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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2024, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2430/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA ASSUNTA Parte_1 C.F._1
CHIODI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID PAUL Controparte_1 C.F._2
DI LALLO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.7.2023 ha agito nei confronti del marito Parte_1 P_
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla predetta sentenza ed a tutte le incombenze di legge.
2) Disporre che i minori vengano affidati esclusivamente alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale con diritto per il padre di vedere i minori secondo il piano genitoriale allegato (doc. 7) con supervisione della stessa e a condizione che il si sottoponga P_
a cure volte a disintossicarsi;
3) disporre l'onere del sig. di pagare gli alimenti a favore dei minori della somma di € P_
200,00 per ogni figlio oltre le spese straordinarie ed extrascolastiche come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pescara;
4) disporre che l'assegno unico sia versato interamente alla sig.ra Pt_1
5) intitolare il libretto postale n.
1-1274923430 esclusivamente all'odierna istante tenuto conto già che la quota del è stata già da questi pignorata;
P_
6) intitolare il buono fruttifero postale n. 32373242 esclusivamente alla sig.ra Pt_1
Il convenuto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2023 nella quale ha aderito alla domanda di separazione, alla corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento, della somma di € 200,00 per ciascun figlio, al versamento in favore della Sig.ra Pt_1 dell'assegno unico e all'intitolazione del libretto postale n.
1-1274923430 alla ricorrente, chiedendo tuttavia l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre.
All'udienza del 30.1.2024 le parti hanno concordato provvisoriamente quanto segue:
1) Il convenuto continuerà a frequentare i figli alla presenza della ricorrente il sabato o la domenica, previo accordo delle parti entro due giorni prima,
2) Il convenuto continuerà a versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento per i figli la somma di € 400,00 mensili, mentre le parti continueranno a percepire l'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 26.3.2024 è stata disposta la sospensione del diritto del di frequentazione dei P_
figli minori.
All'udienza del 9.5.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti di cui all'art.473 bis.22 comma 1
c.p.c.: conferma della sospensione della frequentazione tra e i figli minori, Controparte_1
pagina 2 di 7 ferma la possibilità di sentire telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22; affidamento Per_1
esclusivo dei figli minori alla madre , con facoltà per la medesima di assumere Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
attribuzione per intero a Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli e e sono stati assegnati alle parti Persona_2 Per_3
termini per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente all'udienza del 26.9.2024 ha così precisato le conclusioni:
“che l'On. Tribunale adito pronunci la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti e a tutte le incombenze di legge;
che disponga l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale, disponendo altresì che il padre possa incontrare i figli solo in modalità protetta;
che disponga altresì che il padre versi a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione monetaria e che
l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra attesa la già dichiarata Parte_1
disponibilità del sig. che disponga altresì che le spese straordinarie, secondo il protocollo P_
in uso al Tribunale di Pescara siano poste a integralmente a carico del sig. che il libretto P_
postale n.
1-1274923430 sia intestato esclusivamente alla sig.ra e che sia intestato alla sig.ra Pt_1
il Buono Fruttifero postale n. 32373242. Con vittoria di spese e competenze di lite.” Pt_1
Parte resistente ha così precisato le conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis in fatto ed in diritto, così giudicare:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla predetta sentenza ed a tutte le incombenze di legge;
Affidare i minori e ad entrambi i genitori in modo congiunto con Persona_2 A_
collocamento presso la madre;
Disporre che il padre trascorra con i figli i fini settimana, a settimane alterne, e durante la settimana su preventivo accordo dei genitori e compatibilmente agli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori;
che i minori trascorrano le festività natalizie e pasquali, così come per le altre festività, compresi i compleanni degli stessi, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore;
Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei P_
Per_ figli e , la somma di € 200,00 per ciascun figlio, oltre spese straordinarie ed extra Per_1
scolastiche come da Protocollo del Tribunale, che dovranno essere concordate e, puntualmente, documentate;
pagina 3 di 7 Porre a carico del Sig. il versamento dell'assegno unico alla Sig.ra e disporre che il P_ Pt_1
libretto postale indicato sia intitolato alla Sig.ra Pt_1
Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.”
