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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 402/2022
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 9.30, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. LETIZIA STAGI Parte_1
Per , Controparte_2 la dr.ssa Controparte_3
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.39, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LETIZIA STAGI Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' Controparte_2
ebbe ad avviare, su indicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di verifica ispettiva a carico della ditta CP_1
individuale titolare dell'esercizio di ristorazione CP_4 all'insegna Ristorante Pizzeria Gastronomia Il Braciere in CP_1
Per quanto di interesse in questa sede, al termine dell'attività ispettivo, veniva redatto e notificato in data 3 ottobre
2019 il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. 2019-
149775-PCON-1 del 9 settembre 2019, con il quale venivano con- testate diverse condotte sanzionabili, ed in particolare la violazione dell'art. 3, Comma 3, D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002, sostituito dall'art. 22, Comma 1, D.Lgs. 151/2015 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rap- porto di lavoro, ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002 conv. in L. n.
73/2002, sostituito dall'art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 151/2015; la violazione dell'art. 39, Comma 1, 2 e 3, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, per aver omesso di compilare il LUL per ciascun mese di riferimento di un dipendente, entro la fine del mese successivo, ai sensi dell'art. 39, D.L.
112/2008, co. 1 e 2 e 3, conv. con modificazioni in L. 133/2008 e, infine, la violazione dell'art. 1, Comma 910, L. 205/2017, per aver effettuato pagamenti in contanti della retribuzione o di suoi acconti, ai sensi dell'art. 1 co. 910, L. n. 205/2017.
Il ricorrente non provvedeva a versare le somme ingiunte con il predetto verbale e, conseguentemente, l'opposto
[...]
di procedeva ad Controparte_1 Controparte_2
emettere l'Ordinanza Ingiunzione n. 9668 dd. 11 aprile 2022 noti- ficata a mezzo posta in data 14 aprile 2022. Il proponeva ricorso in opposizione avverso Pt_2
all'Ordinanza-Ingiunzione ricevuta, dd. 16 maggio 2022, deposi- tato in pari data, chiedendone declaratoria di nullità e/o ineffica- cia dello stesso.
Si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1
di chiedendo “la conferma inte-
[...] Controparte_2
grale dell'ordinanza opposta”.
Nel proprio ricorso il non ha formulato alcuna istanza Pt_1
istruttoria o depositato documenti, limitandosi ad affermare che
“contesta le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti.
Il verbale di accertamento non è supportato da alcuna documentazione scritta.
Irrilevante inattendibile e priva di ogni valore probatorio deve essere ri- tenuta le dichiarazioni rese all'ispettorato.”
Per contro, il resistente ha Controparte_1
prodotto i verbali di dichiarazioni rilasciate dai vari dipendenti ascoltati in fase ispettiva, oltre a chiederne l'escussione in sede istruttoria.
Pertanto, nel corso del giudizio è stato dato ingresso alle predette prove testimoniali offerte dalla parte resistente.
Le testimonianze assunte in questa sede, nel contraddittorio delle parti, sono chiare ed inconfutabili e confermano l'esposizio- ne fattuale ricostruita dagli ispettori del lavoro e dettagliatamente esposta nella comparsa di costituzione di parte ricorrente.
Stante la pressoché totale sovrapposizione tra le dichiara- zioni ispettive e le deposizioni testimoniali, si appalesa superfluo disquisire in merito alla maggiore attendibilità delle prime rispet- to alle seconde per essere state rese nell'immediatezza dei fatti, pur ribadendo l'orientamento di questo giudice in merito alla tu- tela del diritto di difesa che impone l'assunzione delle testimo- nianze nel contraddittorio delle parti, quale luogo principe della formazione della prova.
Nel dettaglio hanno confermato di aver lavorato per un pe- riodo al nero, gli interessati Parte_3 Parte_4 [...]
e Persona_1 [...]
oltre, ovviamente, alla conferma Persona_2
dei pagamenti ricevuti in contanti per detti periodi, costituenti au- tonoma e distinta violazione di legge.
Le dichiarazioni degli stessi hanno trovato chiara conferma anche dalle testimonianze di altri dipendenti, come e Tes_1
e Testimone_2 Testimone_3
Sulla base della valutazione complessiva sia delle dichiara- zioni rilasciate in sede ispettiva sia delle dichiarazioni rese avanti a questo tribunale, le quali permettono con una valutazione incro- ciata di trovare conferma le une per mezzo delle altre, risultano provate le violazioni contestate e sanzionate.
Il ricorso risulta, pertanto, infondato e deve essere respinto, con piena conferma dell'Ordinanza-Ingiunzione opposta e delle relative sanzioni.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio, questo giudice alla luce di quanto argomentato, ritiene che non sussista alcun presupposto per la deroga dal disposto codicistico e vanno poste a carico del ricorrente;
le stesse, in considerazione dell'attività svolta e dell'importanza della causa, vengono liquida- te come da dispositivo in applicazione del D.M. 55 del 2014, tenu- to conto della complessità della fattispecie anche in correlazione agli atti presupposti, tariffario della previdenza, fascia di valore da 5.200,00 a 26.200,00 Euro, compenso in misura media, con la riduzione del 20% così come prevista dall'art. 9 co. 2 D. Lgs. n.
