Articolo 714 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 713Articolo 700
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9 ottobre 2010
Art. 714. Allievi stranieri 1. E' consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall'articolo 711, lettera b).
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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