Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3560 del 2018 reg. gen affari civili contenziosi.
Vertente tra in persona del rapp.te legale p.t. (già , Parte_1 Controparte_1
. in persona del rapp.te legale Controparte_2 Parte_2
p.t. e con Avv. Margherita Simonetta Verlingieri Controparte_3
Parte ricorrente
E
in persona del rapp.te legale p.t. con avv. Controparte_4
Francesco Criscoli;
, in Controparte_5
persona del rapp.te legale p.t. con Avv. Daniela Stranges;
in persona del rapp.te legale p.t., Controparte_6
con Avv. Antonio Ferrara;
contumace; Controparte_7
in persona del rapp.te legale p.t. con Avv. Controparte_8
Massimiliano Muni;
, in persona del rapp.te legale p.t., con Avv. Andra Fioretti;
CP_9
con Avv. Francesco Criscoli;
Controparte_10
in persona del rapp.te Controparte_11
legale p.t., con Avv. Antonio Ferrara;
in persona del rapp.te legale p.t., con Avv. Maria Rosaria De Controparte_12
Simone;
1
Ferrara.
Parte resistente
Avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato e notificato, i ricorrenti convenivano dinanzi a questo Tribunale distinti istituti di credito al fine di sentirli condannare per concessione abusiva del credito, derivante da plurimi finanziamenti accordati ai ricorrenti. Questi ultimi deducevano di aver raggiunto una situazione di indebitamento verso il sistemo bancario per complessivi €. 4.000.000,00 concessi senza alcuna indagine sulla situazione patrimoniale del soggetto finanziato, determinando, una situazione di sovra-indebitamente. Sulla base di tali presse chiedeva dunque il risarcimento del danno subito.
Si costituivano in giudizio gli istituti di credito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata decisa tenuto conto delle allegazioni difensive delle parti.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, occorre premettere che l'erogazione di credito ad una impresa che si trovi in una condizione di crisi integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento della situazione di dissesto. (Cfr. Cass. Civile nr.
18610/2021; Cass. Civile. nr. 29840/2023). In particolare, la mancata o erronea valutazione del merito creditizio può cagionare, da un lato una diminuzione della consistenza del patrimonio sociale e, dall'altro, l'aggravamento della perdita favorito dalla continuazione dell'attività di impresa, con conseguente pregiudizio sia per la società che per i creditori della stessa e, più in generale, per i terzi sui quali si riverberano gli effetti della predetta condotta illecita
2 dell'istituto di credito. L'erogazione del credito è considerarsi abusiva poiché effettuata dall'istituto di credito con dolo o colpa ad impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione Non integra, invece, abusiva concessione di credito, la condotta della banca che, pur al di fuori di un formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad una impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi. In altri termini,
l'erogazione del credito è da qualificarsi come abusiva quando viene concessa ad una impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno. Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativi all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria in materia bancaria. Il soggetto finanziatore è tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazione adeguate. In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare difficoltà economica. In conclusione, la mancata o erronea valutazione del merito creditizio può cagionare, da un lato, una diminuzione della consistenza del patrimonio sociale e, dall'altro, l'aggravamento delle perdite dalla
3 continuazione dell'attività di impresa, con conseguente pregiudizio sia per la società che per i creditori della stessa.
Ciò posto, la fattispecie può essere ritenuta astrattamente applicabile al caso in esame, atteso che parte ricorrente lamenta gli effetti pregiudizievoli della condotta negligente degli istituti di credito che hanno concesso finanziamenti, senza una adeguata indagine della situazione patrimoniale della società finanziata. Tuttavia, osta all'accoglimento della domanda la mancata prova della insussistenza di fondate prospettive, in base ad una ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, del superamento della crisi, elemento che connota di antigiuridicità la condotta del finanziatore (cfr. Cass. nr. 18610/2021). Ebbene, la parte ricorrente lamenta la mancata valorizzazione di una serie di elementi indiziari della precaria situazione finanziaria in cui essa versava. Un simile assunto non assume rilievo ai fini di valutare la fondatezza dell'azione in esame.
Più precisamente, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione da parte degli istituti di credito dei bilanci (in atti) e delle segnalazioni avvenute alla
Centrali Rischi (CR), senza però tuttavia mai dedurre quale condotta, dolosa o colposa, irrispettose delle regole che disciplinano l'attività bancaria intendeva ascrivere a ciascuno degli istituti di credito convenuti. Ne consegue, nel caso di specie, che l'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della fattispecie gravava integralmente sulle parti ricorrenti, che non hanno provato i fatti costitutivi della propria pretesa. Difettando la prova del fatto colposo, l'esame degli ulteriori elementi della fattispecie deve essere ritenuto superfluo. Tutto quanto innanzi premesso, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi in relazione al valore della controversia
(indeterminabile complessità media) e alla fase effettivamente espletate (fase introduttiva, fase studio, fase istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziandosi sulla domanda proposta della , Parte_1 Parte_2
e , nei confronti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_14
[...] [...] Controparte_15
,
[...] Controparte_6 [...]
, Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e
[...] Controparte_11 CP_12
ogni altra istanza, eccezioni e deduzione disattesa, così Controparte_13
provvede: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite che liquida in €.
5.431 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento il 30.4.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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