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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4059 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pescara, Via Venezia Parte_1 C.F._1
n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Bigi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso ex art. 703 c.p.c.
attore
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_1 C.F._2
Scillitani, elettivamente domiciliata in Pescara, via Canova n°15, presso Di NO ND, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
OGGETTO: azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 703 c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso di essere proprietario e possessore di abitazione posta Parte_1 all'interno di un fabbricato con più unità immobiliari, sita in Pescara alla Via Passo la Croce
n. 6, premesso che nel medesimo fabbricato insiste altra unità immobiliare di proprietà esclusiva di premesso che le rispettive unità abitative, pur non costituendo CP_1
un vero e proprio condominio, godono di una parte comune, identificata al NCEU, al fg.
19,p.lla 1060 sub 9, lamentando che in siffatta parte comune al fabbricato è stata apposta una rete metallica atta ad intercludere la parte sinistra del cortile – vialetto prospiciente il portone d'ingresso dello stabile, oltre alla realizzazione, nella parte retrostante, di un manufatto – garage non censito catastalmente e pertanto abusivo, utilizzato, in via esclusiva, dalla quale ricovero di veicoli e motocicli, tanto premesso, conveniva in giudizio CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ordinare, l'immediata CP_1
reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene comune sopra specificato con rimozione della rete metallica (nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile a cura e a spese della resistente) nonché, ordinare l'esibizione di idonea documentazione attestante la legittima costruzione del garage/ripostiglio al meglio descritto in narrativa ed indicato dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni degli informatori sopraindicati e, nel caso di costruzione abusiva, ordinare la relativa e immediata demolizione, il tutto a cura e a spese di parte resistente Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna della parte resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo che da sempre la rete di recinzione, a delimitazione del giardino di sua proprietà, seguiva l'andamento dal cancello d'ingresso sino al muro perimetrale a lato del portoncino di ingresso allo stabile, qui agganciata e che la situazione dal ricorrente documentata fotograficamente come quella precedente al patito spoglio, sarebbe risalita al 2007, allorquando sarebbe stata invece essa resistente a patire uno spoglio ad opera del dante causa del ricorrente, attraverso lo spostamento della rete, da dritta sino al muro a lato del portoncino di ingresso a deviata al primo angolo dell'edificio, per essere poi ricollocata come in origine e senza più subire spostamento, come peraltro documentato dalla planimetria allegata agli atti di vendita ed evincibile dagli ancoraggi visibili sul muro al lato del portoncino di ingresso, ove sarebbe stata fissata prima che venisse deviata nel 2007, eccependo che comunque essa resistente, ultranovantenne, pur risultando proprietaria, non gestiva direttamente i propri beni e non può essere ritenuta legittimata passiva, nè come autrice materiale, né come autrice morale dell'asserito spoglio, tanto premesso, concludeva, rappresentando che “la richiesta di tutela possessoria formulata da parte ricorrente, oltre che inammissibile per inesistenza dello spoglio, non provata neanche nel limite inferiore del fumus boni iuris, inammissibile per intervenuta decadenza, per mancanza di legittimazione passiva della resistente, mancanza di legittimazione attiva del ricorrente, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, è evidentemente formulata esclusivamente al fine di eludere una domanda petitoria circa la proprietà della porzione di giardino in CP_2
rispetto alla quale parte ricorrente non vanta alcun diritto legittimo e pertanto questa difesa ne richiede il rigetto con condanna di parte ricorrente alle rifusione delle competenze e spese di procedura oltre oneri accessori come per legge”, chiedendo, infine, la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. determinato sub judice secondo equità.
3) In fase cautelare, all'esito dell'assunzione dei sommari informatori, con ordinanza in atti resa dal precedente Giudice, veniva ordinato a di reintegrare CP_1 Parte_1
nel possesso della parte sinistra del cortile – vialetto prospiciente il portone d'ingresso ed il muro perimetrale dello stabile ubicato in Pescara, Via Passo La Croce n. 6, all'uopo rimuovendo la rete metallica che l'interclude e ricollocandola sul cordolo, che, delimitando la zona a giardino, segue detto vialetto con andamento a T;
con condanna della resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio.
4) Avverso la cennata ordinanza la resistente ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
(giudizio iscritto al n°4578/2022 R.G.), accolto dal Tribunale di Pescara, con ordinanza del
19/12/2022, in forza della quale è stato revocato il provvedimento cautelare e la connessa tutela possessoria richiesta dal ricorrente.
5) A seguito di istanza proposta da parte ricorrente ex art. 703 co. IV c.p.c., con decreto in atti veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio nel merito.
6) Nel corso del giudizio avveniva il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. 7) Con la prima memoria ex art. 183 co. VI n°1 c.p.c., parte attrice precisava le proprie richieste in siffatto modo : “solo con riguardo alla richiesta di tutela possessoria della rete di recinzione, Voglia disporre l'immediata reintegrazione del ricorrente nel pieno possesso del bene specificato attraverso la immediata rimozione della rete metallica atta ad intercludere la parte sinistra del vialetto dinanzi al portone di ingresso dell'immobile sito in
Pescara alla Via Passo la Croce n.
6. e all'esito, con ordinanza istruttoria, ferme le produzioni documentali, veniva ammessa la prova orale. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
8) Con ordinanza istruttoria in atti, ferme le produzioni documentali, veniva ammessa la prova orale richiesta. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
9) Con ordinanza resa ex art. 171 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di p.c del 24/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
10) La proposta azione possessoria di reintegrazione ex art. 1168 c.c., volta alla tutela del possesso di una parte comune, non presuppone l'accertamento della proprietà. Sul punto appaiono condivisibili arresti della Cassazione secondo cui nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivamente la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ. 21-5-1987, n.
