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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 537/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. MI Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 537/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
MI RR.
APPELLANTI contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Paola Gonnella.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, Parte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2
pagina 1 di 14 Gli attori deducevano che l bancario convenuto Controparte_1 CP_2
aveva violato i propri doveri di correttezza e buona fede che devono improntare l'esecuzione di ogni rapporto contrattuale per essere rimasta inerte e non aver tempestivamente compulsato la società debitrice permettendole, a causa di detto ritardo, di cancellarsi dal registro delle imprese in tal modo impedendo il diritto di regresso/surroga che sarebbe invece spettato al garante esecutato ex artt. 1949 e 1950 cc. Per l'effetto, accertato detto inadempimento e la conseguente estinzione – ai sensi dell'art. 1955 c.c. – della fideiussione prestata in data 26 maggio 2009 da a garanzia delle obbligazioni Parte_1
assunte dalla società , gli attori chiedevano la Controparte_3
restituzione della somma di € 33.823,20 prelevata dalla banca dal loro conto corrente personale a compensazione del debito della di cui il CP_3 [...]
si era reso fideiussore, maggiorata degli interessi legali maturati dalla Pt_1
data della operazione di sottrazione.
Chiedevano altresì la condanna della al risarcimento del danno non Pt_3
patrimoniale derivante dalla predetta violazione dei predetti obblighi di correttezza e buona fede, da liquidarsi in via equitativa, nonché la condanna della stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre accessori di legge.
I.2. Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare Controparte_1
compiutamente le allegazioni avversarie come da comparsa di risposta cui si rinvia, concludeva per il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
I.3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9487/2019, pubblicata il 25 ottobre
2019, rigettava, per le ragioni ivi espresse cui si rinvia, le domande proposte dagli attori condannandoli alla refusione delle spese di giudizio in favore della che liquidava in euro 10.666,25 per compensi Controparte_1
pagina 2 di 14 professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovute, come per legge.
In particolare, sottolineava il Tribunale che per aversi liberazione del fideiussore che per fatto del creditore perda il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1955 cc, non è sufficiente una condotta meramente inattiva del creditore stesso, ma è necessaria una sua condotta colposa ed antigiuridica, ovvero che abbia omesso una attività da lui dovuta per legge o in forza di pattuizioni contrattuali, da cui sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso del garante (ex artt. 1949 e
1950 cc) e non già nella sola maggiore difficoltà di soddisfarlo per le diminuite capacità patrimoniali del debitore.
Rilevava specificamente il Tribunale che, nel caso di specie, la dedotta circostanza asseritamente produttiva del pregiudizio per il fideiussore, ovvero la cancellazione della debitrice principale dal registro delle imprese (che CP_3
avrebbe impedito al garante di esercitare il diritto di surrogazione nei suoi confronti) era un evento del tutto estraneo a qualsiasi condotta della banca e derivava da una scelta volontaria della società che la banca non CP_3
poteva di certo evitare. Sottolineava inoltre il primo giudice la probabilità che il garante fosse a conoscenza di tale intenzione della società e della Parte_1
sua situazione di sofferenza economica per i legami intercorrenti con la società stessa: infatti era documentato e pacifico che i soci della erano CP_3
– anche amministratrice e liquidatrice – e , Parte_4 Persona_1
rispettivamente nuora e genero del , e che il era anche Parte_1 Parte_1
autorizzato dalla società ad operare sul conto corrente ad essa intestato (vedi sentenza pagg. 5 e 6).
Rilevava ancora il Tribunale che dalla documentazione in atti emergeva che la banca non si fosse disinteressata affatto della esposizione debitoria della CP_3
ma che, anzi, si fosse attivata perchè fosse sanata dai debitori in tempi
[...]
pagina 3 di 14 rapidi, tanto che a fronte del piano di rientro articolato in 24 mesi proposto alla banca dalla liquidatrice dopo circa sette mesi dalla messa in Parte_4
liquidazione della società, la banca replicava che la proposta poteva essere accolta solo se contenuta entro 18 mesi. Infine, stante il mancato pagamento del debito, la banca, subito dopo aver appreso che la società si era cancellata dal Registro delle Imprese, con racc. a.r del 19.02.2014, non riscontrata da controparti, comunicava alla liquidatrice della società ed al garante il Parte_1
recesso dal contratto di conto corrente, la revoca di ogni affidamento, l'invito a pagare entro tre giorni i debiti derivanti dal saldo passivo di conto corrente della società oltre interessi maturati, l'intenzione di voler esercitare nei loro confronti il diritto di ritenzione e pegno su eventuali controcrediti, riservandosi altresì il diritto di eseguirne la compensazione ex artt. 1241, 1243 e 1853 cc (vedi sent. pagg. 7 e 8).
II.1. Avverso detta sentenza del Tribunale di Napoli proponevano gravame
[...]
e con atto di citazione in appello Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato alla controparte.
Gli appellanti censuravano la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata per erroneità ed illogicità della motivazione dei capi nn.
1.4 e 1.5, rilevando come il
Giudice di prime cure, a loro avviso, avesse indebitamente fatto riferimento alla mancanza di specifiche condotte antigiuridiche della banca anche omissive. Gli stessi sostenevano, infatti, di aver dedotto la violazione, da parte dell'istituto di credito, dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Secondo gli appellanti, tale errore interpretativo avrebbe determinato l'ingiustificato rigetto delle domande fondate sull'inadempimento di detti obblighi generali gravanti sul contraente banca.
pagina 4 di 14 Con il secondo motivo veniva censurata la sentenza di primo grado per l'erroneità ed illogicità della motivazione resa sul capo n.
1.6. In particolare, sempre con riferimento alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca, il Giudice di merito da un lato avrebbe riconosciuto correttamente la fondatezza della doglianza di cui al capo, richiamando il principio secondo cui la banca, in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore tale da mettere a rischio la sua solvibilità, è tenuta ad avvalersi degli strumenti di autotutela posti a sua disposizione anche nell'interesse del fideiussore, mentre dall'altro lato, dopo avere richiamato tale principio, ne avrebbe prospettato una deroga, riferendola ai casi in cui la difficoltà economica fosse comune ovvero quando il fideiussore rivesta anche la carica di amministratore della società debitrice. Non si comprenderebbe perché, in applicazione del suddetto principio, il Giudice non abbia accolto le loro doglianze, posto che non sussisterebbe alcuna delle deroghe dallo stesso richiamate poiché – attore in primo grado e fideiussore – Parte_1
non rivestiva la carica di amministratore della società garantita e debitrice principale.
Con il terzo motivo, gli appellanti censuravano l'erroneità e l'illogicità della motivazione resa al capo n. 1.7, sempre in relazione alla dedotta violazione del principio di correttezza e buona fede da parte della Il Giudice, a loro Pt_3
avviso, aveva ritenuto che l'istituto convenuto avesse agito tempestivamente, correttamente e in buona fede, sia nei confronti della società debitrice che del fideiussore, attivandosi a comunicare il recesso dal rapporto e ad intimare il pagamento del saldo debitore dopo aver appreso la notizia della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Gli appellanti esponevano che l'infondatezza della motivazione risiederebbe nel fatto che, ai fini delle conseguenze negative subite dal fideiussore in ragione delle scelte compiute dalla Banca, non assume alcuna rilevanza che quest'ultima si sia attivata dopo pagina 5 di 14 la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, in quanto la perdita del diritto di surrogazione si sarebbe verificato in un momento anteriore rispetto a quello considerato dal Giudice.
Con il quarto motivo gli appellanti censuravano la pronuncia resa al capo n.
1.8 della sentenza impugnata, rilevando come la condotta scorretta tenuta dalla avesse arrecato loro un danno, poiché si erano visti sottrarre la propria Pt_3
liquidità. In particolare, la al fine di tutelare in modo illegittimo le proprie Pt_3
ragioni creditorie derivanti dall'esposizione della aveva Controparte_3
arbitrariamente utilizzato il saldo creditore del conto corrente intestato al fideiussore, anziché dare priorità all'addebito delle disposizioni relative a quel medesimo rapporto contrattuale.
Gli appellanti chiedevano pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi le domande già tempestivamente formulate ovvero: accertare la violazione, da parte di dei doveri di correttezza e buona Controparte_1
fede nell'esecuzione del contratto;
conseguentemente dichiarare l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. e l'illegittimità della compensazione operata dalla banca tra il saldo debitore del conto corrente n. 822218 intestato alla società ed il saldo creditore del conto n. 820909 intestato a Controparte_3
e , quest'ultimo in qualità di fideiussore. Parte_2 Parte_1
Chiedevano per l'effetto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 33.823,20, indebitamente trattenuta, oltre interessi legali dalla data dell'operazione, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese processuali
II.2. Si costituiva la contestando nel merito quanto Controparte_1
dedotto da controparte per i motivi tutti spiegati in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
pagina 6 di 14 Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti alle spese del presente grado di giudizio.
