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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/10/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 677/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. AN RI Presidente
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa RO NA Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 677/2023, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Partanna Piazza Giuseppe Russo n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Venza, che lo rappresenta e difende giusto mandato posto in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...], AG, il 10/3/1955, CF: Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Sambuca di Sicilia, Via S. Croce n.32, presso lo studio dell'avv. Antonia Bavetta, che la rappresenta e difense giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel p resente procedimento;
nonché nei confronti
, nata a [...] il [...], CF: , ivi Controparte_2 C.F._3 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Sambuca di Sicilia, Via Santa
Croce n. 32, presso lo studio dell'avv. Antonina Bavetta, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e ri sposta nel presente procedimento;
resistenti con l'intervento necessario del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26/2/2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni con le note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. ed il PM in sede concludeva con parere del
24/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso del 31/8/2023, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Parte_1
Tribunale di Sciacca al fine di sentire accogliere le seguenti domande: “accogliere la presente istanza di revisione delle condizioni di divorzio disposte dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 204/2013 (giudizio RG 92/2011) e per l'effetto disporre:
1. La revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia Controparte_2 statuendo l'estinzione del diritto a detta percezione;
2. La revoca dell'asseg no divorzile disposto in favore della ex moglie statuendo l'estinzione del diritto a Parte_2 detta percezione;
3. Revocarsi il diritto della SI all'assegnazione della casa CP_1 coniugale, sita in Menfi, Via Michelangelo n. 30, primo piano, in catasto Fabbricati identificato al Foglio 50, part. 915 sub 5.”
A fondamento della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio stabilite in sentenza dal Tribunale di Sciacca, il ricorrente deduceva:
- Che con sentenza n. 309/2011 del 14.11.2011, resa nell'ambito del giudizio portante il n. RG 92/2011, il Tribunale di Sciacca pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il signor e la SI e Pt_1 CP_1 che con successiva sentenza definitiva n. 204/2013, veniva riconosciuto a carico dell'odierno ricorrente ed in favore della figlia non economicamente CP_2 autosufficiente, il pagamento di un contributo al suo mantenimento di € 300,00 ed un assegno divorzile di € 162,62 in favore della SI;
CP_1
- Con il medesimo provvedimento veniva assegnata la casa coniugale – di proprietà esclusiva del ricorrente – in favore della SI , convivente con la figlia CP_1
CP_2
- Che successivamente erano sopravvenute circostanze che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio già stabilite.
L'odierno ricorrente, con specifico riferimento al mantenimento della figlia CP_2 deduceva che quest'ultima già di 32 anni svolge attività lavorativa sin dal 2017, avendo raggiuto così l'autosufficienza economica, e che nello specifico avrebbe stipulato due contratti (uno di lavoro intermittente e uno di collaborazione coordinata e continuativa) con termine finale al 31.12.2023, con conseguente necessità di disporre la revoca dell'obbligo di mantenimento a suo carico.
In ordine al mantenimento della SI , l'assegno divorzile – secondo Parte_2 il ricorrente – dovrebbe essere revocato atteso che la stessa – di anni 68 – è titolare di assegno pensionistico, nonché proprietaria di diversi terreni produttivi di reddito siti in
2 Santa Margherita di Belice.
A ciò, il ricorrente aggiungeva che le sue condizioni economiche – a far data dal deposito della sentenza n. 204/2013 – si erano modificate in peius, a seguito della cancellazione dall'albo dei Geometri, non avendo più alcuna capacità reddituale scaturente dallo svolgimento della libera professione, e che, inoltre, nel 2013 il signor aveva Pt_1 contratto nuovo matrimonio, relazione dalla quale è nato un altro figlio, con aumento dunque degli oneri economici a suo carico ( in ragione del quale aveva dovuto fare ricorso ad alcuni finanziamenti, con rate mensili pari ad € 438,23, oltre ad esposizione con l'Agenzia delle
Entrate).
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, il ricorrente deduceva, in primo luogo, che l'appartamento sito in Menfi, nella Via Michelangelo n. 20, è di sua proprietà esclusiva e che erano venute meno le ragioni che avevano determinato l'assegnazione atteso che la figlia – era divenuta nelle more economicamente autosufficiente e che la Per_1 SI è proprietaria di altri diversi immobili. CP_1
Il ricorrente, infine, rappresentava la sopravvenuta esigenza di rientrare nel possesso e nel godimento del fabbricato sito in Menfi nella Via Michelangelo n. 30, per ivi trasferire la residenza propria e del proprio nuovo nucleo familiare, al fine di liberare l'immobile attualmente occupato, privo delle minime condizioni di abitabilità ed inadatto alle condizioni di salute dello stesso, affetto da osteoartrosi polidistrettuale ( patologia che verrebbe aggravata dalle condizioni di climi freddi ed umidi).
Con comparsa del 22.12.2023, si costituiva nel presente procedimento la SI la CP_1 quale concludeva chiedendo che “Voglia il Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, adversis reiectis, rigettare l'istanza di revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 204/2013 resa nel giudizio n.
92/2011 RG e per l'effetto rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Sciacca in favore della figlia per le Controparte_2 motivazioni di cui in premessa;
rigettare, altresì, la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Menfi Via Michelangelo n. 30, primo piano catasto fabbricati identificato al foglio 50, particella 915 sub 5, per le motivazioni di cui in premessa.”
Con specifico riferimento alla domanda spiegata dal ricorrente in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Sciacca in favore di CP_2 [...]
, la resistente deduceva che la figlia non ha raggiunto alcuna autosufficienza CP_2 CP_1 economica, atteso che quest'ultima – se è vero che ha svolto attività lavorativa per alcuni
3 mesi – ha guadagnato solo qualche centinaia di euro (circa € 200,00 annui).
Con riferimento alla domanda spiegata, relativa alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, la resistente deduceva in primo luogo di esserne comproprietaria unitamente al signor e di avere, sì, ricevuto le eredità dei propri genitori ma in comunione con la Pt_1 sorella e che si tratta di ruderi da ristrutturare o ultimare e comunque non abitabili.
Da ultimo, con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile, la resistente precisava di percepire solo dal 2022 l'assegno sociale di circa € 350,00 e di non percepire alcun altro reddito, non essendo nelle possibilità – per questioni anagrafiche – di svolgere altra attività lavorativa e di non godere di mezzi di sussistenza adeguati.
Per tali ragioni, insisteva nel rigetto delle domande spiegate dal ricorrente.
Con comparsa del 22.12.2023, si costituiva nel presente procedimento la SI
[...]
la quale specificava di essersi attivata nella ricerca di un'attività lavorativa CP_2 ma di aver sottoscritto solo due contratti a tempo determinato, che le hanno consentito di guadagnare solo pochi euro all'anno. La resistente rappresentava, inoltre, di essere affetta da Habitus Fibromialgico, come da certificazione medica versata in atti, che la costringe a periodi di riposo e a varie terapie, a causa del malessere diffuso che la colpisce, ma che ciononostante aveva profuso molto impegno nella ricerca di un'attività lavorativa stabile.
Per tali ragioni, la comparente concludeva “adversis reiectis, - Rigettare l'istanza di revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Sciacca con sentenza n.
204/2013 resa nel giudizio n. 92/2011 R.G. e per l'effetto rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Sciacca in favore della figlia
per le motivazioni di cui in premessa;
- rigettare, altresì, la richiesta Controparte_2 di revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Menfi Via Michelangelo n. 30, primo piano, in catasto fabbricati identificato al foglio 50 part. 915 sub 5. per le motivazioni di cui premessa. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice relatore confermava in via provvisoria le statuizioni contenute e stabilite nella sentenza resa dal Tribunale di
Sciacca n. 204/2013, rigettava tutte le richieste istruttorie formulate d alle parti e rinviava per la rimessione al collegio per la decisione alla successiva udienza, assegnando termine alle parti per note conclusive e per il deposito della rispettiva documentazione fiscale.
All'esito dell'udienza del 4.12.2024, il Giudice relatore assegnava un ulteriore termine alla parte resistente per il deposito della documentazione fiscale e rinviava ad una successiva udienza.
4 All'udienza del 26.2.2025, il Giudice relatore, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò detto in ordine allo svolgimento del presente procedimento, giova premettere che il
Tribunale di Sciacca in seno al procedimento portante il n. RG 92/2011, sentenza n.
204/2023, ha stabilito che, nel disciplinare le questioni economiche in sede di divo rzio tra i signori e , venisse riconosciuto in favore della figlia un assegno di Pt_1 CP_1 CP_2 contributo al suo mantenimento – aumentato rispetto alla separazione - pari ad € 300,00 con rivalutazione annuale istat, con conseguente assegnazione alla SI della CP_1 casa coniugale nonché € 162,62 quale assegno divorzile in favore della SI . CP_1
In via generale, avuto riguardo alla individuazione dei presupposti per le modifiche richieste, va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità – sia pure temporanea e non permanente – che li rendi idonei al giudicato rebus sic stantibus – anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori e definitive nei loro effetti fino alla eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge.
In particolare, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni consistono in fatti nuovi, sopravvenuti ed idonei a modificare la situazione esistente all'atto della decisione del Tribunale.
Orbene, con specifico riferimento alle domande spiegate, l'odierno ricorrente ha chiesto disporsi la revoca tanto del contributo al mantenimento della figlia e la revoca della CP_2 assegnazione della casa coniugale, adducendo quale circostanza nuova la sopravvenuta indipendenza economica raggiunta dalla figlia, già avviata nel mondo del lavoro.
Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (cfr. Corte di
Cassazione 17380/2020 e 32528/2018).
In relazione al mantenimento della prole va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione.
Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i
5 genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da det erminare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 -bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Inoltre, con specifico riferimento al figlio maggiorenne ai sensi dell'articolo 155 quinquies c.c. (oggi sostituito dall'articolo 337 septies c.c.) può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore del medesimo qualora questo non sia econo micamente indipendente “valutate le circostanze” e l'obbligo del genitore perdura fino a quando il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero che, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia tratto profitto per sua colpa (cfr. Corte di Cassazione del 17.11.2006 n. 24498 e Corte di Cassazione dell'11.1.2007 n. 407)
I suddetti principi, finora espressi, devono essere infatti contemperati con il diverso principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne.
Invero, già in punto di onere della prova, se per un verso deve ritenersi che, nel caso in cui nessun contributo sia già stato riconosciuto, è il richiedente il mantenimento a dover allegare e provare i presupposti per il medesimo (quindi onere di allegazione e prova ai sensi dell'articolo 2697 c.c. a carico di chi agisce per richiedere il mantenimento del figlio maggiorenne), nel diverso caso in cui il contributo fosse stato già disposto dal giudice, si reputava che l'obbligato dovesse essere onerato della prova del venir meno dei presupposti, con la precisazione tuttavia che l'età del figlio ed altre condizioni potessero integrare la prova presuntiva della non debenza del mantenimento (dovendo essere in questo caso il richiedente stesso a dover provare che la sua inerzia fosse incolpevole). (cfr. Corte di
Cassazione 12952/2016 secondo cui “la consequenzialità delle condotte perseguite dal
6 raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase della vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il prof ilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza di iniziativa e di impegno verso un obiettivo prescelto”.)
Con tale pronuncia della Corte di Cassazione, dunque, pur non smentendo l'orientamento giurisprudenziale per cui l'onere della prova gravasse sul genitore che chiedeva la rimozione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, si affermava il principio che tuttavia il tutto andasse contemperato – in via di presunzione – con l'età e con gli eventuali ostacoli personali addotti dal figlio beneficiario della contribuzione.
La Corte di Cassazione da ultimo con sentenza n. 26875/2023 ha affermato che “ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di avere curato, con o gni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro” il tutto in coerenza con il principio di autoresponsabilità del figlio c.d. adulto.
Si è inoltre specificato, che coerentemente anche con il principio della vicinanza della prova,
l'onere della prova sarà tanto più lieve per il figlio richiedente, quanto più la sua età sia vicina alla maggiore età.
La Corte di Cassazione ha avuto, altresì, cura di evidenziare, coerentemente, come fosse tuttavia ovvio che il solo subentro del figlio nella maggiore età non consente per ciò solo al genitore di negare il mantenimento, ove ad esempio il figlio sia ancora impegnato negli studi superiori, atteso che il semplicemente raggiungimento della maggiore età del figlio non legittima la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio stesso.
Al contrario, deve ritenersi che “la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. figlio adulto: che in ragione del principio dell'autoresponsabilità si valuterà caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fina a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima di una idonea qualificazione professionale e poi di una collocazione lavorativa. “
Assumono, dunque, centralità nel nostro ordinamento e nella giurisprudenza di legittimità i principi della c.d. funzione educativa del mantenimento ed il principio di autoresponsabilità
7 del figlio.
Per la prima, “la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura, consegue l'insussistenza del diritto al mantenimento….. la funzione educativa del mantenimento, pertanto, è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. “
Il principio di autoresponsabilità, per altro verso, implica una assunzione di responsabilità in capo al figlio oramai maggiorenne: ad un certo punto, diventa esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni.
Ne discende che per il mantenimento del contributo in favore del figlio maggiorenne, infatti, il richiedente dovrà fornire prova del suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla ( cfr. Corte di Cassazione 29264/2022, 37366/2021 e 17380/2020 ed infine 17183/2020 e da ultimo Corte di Cassazione 26875/2023 “"I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso sè stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel "figlio adulto", che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sè stesso, anche in vista della propria vita futura".).
