Ordinanza cautelare 14 dicembre 2017
Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01198/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2017, proposto da
GI IC, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Gabellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Corte dei Lubelli n. 1;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 043335 del 04.09.2017, pervenuto in data 13.09.2017, con cui il Dirigente dell’Area delle Politiche Territoriale ed Infrastrutturali del Comune di Gallipoli ha comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica n. 85/2016 con riferimento all’intervento “ Progetto di spostamento di superficie esistente a piano terra di cui in catasto al Fg. 23 p.lla 328 su altra zona limitrofa della stessa proprietà e precisamente su fg. 23 p.lla 82 ”, nonché, ove occorra, del parere non favorevole espresso in data 15.02.2017 dalla Commissione Locale per il Paesaggio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune del Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento prot. n. 043335 del 4.9.2017, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gallipoli ha determinato, ai sensi dell’art. 146, comma 11, del D. Lgs. n. 42/2004 ed in virtù del parere negativo espresso dalla Commissione locale per il paesaggio, il diniego di autorizzazione paesaggistica n. 85/2016, in relazione all’istanza presentata con nota prot. n. 025321 del 17.6.2016 volta al rilascio dell’autorizzazione per il “ Progetto di spostamento di superficie esistente a piano terra di cui in catasto al Fg.23 p.11a 328 su altra zona limitrofa della stessa proprietà e precisamente su Fg.23 p.11a 82 ”, nonché del parere non favorevole espresso in data 15/02/2017 dalla Commissione locale per il Paesaggio, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
A sostegno del mezzo di gravame, deduce i seguenti motivi di doglianza: 1) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, irrazionalità, perplessità, contraddizione con precedenti provvedimenti. Falsa ed erronea applicazione dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 ; 2) Eccesso di potere per carenza ed illogicità di motivazione ; 3) Violazione dei principi in tema di giusto procedimento. Difetto di istruttoria .
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione comunale intimata ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza cautelare n. 599/2017 del 14.12.2017 la Sezione ha respinto la domanda di tutela interinale, proposta dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 23 giunto 2022 la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, prende atto il Collegio che, con atto depositato in data 18.6.2022, parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso.
Siffatta dichiarazione, in assenza delle formalità previste dal codice di rito, deve essere riqualificata quale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, e art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.
Per tale motivo, il ricorso è divenuto improcedibile.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO