Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5830
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Qualora i contatti intercorsi fra due soggetti non siano tali, per mancanza di univocità dei comportamenti, da determinare la conclusione del contratto, essi possono tuttavia configurare delle trattative giunte ad un tale punto di sviluppo da ingenerare in una parte un giustificato affidamento sulla conclusione del contratto; in tal caso, il recesso ingiustificato dà luogo solo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire il danno. Del resto l'avvenuto perfezionarsi di intese su alcuni punti dello stipulando contratto o gli eventuali accordi parziali, per il loro carattere provvisorio e la loro efficacia subordinata all'esito positivo delle trattative, non esulano dall'ambito della fase precontrattuale, e non provano certo la conclusione di un contratto.

Commentario1

  • 1Sull'obbligo della parti di comportarsi secondo buona fede durante le trattativeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2009
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5830
Data del deposito : 14 giugno 1999

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