II.3. All'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e
348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dall'appellata.
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti pagina 7 di 14 contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene il Collegio che quanto sostenuto con logica, esaustiva e chiara motivazione, nella sentenza impugnata debba essere pienamente condiviso alla stregua degli atti di causa e degli elementi probatori documentali acquisiti nel giudizio di primo grado, adeguatamente e coerentemente valutati dal Tribunale.
Stante la pregiudizialità e stretta connessione logica e giuridica dei medesimi, appare opportuna una trattazione unitaria dei motivi di appello innanzi esposti che risultano del tutto infondati per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base della stessa ricostruzione fattuale addotta dagli istanti il pregiudizio che sarebbe derivato al fideiussore, costituito dalla perdita del diritto di pagina 8 di 14 surrogazione/regresso nei confronti del debitore principale previsto dagli artt.
1949 e 1950 cc, deriverebbe dalla intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della debitrice principale tale da non consentire più al CP_3
fideiussore di rivalersi verso detta società da lui garantita.
Ciò premesso, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, detta
“cancellazione dal registro delle imprese” costituisce un atto volontario ed autonomo della società debitrice, non ricollegabile ad alcuna condotta antigiuriduica, né attiva, né omissiva della banca per cui, con riguardo ad essa ed agli effetti pregiudizievoli che possa aver prodotto in capo al garante, non si individua alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. da parte della banca.
Inoltre, confermandosi anche su questo punto quanto correttamente rilevato dal primo giudice, neppure la violazione di doveri di correttezza e buona fede può ravvisarsi in pretese condotte inerti tenute dalla banca nel corso del rapporto.
Sotto tale aspetto infatti alcun comportamento antigiuridico di natura omissiva dell'istituto di credito nei confronti degli appellanti è configurabile nel caso di specie.
Come osservato dal Tribunale, infatti, dalla esauriente documentazione acquisita agli atti emerge inconfutabilmente che la banca non si è affatto disinteressata della esposizione debitoria della né ha mai posto in CP_3
essere atti che abbiano potuto aggravarla ovvero definitivamente compromettere la sopravvivenza della stessa società debitrice.
Risulta anzi che l'istituto di credito si sia attivato perchè tale situazione debitoria fosse sanata dai debitori in tempi rapidi, tanto che a fronte del piano di rientro articolato in 24 mesi proposto alla banca dalla liquidatrice (dopo Parte_4
circa sette mesi dalla messa in liquidazione della società), la banca ha prontamente replicato che la proposta poteva essere accolta solo se contenuta entro 18 mesi. Successivamente, stante il mancato riscontro a tale pagina 9 di 14 controproposta ed il mancato pagamento del debito, la banca, subito dopo aver appreso che la società si era cancellata dal Registro delle Imprese, con racc. a.r del 19.02.2014, non riscontrata da controparti, ha comunicato alla liquidatrice della società ed al garante il recesso dal contratto di conto corrente, la Parte_1
revoca di ogni affidamento, l'invito a pagare entro tre giorni i debiti derivanti dal saldo passivo di conto corrente della società oltre interessi maturati, e l'intenzione di voler esercitare nei loro confronti, ex art 5 delle condizioni generali di contratto, il diritto di ritenzione e pegno su eventuali controcrediti, riservandosi altresì il diritto di eseguirne la compensazione ex artt. 1241, 1243 e
1853 cc, come poi avvenuto.
Quanto, infine, alle domande degli attori di accertamento della estinzione della fideiussione ex art. 1955 cc e conseguente domanda di restituzione della somma, corrispondente al debito maturato dalla debitrice principale CP_3
acquisita dalla banca tramite compensazione con un controcredito del garante derivante dal saldo attivo di separato conto corrente bancario a lui cointestato, anche in ordine alla infondatezza di dette domande non può che essere confermato quanto già correttamente statuito dal primo giudice.
Per aversi liberazione del fideiussore che per fatto del creditore perda il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1955 cc, non è infatti sufficiente una condotta meramente inattiva del creditore stesso (rectius: banca), ma è necessaria una sua specifica condotta colposa ed antigiuridica, ovvero che abbia omesso una attività da lui dovuta per legge o in forza di pattuizioni contrattuali, da cui sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso del garante (ex artt. 1949 e
1950 cc) e non già nella sola maggiore difficoltà di soddisfarlo per le diminuite capacità patrimoniali del debitore (tra le tante vedi Cass. n. 19736/2011; n.
28838/2008; n. 7719/2004, 6171/2003, 656/1998, etc.)
pagina 10 di 14 Orbene, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la pretesa perdita del diritto di surrogazione del fideiussore non risulta causalmente ricollegabile ad alcun fatto/comportamento, attivo o omissivo, colposo ed antigiuridico (ovvero contrario alla legge o al contratto) imputabile alla banca creditrice, per cui non si
è determinata alcuna liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 cc e, per l'effetto, non sussiste alcun conseguente diritto dello stesso alla restituzione delle somme pagate al creditore in esecuzione della garanzia fideiussoria.
Va infine rilevato che alcuna domanda di liberazione per obbligazione futura risulta aver effettuato il fideiussore ai sensi dell'art. 1956 cc per cui del tutto inconferenti ed inammissibili risultano le doglianze articolate in materia dagli appellanti con il secondo motivo di appello.
In ogni caso, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, vanno pienamente condivisi a riguardo i rilievi, sia pur superflui, del primo giudice secondo il quale, in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che il principio espresso dall'art. 1956 cc, - secondo cui nel caso di significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento della instaurazione del rapporto (tali da mettere a rischio il soddisfacimento del credito) la banca deve astenersi dal concedere nuovo credito al terzo senza autorizzazione del fideiussore inconsapevole – non può trovare applicazione nel caso, come quello di specie, in cui, per gli stretti rapporti di parentela o economici tra fideiussore e debitore principale
(documentato e non contestato risulta che i soci della debitrice principale erano , anche amministratrice e liquidatrice, e CP_3 Parte_4 [...]
, rispettivamente nuora e genero del fideiussore , il quale Per_1 Parte_1
era anche munito di autorizzazione di detta società ad operare sul conto corrente ad essa intestato), deve presumersi che il primo (garante) sia a conoscenza della situazione patrimoniale ed economica del secondo (debitore principale) e dunque di un eventuale rilevante peggioramento della stessa pagina 11 di 14 intervenuto nel corso del rapporto che possa pregiudicare le ragioni del creditore.
Va ancora, in ogni caso, rimarcato che nel caso di specie non risultano né specificamente allegati, né in alcun modo provati dagli attori i presupposti per la applicabilità dell'art. 1956 cc, ovvero il rilevante aggravamento nel corso del rapporto bancario delle condizioni economiche del debitore principale rispetto a quelle esistenti al momento della apertura, la conoscenza da parte del creditore di detto peggioramento, nondimeno la concessione di nuovo credito al debitore da parte della banca nonostante tale consapevolezza del significativo aggravamento della situazione economica del debitore tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Correttamente, infine, al capo 1.8 della sentenza di primo grado, il Tribunale non ha ravvisato alcun comportamento censurabile e contrario a correttezza e buona fede, nella intimazione rivolta dalla banca al di provvedere al Parte_1
pagamento della rata di finanziamento a lui concesso. A prescindere infatti dalla circostanza che neppure gli istanti hanno specificato quali sarebbero i profili di antigiuridicità di tale condotta ed i conseguenti danni non patrimoniali che ne sarebbero ad essi derivati, detta condotta appare perfettamente lecita e giustificata tenuto anche conto che la fideiussione prestata dal
[...]
a garanzia dei debiti della ed il contratto di Pt_1 Controparte_3
finanziamento stipulato dal medesimo costituiscono rapporti giuridici distinti ed autonomi, caratterizzati da diritti e obblighi propri e separati. Significativo al riguardo è il rilievo che, nel contratto di finanziamento, la società Controparte_3
non risulta parte contrattuale.
Per tutte le ragioni di cui sopra l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese processuali.
pagina 12 di 14 Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata
[...]
devono seguire la soccombenza degli appellanti CP_1 Parte_1
e e si liquidano in solido a carico di
[...] Parte_2
quest'ultimi, ed in favore della prima, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti soccombenti hanno l'obbligo di versare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9487/2019, pubblicata il 25/10/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
pagina 13 di 14 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e Parte_1
di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a Parte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 06.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. MI Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 537/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
MI RR.
APPELLANTI contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Paola Gonnella.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, Parte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2
pagina 1 di 14 Gli attori deducevano che l bancario convenuto Controparte_1 CP_2
aveva violato i propri doveri di correttezza e buona fede che devono improntare l'esecuzione di ogni rapporto contrattuale per essere rimasta inerte e non aver tempestivamente compulsato la società debitrice permettendole, a causa di detto ritardo, di cancellarsi dal registro delle imprese in tal modo impedendo il diritto di regresso/surroga che sarebbe invece spettato al garante esecutato ex artt. 1949 e 1950 cc. Per l'effetto, accertato detto inadempimento e la conseguente estinzione – ai sensi dell'art. 1955 c.c. – della fideiussione prestata in data 26 maggio 2009 da a garanzia delle obbligazioni Parte_1
assunte dalla società , gli attori chiedevano la Controparte_3
restituzione della somma di € 33.823,20 prelevata dalla banca dal loro conto corrente personale a compensazione del debito della di cui il CP_3 [...]
si era reso fideiussore, maggiorata degli interessi legali maturati dalla Pt_1
data della operazione di sottrazione.
Chiedevano altresì la condanna della al risarcimento del danno non Pt_3
patrimoniale derivante dalla predetta violazione dei predetti obblighi di correttezza e buona fede, da liquidarsi in via equitativa, nonché la condanna della stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre accessori di legge.
I.2. Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare Controparte_1
compiutamente le allegazioni avversarie come da comparsa di risposta cui si rinvia, concludeva per il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
I.3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9487/2019, pubblicata il 25 ottobre
2019, rigettava, per le ragioni ivi espresse cui si rinvia, le domande proposte dagli attori condannandoli alla refusione delle spese di giudizio in favore della che liquidava in euro 10.666,25 per compensi Controparte_1
pagina 2 di 14 professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovute, come per legge.
In particolare, sottolineava il Tribunale che per aversi liberazione del fideiussore che per fatto del creditore perda il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1955 cc, non è sufficiente una condotta meramente inattiva del creditore stesso, ma è necessaria una sua condotta colposa ed antigiuridica, ovvero che abbia omesso una attività da lui dovuta per legge o in forza di pattuizioni contrattuali, da cui sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso del garante (ex artt. 1949 e
1950 cc) e non già nella sola maggiore difficoltà di soddisfarlo per le diminuite capacità patrimoniali del debitore.
Rilevava specificamente il Tribunale che, nel caso di specie, la dedotta circostanza asseritamente produttiva del pregiudizio per il fideiussore, ovvero la cancellazione della debitrice principale dal registro delle imprese (che CP_3
avrebbe impedito al garante di esercitare il diritto di surrogazione nei suoi confronti) era un evento del tutto estraneo a qualsiasi condotta della banca e derivava da una scelta volontaria della società che la banca non CP_3
poteva di certo evitare. Sottolineava inoltre il primo giudice la probabilità che il garante fosse a conoscenza di tale intenzione della società e della Parte_1
sua situazione di sofferenza economica per i legami intercorrenti con la società stessa: infatti era documentato e pacifico che i soci della erano CP_3
– anche amministratrice e liquidatrice – e , Parte_4 Persona_1
rispettivamente nuora e genero del , e che il era anche Parte_1 Parte_1
autorizzato dalla società ad operare sul conto corrente ad essa intestato (vedi sentenza pagg. 5 e 6).
Rilevava ancora il Tribunale che dalla documentazione in atti emergeva che la banca non si fosse disinteressata affatto della esposizione debitoria della CP_3
ma che, anzi, si fosse attivata perchè fosse sanata dai debitori in tempi
[...]
pagina 3 di 14 rapidi, tanto che a fronte del piano di rientro articolato in 24 mesi proposto alla banca dalla liquidatrice dopo circa sette mesi dalla messa in Parte_4
liquidazione della società, la banca replicava che la proposta poteva essere accolta solo se contenuta entro 18 mesi. Infine, stante il mancato pagamento del debito, la banca, subito dopo aver appreso che la società si era cancellata dal Registro delle Imprese, con racc. a.r del 19.02.2014, non riscontrata da controparti, comunicava alla liquidatrice della società ed al garante il Parte_1
recesso dal contratto di conto corrente, la revoca di ogni affidamento, l'invito a pagare entro tre giorni i debiti derivanti dal saldo passivo di conto corrente della società oltre interessi maturati, l'intenzione di voler esercitare nei loro confronti il diritto di ritenzione e pegno su eventuali controcrediti, riservandosi altresì il diritto di eseguirne la compensazione ex artt. 1241, 1243 e 1853 cc (vedi sent. pagg. 7 e 8).