A ben vedere, dunque, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il figlio diventato maggiorenne che intende ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica – quale precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale e tecnica e di avere operato nella riserca di un lavoro (Corte di Cassazione
8 17183/2020).
La Corte di Cassazione (sentenza n. 358/2023) ha sancito più di recente che la maggiore età, tanto più è matura implica la insussistenza del diritto al mantenimento. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza dopo una certa età che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Quindi, sarà onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.
Da ultimo, va citata, in punto di onere della prova, Corte di Cassazione 24731 del 2024, laddove ha ribadito che “in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età – c.d. figlio adulto- spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della funzione educativa del mantenimento e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.”.
Ciò chiarito – venendo al caso di specie - il signor ha dedotto ed allegato di non Pt_1 svolgere più – rispetto all'epoca in cui il Tribunale aveva statuito l'obbligo di mantenimento della figlia – già maggiorenne all'epoca – ovvero nel 2013 – attività professionale e di essere oggi pensionato, di avere delle condizioni di salute precarie e di avere necessità per tali ragioni di ritornare a vivere nella casa coniugale, unitamente al proprio nuovo nucleo familare.
La figlia - sentita all'udienza di comparizione delle parti – ha dichiarato Controparte_2 di avere 32 anni e di avere, si, svolto attività lavorativa ma in maniera precaria e saltuaria,
“a chiamata” e di aver fatto nel 2023 “una decina di giornate di lavoro” e di aver guadagnato “più o meno 600 euro”. Rappresentava, inoltre, di essersi impegnata nella ricerca di un'attività lavorativa ma di aver incontrato delle difficoltà per non aver conseguito la laurea e di non poter svolgere alcune attività lavorative per ragioni legate alla propria condizione di salute (“ho la fibromialgia che mi da una stanchezza cronica, dolori articolari, depressione è chiamata la malattia dei cento sintomi. Ci sono delle attività
9 lavorative che non posso svolgere perché non posso stare in piedi.”).
La resistente inoltre rappresentava di essersi comunque continuamente attivata nella ricerca di attività lavorativa e di aver presentato domanda al anche come Controparte_3 collaboratore scolastico e di aver accettato la convocazione da alcuni Comuni in altre
Regioni ma di non essere stata chiamata (come da documentazione versata in atti).
Orbene, facendo applicazione nel caso concreto dei principi sopra enucleati, deve ritenersi per un verso che la figlia maggiorenne ha dato prova di essersi impegnata nella CP_2 ricerca di un lavoro e di aver svolto attività lavorativa tale da non consen tirle di raggiungere comunque una indipendenza economica (anche in ragione di quanto percepito); per altro verso, ha documentato il proprio stato di salute, con certificazione medica già risalente al
21.9.2021.
Sotto diverso profilo il ricorrente ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche, stante il sopravvenuto mancato svolgimento della libera professione di geometra, il pensionamento e gli esborsi economici legati al nucleo familiare di nuo va formazione.
Queste allegazioni, tuttavia, da sè sole considerate, non dimostrano un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto al periodo relativo al giudizio di divorzio, avendo infatti omesso di allegare quale fosse la condizione economica del Benigno al 2013
e quali fossero i suoi guadagni rispetto a quelli più recenti, non potendosi equiparare il pensionamento automaticamente ad un peggioramento delle proprie capacità economiche.
Per tali ragioni, questo Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda volta ad ottenere la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia Controparte_2 stante la sua non ancora raggiunta autosufficienza economica, con la conseguenza del rigetto anche della domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Con riguardo, alla seconda domanda svolta dal ricorrente, volta ad ottenere la revoca della statuizione dell'obbligo a versare alla SI l'assegno divorzile mensile per € CP_1
162,62, giova porre le infrascritte considerazioni.
In ordine all'asserito peggioramento delle condizioni economiche del , ci si riporta Pt_1
a quanto già detto sopra.
Con riguardo, invece, alle condizioni economiche della SI , come emerge dalla CP_1 documentazione fiscale ed economica, dalla stessa versata in atti, la stessa oggi percepisce l'assegno sociale pari ad € 356,49.
Il Collegio sul punto ritiene che il miglioramento delle condizioni economiche della SI
10 – che oggi percepisce la pensione e che ha ricevuto l'eredità dei propri genitori – CP_1 giustifica oggi la revoca dell'assegno divorzile.
Con riferimento alle spese del presente procedimento, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 204/2013 pubblicata il 30/5/2013 resa dal
Tribunale di Sciacca nel procedimento portante n. RG 92/2011, dispone la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della SI Parte_2
a carico del signor Parte_1 rigetta le altre domande del ricorrente;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 25/9/2025.
Il Giudice Estensore
RO NA
Il Presidente
AN RI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. AN RI Presidente
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa RO NA Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 677/2023, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Partanna Piazza Giuseppe Russo n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Venza, che lo rappresenta e difende giusto mandato posto in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...], AG, il 10/3/1955, CF: Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Sambuca di Sicilia, Via S. Croce n.32, presso lo studio dell'avv. Antonia Bavetta, che la rappresenta e difense giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel p resente procedimento;
nonché nei confronti
, nata a [...] il [...], CF: , ivi Controparte_2 C.F._3 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Sambuca di Sicilia, Via Santa
Croce n. 32, presso lo studio dell'avv. Antonina Bavetta, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e ri sposta nel presente procedimento;
resistenti con l'intervento necessario del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26/2/2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni con le note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. ed il PM in sede concludeva con parere del
24/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso del 31/8/2023, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Parte_1
Tribunale di Sciacca al fine di sentire accogliere le seguenti domande: “accogliere la presente istanza di revisione delle condizioni di divorzio disposte dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 204/2013 (giudizio RG 92/2011) e per l'effetto disporre:
1. La revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia Controparte_2 statuendo l'estinzione del diritto a detta percezione;
2. La revoca dell'asseg no divorzile disposto in favore della ex moglie statuendo l'estinzione del diritto a Parte_2 detta percezione;
3. Revocarsi il diritto della SI all'assegnazione della casa CP_1 coniugale, sita in Menfi, Via Michelangelo n. 30, primo piano, in catasto Fabbricati identificato al Foglio 50, part. 915 sub 5.”
A fondamento della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio stabilite in sentenza dal Tribunale di Sciacca, il ricorrente deduceva:
- Che con sentenza n. 309/2011 del 14.11.2011, resa nell'ambito del giudizio portante il n. RG 92/2011, il Tribunale di Sciacca pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il signor e la SI e Pt_1 CP_1 che con successiva sentenza definitiva n. 204/2013, veniva riconosciuto a carico dell'odierno ricorrente ed in favore della figlia non economicamente CP_2 autosufficiente, il pagamento di un contributo al suo mantenimento di € 300,00 ed un assegno divorzile di € 162,62 in favore della SI;
CP_1
- Con il medesimo provvedimento veniva assegnata la casa coniugale – di proprietà esclusiva del ricorrente – in favore della SI , convivente con la figlia CP_1
CP_2
- Che successivamente erano sopravvenute circostanze che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio già stabilite.
L'odierno ricorrente, con specifico riferimento al mantenimento della figlia CP_2 deduceva che quest'ultima già di 32 anni svolge attività lavorativa sin dal 2017, avendo raggiuto così l'autosufficienza economica, e che nello specifico avrebbe stipulato due contratti (uno di lavoro intermittente e uno di collaborazione coordinata e continuativa) con termine finale al 31.12.2023, con conseguente necessità di disporre la revoca dell'obbligo di mantenimento a suo carico.
In ordine al mantenimento della SI , l'assegno divorzile – secondo Parte_2 il ricorrente – dovrebbe essere revocato atteso che la stessa – di anni 68 – è titolare di assegno pensionistico, nonché proprietaria di diversi terreni produttivi di reddito siti in
2 Santa Margherita di Belice.
A ciò, il ricorrente aggiungeva che le sue condizioni economiche – a far data dal deposito della sentenza n. 204/2013 – si erano modificate in peius, a seguito della cancellazione dall'albo dei Geometri, non avendo più alcuna capacità reddituale scaturente dallo svolgimento della libera professione, e che, inoltre, nel 2013 il signor aveva Pt_1 contratto nuovo matrimonio, relazione dalla quale è nato un altro figlio, con aumento dunque degli oneri economici a suo carico ( in ragione del quale aveva dovuto fare ricorso ad alcuni finanziamenti, con rate mensili pari ad € 438,23, oltre ad esposizione con l'Agenzia delle
Entrate).
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, il ricorrente deduceva, in primo luogo, che l'appartamento sito in Menfi, nella Via Michelangelo n. 20, è di sua proprietà esclusiva e che erano venute meno le ragioni che avevano determinato l'assegnazione atteso che la figlia – era divenuta nelle more economicamente autosufficiente e che la Per_1 SI è proprietaria di altri diversi immobili. CP_1
Il ricorrente, infine, rappresentava la sopravvenuta esigenza di rientrare nel possesso e nel godimento del fabbricato sito in Menfi nella Via Michelangelo n. 30, per ivi trasferire la residenza propria e del proprio nuovo nucleo familiare, al fine di liberare l'immobile attualmente occupato, privo delle minime condizioni di abitabilità ed inadatto alle condizioni di salute dello stesso, affetto da osteoartrosi polidistrettuale ( patologia che verrebbe aggravata dalle condizioni di climi freddi ed umidi).