149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) respinge l'opposizione proposta e per l'effetto Parte_1
conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 9668 dd. 11 aprile 2022 e le sanzioni ivi irrogate;
b) condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_1
di le spese di causa che liquida,
[...] Controparte_2
previa riduzione ai sensi dell'art. 9 co. 2 D. Lgs. n. 149/2015, in
Euro 3.950,00, oltre al concorso per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. in misura di legge se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 1 aprile 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 402/2022
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 9.30, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. LETIZIA STAGI Parte_1
Per , Controparte_2 la dr.ssa Controparte_3
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.39, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LETIZIA STAGI Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' Controparte_2
ebbe ad avviare, su indicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di verifica ispettiva a carico della ditta CP_1
individuale titolare dell'esercizio di ristorazione CP_4 all'insegna Ristorante Pizzeria Gastronomia Il Braciere in CP_1
Per quanto di interesse in questa sede, al termine dell'attività ispettivo, veniva redatto e notificato in data 3 ottobre
2019 il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. 2019-
149775-PCON-1 del 9 settembre 2019, con il quale venivano con- testate diverse condotte sanzionabili, ed in particolare la violazione dell'art. 3, Comma 3, D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002, sostituito dall'art. 22, Comma 1, D.Lgs. 151/2015 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rap- porto di lavoro, ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002 conv. in L. n.
73/2002, sostituito dall'art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 151/2015; la violazione dell'art. 39, Comma 1, 2 e 3, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, per aver omesso di compilare il LUL per ciascun mese di riferimento di un dipendente, entro la fine del mese successivo, ai sensi dell'art. 39, D.L.
112/2008, co. 1 e 2 e 3, conv. con modificazioni in L. 133/2008 e, infine, la violazione dell'art. 1, Comma 910, L. 205/2017, per aver effettuato pagamenti in contanti della retribuzione o di suoi acconti, ai sensi dell'art. 1 co. 910, L. n. 205/2017.
Il ricorrente non provvedeva a versare le somme ingiunte con il predetto verbale e, conseguentemente, l'opposto
[...]
di procedeva ad Controparte_1 Controparte_2
emettere l'Ordinanza Ingiunzione n. 9668 dd. 11 aprile 2022 noti- ficata a mezzo posta in data 14 aprile 2022. Il proponeva ricorso in opposizione avverso Pt_2
all'Ordinanza-Ingiunzione ricevuta, dd. 16 maggio 2022, deposi- tato in pari data, chiedendone declaratoria di nullità e/o ineffica- cia dello stesso.
Si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1
di chiedendo “la conferma inte-
[...] Controparte_2
grale dell'ordinanza opposta”.
Nel proprio ricorso il non ha formulato alcuna istanza Pt_1
istruttoria o depositato documenti, limitandosi ad affermare che
“contesta le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti.
Il verbale di accertamento non è supportato da alcuna documentazione scritta.
Irrilevante inattendibile e priva di ogni valore probatorio deve essere ri- tenuta le dichiarazioni rese all'ispettorato.”
Per contro, il resistente ha Controparte_1
prodotto i verbali di dichiarazioni rilasciate dai vari dipendenti ascoltati in fase ispettiva, oltre a chiederne l'escussione in sede istruttoria.
Pertanto, nel corso del giudizio è stato dato ingresso alle predette prove testimoniali offerte dalla parte resistente.
Le testimonianze assunte in questa sede, nel contraddittorio delle parti, sono chiare ed inconfutabili e confermano l'esposizio- ne fattuale ricostruita dagli ispettori del lavoro e dettagliatamente esposta nella comparsa di costituzione di parte ricorrente.
Stante la pressoché totale sovrapposizione tra le dichiara- zioni ispettive e le deposizioni testimoniali, si appalesa superfluo disquisire in merito alla maggiore attendibilità delle prime rispet- to alle seconde per essere state rese nell'immediatezza dei fatti, pur ribadendo l'orientamento di questo giudice in merito alla tu- tela del diritto di difesa che impone l'assunzione delle testimo- nianze nel contraddittorio delle parti, quale luogo principe della formazione della prova.
Nel dettaglio hanno confermato di aver lavorato per un pe- riodo al nero, gli interessati Parte_3 Parte_4 [...]
e Persona_1 [...]
oltre, ovviamente, alla conferma Persona_2
dei pagamenti ricevuti in contanti per detti periodi, costituenti au- tonoma e distinta violazione di legge.
Le dichiarazioni degli stessi hanno trovato chiara conferma anche dalle testimonianze di altri dipendenti, come e Tes_1
e Testimone_2 Testimone_3
Sulla base della valutazione complessiva sia delle dichiara- zioni rilasciate in sede ispettiva sia delle dichiarazioni rese avanti a questo tribunale, le quali permettono con una valutazione incro- ciata di trovare conferma le une per mezzo delle altre, risultano provate le violazioni contestate e sanzionate.
Il ricorso risulta, pertanto, infondato e deve essere respinto, con piena conferma dell'Ordinanza-Ingiunzione opposta e delle relative sanzioni.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio, questo giudice alla luce di quanto argomentato, ritiene che non sussista alcun presupposto per la deroga dal disposto codicistico e vanno poste a carico del ricorrente;
le stesse, in considerazione dell'attività svolta e dell'importanza della causa, vengono liquida- te come da dispositivo in applicazione del D.M. 55 del 2014, tenu- to conto della complessità della fattispecie anche in correlazione agli atti presupposti, tariffario della previdenza, fascia di valore da 5.200,00 a 26.200,00 Euro, compenso in misura media, con la riduzione del 20% così come prevista dall'art. 9 co. 2 D. Lgs. n.
149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) respinge l'opposizione proposta e per l'effetto Parte_1
conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 9668 dd. 11 aprile 2022 e le sanzioni ivi irrogate;
b) condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_1
di le spese di causa che liquida,
[...] Controparte_2
previa riduzione ai sensi dell'art. 9 co. 2 D. Lgs. n. 149/2015, in
Euro 3.950,00, oltre al concorso per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. in misura di legge se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 1 aprile 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli