Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437 , limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.
Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437 , limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.