II.1. Avverso detta sentenza del Tribunale di Napoli proponevano gravame
[...]
e con atto di citazione in appello Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato alla controparte.
Gli appellanti censuravano la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata per erroneità ed illogicità della motivazione dei capi nn.
1.4 e 1.5, rilevando come il
Giudice di prime cure, a loro avviso, avesse indebitamente fatto riferimento alla mancanza di specifiche condotte antigiuridiche della banca anche omissive. Gli stessi sostenevano, infatti, di aver dedotto la violazione, da parte dell'istituto di credito, dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Secondo gli appellanti, tale errore interpretativo avrebbe determinato l'ingiustificato rigetto delle domande fondate sull'inadempimento di detti obblighi generali gravanti sul contraente banca.
pagina 4 di 14 Con il secondo motivo veniva censurata la sentenza di primo grado per l'erroneità ed illogicità della motivazione resa sul capo n.
1.6. In particolare, sempre con riferimento alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca, il Giudice di merito da un lato avrebbe riconosciuto correttamente la fondatezza della doglianza di cui al capo, richiamando il principio secondo cui la banca, in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore tale da mettere a rischio la sua solvibilità, è tenuta ad avvalersi degli strumenti di autotutela posti a sua disposizione anche nell'interesse del fideiussore, mentre dall'altro lato, dopo avere richiamato tale principio, ne avrebbe prospettato una deroga, riferendola ai casi in cui la difficoltà economica fosse comune ovvero quando il fideiussore rivesta anche la carica di amministratore della società debitrice. Non si comprenderebbe perché, in applicazione del suddetto principio, il Giudice non abbia accolto le loro doglianze, posto che non sussisterebbe alcuna delle deroghe dallo stesso richiamate poiché – attore in primo grado e fideiussore – Parte_1
non rivestiva la carica di amministratore della società garantita e debitrice principale.
Con il terzo motivo, gli appellanti censuravano l'erroneità e l'illogicità della motivazione resa al capo n. 1.7, sempre in relazione alla dedotta violazione del principio di correttezza e buona fede da parte della Il Giudice, a loro Pt_3
avviso, aveva ritenuto che l'istituto convenuto avesse agito tempestivamente, correttamente e in buona fede, sia nei confronti della società debitrice che del fideiussore, attivandosi a comunicare il recesso dal rapporto e ad intimare il pagamento del saldo debitore dopo aver appreso la notizia della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Gli appellanti esponevano che l'infondatezza della motivazione risiederebbe nel fatto che, ai fini delle conseguenze negative subite dal fideiussore in ragione delle scelte compiute dalla Banca, non assume alcuna rilevanza che quest'ultima si sia attivata dopo pagina 5 di 14 la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, in quanto la perdita del diritto di surrogazione si sarebbe verificato in un momento anteriore rispetto a quello considerato dal Giudice.
Con il quarto motivo gli appellanti censuravano la pronuncia resa al capo n.
1.8 della sentenza impugnata, rilevando come la condotta scorretta tenuta dalla avesse arrecato loro un danno, poiché si erano visti sottrarre la propria Pt_3
liquidità. In particolare, la al fine di tutelare in modo illegittimo le proprie Pt_3
ragioni creditorie derivanti dall'esposizione della aveva Controparte_3
arbitrariamente utilizzato il saldo creditore del conto corrente intestato al fideiussore, anziché dare priorità all'addebito delle disposizioni relative a quel medesimo rapporto contrattuale.
Gli appellanti chiedevano pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi le domande già tempestivamente formulate ovvero: accertare la violazione, da parte di dei doveri di correttezza e buona Controparte_1
fede nell'esecuzione del contratto;
conseguentemente dichiarare l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. e l'illegittimità della compensazione operata dalla banca tra il saldo debitore del conto corrente n. 822218 intestato alla società ed il saldo creditore del conto n. 820909 intestato a Controparte_3
e , quest'ultimo in qualità di fideiussore. Parte_2 Parte_1
Chiedevano per l'effetto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 33.823,20, indebitamente trattenuta, oltre interessi legali dalla data dell'operazione, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese processuali
II.2. Si costituiva la contestando nel merito quanto Controparte_1
dedotto da controparte per i motivi tutti spiegati in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
pagina 6 di 14 Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti alle spese del presente grado di giudizio.
II.3. All'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e
348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dall'appellata.
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti pagina 7 di 14 contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene il Collegio che quanto sostenuto con logica, esaustiva e chiara motivazione, nella sentenza impugnata debba essere pienamente condiviso alla stregua degli atti di causa e degli elementi probatori documentali acquisiti nel giudizio di primo grado, adeguatamente e coerentemente valutati dal Tribunale.
Stante la pregiudizialità e stretta connessione logica e giuridica dei medesimi, appare opportuna una trattazione unitaria dei motivi di appello innanzi esposti che risultano del tutto infondati per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base della stessa ricostruzione fattuale addotta dagli istanti il pregiudizio che sarebbe derivato al fideiussore, costituito dalla perdita del diritto di pagina 8 di 14 surrogazione/regresso nei confronti del debitore principale previsto dagli artt.
1949 e 1950 cc, deriverebbe dalla intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della debitrice principale tale da non consentire più al CP_3
fideiussore di rivalersi verso detta società da lui garantita.
Ciò premesso, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, detta
“cancellazione dal registro delle imprese” costituisce un atto volontario ed autonomo della società debitrice, non ricollegabile ad alcuna condotta antigiuriduica, né attiva, né omissiva della banca per cui, con riguardo ad essa ed agli effetti pregiudizievoli che possa aver prodotto in capo al garante, non si individua alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. da parte della banca.
Inoltre, confermandosi anche su questo punto quanto correttamente rilevato dal primo giudice, neppure la violazione di doveri di correttezza e buona fede può ravvisarsi in pretese condotte inerti tenute dalla banca nel corso del rapporto.
Sotto tale aspetto infatti alcun comportamento antigiuridico di natura omissiva dell'istituto di credito nei confronti degli appellanti è configurabile nel caso di specie.
Come osservato dal Tribunale, infatti, dalla esauriente documentazione acquisita agli atti emerge inconfutabilmente che la banca non si è affatto disinteressata della esposizione debitoria della né ha mai posto in CP_3
essere atti che abbiano potuto aggravarla ovvero definitivamente compromettere la sopravvivenza della stessa società debitrice.
Risulta anzi che l'istituto di credito si sia attivato perchè tale situazione debitoria fosse sanata dai debitori in tempi rapidi, tanto che a fronte del piano di rientro articolato in 24 mesi proposto alla banca dalla liquidatrice (dopo Parte_4
circa sette mesi dalla messa in liquidazione della società), la banca ha prontamente replicato che la proposta poteva essere accolta solo se contenuta entro 18 mesi. Successivamente, stante il mancato riscontro a tale pagina 9 di 14 controproposta ed il mancato pagamento del debito, la banca, subito dopo aver appreso che la società si era cancellata dal Registro delle Imprese, con racc. a.r del 19.02.2014, non riscontrata da controparti, ha comunicato alla liquidatrice della società ed al garante il recesso dal contratto di conto corrente, la Parte_1
revoca di ogni affidamento, l'invito a pagare entro tre giorni i debiti derivanti dal saldo passivo di conto corrente della società oltre interessi maturati, e l'intenzione di voler esercitare nei loro confronti, ex art 5 delle condizioni generali di contratto, il diritto di ritenzione e pegno su eventuali controcrediti, riservandosi altresì il diritto di eseguirne la compensazione ex artt. 1241, 1243 e
1853 cc, come poi avvenuto.
Quanto, infine, alle domande degli attori di accertamento della estinzione della fideiussione ex art. 1955 cc e conseguente domanda di restituzione della somma, corrispondente al debito maturato dalla debitrice principale CP_3
acquisita dalla banca tramite compensazione con un controcredito del garante derivante dal saldo attivo di separato conto corrente bancario a lui cointestato, anche in ordine alla infondatezza di dette domande non può che essere confermato quanto già correttamente statuito dal primo giudice.
Per aversi liberazione del fideiussore che per fatto del creditore perda il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1955 cc, non è infatti sufficiente una condotta meramente inattiva del creditore stesso (rectius: banca), ma è necessaria una sua specifica condotta colposa ed antigiuridica, ovvero che abbia omesso una attività da lui dovuta per legge o in forza di pattuizioni contrattuali, da cui sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso del garante (ex artt. 1949 e
1950 cc) e non già nella sola maggiore difficoltà di soddisfarlo per le diminuite capacità patrimoniali del debitore (tra le tante vedi Cass. n. 19736/2011; n.
28838/2008; n. 7719/2004, 6171/2003, 656/1998, etc.)
pagina 10 di 14 Orbene, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la pretesa perdita del diritto di surrogazione del fideiussore non risulta causalmente ricollegabile ad alcun fatto/comportamento, attivo o omissivo, colposo ed antigiuridico (ovvero contrario alla legge o al contratto) imputabile alla banca creditrice, per cui non si
è determinata alcuna liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 cc e, per l'effetto, non sussiste alcun conseguente diritto dello stesso alla restituzione delle somme pagate al creditore in esecuzione della garanzia fideiussoria.
Va infine rilevato che alcuna domanda di liberazione per obbligazione futura risulta aver effettuato il fideiussore ai sensi dell'art. 1956 cc per cui del tutto inconferenti ed inammissibili risultano le doglianze articolate in materia dagli appellanti con il secondo motivo di appello.
In ogni caso, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, vanno pienamente condivisi a riguardo i rilievi, sia pur superflui, del primo giudice secondo il quale, in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che il principio espresso dall'art. 1956 cc, - secondo cui nel caso di significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento della instaurazione del rapporto (tali da mettere a rischio il soddisfacimento del credito) la banca deve astenersi dal concedere nuovo credito al terzo senza autorizzazione del fideiussore inconsapevole – non può trovare applicazione nel caso, come quello di specie, in cui, per gli stretti rapporti di parentela o economici tra fideiussore e debitore principale
(documentato e non contestato risulta che i soci della debitrice principale erano , anche amministratrice e liquidatrice, e CP_3 Parte_4 [...]
, rispettivamente nuora e genero del fideiussore , il quale Per_1 Parte_1
era anche munito di autorizzazione di detta società ad operare sul conto corrente ad essa intestato), deve presumersi che il primo (garante) sia a conoscenza della situazione patrimoniale ed economica del secondo (debitore principale) e dunque di un eventuale rilevante peggioramento della stessa pagina 11 di 14 intervenuto nel corso del rapporto che possa pregiudicare le ragioni del creditore.
Va ancora, in ogni caso, rimarcato che nel caso di specie non risultano né specificamente allegati, né in alcun modo provati dagli attori i presupposti per la applicabilità dell'art. 1956 cc, ovvero il rilevante aggravamento nel corso del rapporto bancario delle condizioni economiche del debitore principale rispetto a quelle esistenti al momento della apertura, la conoscenza da parte del creditore di detto peggioramento, nondimeno la concessione di nuovo credito al debitore da parte della banca nonostante tale consapevolezza del significativo aggravamento della situazione economica del debitore tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Correttamente, infine, al capo 1.8 della sentenza di primo grado, il Tribunale non ha ravvisato alcun comportamento censurabile e contrario a correttezza e buona fede, nella intimazione rivolta dalla banca al di provvedere al Parte_1
pagamento della rata di finanziamento a lui concesso. A prescindere infatti dalla circostanza che neppure gli istanti hanno specificato quali sarebbero i profili di antigiuridicità di tale condotta ed i conseguenti danni non patrimoniali che ne sarebbero ad essi derivati, detta condotta appare perfettamente lecita e giustificata tenuto anche conto che la fideiussione prestata dal
[...]
a garanzia dei debiti della ed il contratto di Pt_1 Controparte_3
finanziamento stipulato dal medesimo costituiscono rapporti giuridici distinti ed autonomi, caratterizzati da diritti e obblighi propri e separati. Significativo al riguardo è il rilievo che, nel contratto di finanziamento, la società Controparte_3
non risulta parte contrattuale.
Per tutte le ragioni di cui sopra l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese processuali.
pagina 12 di 14 Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata
[...]
devono seguire la soccombenza degli appellanti CP_1 Parte_1
e e si liquidano in solido a carico di
[...] Parte_2
quest'ultimi, ed in favore della prima, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti soccombenti hanno l'obbligo di versare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9487/2019, pubblicata il 25/10/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
pagina 13 di 14 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e Parte_1
di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a Parte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 06.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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