Con comparsa del 22.12.2023, si costituiva nel presente procedimento la SI la CP_1 quale concludeva chiedendo che “Voglia il Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, adversis reiectis, rigettare l'istanza di revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 204/2013 resa nel giudizio n.
92/2011 RG e per l'effetto rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Sciacca in favore della figlia per le Controparte_2 motivazioni di cui in premessa;
rigettare, altresì, la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Menfi Via Michelangelo n. 30, primo piano catasto fabbricati identificato al foglio 50, particella 915 sub 5, per le motivazioni di cui in premessa.”
Con specifico riferimento alla domanda spiegata dal ricorrente in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Sciacca in favore di CP_2 [...]
, la resistente deduceva che la figlia non ha raggiunto alcuna autosufficienza CP_2 CP_1 economica, atteso che quest'ultima – se è vero che ha svolto attività lavorativa per alcuni
3 mesi – ha guadagnato solo qualche centinaia di euro (circa € 200,00 annui).
Con riferimento alla domanda spiegata, relativa alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, la resistente deduceva in primo luogo di esserne comproprietaria unitamente al signor e di avere, sì, ricevuto le eredità dei propri genitori ma in comunione con la Pt_1 sorella e che si tratta di ruderi da ristrutturare o ultimare e comunque non abitabili.
Da ultimo, con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile, la resistente precisava di percepire solo dal 2022 l'assegno sociale di circa € 350,00 e di non percepire alcun altro reddito, non essendo nelle possibilità – per questioni anagrafiche – di svolgere altra attività lavorativa e di non godere di mezzi di sussistenza adeguati.
Per tali ragioni, insisteva nel rigetto delle domande spiegate dal ricorrente.
Con comparsa del 22.12.2023, si costituiva nel presente procedimento la SI
[...]
la quale specificava di essersi attivata nella ricerca di un'attività lavorativa CP_2 ma di aver sottoscritto solo due contratti a tempo determinato, che le hanno consentito di guadagnare solo pochi euro all'anno. La resistente rappresentava, inoltre, di essere affetta da Habitus Fibromialgico, come da certificazione medica versata in atti, che la costringe a periodi di riposo e a varie terapie, a causa del malessere diffuso che la colpisce, ma che ciononostante aveva profuso molto impegno nella ricerca di un'attività lavorativa stabile.
Per tali ragioni, la comparente concludeva “adversis reiectis, - Rigettare l'istanza di revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Sciacca con sentenza n.
204/2013 resa nel giudizio n. 92/2011 R.G. e per l'effetto rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Sciacca in favore della figlia
per le motivazioni di cui in premessa;
- rigettare, altresì, la richiesta Controparte_2 di revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Menfi Via Michelangelo n. 30, primo piano, in catasto fabbricati identificato al foglio 50 part. 915 sub 5. per le motivazioni di cui premessa. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice relatore confermava in via provvisoria le statuizioni contenute e stabilite nella sentenza resa dal Tribunale di
Sciacca n. 204/2013, rigettava tutte le richieste istruttorie formulate d alle parti e rinviava per la rimessione al collegio per la decisione alla successiva udienza, assegnando termine alle parti per note conclusive e per il deposito della rispettiva documentazione fiscale.
All'esito dell'udienza del 4.12.2024, il Giudice relatore assegnava un ulteriore termine alla parte resistente per il deposito della documentazione fiscale e rinviava ad una successiva udienza.
4 All'udienza del 26.2.2025, il Giudice relatore, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò detto in ordine allo svolgimento del presente procedimento, giova premettere che il
Tribunale di Sciacca in seno al procedimento portante il n. RG 92/2011, sentenza n.
204/2023, ha stabilito che, nel disciplinare le questioni economiche in sede di divo rzio tra i signori e , venisse riconosciuto in favore della figlia un assegno di Pt_1 CP_1 CP_2 contributo al suo mantenimento – aumentato rispetto alla separazione - pari ad € 300,00 con rivalutazione annuale istat, con conseguente assegnazione alla SI della CP_1 casa coniugale nonché € 162,62 quale assegno divorzile in favore della SI . CP_1
In via generale, avuto riguardo alla individuazione dei presupposti per le modifiche richieste, va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità – sia pure temporanea e non permanente – che li rendi idonei al giudicato rebus sic stantibus – anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori e definitive nei loro effetti fino alla eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge.
In particolare, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni consistono in fatti nuovi, sopravvenuti ed idonei a modificare la situazione esistente all'atto della decisione del Tribunale.
Orbene, con specifico riferimento alle domande spiegate, l'odierno ricorrente ha chiesto disporsi la revoca tanto del contributo al mantenimento della figlia e la revoca della CP_2 assegnazione della casa coniugale, adducendo quale circostanza nuova la sopravvenuta indipendenza economica raggiunta dalla figlia, già avviata nel mondo del lavoro.
Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (cfr. Corte di
Cassazione 17380/2020 e 32528/2018).
In relazione al mantenimento della prole va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione.
Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i
5 genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da det erminare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 -bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Inoltre, con specifico riferimento al figlio maggiorenne ai sensi dell'articolo 155 quinquies c.c. (oggi sostituito dall'articolo 337 septies c.c.) può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore del medesimo qualora questo non sia econo micamente indipendente “valutate le circostanze” e l'obbligo del genitore perdura fino a quando il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero che, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia tratto profitto per sua colpa (cfr. Corte di Cassazione del 17.11.2006 n. 24498 e Corte di Cassazione dell'11.1.2007 n. 407)
I suddetti principi, finora espressi, devono essere infatti contemperati con il diverso principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne.
Invero, già in punto di onere della prova, se per un verso deve ritenersi che, nel caso in cui nessun contributo sia già stato riconosciuto, è il richiedente il mantenimento a dover allegare e provare i presupposti per il medesimo (quindi onere di allegazione e prova ai sensi dell'articolo 2697 c.c. a carico di chi agisce per richiedere il mantenimento del figlio maggiorenne), nel diverso caso in cui il contributo fosse stato già disposto dal giudice, si reputava che l'obbligato dovesse essere onerato della prova del venir meno dei presupposti, con la precisazione tuttavia che l'età del figlio ed altre condizioni potessero integrare la prova presuntiva della non debenza del mantenimento (dovendo essere in questo caso il richiedente stesso a dover provare che la sua inerzia fosse incolpevole). (cfr. Corte di
Cassazione 12952/2016 secondo cui “la consequenzialità delle condotte perseguite dal
6 raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase della vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il prof ilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza di iniziativa e di impegno verso un obiettivo prescelto”.)
Con tale pronuncia della Corte di Cassazione, dunque, pur non smentendo l'orientamento giurisprudenziale per cui l'onere della prova gravasse sul genitore che chiedeva la rimozione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, si affermava il principio che tuttavia il tutto andasse contemperato – in via di presunzione – con l'età e con gli eventuali ostacoli personali addotti dal figlio beneficiario della contribuzione.
La Corte di Cassazione da ultimo con sentenza n. 26875/2023 ha affermato che “ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di avere curato, con o gni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro” il tutto in coerenza con il principio di autoresponsabilità del figlio c.d. adulto.
Si è inoltre specificato, che coerentemente anche con il principio della vicinanza della prova,
l'onere della prova sarà tanto più lieve per il figlio richiedente, quanto più la sua età sia vicina alla maggiore età.
La Corte di Cassazione ha avuto, altresì, cura di evidenziare, coerentemente, come fosse tuttavia ovvio che il solo subentro del figlio nella maggiore età non consente per ciò solo al genitore di negare il mantenimento, ove ad esempio il figlio sia ancora impegnato negli studi superiori, atteso che il semplicemente raggiungimento della maggiore età del figlio non legittima la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio stesso.
Al contrario, deve ritenersi che “la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. figlio adulto: che in ragione del principio dell'autoresponsabilità si valuterà caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fina a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima di una idonea qualificazione professionale e poi di una collocazione lavorativa. “
Assumono, dunque, centralità nel nostro ordinamento e nella giurisprudenza di legittimità i principi della c.d. funzione educativa del mantenimento ed il principio di autoresponsabilità
7 del figlio.
Per la prima, “la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura, consegue l'insussistenza del diritto al mantenimento….. la funzione educativa del mantenimento, pertanto, è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. “
Il principio di autoresponsabilità, per altro verso, implica una assunzione di responsabilità in capo al figlio oramai maggiorenne: ad un certo punto, diventa esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni.
Ne discende che per il mantenimento del contributo in favore del figlio maggiorenne, infatti, il richiedente dovrà fornire prova del suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla ( cfr. Corte di Cassazione 29264/2022, 37366/2021 e 17380/2020 ed infine 17183/2020 e da ultimo Corte di Cassazione 26875/2023 “"I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso sè stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel "figlio adulto", che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sè stesso, anche in vista della propria vita futura".).
A ben vedere, dunque, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il figlio diventato maggiorenne che intende ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica – quale precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale e tecnica e di avere operato nella riserca di un lavoro (Corte di Cassazione
8 17183/2020).
La Corte di Cassazione (sentenza n. 358/2023) ha sancito più di recente che la maggiore età, tanto più è matura implica la insussistenza del diritto al mantenimento. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza dopo una certa età che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Quindi, sarà onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.
Da ultimo, va citata, in punto di onere della prova, Corte di Cassazione 24731 del 2024, laddove ha ribadito che “in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età – c.d. figlio adulto- spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della funzione educativa del mantenimento e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.”.
Ciò chiarito – venendo al caso di specie - il signor ha dedotto ed allegato di non Pt_1 svolgere più – rispetto all'epoca in cui il Tribunale aveva statuito l'obbligo di mantenimento della figlia – già maggiorenne all'epoca – ovvero nel 2013 – attività professionale e di essere oggi pensionato, di avere delle condizioni di salute precarie e di avere necessità per tali ragioni di ritornare a vivere nella casa coniugale, unitamente al proprio nuovo nucleo familare.
La figlia - sentita all'udienza di comparizione delle parti – ha dichiarato Controparte_2 di avere 32 anni e di avere, si, svolto attività lavorativa ma in maniera precaria e saltuaria,
“a chiamata” e di aver fatto nel 2023 “una decina di giornate di lavoro” e di aver guadagnato “più o meno 600 euro”. Rappresentava, inoltre, di essersi impegnata nella ricerca di un'attività lavorativa ma di aver incontrato delle difficoltà per non aver conseguito la laurea e di non poter svolgere alcune attività lavorative per ragioni legate alla propria condizione di salute (“ho la fibromialgia che mi da una stanchezza cronica, dolori articolari, depressione è chiamata la malattia dei cento sintomi. Ci sono delle attività
9 lavorative che non posso svolgere perché non posso stare in piedi.”).
La resistente inoltre rappresentava di essersi comunque continuamente attivata nella ricerca di attività lavorativa e di aver presentato domanda al anche come Controparte_3 collaboratore scolastico e di aver accettato la convocazione da alcuni Comuni in altre
Regioni ma di non essere stata chiamata (come da documentazione versata in atti).
Orbene, facendo applicazione nel caso concreto dei principi sopra enucleati, deve ritenersi per un verso che la figlia maggiorenne ha dato prova di essersi impegnata nella CP_2 ricerca di un lavoro e di aver svolto attività lavorativa tale da non consen tirle di raggiungere comunque una indipendenza economica (anche in ragione di quanto percepito); per altro verso, ha documentato il proprio stato di salute, con certificazione medica già risalente al
21.9.2021.
Sotto diverso profilo il ricorrente ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche, stante il sopravvenuto mancato svolgimento della libera professione di geometra, il pensionamento e gli esborsi economici legati al nucleo familiare di nuo va formazione.
Queste allegazioni, tuttavia, da sè sole considerate, non dimostrano un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto al periodo relativo al giudizio di divorzio, avendo infatti omesso di allegare quale fosse la condizione economica del Benigno al 2013
e quali fossero i suoi guadagni rispetto a quelli più recenti, non potendosi equiparare il pensionamento automaticamente ad un peggioramento delle proprie capacità economiche.
Per tali ragioni, questo Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda volta ad ottenere la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia Controparte_2 stante la sua non ancora raggiunta autosufficienza economica, con la conseguenza del rigetto anche della domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Con riguardo, alla seconda domanda svolta dal ricorrente, volta ad ottenere la revoca della statuizione dell'obbligo a versare alla SI l'assegno divorzile mensile per € CP_1
162,62, giova porre le infrascritte considerazioni.
In ordine all'asserito peggioramento delle condizioni economiche del , ci si riporta Pt_1
a quanto già detto sopra.
Con riguardo, invece, alle condizioni economiche della SI , come emerge dalla CP_1 documentazione fiscale ed economica, dalla stessa versata in atti, la stessa oggi percepisce l'assegno sociale pari ad € 356,49.
Il Collegio sul punto ritiene che il miglioramento delle condizioni economiche della SI
10 – che oggi percepisce la pensione e che ha ricevuto l'eredità dei propri genitori – CP_1 giustifica oggi la revoca dell'assegno divorzile.
Con riferimento alle spese del presente procedimento, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 204/2013 pubblicata il 30/5/2013 resa dal
Tribunale di Sciacca nel procedimento portante n. RG 92/2011, dispone la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della SI Parte_2
a carico del signor Parte_1 rigetta le altre domande del ricorrente;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 25/9/2025.
Il Giudice Estensore
RO NA
Il Presidente
AN RI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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