l'invio di pec volto ad ottenere il rimborso legale, l'Ente rimaneva inerte;
adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir accertato e dichiarato il suo diritto al rimborso delle spese legali e, per l'effetto, ottenere la condanna del CP_1 CP 1 al rimborso delle spese legali, con il favore delle competenze di giudizio.
Costituitasi la parte resistente deduceva l'infondatezza della domanda in ragione della sussistenza del conflitto di interessi per non essere stato il ricorrente assolto con formula piena, ne chiedeva, per l'effetto, il rigetto vinte le spese di giudizio.
La domanda è fondata.
Orbene, l'articolato normativo in commento è rappresentato dall'art. 16 del DPR
n. 191/79 secondo cui: “l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente" e dall'art. 28 del CCNL
14.09.2000 secondo cui "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento". Gli elementi costituitivi del diritto al rimborso per le spese legali poste in essere, quindi, sono rappresentati, in positivo, dall'elemento soggettivo della qualità di dipendente del soggetto, da quello oggettivo del nesso teleologico tra le funzioni espletate e il fatto da cui scaturisce la responsabilità e, in negativo, dalla assenza di conflitto di interesse.
Quindi sul piano soggettivo, il requisito essenziale per il rimborso delle spese legali da parte dell'Ente è costituito dal rapporto di lavoro subordinato che lega il dipendente agente all'Ente, sul piano oggettivo il requisito essenziale è costituto dalla corrispondenza tra l'attività per la quale il dipendente è stato convenuto in giudizio e le funzioni esercitate;
deve trattarsi, cioè, di un'attività posta in essere a causa del servizio o, quanto meno deve trattarsi di “atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio", ex art. 28 del
CCNL del 2000.
Con riferimento al requisito negativo della assenza del conflitto di interessi, oggetto di odierna contestazione, si osserva che in concreto esso implica la rottura del rapporto di immedesimazione organica allorquando il dipendente - agente abbia posto in essere la condotta censurata per un interesse suo proprio, oppure laddove rilevi il profilo della violazione dell'interesse dell'ente ad una gestione inspirata al principio di buon andamento ed all'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.
Orbene, la ratio della regola del rimborso delle spese è quella di scongiurare il rischio che il dipendente statale subisca delle ripercussioni economiche per aver svolto i propri doveri in conformità alla legge ed è per questo necessaria la sussistenza di uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio
(C.d.S., Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681).
Esaurita tale premessa si osserva che, nella casistica giurisprudenziale, non si riscontra una equazione ermeneutica tra il proscioglimento in sede penale e il diritto al rimborso, dovendosi considerare non solo la formula assolutoria della sentenza, ma anche tutte le circostanze del caso, in relazione alle caratteristiche concrete del fatto e delle specifiche finalità che hanno spinto il dipendente a porre in essere la condotta censurata.
Dunque, se il proscioglimento con formula piena non determina l'automatica emersione del diritto al rimborso, a maggior ragione non si ritiene che l'ordinanza di archiviazione escluda l'oggettivo conflitto di interessi in concreto, nella sussistenza della materialità e dell'antigiuridicità del fatto stesso, pertanto è necessario vagliare se la condotta posta in essere dal dipendente abbia incarnato il perseguimento degli interessi dell'ente stesso, consacrando quel rapporto di immedesimazione organica che giustifica il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, per difendersi dall'aver perseguito l'interesse del datore di lavoro.
Applicando tali suesposte considerazioni al caso di specie, quindi, si ritiene non. sussistente alcun conflitto di interessi tra la ricorrente e il resistente costituendo la condotta della ricorrente, piuttosto, un atto dovuto.
Parte ricorrente agisce in giudizio per il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale, poiché, in qualità di responsabile del settore finanziario, con determinazione reg. gen. n. 618 del 10.12.2010, dava esecuzione alla deliberazione di Giunta Municipale n. 281 del 10.12.2010, con la quale l'Amministrazione prendeva atto della sussistenza di tutti i presupposti normativi e di fatto volti alla risoluzione del contratto nei confronti della ditta CERIN S.r.l., avente ad oggetto l'affidamento in concessione delle attività di liquidazione/accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed altre entrate comunali, ai sensi dell'art. 25 del contratto e dell'art. 1453 c.c., a causa di gravi inadempienze contrattuali e dava mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di adottare i provvedimenti conseguenti.
Pertanto, sulla scorta della richiamata deliberazione di G.M., dichiarava risolto il contratto stipulato in data 28.09.2010 con la CERIN S.r.l. intimando alla stessa di cessare immediatamente ogni attività precedentemente affidatale e riservandosi ogni ulteriore provvedimento anche in ordine alla prestata garanzia fideiussoria.
Il servizio veniva appaltato alla concorrente che seguiva in graduatoria e la
CERIN S.r.l. ed il suo legale rappresentante pro tempore intentava una causa civile e, sul piano penale, denunciava la ricorrente per la sua posizione di Responsabile del settore finanziario e CP_2 in qualità di Sindaco.
Tale denuncia dava impulso al procedimento penale che si chiudeva con una ordinanza di archiviazione (allegato alla produzione di parte ricorrente) in cui il
Giudice per le indagini preliminari osservava che le dichiarazioni della persona offesa. non apparivano compiutamente attendibili, stante la conflittualità tra le parti obiettivamente emergente dagli atti della causa civile tra le stesse, promossa dalla
CE.R.IN S.r.l. in seguito alla risoluzione contrattuale di cui sopra, sicché le sole dichiarazioni del (amministratore unico e socio di Controparte_3 maggioranza della CE.R.IN. S.r.l.) non apparivano sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, in assenza di adeguati riscontri.
È incontestato da parte resistente, dunque, che il procedimento penale ravvisasse la matrice in questo fatto storico.
Il fatto storico alla base del procedimento giudiziario attiene all'assolvimento dei compiti dell'ente, costituendo l'estrinsecazione dei doveri dell'ufficio che cristallizza il nesso di strumentalità, sempre necessario per l'assunzione da parte dell'amministrazione pubblica degli oneri di difesa sostenuti dal proprio dipendente, tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto nel senso che la ricorrente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta, pertanto la domanda è accolta.
Priva di pregio, peraltro, è la doglianza di parte resistente avente ad oggetto il difetto del gradimento del difensore scelto dalla ricorrente.
La ricorrente, unitamente al Sindaco, infatti, nominava, l'Avv. Cornicello in qualità di membro dell'ufficio del c.d. pool legale dall'Ente, come da delibera di G.M.
n. 25 del 03.02.2010, con decorrenza dal 08.03.2012 al 31.12.2012 (allegato alla produzione di parte ricorrente); è chiaro che facendo parte del novero dei legali della resistente, fosse gradito alla resistente stessa.
Per tutte le ragioni suesposte si accoglie la domanda e si accerta e dichiara il diritto della ricorrente al rimborso delle spese legali e si condanna, per l'effetto, il CP 1 resistente al pagamento della somma di euro 3.172,00, riportati nella fattura n. 56 del 24.10.2018 quietanzata dall'Avv. Francesco M. CORNICELLO, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e condanna il CP 1 resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 3.172,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 1.030,00 oltre C.P.A. e IVA come per legge.
Castrovillari, 12.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito