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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2416/2024 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Baldini, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliate in Bibbiena (AR), via Borghi n. 55
RICORRENTI contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
(c.f. ) CP_2 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto, innanzi all'intestato Tribunale, azione per l'accertamento dell'avvenuta
[...] usucapione con conseguente acquisto della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in loc. Badia
a Tega, via Mazzini n. 16, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ortignano Raggiolo al foglio 29, part. 187, composto da un piano terra costituito da quattro cantine e da un primo piano, accessibile tramite scala esterna con piccolo porticato, costituito da cucina, due camere, disimpegno e soggiorno, oltre a due piccoli resedi.
In fatto, hanno rappresentato che il fabbricato in oggetto, originariamente di proprietà del sig.
, era stato devoluto per successione ai figli di lui, e Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 5 per ½ ciascuno. Alla morte di la relativa quota Persona_3 Persona_2 dell'immobile era stata devoluta iure successionis alle ricorrenti e Parte_1
risultando quindi queste ultime proprietarie in misura di ¼ ciascuna stante la Parte_2 rinuncia all'eredità degli ulteriori eredi. Alla morte di , era stato nominato erede Persona_3 per testamento il coniuge il quale, a sua volta, aveva lasciato quali eredi legittimi i fratelli CP_3
e . Nelle relative dichiarazioni di successione, l'immobile era stato del tutto CP_1 CP_2 omesso. Hanno quindi evidenziato come l'immobile risulti ad oggi intestato alle ricorrenti per ½ ciascuna, dovendo invece ritenersi la titolarità per la quota di ¼ ciascuna. In diritto, hanno allegato di aver posseduto l'immobile per oltre venti anni, in continuità con il possesso uti dominus esercitato precedentemente dal padre, continuando a comportarsi come le uniche esclusive proprietarie, senza alcuna contestazione o pretesa da parte degli altri eredi.
Sulla base di tali allegazioni, le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- accertare e dichiarare che le sig.re (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. , hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del Parte_2 C.F._2 possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo per oltre 20 anni, anche esercitato dal de cuius
l'ulteriore quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Ortignano Raggiolo Persona_2
(AR), località Badia Tega n. 16, censito al Catasto Fabbricati foglio 29, part. 187, astrattamente riferibile a e , in proprio e quali eredi del Sig. ; CP_2 CP_1 CP_3
- conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni dell'acquisto della predetta quota del compendio immobiliare in loro favore e contro le parti resistenti ( e ), in proprio e quali eredi CP_2 CP_1 del Sig. . CP_3
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza, anche di natura istruttoria.”
I resistenti non si sono costituiti in giudizio, pertanto, previo accertamento della ritualità delle notifiche, all'udienza del 24.3.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, nonché mediante interrogatorio formale dei resistenti contumaci.
All'udienza del 26.5.2025, all'esito dell'istruttoria, le ricorrenti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
***
Il presente contenzioso ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore delle ricorrenti, già proprietarie pro quota dell'immobile sito in loc. Badia a Tega, via Mazzini n. 16, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ortignano Raggiolo (AR), foglio 29, part. 187, delle ulteriori quote di proprietà dei resistenti.
In punto di diritto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto in via originaria del diritto di proprietà per usucapione necessita della ricorrenza di una serie di presupposti: a) il possesso pagina 2 di 5 della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014); b) il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012); c) la continuità del possesso per venti anni.
Nel caso di usucapione dell'altrui quota indivisa del bene comune, colui che deduce l'usucapione della cosa comune deve altresì fornire la prova di aver sottratto la cosa all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e, cioè, deve dimostrare una condotta univocamente diretta a rivelare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso (e non la prova del mero non uso della cosa da parte del comproprietario). In definitiva, a fondamento della dedotta usucapione, la parte deve provare la sussistenza di atti obiettivamente inconciliabili con la possibilità di godimento altrui e, quindi, univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
Nel caso di specie risultano ricorrere tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Dall'analisi di tutta la documentazione prodotta, si ricava che il bene oggetto della domanda di usucapione è costituito da un fabbricato proveniente dal cespite ereditario del capostipite
, passato in successione ai figli e e Persona_1 Persona_2 Persona_3 da questi poi trasmesso ai discendenti, fino alle odierne parti in causa - ricorrenti e resistenti - attuali proprietari ognuno per la quota di ¼.
Si evidenzia infatti che, nonostante la dichiarazione di successione di avesse Persona_3 omesso il cespite relativo alla quota di proprietà del fabbricato, quest'ultimo è stato trasferito iure successionis al proprio erede testamentario , e da questo ai di lui eredi legittimari. CP_3
Benché la certificazione catastale (doc. 11 del ricorso) individui quali comproprietari dell'immobile in oggetto , e per la quota di 1/3 Parte_1 Parte_2 Controparte_4 ciascuna, l'ulteriore documentazione prodotta (doc. da 1 a 13 del ricorso) evidenzia invece come abbia in realtà rinunciato all'eredità di e pertanto come Controparte_4 Persona_2
e siano proprietarie dell'immobile sito ad Ortignano Parte_1 Parte_2
Raggiolo (AR), loc. Badia Tega, via Mazzini n. 16, censito al Catasto Fabbricati foglio 29, part. 187 per la quota di ¼ ciascuna.
Ciò posto, gli esiti dell'istruttoria condotta consentono di ritenere fondata la domanda di usucapione in favore delle ricorrenti, già proprietarie pro quota dell'immobile in oggetto, della restante quota dei resistenti.
Le ricorrenti hanno infatti prodotto con l'atto di citazione una dichiarazione sottoscritta da entrambi i resistenti e con cui questi ultimi hanno confermato i fatti di causa così come CP_1 CP_2 esposti dagli attori. In particolare, hanno dichiarato di non aver posseduto o detenuto negli ultimi venti anni il fabbricato oggetto di causa e di non accampare o vantare diritto alcuno, neanche pro-quota, sullo stesso, ritenuto da tanti anni di proprietà di e poi delle di lui figlie. Avendo scelto Persona_2 pagina 3 di 5 la contumacia, i resistenti non hanno disconosciuto le scritture in questione con la conseguenza che le stesse devono ritenersi riconosciute.
Il contenuto della dichiarazione rende manifesto il mutamento di fatto nel titolo del possesso in capo a e consentendo di ritenere provata la sussistenza di atti Parte_1 Parte_2 obiettivamente inconciliabili con la possibilità di godimento altrui e quindi il possesso esclusivo in capo alle ricorrenti.
Il possesso e l'utilizzo esclusivo, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni dell'immobile per cui è causa, oltre che confermato dalle dichiarazioni confessorie dei resistenti, è dimostrato anche dalle dichiarazioni testimoniali dei signori e Entrambi i testi escussi Testimone_1 CP_5 all'udienza del 26.5.2025 hanno pienamente confermato il fatto che da oltre venti anni, ed in particolare quantomeno dal 1989, l'immobile in oggetto era stato posseduto in modo continuativo, manifesto, pacifico ed esclusivo dapprima dal sig. degl' e poi dalle figlie e hanno Persona_2 Pt_1 Pt_2 altresì confermato il fatto che gli stessi hanno utilizzato e mantenuto l'immobile in buono stato di conservazione, atteggiandosi come gli unici, veri ed esclusivi proprietari, detenendo in modo esclusivo le chiavi del fabbricato e provvedendo agli adempimenti fiscali ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nel totale disinteresse degli altri eredi e/o aventi causa diretti e/o mediati, senza mai ricevere alcuna contestazione.
Ed ancora, i resistenti e , ai quali è stata regolarmente notificata l'ordinanza di CP_1 CP_2 ammissione dell'interrogatorio formale, non sono comparsi all'udienza fissata per l'espletamento dell'interpello; comportamento che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., assume senz'altro valenza confessoria, considerata altresì l'ulteriore istruttoria svolta.
Deve pertanto ritenersi inconfutabilmente provato che inizialmente nel possesso Persona_1 del bene in veste di comproprietario, ha iniziato il possesso esclusivo dell'intero bene, uti dominus, sin dal 1989, e dopo di lui le figlie e . Ed è ben noto che, ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 1146 c.c., “il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarato, in favore di e l'avvenuto Parte_1 Parte_2 acquisto del diritto di proprietà per usucapione sull'immobile sito in Ortignano Raggiolo (AR), loc.
Badia a Tega, via Mazzini n. 16, censito al Catasto Fabbricati foglio 29, part. 187.
Va altresì disposto che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
Per quanto concerne, infine, le spese di lite, queste vanno compensate, in ragione della mancata opposizione da parte dei resistenti all'accoglimento delle domande avanzate dalle ricorrenti e quindi dell'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara che e , per Parte_1 Parte_2 intervenuta usucapione delle quote di proprietà indivisa, sono uniche ed esclusive proprietarie, ognuna per la quota di ½, dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Ortignano Raggiolo, foglio 29, part. 187;
b) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari ed Uffici del Catasto di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
c) compensa le spese di lite.
Arezzo, 13/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2416/2024 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Baldini, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliate in Bibbiena (AR), via Borghi n. 55
RICORRENTI contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
(c.f. ) CP_2 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto, innanzi all'intestato Tribunale, azione per l'accertamento dell'avvenuta
[...] usucapione con conseguente acquisto della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in loc. Badia
a Tega, via Mazzini n. 16, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ortignano Raggiolo al foglio 29, part. 187, composto da un piano terra costituito da quattro cantine e da un primo piano, accessibile tramite scala esterna con piccolo porticato, costituito da cucina, due camere, disimpegno e soggiorno, oltre a due piccoli resedi.
In fatto, hanno rappresentato che il fabbricato in oggetto, originariamente di proprietà del sig.
, era stato devoluto per successione ai figli di lui, e Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 5 per ½ ciascuno. Alla morte di la relativa quota Persona_3 Persona_2 dell'immobile era stata devoluta iure successionis alle ricorrenti e Parte_1
risultando quindi queste ultime proprietarie in misura di ¼ ciascuna stante la Parte_2 rinuncia all'eredità degli ulteriori eredi. Alla morte di , era stato nominato erede Persona_3 per testamento il coniuge il quale, a sua volta, aveva lasciato quali eredi legittimi i fratelli CP_3
e . Nelle relative dichiarazioni di successione, l'immobile era stato del tutto CP_1 CP_2 omesso. Hanno quindi evidenziato come l'immobile risulti ad oggi intestato alle ricorrenti per ½ ciascuna, dovendo invece ritenersi la titolarità per la quota di ¼ ciascuna. In diritto, hanno allegato di aver posseduto l'immobile per oltre venti anni, in continuità con il possesso uti dominus esercitato precedentemente dal padre, continuando a comportarsi come le uniche esclusive proprietarie, senza alcuna contestazione o pretesa da parte degli altri eredi.
Sulla base di tali allegazioni, le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- accertare e dichiarare che le sig.re (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. , hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del Parte_2 C.F._2 possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo per oltre 20 anni, anche esercitato dal de cuius
l'ulteriore quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Ortignano Raggiolo Persona_2
(AR), località Badia Tega n. 16, censito al Catasto Fabbricati foglio 29, part. 187, astrattamente riferibile a e , in proprio e quali eredi del Sig. ; CP_2 CP_1 CP_3
- conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni dell'acquisto della predetta quota del compendio immobiliare in loro favore e contro le parti resistenti ( e ), in proprio e quali eredi CP_2 CP_1 del Sig. . CP_3
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza, anche di natura istruttoria.”
I resistenti non si sono costituiti in giudizio, pertanto, previo accertamento della ritualità delle notifiche, all'udienza del 24.3.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, nonché mediante interrogatorio formale dei resistenti contumaci.
All'udienza del 26.5.2025, all'esito dell'istruttoria, le ricorrenti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
***
Il presente contenzioso ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore delle ricorrenti, già proprietarie pro quota dell'immobile sito in loc. Badia a Tega, via Mazzini n. 16, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ortignano Raggiolo (AR), foglio 29, part. 187, delle ulteriori quote di proprietà dei resistenti.
In punto di diritto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto in via originaria del diritto di proprietà per usucapione necessita della ricorrenza di una serie di presupposti: a) il possesso pagina 2 di 5 della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014); b) il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012); c) la continuità del possesso per venti anni.
Nel caso di usucapione dell'altrui quota indivisa del bene comune, colui che deduce l'usucapione della cosa comune deve altresì fornire la prova di aver sottratto la cosa all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e, cioè, deve dimostrare una condotta univocamente diretta a rivelare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso (e non la prova del mero non uso della cosa da parte del comproprietario). In definitiva, a fondamento della dedotta usucapione, la parte deve provare la sussistenza di atti obiettivamente inconciliabili con la possibilità di godimento altrui e, quindi, univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
Nel caso di specie risultano ricorrere tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Dall'analisi di tutta la documentazione prodotta, si ricava che il bene oggetto della domanda di usucapione è costituito da un fabbricato proveniente dal cespite ereditario del capostipite
, passato in successione ai figli e e Persona_1 Persona_2 Persona_3 da questi poi trasmesso ai discendenti, fino alle odierne parti in causa - ricorrenti e resistenti - attuali proprietari ognuno per la quota di ¼.
Si evidenzia infatti che, nonostante la dichiarazione di successione di avesse Persona_3 omesso il cespite relativo alla quota di proprietà del fabbricato, quest'ultimo è stato trasferito iure successionis al proprio erede testamentario , e da questo ai di lui eredi legittimari. CP_3
Benché la certificazione catastale (doc. 11 del ricorso) individui quali comproprietari dell'immobile in oggetto , e per la quota di 1/3 Parte_1 Parte_2 Controparte_4 ciascuna, l'ulteriore documentazione prodotta (doc. da 1 a 13 del ricorso) evidenzia invece come abbia in realtà rinunciato all'eredità di e pertanto come Controparte_4 Persona_2
e siano proprietarie dell'immobile sito ad Ortignano Parte_1 Parte_2
Raggiolo (AR), loc. Badia Tega, via Mazzini n. 16, censito al Catasto Fabbricati foglio 29, part. 187 per la quota di ¼ ciascuna.
Ciò posto, gli esiti dell'istruttoria condotta consentono di ritenere fondata la domanda di usucapione in favore delle ricorrenti, già proprietarie pro quota dell'immobile in oggetto, della restante quota dei resistenti.
Le ricorrenti hanno infatti prodotto con l'atto di citazione una dichiarazione sottoscritta da entrambi i resistenti e con cui questi ultimi hanno confermato i fatti di causa così come CP_1 CP_2 esposti dagli attori. In particolare, hanno dichiarato di non aver posseduto o detenuto negli ultimi venti anni il fabbricato oggetto di causa e di non accampare o vantare diritto alcuno, neanche pro-quota, sullo stesso, ritenuto da tanti anni di proprietà di e poi delle di lui figlie. Avendo scelto Persona_2 pagina 3 di 5 la contumacia, i resistenti non hanno disconosciuto le scritture in questione con la conseguenza che le stesse devono ritenersi riconosciute.
Il contenuto della dichiarazione rende manifesto il mutamento di fatto nel titolo del possesso in capo a e consentendo di ritenere provata la sussistenza di atti Parte_1 Parte_2 obiettivamente inconciliabili con la possibilità di godimento altrui e quindi il possesso esclusivo in capo alle ricorrenti.
Il possesso e l'utilizzo esclusivo, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni dell'immobile per cui è causa, oltre che confermato dalle dichiarazioni confessorie dei resistenti, è dimostrato anche dalle dichiarazioni testimoniali dei signori e Entrambi i testi escussi Testimone_1 CP_5 all'udienza del 26.5.2025 hanno pienamente confermato il fatto che da oltre venti anni, ed in particolare quantomeno dal 1989, l'immobile in oggetto era stato posseduto in modo continuativo, manifesto, pacifico ed esclusivo dapprima dal sig. degl' e poi dalle figlie e hanno Persona_2 Pt_1 Pt_2 altresì confermato il fatto che gli stessi hanno utilizzato e mantenuto l'immobile in buono stato di conservazione, atteggiandosi come gli unici, veri ed esclusivi proprietari, detenendo in modo esclusivo le chiavi del fabbricato e provvedendo agli adempimenti fiscali ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nel totale disinteresse degli altri eredi e/o aventi causa diretti e/o mediati, senza mai ricevere alcuna contestazione.
Ed ancora, i resistenti e , ai quali è stata regolarmente notificata l'ordinanza di CP_1 CP_2 ammissione dell'interrogatorio formale, non sono comparsi all'udienza fissata per l'espletamento dell'interpello; comportamento che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., assume senz'altro valenza confessoria, considerata altresì l'ulteriore istruttoria svolta.
Deve pertanto ritenersi inconfutabilmente provato che inizialmente nel possesso Persona_1 del bene in veste di comproprietario, ha iniziato il possesso esclusivo dell'intero bene, uti dominus, sin dal 1989, e dopo di lui le figlie e . Ed è ben noto che, ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 1146 c.c., “il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarato, in favore di e l'avvenuto Parte_1 Parte_2 acquisto del diritto di proprietà per usucapione sull'immobile sito in Ortignano Raggiolo (AR), loc.
Badia a Tega, via Mazzini n. 16, censito al Catasto Fabbricati foglio 29, part. 187.
Va altresì disposto che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
Per quanto concerne, infine, le spese di lite, queste vanno compensate, in ragione della mancata opposizione da parte dei resistenti all'accoglimento delle domande avanzate dalle ricorrenti e quindi dell'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara che e , per Parte_1 Parte_2 intervenuta usucapione delle quote di proprietà indivisa, sono uniche ed esclusive proprietarie, ognuna per la quota di ½, dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Ortignano Raggiolo, foglio 29, part. 187;
b) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari ed Uffici del Catasto di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
c) compensa le spese di lite.
Arezzo, 13/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 5 di 5