……………
La domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il comportamento processuale e pregresso delle parti attesta che è venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale;
del resto, entrambi i coniugi hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, concordando sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di affidamento dei figli minori e di contributo al mantenimento
In ordine al regime di affidamento dei figli minori, nel quadro della disciplina relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. bigenitorialità,
l'affidamento condiviso si pone non più come evenienza residuale bensì come regola, rispetto alla quale costituisce invece eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore e, poiché il legislatore non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, l'individuazione di tali circostanze è rimessa alla decisione del giudice in riferimento alla peculiarità del caso concreto.
Ebbene, nel caso di specie sono emersi elementi atti ad imporre la deroga al regime generale di affidamento della prole. Nello specifico, come risulta dalla documentazione medica prodotta e dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pescara, il ha fatto uso di sostanze stupefacenti P_
(nello specifico cocaina) in concomitanza con l'episodio di tentato suicidio e, nonostante la prescrizione fornita nella diagnosi al momento della dimissione ospedaliera, non ha mai effettuato l'accesso presso il SERD e il CSM;
inoltre no risulta che lo stesso abbia intrapreso la terapia Part farmacologica prescritta dai medici.
A ciò si aggiunga che la ricorrente, all'udienza del 26.9.2024, ha riferito che dal 28 giugno il sig.
è partito per la Grecia, adducendo motivi di lavoro e che tuttavia, nel corso di questo periodo, P_
ha postato sui social foto in cui partecipa a pranzi, aperitivi e balli e che, successivamente, ha contattato la stessa riferendole di essere in carcere. Ha aggiunto che dopo la precedente udienza (tenutasi a maggio) le aveva inviato solo € 600,00, quale contributo al mantenimento dei figli, nel mese di luglio, ma percependo e trattenendo per sé l'assegno unico;
nonché che dalla precedente udienza aveva cercato e parlato telefonicamente con il figlio maggiore una sola volta. Per_1
pagina 4 di 7 A tal proposito il non comparso in udienza, senza comunicare eventuali impedimenti, e il P_
suo difensore nulla hanno dedotto e dimostrato in contrario sul punto.
Attesa la situazione di inaffidabilità del resistente, che comunque non mostra di volersi occupare della cura dei figli minori e , nati rispettivamente il 04/02/2008 ed il Persona_2 A_
05/09/2017, e di sua scarso equilibrio, aggravato dall'uso di stupefacenti, devono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza del 9.5.2024; in particolare di sospensione della frequentazione tra ed i figli minori, ferma la possibilità di sentire Controparte_1
telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22, e di affido esclusivo dei figli minori alla Per_1
madre , con facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse Parte_1
per i figli, essendo la madre, per quanto sopra esposto in ordine al resistente, l'unico genitore che appare in grado di operare scelte adeguate per i figli. .
In merito al contributo al mantenimento, può essere confermato quanto concordato tra le parti in corso di causa, cioè un contributo del al mantenimento di importo pari ad € 200,00 per ogni figlio;
P_
mentre l'assegno unico, atteso l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, va ai sensi del l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2022 attribuito per intero alla ricorrente.
La domanda di intestazione alla ricorrente del libretto postale e del buono fruttifero
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente ha dedotto quanto segue:
“ I coniugi risultano cointestatari di un libretto postale n.
1-1274923430 il cui saldo, alla data del
24/05/2023 è pari ad €. 3.128,56, libretto sul quale nel 2017 è stato effettuato un pignoramento per la quota del motivo per cui si chiede sin d'ora che l'intera quota residua venga imputata, con P_ modifica dell'intestazione, esclusivamente a favore della sig.ra (doc. 5); Pt_1
Risulta altresì cointestato alle odierne parti in causa un buono fruttifero postale n. 32373242 di €.
5.000,00 (doc. 6) per il quale si chiede che venga intestato solo ed esclusivamente alla sig.ra in Pt_1
ragione del timore che lo stesso possa essere arbitrariamente utilizzato dal resistente anche in ragione della sua tossicodipendenza “.
