Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Qualora i contatti intercorsi fra due soggetti non siano tali, per mancanza di univocità dei comportamenti, da determinare la conclusione del contratto, essi possono tuttavia configurare delle trattative giunte ad un tale punto di sviluppo da ingenerare in una parte un giustificato affidamento sulla conclusione del contratto; in tal caso, il recesso ingiustificato dà luogo solo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire il danno. Del resto l'avvenuto perfezionarsi di intese su alcuni punti dello stipulando contratto o gli eventuali accordi parziali, per il loro carattere provvisorio e la loro efficacia subordinata all'esito positivo delle trattative, non esulano dall'ambito della fase precontrattuale, e non provano certo la conclusione di un contratto.
Commentario • 1
- 1. Sull'obbligo della parti di comportarsi secondo buona fede durante le trattativeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato P. CORTI, difeso dall'avvocato UGO PALLANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PIO ISTITUTO PEI FIGLI DELLA PROVVIDENZA nella persona di Presidente e quindi legale rapp.te pro-tempore BRUNI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che lo difende unitamente all'avvocato RINALDO BONATTI, per procura speciale del Notaio Dr. Marco Orombelli rep. n. 152009 del 20/5/1996 in Milano;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2374/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato RINALDO BONATTI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.10.89 LO SI conveniva davanti al Tribunale di Milano il PIO ISTITUTO per i FIGLI DELLA PROVVIDENZA.
Esponeva l'attore di avere avviato contatti col legale rappresentante dell'ente convenuto, che era proprietario di un immobile che intendeva acquistare, per giungere alla stipulazione dell'opportuno compromesso;
che era stato raggiunto un accordo, a seguito del quale aveva inviato al promittente venditore, a titolo di caparra, un assegno di L. 25.000.000; che la proprietaria, nonostante l'accordo raggiunto, aveva insistito per una revisione del prezzo e, quando da parte sua era stato accettato anche il nuovo importo, aveva tuttavia rifiutato di stipulare il rogito, negando che fosse mai intervenuto alcun accordo vincolante. L'attore concludeva chiedendo sentenza sostitutiva del contratto non concluso, a norma dell'art.2932 c.c.. L'ente convenuto resisteva alla domanda, contestando che fosse mai stato raggiunto un accordo o fosse stato comunque formalizzato un impegno a stipulare il contratto di vendita, eccependo, in particolare, che il contrario assunto dell'attore non era sorretto da alcuna prova documentale, facendo rilevare come l'assegno di L. 25.000.000 in effetti trasmessogli fosse stato restituito proprio perché le parti non avevano raggiunto alcun accordo. Investito della decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali, l'adito tribunale, con sentenza 1.12.92/25.1.93, rigettava la domanda, osservando che l'attore non aveva fornito la prova dell'asserito contratto preliminare, che, avendo per oggetto beni immobili, a norma dell'art. 1351 c.c. avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto.
Ha interposto appello l'attore, con atto notificato il 25-6-93, censurando le valutazioni del tribunale sul punto della prova e ribadendo le medesime richieste formulate in prime cure. L'ente appellato contestava la fondatezza del gravame e sollecitava la conferma della decisione impugnata, proponendo a sua volta appello incidentale per sentire condannare l'attore al risarcimento dei danni, a norma dell'art. 96 c.p.c.. Con sentenza del 26.4. - 28.7.1995 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione LO IR con due motivi di gravame. Resiste con controricorso l'Ente Pio Istituto per i figli della Provvidenza.
LO IR ha presentato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsì che la memoria illustrativa depositata dal ricorrente non può essere presa in considerazione per essere stata presentata in violazione dei termini previsti dall'art.378 c.p.c.. Col primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché omessa motivazione in ordine ad altro aspetto della vicenda prospettata dalla parte appellante.
Deduce il IR LO che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che inter partes non sì sia perfezionato alcun accordo idoneo al trasferimento della proprietà del fondo, negando la riferibilità all'Istituto degli atti compiuti da colui che rappresentava l'Ente medesimo, e non dando la dovuta importanza alla circostanza che il IR aveva versato la somma di L. 25 milioni all'Istituto quale acconto del prezzo, somma trattenuta dallo stesso e non restituita immediatamente;
contestando altresi l'assoluta inesistenza dell'accordo e negando qualsiasi volontà di accedere alla vendita del fondo da parte dell'Ente.
Deduce ancora il ricorrente che solo dopo tre anni l'Istituto aveva restituito la somma in violazione del principio di correttezza e buona fede, che deve informare la contrattazione tra le parti. Il primo motivo del ricorso è chiaramente infondato, perché, anche a voler ammettere che il dottor CI dipendente, abbia agito come rappresentante dell'Ente nel rapporto con il ricorrente, il motivo in esame - certamente generico - non supera l'ostacolo rappresentato dall'assenza di un contratto scritto che obbligasse l'Istituto alla vendita dell'immobile tenuto in locazione dallo stesso ricorrente.
Va ancora osservato che la Corte di merito ha escluso la formazione progressiva del contratto, con un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità.
D'altra parte l'avere l'Ente trattenuto la somma di L. 25 milioni per un certo tempo non prova certamente che tra le parti era sorto un contratto di compravendita.
Tutt'al più, qualora i contatti intercorsi tra due soggetti non siano tali, per mancanza di univocità dei comportamenti, da determinare la conclusione del contratto, essi possono tuttavia configurare delle trattative giunte ad un tale punto di sviluppo da ingenerare in una parte un giustificato affidamento sulla conclusione del contratto;
in tal caso il recesso ingiustificato darebbe solo luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire il danno (art. 1337 cod. civ.). L'avvenuto perfezionarsi di intese su alcuni punti dello stipulando contratto o gli eventuali accordi parziali, per il loro carattere provvisorio e la loro efficacia subordinata all'esito positivo delle trattative, non esulano dall'ambito della fase precontrattuale (cfr. Cass. 14.1.1987, n. 176), ma certamente non provano la conclusione di un contratto.
In ogni caso l'accenno alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., fatto con il secondo motivo, è una prospettazione nuova, non risultando fatta in precedenza. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., con conseguente illegittima condanna dell'LO IR al risarcimento del danno. Deduce il ricorrente che erroneamente i giudici d'appello hanno applicato al caso in esame la normativa di cui all'art. 96 c.p.c. in mancanza di qualsiasi presupposto ed anzi in presenza di elementi tali da far ritenere legittima la condanna dell'Ente quanto meno ex art. 1337 cod. civ. nell'ambito delle trattative pacificamente intercorse tra le parti.
Il motivo è inammissibile, sia perché è diretto contro il motivato apprezzamento dei giudici di appello, esente da vizi logici o da errori di diritto, sia perché, come si è visto, l'accenno alla responsabilità dell'Ente ex art. 1337 cod. civ. è prospettazione nuova, mai sollevata in precedenza.
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 2.520.000, di cui L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999