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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 807/2025 promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pontedera (PI), Piazza Della Concordia, 11, presso lo studio dell'Avv. Turchi Elena
- ricorrente per l'adozione di:
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Con la partecipazione del p.m. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 7.03.2025, ha chiesto Parte_1 disporsi l'adozione di (nata a [...], il Parte_2
03.08.1961), figlia del marito defunto e della defunta SO
, deducendo: - di essere stata coniugata con il padre di Persona_2 Parte_2
, alla quale è legata, da moltissimo tempo, da un rapporto di profondo
[...] affetto e di forte intimità, tanto che da sempre la chiama “mamma”;- che Parte_2
l'adottanda è coniugata con (C.F. ) ; - che Parte_3 C.F._3 l'adozione corrisponde all'interesse dell'adottanda in quanto teso a formalizzare un rapporto familiare ed affettivo che dura da tantissimi anni.
Il 09.05.2025 il PM ha apposto il proprio visto, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 08.05.2025 l'adottante ha ribadito la volontà già Parte_1 espressa col ricorso introduttivo di adottare l'adottanda ed Parte_2 il coniuge di quest'ultima, presenti personalmente, hanno rilasciato le necessarie dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione.
All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione dei documenti di identità delle parti (adottante e adottanda), depositati in
PCT in pari data.
*****
1. Nulla osta all'accoglimento della domanda di adozione di maggiorenne, in esame. Ed invero ricorrono tutte le condizioni richieste a norma degli artt 291 ss c.c. perché possa essere pronunciata l'adozione.
Dalle certificazioni anagrafiche in atti emerge che la ricorrente ha da tempo compiuto i trentacinque anni e che vi è una differenza di oltre diciotto anni di età con
Parte_2
I genitori dell'adottanda sono entrambi deceduti.
Sentita all'udienza dell'8.05.2025, l'adottante ha dichiarato di non avere figli legittimi.
Sono stati altresì acquisiti i consensi prestati nelle forme dovute ai sensi dell'art. 296 e
297 c.c.
Nel dettaglio, comparendo personalmente all'udienza del 08.05.2025, l'adottante ha rappresentato di aver conosciuto da 55 anni e di aver vissuto con Parte_2 quest'ultima, figlia del defunto marito, fin da quando era bambina, instaurando da subito un rapporto tipico di quello che si instaura fra madre e figlia, dichiarando in particolare: il padre me la fece conoscere, per sapere se lei avrebbe accettato, le dissi che saremmo state “amiche” e invece lei rispose “Sei la mia mamma!”>>
L'adottanda ha manifestato senza esitazioni il proprio consenso ad essere adottata, affermando: “Ho conosciuto nel 1972 la signora babbo me la fece Pt_1
Pag. 2 di 4 conoscere dopo la morte di mia mamma nel 1971. Io avevo 10 anni e da quel momento abbiamo vissuto insieme. Poi mi sono sposata e mi sono trasferita nella casa in cui vivo, accanto a quella di Io mi prendo cura di la porto dal medico, cerco Pt_1 Pt_1 di farla stare bene e di farla invecchiare bene praticamente. E'stata tanto dietro al mio babbo e adesso ha bisogno di un po' di tranquillità”.
È quindi emerso che fra e si è Parte_1 Parte_2
instaurato, fin da quando l'adottanda era bambina, un rapporto affettivo autentico, solido e duraturo analogo a quello usualmente esistente tra madre e figlia, tutt'oggi permanente e testimoniato dalle premure che la riserva all'adottante, Pt_2
occupandosi del suo benessere quotidiano, accompagnandola alle visite mediche e adoperandosi affinché questa possa affrontare serenamente la propria vecchiaia.
Anche il coniuge dell'adottanda sentito all'udienza del Parte_3
08.05.2025, ha manifestato il proprio consenso all'adozione, confermando il rapporto d'affetto esistente fra l'adottanda e la (“Il rapporto è come lo hanno Pt_2 descritto, anche io mi prendo cura di C'è un legame affettivo importante, sì, sì. Pt_1
Dall'esterno è un rapporto madre/figlia, ha fatto da madre)”. Pt_1
2. Il Tribunale, pertanto, rilevata la sussistenza di tutte le condizioni richieste ex art 291
e ss c.c., accertata l'ormai duratura comunanza di vita ed il legame affettivo - solidaristico consolidatosi tra adottando e adottante, ritiene di poter dichiarare l'adozione di a parte di . Parte_2 Parte_1
3. Va autorizzato, conformemente alla volontà manifestata dall'adottanda all'udienza del 08.04.2025, il mantenimento da parte della stessa del solo cognome paterno, senza che a questo venga aggiunto quello dell'adottante, in considerazione, da una parte, della ratio dell'istituto dell'adozione di maggiorenne il quale, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'istituto di cui all'art 299 c.c., è funzionale non solo alla tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, ma è altresì teso a dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall'art 31 Cost;
dall'altra dell'esigenza tutelare il diritto all'identità della persona che passa attraverso il cognome che ha sempre portato e con il quale è conosciuta.
Pertanto, l'adottanda manterrà immutato il proprio cognome, senza in alcun modo aggiungere quello dell'adottanda e quindi evitando l'assunzione del doppio cognome.
Pag. 3 di 4 4. Nulla va disposto sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA l'adozione di C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...], il [...]), da parte di , nata a [...], il Parte_1
12.12.1936, (C.F. ); C.F._1
AUTORIZZA al mantenimento del cognome paterno Parte_2
( ), senza che a questo venga aggiunto quello dell'adottante. Pt_2
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Pisa, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
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