Come ribadito da un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (v. tra le altre Cass.
Civile nn.11128/2009 e 6660/2001), l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione;
in particolare il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva pagina 5 di 7 l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi, come nel caso in cui fra la domanda di separazione o scioglimento del matrimonio e quelle consequenziali alla pronuncia sullo status (soggette a rito speciale) e le altre domande di natura economica proposte dalle partì (soggette a rito ordinario) non sia configurabile un rapporto riconducibile alle previsioni innanzi richiamate.
Al caso di specie è applicabile il predetto principio, in quanto fra la domanda di separazione e quelle consequenziali alla pronuncia sullo status e quelle di intestazione alla ricorrente del libretto postale e del buono fruttifero non è configurabile un rapporto riconducibile alle previsioni innanzi richiamate, sicchè le domande in esame sono inammissibili nel presente giudizio.
Peraltro quella relativa al libretto postale, ove accolta, rischierebbe di andare ad invadere il campo riservato al giudice dell'esecuzione, essendo stato il libretto postale pignorato in danno del e P_
spettando perciò al giudice dell'esecuzione assumere le decisioni concernenti la quota di danaro, depositata sul libretto postale, spettante alla Pt_1
Le spese di lite, stante il parziale accordo raggiunto dalle parti, vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione dei coniugi e unitisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 16.9.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Pescara al n. 242, P 2, S A, Uff. 1, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_2 A_
, con facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse Parte_1
per i figli;
4) sospende il diritto di di frequentazione dei figli minori, ferma la possibilità di Controparte_1
sentire telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22 di ogni giorno;
Per_1
5) dispone che versi in favore di , con decorrenza da luglio 2023 Controparte_1 Parte_1
e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 400,00 mensili, oltre al Per_1 Per_3
pagina 6 di 7 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara;
6) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga corrisposto per intero a . Parte_1
7) Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere il cambio di intestazione del libretto postale n.
1-1274923430 e del buono fruttifero postale n. 32373242.
8) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 10 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA ASSUNTA Parte_1 C.F._1
CHIODI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID PAUL Controparte_1 C.F._2
DI LALLO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.7.2023 ha agito nei confronti del marito Parte_1 P_
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla predetta sentenza ed a tutte le incombenze di legge.
2) Disporre che i minori vengano affidati esclusivamente alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale con diritto per il padre di vedere i minori secondo il piano genitoriale allegato (doc. 7) con supervisione della stessa e a condizione che il si sottoponga P_
a cure volte a disintossicarsi;
3) disporre l'onere del sig. di pagare gli alimenti a favore dei minori della somma di € P_
200,00 per ogni figlio oltre le spese straordinarie ed extrascolastiche come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pescara;
4) disporre che l'assegno unico sia versato interamente alla sig.ra Pt_1
5) intitolare il libretto postale n.
1-1274923430 esclusivamente all'odierna istante tenuto conto già che la quota del è stata già da questi pignorata;
P_
6) intitolare il buono fruttifero postale n. 32373242 esclusivamente alla sig.ra Pt_1
Il convenuto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2023 nella quale ha aderito alla domanda di separazione, alla corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento, della somma di € 200,00 per ciascun figlio, al versamento in favore della Sig.ra Pt_1 dell'assegno unico e all'intitolazione del libretto postale n.
1-1274923430 alla ricorrente, chiedendo tuttavia l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre.
All'udienza del 30.1.2024 le parti hanno concordato provvisoriamente quanto segue:
1) Il convenuto continuerà a frequentare i figli alla presenza della ricorrente il sabato o la domenica, previo accordo delle parti entro due giorni prima,
2) Il convenuto continuerà a versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento per i figli la somma di € 400,00 mensili, mentre le parti continueranno a percepire l'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 26.3.2024 è stata disposta la sospensione del diritto del di frequentazione dei P_
figli minori.
All'udienza del 9.5.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti di cui all'art.473 bis.22 comma 1
c.p.c.: conferma della sospensione della frequentazione tra e i figli minori, Controparte_1
pagina 2 di 7 ferma la possibilità di sentire telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22; affidamento Per_1
esclusivo dei figli minori alla madre , con facoltà per la medesima di assumere Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
attribuzione per intero a Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli e e sono stati assegnati alle parti Persona_2 Per_3
termini per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente all'udienza del 26.9.2024 ha così precisato le conclusioni:
“che l'On. Tribunale adito pronunci la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti e a tutte le incombenze di legge;
che disponga l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale, disponendo altresì che il padre possa incontrare i figli solo in modalità protetta;
che disponga altresì che il padre versi a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione monetaria e che
l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra attesa la già dichiarata Parte_1
disponibilità del sig. che disponga altresì che le spese straordinarie, secondo il protocollo P_
in uso al Tribunale di Pescara siano poste a integralmente a carico del sig. che il libretto P_
postale n.
1-1274923430 sia intestato esclusivamente alla sig.ra e che sia intestato alla sig.ra Pt_1
il Buono Fruttifero postale n. 32373242. Con vittoria di spese e competenze di lite.” Pt_1
Parte resistente ha così precisato le conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis in fatto ed in diritto, così giudicare:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla predetta sentenza ed a tutte le incombenze di legge;
Affidare i minori e ad entrambi i genitori in modo congiunto con Persona_2 A_
collocamento presso la madre;
Disporre che il padre trascorra con i figli i fini settimana, a settimane alterne, e durante la settimana su preventivo accordo dei genitori e compatibilmente agli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori;
che i minori trascorrano le festività natalizie e pasquali, così come per le altre festività, compresi i compleanni degli stessi, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore;
Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei P_
Per_ figli e , la somma di € 200,00 per ciascun figlio, oltre spese straordinarie ed extra Per_1
scolastiche come da Protocollo del Tribunale, che dovranno essere concordate e, puntualmente, documentate;
pagina 3 di 7 Porre a carico del Sig. il versamento dell'assegno unico alla Sig.ra e disporre che il P_ Pt_1
libretto postale indicato sia intitolato alla Sig.ra Pt_1
Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.”
……………
La domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il comportamento processuale e pregresso delle parti attesta che è venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale;
del resto, entrambi i coniugi hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, concordando sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di affidamento dei figli minori e di contributo al mantenimento
In ordine al regime di affidamento dei figli minori, nel quadro della disciplina relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. bigenitorialità,
l'affidamento condiviso si pone non più come evenienza residuale bensì come regola, rispetto alla quale costituisce invece eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore e, poiché il legislatore non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, l'individuazione di tali circostanze è rimessa alla decisione del giudice in riferimento alla peculiarità del caso concreto.
Ebbene, nel caso di specie sono emersi elementi atti ad imporre la deroga al regime generale di affidamento della prole. Nello specifico, come risulta dalla documentazione medica prodotta e dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pescara, il ha fatto uso di sostanze stupefacenti P_
(nello specifico cocaina) in concomitanza con l'episodio di tentato suicidio e, nonostante la prescrizione fornita nella diagnosi al momento della dimissione ospedaliera, non ha mai effettuato l'accesso presso il SERD e il CSM;
inoltre no risulta che lo stesso abbia intrapreso la terapia Part farmacologica prescritta dai medici.
A ciò si aggiunga che la ricorrente, all'udienza del 26.9.2024, ha riferito che dal 28 giugno il sig.
è partito per la Grecia, adducendo motivi di lavoro e che tuttavia, nel corso di questo periodo, P_
ha postato sui social foto in cui partecipa a pranzi, aperitivi e balli e che, successivamente, ha contattato la stessa riferendole di essere in carcere. Ha aggiunto che dopo la precedente udienza (tenutasi a maggio) le aveva inviato solo € 600,00, quale contributo al mantenimento dei figli, nel mese di luglio, ma percependo e trattenendo per sé l'assegno unico;
nonché che dalla precedente udienza aveva cercato e parlato telefonicamente con il figlio maggiore una sola volta. Per_1
pagina 4 di 7 A tal proposito il non comparso in udienza, senza comunicare eventuali impedimenti, e il P_
suo difensore nulla hanno dedotto e dimostrato in contrario sul punto.
Attesa la situazione di inaffidabilità del resistente, che comunque non mostra di volersi occupare della cura dei figli minori e , nati rispettivamente il 04/02/2008 ed il Persona_2 A_
05/09/2017, e di sua scarso equilibrio, aggravato dall'uso di stupefacenti, devono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza del 9.5.2024; in particolare di sospensione della frequentazione tra ed i figli minori, ferma la possibilità di sentire Controparte_1
telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22, e di affido esclusivo dei figli minori alla Per_1
madre , con facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse Parte_1
per i figli, essendo la madre, per quanto sopra esposto in ordine al resistente, l'unico genitore che appare in grado di operare scelte adeguate per i figli. .
In merito al contributo al mantenimento, può essere confermato quanto concordato tra le parti in corso di causa, cioè un contributo del al mantenimento di importo pari ad € 200,00 per ogni figlio;
P_
mentre l'assegno unico, atteso l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, va ai sensi del l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2022 attribuito per intero alla ricorrente.
La domanda di intestazione alla ricorrente del libretto postale e del buono fruttifero
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente ha dedotto quanto segue:
“ I coniugi risultano cointestatari di un libretto postale n.
1-1274923430 il cui saldo, alla data del
24/05/2023 è pari ad €. 3.128,56, libretto sul quale nel 2017 è stato effettuato un pignoramento per la quota del motivo per cui si chiede sin d'ora che l'intera quota residua venga imputata, con P_ modifica dell'intestazione, esclusivamente a favore della sig.ra (doc. 5); Pt_1
Risulta altresì cointestato alle odierne parti in causa un buono fruttifero postale n. 32373242 di €.
5.000,00 (doc. 6) per il quale si chiede che venga intestato solo ed esclusivamente alla sig.ra in Pt_1
ragione del timore che lo stesso possa essere arbitrariamente utilizzato dal resistente anche in ragione della sua tossicodipendenza “.
Come ribadito da un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (v. tra le altre Cass.
Civile nn.11128/2009 e 6660/2001), l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione;
in particolare il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva pagina 5 di 7 l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi, come nel caso in cui fra la domanda di separazione o scioglimento del matrimonio e quelle consequenziali alla pronuncia sullo status (soggette a rito speciale) e le altre domande di natura economica proposte dalle partì (soggette a rito ordinario) non sia configurabile un rapporto riconducibile alle previsioni innanzi richiamate.
Al caso di specie è applicabile il predetto principio, in quanto fra la domanda di separazione e quelle consequenziali alla pronuncia sullo status e quelle di intestazione alla ricorrente del libretto postale e del buono fruttifero non è configurabile un rapporto riconducibile alle previsioni innanzi richiamate, sicchè le domande in esame sono inammissibili nel presente giudizio.
Peraltro quella relativa al libretto postale, ove accolta, rischierebbe di andare ad invadere il campo riservato al giudice dell'esecuzione, essendo stato il libretto postale pignorato in danno del e P_
spettando perciò al giudice dell'esecuzione assumere le decisioni concernenti la quota di danaro, depositata sul libretto postale, spettante alla Pt_1
Le spese di lite, stante il parziale accordo raggiunto dalle parti, vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione dei coniugi e unitisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 16.9.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Pescara al n. 242, P 2, S A, Uff. 1, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_2 A_
, con facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse Parte_1
per i figli;
4) sospende il diritto di di frequentazione dei figli minori, ferma la possibilità di Controparte_1
sentire telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22 di ogni giorno;
Per_1
5) dispone che versi in favore di , con decorrenza da luglio 2023 Controparte_1 Parte_1
e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 400,00 mensili, oltre al Per_1 Per_3
pagina 6 di 7 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara;
6) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga corrisposto per intero a . Parte_1
7) Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere il cambio di intestazione del libretto postale n.
1-1274923430 e del buono fruttifero postale n. 32373242.
8) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 10 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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