Rigetto
Sentenza breve 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 12/09/2025, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07313/2025REG.PROV.COLL.
N. 06638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6638 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano, in persona rispettivamente del Ministro dell’Interno e del Questore di Milano, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, n. 2552/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025, il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Evidenziato preliminarmente che il provvedimento (confermativo) di diniego, impugnato in primo grado con motivi aggiunti ed al cui esame è circoscritto il giudizio di appello, respinge l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione presentata dalla ricorrente sulla scorta del seguente rilievo:
“ nonostante l’ultimo rapporto lavorativo di cui è stata titolare sia cessato il 15.07.2022 e l’istanza 055964450985 fosse stata avanzata per motivi di attesa occupazione, non si argomenta né, tantomeno, si documenta nulla circa un’attiva volontà nella ricerca di un’occupazione; posto quanto sopra, non solo il periodo di inattività lavorativa e di mancato percepimento di redditi da fonte lecita si è prolungato per un periodo che non può che ritenersi eccedente rispetto a quelli che possono considerarsi limiti ragionevoli ”;
Evidenziato altresì che la sentenza appellata, nel respingere la domanda di annullamento avente ad oggetto il suddetto provvedimento relativamente al predetto dispositivo reiettivo, dopo aver rilevato che “ l’art. 22, d.lgs. n. 286/1998 non pone un limite temporale insuperabile al soggiorno per attesa occupazione né alla possibilità di rinnovare il relativo titolo, a condizione che, superato il periodo (minimo) annuale, l’interessato sia in grado di dimostrare - anche in chiave prospettica e prognostica, secondo i criteri generali applicabili in relazione al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - il possesso dei requisiti reddituali di cui all’art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (Cons. St., sez. III, 19 giugno 2018, n. 3749; 25 agosto 2020, n. 5193) ” e che, “ come precisato dalla giurisprudenza, l’accertamento del requisito reddituale, nell’ipotesi di permesso di soggiorno da rilasciare/rinnovare per motivi di attesa occupazione, deve essere condotto secondo criteri coerenti con la particolare natura e finalità del titolo e con le condizioni dello straniero che abbia perso la precedente occupazione: è infatti evidente che, se il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presuppone che sia verificata la sussistenza attuale di un rapporto di lavoro e di una corrispondente disponibilità reddituale, la medesima verifica, nel caso del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ha a diverso oggetto le chances per il richiedente di rientrare nel circuito lavorativo, di cui deve essere accertata la serietà e la concretezza, anche alla luce della diligenza manifestata dal medesimo nel ricercare nuove occasioni di lavoro (Cons. Stato sez. III, 8.3.2023, n.2396) ”, osserva che “ la valutazione effettuata nel caso di specie dall’amministrazione non può ritenersi affetta da vizi: è, invero, incontestato quanto affermato nel provvedimento circa la mancata dimostrazione di una volontà, da parte della ricorrente, di ricercare occupazioni lavorative successivamente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, avvenuta nel luglio 2022 ”;
Rilevato che, mediante le censure rivolte dalla odierna appellante alla sentenza di rigetto (essendo la stessa passata in giudicato, per omessa specifica impugnazione e come affermato dalla stessa ricorrente, relativamente alla statuizione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del G.A., nella parte concernente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo, ovvero per cure mediche e protezione sussidiaria), viene essenzialmente dedotto che la sentenza impugnata (al pari del provvedimento impugnato in primo grado) omette di considerare la situazione personale dell’interessata, soggiornante in Italia da 16 anni, integrata nel tessuto sociale, immune da profili di pericolosità sociale e con gravi problemi di salute, e che proprio la dipendenza dall’alcool è all’origine della carenza del requisito reddituale, essendo causa di una situazione di disagio psicologico che la fa sentire inadeguata a svolgere l’attività di badante in precedenza svolta, concorrendo altresì la sua condizione di soggetto senza fissa dimora, insieme alla mancanza di un titolo di soggiorno, a determinare la difficoltà nel reperimento di occasioni lavorative;
Ritenuto che l’appello non sia meritevole di accoglimento;
Rilevato che la disciplina legislativa in tema di immigrazione si fonda sulla previsione di una pluralità di titoli autorizzativi del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, secondo un principio di tipicità che vincola l’accertamento dei relativi presupposti alla sussistenza di presupposti specifici, correlati alla natura del permesso di soggiorno di cui venga chiesto il rilascio ed alla finalità cui esso è preordinata;
Evidenziato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione è funzionale a salvaguardare l’interesse dello straniero che abbia perso il lavoro a conservare un legittimo titolo di soggiorno sul territorio nazionale, nelle more del reperimento di una nuova posizione lavorativa, purché sussistano ragionevoli possibilità di disporre, nel prossimo futuro, di una fonte di reddito da lavoro atta a garantire il rispetto del requisito reddituale di cui all’art. 29, comma 3, lett. b ), d.lvo n. 286/1998;
Evidenziato che, ai fini del compimento, da parte dell’Amministrazione, della valutazione prognostica in ordine al possesso del suddetto requisito, assumono rilievo tutte le circostanze caratterizzanti la posizione individuale dello straniero istante, non escluse quelle giustificative di una situazione di transeunte indisponibilità reddituale, eventualmente determinate da motivi di salute;
Ritenuto tuttavia che anche tali circostanze peculiari alla situazione dello straniero, al fine di non snaturare la finalità tipica del permesso di soggiorno per attesa occupazione (determinando, sebbene in bonam partem , una ipotesi classica di sviamento di potere), devono rispecchiare il carattere transitorio della condizione di indisponibilità reddituale del medesimo, legittimando la ragionevole presunzione che le stesse siano destinate ad essere superate entro un determinato o almeno determinabile arco temporale, consentendo all’interessato di dedicarsi proficuamente alla ricerca di nuove occasioni lavorative;
Rilevato che, nella specie, non è allegata – né comunque emerge dalla documentazione versata in atti – alcuna circostanza da cui desumere che la ricorrente si stia efficacemente impegnando al fine di emanciparsi dalla situazione di dipendenza alcoolica in cui attualmente versa, la quale sarebbe all’origine delle sue difficoltà di reperire una nuova posizione lavorativa;
Evidenziato che, in tale contesto, la valorizzazione del suo stato di salute, in mancanza di qualunque indagine prognostica, avente esito favorevole, circa la possibilità di superamento della sua attitudine ostativa al reinserimento lavorativo della ricorrente, finirebbe per determinare l’alterazione del corretto rapporto – di integrazione ma anche di reciproca autonomia – tra le tipologie di permesso di soggiorno previste dal legislatore, quali in primis quella per attesa occupazione e quella per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis ) d.lvo n. 286/1998 (sulla quale pure l’Amministrazione si è pronunciata con il provvedimento impugnato, avendo il T.A.R. declinato in parte qua la giurisdizione);
Rilevato infine che la carenza del requisito reddituale, anche in una prospettiva di segno prognostico, non è superabile dalla considerazione della durata del soggiorno della richiedente sul territorio nazionale e dell’assenza di elementi indicativi della sua pericolosità sociale, in quanto inidonei a derogare ai presupposti tipici al cui accertamento è subordinato il rilascio del suddetto titolo di soggiorno;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.