Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1090
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010

    La Corte rileva che per il periodo d'imposta 2018, le censure sono infondate in quanto la Corte Costituzionale ha chiarito che l'imposta è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione sono soggette all'imposta.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015

    La Corte rileva che per il periodo d'imposta 2018, le censure relative alla territorialità sono infondate poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse in Italia.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario e ai principi costituzionali

    La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e esteri, poiché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano. Il riconoscimento della liceità dell'attività non sottrae la stessa dall'imposta unica.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento a seguito di errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g) L. 190/2014

    La Corte ritiene infondato il motivo di censura relativo all'atto di accertamento. Si applica il precedente metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della L. 190/2014, poiché la parte ricorrente non ha regolarizzato la propria posizione. L'accertamento è di tipo induttivo e la norma disciplina una modalità di determinazione presuntiva (iuris tantum) che non esclude la prova contraria da parte del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3, d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'imposta

    La Corte Costituzionale ha chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligo di versamento grava anche sulle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta

    Non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse svolte in Italia.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza

    Non sussistono i presupposti per ritenere l'obiettiva incertezza normativa per le annualità del 2018, poiché la condizione di incertezza può considerarsi sussistente solo fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1090
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1090
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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