4625). Ogni questione riguardante la legittimità del possesso e, in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo, resta pertanto estranea al giudizio possessorio (nel quale semmai i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem -
Cass., 15-11-1986, n. 6741 e 3-2-1988, n. 1040), assumendo i titoli eventualmente vantati peculiare rilievo nel diverso giudizio petitorio, destinato a regolare in via definitiva i rapporti tra possessorio e petitorio (cfr. Cass., 8-9-2009, n. 19384 e Cass., 22-6-2007, n.
14607).
11) Ne consegue che oggetto di accertamento sono la verifica del possesso dell'attore al momento dello spoglio, l'avvenuto spoglio ad opera della convenuta e l'assenza di consenso o legittima causa. 12) Orbene, dalle deposizioni dei testi introdotti da parte attrice ( , Tes_1 Testimone_2
, , peraltro abitanti o che hanno abitato Testimone_3 Persona_1 Testimone_4
sui luoghi di causa a data di molto risalente al sofferto spoglio, la ha proprio abitato Tes_2
nello stesso stabile dal 2002 al 2006) è emerso, in modo pressoché univoco, che il vialetto di accesso ha avuto una conformazione a T, pavimentato con betonelle seguente tale andamento, che tale vialetto è sempre rimasto libero e accessibile a tutti gli abitanti del fabbricato e che nella zona sinistra del cortile venivano parcheggiati motorini, biciclette e materiali vari non solo dai condomini, incluso il ricorrente.
Tutti i testi hanno confermato che la rete metallica che ha intercluso il corridoio della parte sinistra del vialetto è stata apposta nel 2020 (periodo associato al noto evento epidemiologico da tali testi) .
E nello specifico, la teste ha dichiarato di aver visto parcheggiare la Tes_1 Pt_1
propria moto e le biciclette sia sulla parte sinistra che sulla parte destra prospiciente il portone di ingresso, nonché poggiare buste della spesa e scatoloni e bidoncini della
Tes_ spazzatura. Di poi, la teste (madre della ha dichiarato che il vialetto di Testimone_2 ingresso (risultante a forma di T e seguente l'andamento a T della betonellatura del vialetto che si fermava alla porta di ingresso condominiale) è stato sempre aperto. Ha dichiarato che quando ha abitato nell'abitazione oggi di dal 2002 al 2006, ha sempre utilizzato Pt_1 quelle rientranze per esigenze di famiglia ( “..vi riponevo la calce per dei lavori da effettuare sull'abitazione ; ricordo che quando ho acquistato dei mobili, la ditta che mi li ha trasportati ha appoggiato gli stessi mobili in questa rientranza”).
13) Tale ricostruzione dei fatti appare verosimile in relazione allo stato dei luoghi ex ante raffigurato nella foto allegata al ricorso introduttivo (all.1) rispetto all'accertato mutamento dello stato dei luoghi (allegato 2 del ricorso) : dall'accesso attraverso il cancello pedonale principale di accesso al vano scala del fabbricato appare evidente la pavimentazione in betonella a forma di T, delimitata da cordolo in cemento, sia la collocazione originaria e naturale della rete metallica che è stata quella di delimitare, attraverso il detto cordolo, le zone a giardino a confine del vialetto asfaltato.
14) Tale risultanze consentono di superare la ricostruzione proveniente da parte convenuta con i testi introdotti ( e , secondo cui la rete posta a sinistra del vialetto di Tes_5 Tes_6
ingresso, entrando, ha sempre corso dritta sino al muro al lato del portoncino) e di confermare che prima della censurata interclusione esisteva una pavimentazione continua ed una recinzione che lasciava libero lo spazio a destra ed a sinistra e quella successiva all'apposizione della rete (come raffigurato nella foto all. 1 del ricorso).
15) Pertanto, deve ritenersi provato che ha esercitato un godimento di fatto sul Parte_2
vialetto, pacifico, continuativo per le finalità rammentate dai testi fino all'apposizione della rete. Viceversa, l'installazione della rete metallica, effettuata unilateralmente dalla CP_1
ha comportato una sottrazione materiale del possesso di su una parte comune, Pt_1
impedendogli di continuare a farne uso come in precedenza.
16) Appaiono quindi integrati i requisiti previsti dalla norma azionata. Tale condotta integra uno spoglio ai sensi dell'art. 1168 c.c., non potendo il compossessore alterare la cosa comune in modo da impedire ad altri il pari godimento (come del resto previsto dall'art. 1102 c.c., principio applicabile anche in sede possessoria).
17) Accertato lo spoglio, ne consegue che l'attore ha diritto alla reintegrazione nel possesso e al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione della rete metallica apposta dalla convenuta.
18) Non sussistono adeguati margini probatori a sostegno di ulteriori domande.
19) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., valore indeterminabile, complessità media – valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I° cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per effetto, ordina alla convenuta di reintegrare l'attore nel possesso della parte sinistra del cortile-vialetto prospiciente il portone d'ingresso ed il muro perimetrale dello stabile ubicato in Pescara, Via Passo La Croce n. 6, mediante rimozione della rete metallica che l'interclude e ricollocandola sul cordolo, che, delimitando la zona a giardino, segue detto vialetto con andamento a T;
- condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.431,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 4 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi