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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18905 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16089 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/06/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. AMENDOLA SERAFINA DENISE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 21/01/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GRAVAGNUOLO FABIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 04/06/2011 Parte_1
contraeva in matrimonio civile con esponeva che Controparte_1
nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 2/12/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 04/06/2011.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16089/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 3
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 07/06/1981) e (ROMA (RM), Controparte_1
21/01/1974) relativamente al matrimonio contratto in data 04/06/2011,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n.
299, parte I, serie 09, anno 2011;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16089 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/06/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. AMENDOLA SERAFINA DENISE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 21/01/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GRAVAGNUOLO FABIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 04/06/2011 Parte_1
contraeva in matrimonio civile con esponeva che Controparte_1
nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 2/12/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 04/06/2011.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16089/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 3
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 07/06/1981) e (ROMA (RM), Controparte_1
21/01/1974) relativamente al matrimonio contratto in data 04/06/2011,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n.
299, parte I, serie 09, anno 2011;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi