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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
LO VA, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5182/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore 1
Difensore 2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore 2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE - Via Terrasanta 48 90100
LE PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13180010948U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 10.07.2023, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VII -
Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Sede di LE, Ricorrente_1, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in LE (PA) e la società
Ricorrente 2, in persona del Legale Rappresentante Rappresentante_1 impugnavano:
l'avviso di accertamento n. M13180010948U, notificato al CTD in data 22.11.2022 e a SBM in data
12.12.2022, mediante il quale l'Ufficio aveva accertato in capo all'odierna Parte ricorrente la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente,
'Imposta'), per l'anno d'imposta 2018, quantificandola per l'effetto in € 18.789,20, oltre interessi pari a
€ 3.317,19 e connesse sanzioni pari a € 22.547,04.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1.1 Motivi in via pregiudiziale:
I. in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998); gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010). Ricorrente_2 soggetto sanato dalla giurisprudenza, era una "eccezione alla regola" ed era equiparata, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati;
II. in via sempre pregiudiziale, l'illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015: L'Imposta Unica era un'imposta diretta, calcolata sui ricavi;
III. in via sempre pregiudiziale, l'incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario e ai principi costituzionali:
III.
1 - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione;
III.
2 - l'illegittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come interpretati dall'art. 1 co.
64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
2. Motivo in via preliminare:
A)Illegittimità dell'avviso di accertamento a seguito di errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g) I. 190/2014;
3. Motivi nel merito: 1) - la violazione dell'art. 3, d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'imposta;
2) Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta;
3) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte con il ricorso.
Con successive note illustrative parte ricorrente approfondiva talune eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza 2277/2025 depositata il 10/12/2025, questa Corte, vista l'istanza dell'01.12.2025 del procuratore di parte ricorrente nella quale rappresentava di non poter presenziare all'udienza del 09.12.2025, poiché impegnato in altra udienza, rinviava la discussione della controversia alla data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve premettersi che le questioni dedotte con i motivi di ricorso, con riguardo al quadro normativo richiamato
(e da ultimo, l'art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte della Corte di Cassazione (ex multis, Cass., n. 9184 del 2021;
Cass., n. 17082 del 2022; Cass., 1184 del 2023; Cass., n. 6761 del 2023 e, più di recente, n. 7673 del 2025).
Inoltre, il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale (sentenza n.
27 del 2018) e della Corte di giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18), che ne hanno compiutamente esaminato i collegamenti con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi anche per la soluzione delle questioni prospettate con il ricorso.
In sintesi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta (oggetto di specifico motivo di ricorso), ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma
66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligo di versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di "bookmakers" privi di concessione, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. Ancora, ha chiarito che l'imposta in esame è caratterizzata da un regime, in forza del quale ciascuno dei gestori risponde dell'obbligazione tributaria verso l'Erario a diverso e autonomo titolo, senza necessità per il creditore erariale di escutere uno di essi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna, regolabile su basi contrattuali. In forza di tale percorso argomentativo la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo dell'entità delle commissioni tra ricevitorie e "bookmaker", di poter procedere alla traslazione dell'imposta. Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma
66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma;
in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul "bookmaker" per conto del quale opera la ricevitoria. La solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Tanto premesso, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta 2018, le complessive censure sono infondate.
Va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione (pure oggetto di specifico motivo di ricorso), che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 7673 del 2025), attività, queste, tutte svolte in Italia.
Con riferimento, poi, agli argomenti difensivi prospettati in ricorso, relativi alla ritenuta distonia con il diritto unionale, avuto particolare riguardo, alla violazione del diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principio di affidamento e, soprattutto, al riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla parte ricorrente, che comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale, deve precisarsi che la Corte di Giustizia (sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18), ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con l'odierno ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra
"bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato
->.
Inoltre, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, dovendosi affermare, piuttosto che, la società ricorrente per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
In conclusione, in ragione del quadro sopra delineato, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla parte ricorrente, in quanto, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società... nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso.
E' pure infondato il motivo di censura relativo all'atto di accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto emesso ai sensi della I. n. 220 del 2010 e dell'art. 1, comma 644, lett. g) della I. n. 190 del 2014, anziché ai sensi dell'art. 1, comma 945, della I. n. 208 del 2015, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio
2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte e, quindi, viene stabilito che l'imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker che è l'unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.
Più specificamente, l'art. 1, comma 945, della I. n. 208 del 2015 prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio
2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza.".
Ora, premesso che la modifica riguarda solo le modalità di calcolo dell'imposta e non incide sui suoi presupposti oggettivi e soggettivi, la richiamata disposizione si applica in ogni caso ai soli operatori collegati con il totalizzatore nazionale e a quelli che hanno regolarizzato la propria posizione mediante la procedura di sanatoria;
la nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che aveva previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che "comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, né il comma 644, lett. g) del medesimo art. 1 della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della I. n. 208 del 2015, secondo il quale l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 si applica, per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedenti si continua ad applicare il metodo previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 111 del 2011.
Tanto premesso, nel caso in esame è incontroverso che la parte ricorrente non ha regolarizzato la propria posizione e, dunque, alla stessa continua ad applicarsi il precedente metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della I. n. 190 del 2014. Inoltre, non va sottaciuto l'ulteriore fatto, pure risolutivo, che, nel caso in esame, viene in evidenza un accertamento di tipo induttivo (art. 1, comma 644, lett. g, I. n. 190 del 2014) e che la società poteva sempre fornire documentazione per provare una diversa base imponibile, circostanza che nel caso in esame non si è affatto verificata.
Sono, dunque, infondati gli ulteriori dubbi di costituzionalità sollevati dalla parte ricorrente, in quanto l'art. 1, comma 644, lett. g) citato non prevede una presunzione assoluta, ma disciplina una modalità di determinazione della base imponibile in via presuntiva (iuris tantum), stante la non ricostruibilità della raccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancato collegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l'onere a carico del contribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dimostrando le concrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dunque, l'effettivo ammontare delle giocate effettuate) atti a giustificare la non applicazione della base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale (nella specie, peraltro neanche dedotti dal bookmaker estero), con la conseguenza che, non essendo prevista dalla norma un'ipotesi di presunzione assoluta non è esclusa a priori la considerazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso la prova contraria a carico dell'operatore non autorizzato - delle specificità del caso concreto.
In proposito, la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: «In materia di imposta unica sulle scommesse, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
644, lett. g), L. n. 190/2014, per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto - per i soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma ovvero che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti - la determinazione dell'imposta unica sulle scommesse su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998, è ragionevole avuto riguardo alla posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e all'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva (iuris tantum) che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa» (Cass., n. 7673 del 2025, citata).
In ultimo, va rilevato che, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, non sussistono i presupposti per ritenere l'obiettiva incertezza normativa per le annualità del 2018, in quanto, come già precisato, la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione (Cass., n. 23310 del 2024).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura media prevista dalle tariffe del DM n.55/2014 attesa la complessità media della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in solido al pagamento delle spese processuali di euro 2.776,80 più spese forfettarie del 15% in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
LO VA, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5182/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore 1
Difensore 2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore 2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE - Via Terrasanta 48 90100
LE PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13180010948U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 10.07.2023, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VII -
Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Sede di LE, Ricorrente_1, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in LE (PA) e la società
Ricorrente 2, in persona del Legale Rappresentante Rappresentante_1 impugnavano:
l'avviso di accertamento n. M13180010948U, notificato al CTD in data 22.11.2022 e a SBM in data
12.12.2022, mediante il quale l'Ufficio aveva accertato in capo all'odierna Parte ricorrente la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente,
'Imposta'), per l'anno d'imposta 2018, quantificandola per l'effetto in € 18.789,20, oltre interessi pari a
€ 3.317,19 e connesse sanzioni pari a € 22.547,04.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1.1 Motivi in via pregiudiziale:
I. in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998); gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010). Ricorrente_2 soggetto sanato dalla giurisprudenza, era una "eccezione alla regola" ed era equiparata, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati;
II. in via sempre pregiudiziale, l'illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015: L'Imposta Unica era un'imposta diretta, calcolata sui ricavi;
III. in via sempre pregiudiziale, l'incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario e ai principi costituzionali:
III.
1 - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione;
III.
2 - l'illegittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come interpretati dall'art. 1 co.
64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
2. Motivo in via preliminare:
A)Illegittimità dell'avviso di accertamento a seguito di errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g) I. 190/2014;
3. Motivi nel merito: 1) - la violazione dell'art. 3, d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'imposta;
2) Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta;
3) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte con il ricorso.
Con successive note illustrative parte ricorrente approfondiva talune eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza 2277/2025 depositata il 10/12/2025, questa Corte, vista l'istanza dell'01.12.2025 del procuratore di parte ricorrente nella quale rappresentava di non poter presenziare all'udienza del 09.12.2025, poiché impegnato in altra udienza, rinviava la discussione della controversia alla data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve premettersi che le questioni dedotte con i motivi di ricorso, con riguardo al quadro normativo richiamato
(e da ultimo, l'art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte della Corte di Cassazione (ex multis, Cass., n. 9184 del 2021;
Cass., n. 17082 del 2022; Cass., 1184 del 2023; Cass., n. 6761 del 2023 e, più di recente, n. 7673 del 2025).
Inoltre, il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale (sentenza n.
27 del 2018) e della Corte di giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18), che ne hanno compiutamente esaminato i collegamenti con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi anche per la soluzione delle questioni prospettate con il ricorso.
In sintesi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta (oggetto di specifico motivo di ricorso), ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma
66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligo di versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di "bookmakers" privi di concessione, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. Ancora, ha chiarito che l'imposta in esame è caratterizzata da un regime, in forza del quale ciascuno dei gestori risponde dell'obbligazione tributaria verso l'Erario a diverso e autonomo titolo, senza necessità per il creditore erariale di escutere uno di essi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna, regolabile su basi contrattuali. In forza di tale percorso argomentativo la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo dell'entità delle commissioni tra ricevitorie e "bookmaker", di poter procedere alla traslazione dell'imposta. Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma
66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma;
in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul "bookmaker" per conto del quale opera la ricevitoria. La solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Tanto premesso, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta 2018, le complessive censure sono infondate.
Va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione (pure oggetto di specifico motivo di ricorso), che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 7673 del 2025), attività, queste, tutte svolte in Italia.
Con riferimento, poi, agli argomenti difensivi prospettati in ricorso, relativi alla ritenuta distonia con il diritto unionale, avuto particolare riguardo, alla violazione del diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principio di affidamento e, soprattutto, al riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla parte ricorrente, che comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale, deve precisarsi che la Corte di Giustizia (sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18), ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con l'odierno ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra
"bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato
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Inoltre, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, dovendosi affermare, piuttosto che, la società ricorrente per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
In conclusione, in ragione del quadro sopra delineato, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla parte ricorrente, in quanto, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società... nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso.
E' pure infondato il motivo di censura relativo all'atto di accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto emesso ai sensi della I. n. 220 del 2010 e dell'art. 1, comma 644, lett. g) della I. n. 190 del 2014, anziché ai sensi dell'art. 1, comma 945, della I. n. 208 del 2015, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio
2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte e, quindi, viene stabilito che l'imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker che è l'unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.
Più specificamente, l'art. 1, comma 945, della I. n. 208 del 2015 prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio
2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza.".
Ora, premesso che la modifica riguarda solo le modalità di calcolo dell'imposta e non incide sui suoi presupposti oggettivi e soggettivi, la richiamata disposizione si applica in ogni caso ai soli operatori collegati con il totalizzatore nazionale e a quelli che hanno regolarizzato la propria posizione mediante la procedura di sanatoria;
la nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che aveva previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che "comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, né il comma 644, lett. g) del medesimo art. 1 della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della I. n. 208 del 2015, secondo il quale l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 si applica, per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedenti si continua ad applicare il metodo previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 111 del 2011.
Tanto premesso, nel caso in esame è incontroverso che la parte ricorrente non ha regolarizzato la propria posizione e, dunque, alla stessa continua ad applicarsi il precedente metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della I. n. 190 del 2014. Inoltre, non va sottaciuto l'ulteriore fatto, pure risolutivo, che, nel caso in esame, viene in evidenza un accertamento di tipo induttivo (art. 1, comma 644, lett. g, I. n. 190 del 2014) e che la società poteva sempre fornire documentazione per provare una diversa base imponibile, circostanza che nel caso in esame non si è affatto verificata.
Sono, dunque, infondati gli ulteriori dubbi di costituzionalità sollevati dalla parte ricorrente, in quanto l'art. 1, comma 644, lett. g) citato non prevede una presunzione assoluta, ma disciplina una modalità di determinazione della base imponibile in via presuntiva (iuris tantum), stante la non ricostruibilità della raccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancato collegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l'onere a carico del contribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dimostrando le concrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dunque, l'effettivo ammontare delle giocate effettuate) atti a giustificare la non applicazione della base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale (nella specie, peraltro neanche dedotti dal bookmaker estero), con la conseguenza che, non essendo prevista dalla norma un'ipotesi di presunzione assoluta non è esclusa a priori la considerazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso la prova contraria a carico dell'operatore non autorizzato - delle specificità del caso concreto.
In proposito, la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: «In materia di imposta unica sulle scommesse, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
644, lett. g), L. n. 190/2014, per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto - per i soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma ovvero che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti - la determinazione dell'imposta unica sulle scommesse su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998, è ragionevole avuto riguardo alla posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e all'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva (iuris tantum) che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa» (Cass., n. 7673 del 2025, citata).
In ultimo, va rilevato che, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, non sussistono i presupposti per ritenere l'obiettiva incertezza normativa per le annualità del 2018, in quanto, come già precisato, la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione (Cass., n. 23310 del 2024).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura media prevista dalle tariffe del DM n.55/2014 attesa la complessità media della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in solido al pagamento delle spese processuali di euro 2.776,80 più spese forfettarie del 15% in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.