TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 1692/2024
Oggi 13/02/2025 innanzi al Giudice Federica Ferrari sono presenti , Parte_1 assistita dall'Avv. GRAZIANA NISI e avv ALBERTO CIRELLA.
Il giudice rilevata la regolarità della notifica al convenuto ne dichiara la contumacia.
Il giudice interroga liberamente la parte ricorrente, che dichiara: confermo il ricorso.
I difensori chiedono rinvio per discussione con udienza da remoto
Il giudice rinvia al 3.7.2025 ore 10
DISPONE che l'udienza già fissata abbia svolgimento mediante collegamento da remoto
AVVERTE
che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale [...];
https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OWQ1ZDUxMTUtZDgxNi00YjIyLWEyZmYtMjc0
v2/0 CodiceFiscale_1 [...]
[...]
CodiceFiscale_2
[...] che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;
che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
INVITA
i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Il giudice
Federica Ferrari
Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.
Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web;
qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video
Pag. 2 di 6 non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome.
L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.
Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.
Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete
Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
Pag. 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1692/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._3
GRAZIANA NISI, ALBERTO CIRELLA ed elettivamente domiciliato in ROZZANO
VIA GRAMSCI 15 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2024 esponeva: Parte_1
- di aver svolto la propria attività lavorativa in qualità di segretaria part-time C.C.N.L.
Commercio presso la Trasporti Vicini di dal 01.04.2022 al 31.03.2024, CP_2
in forza dei contratti a tempo determinato stipulati il 01.04.2022 con e il Controparte_3
01.01.2023 con (Docc. 1,4-5 allegati al ricorso) Controparte_1
- si è impegnata a farsi carico delle differenze retributive e del Controparte_1
TFR maturati dalla ricorrente nel periodo alle dipendenze di (0104.2022 Controparte_3
– 31.12.2022) (Doc. 3 allegato al ricorso).
Pag. 4 di 6 - che in data 31.03.2024 il citato rapporto di lavoro era cessato, per scadenza del contratto;
- che il datore di lavoro non le aveva corrisposto i seguenti importi:
- Euro 1.512,85 a titolo di TFR, comprensivo dell'accantonamento di € 609,55 relativo all'anno 2022, € 842,63 a titolo di differenze retributive (Euro 192,26 per tredicesima;
Euro 413,52 per ferie ed Euro 236,85 per permessi), per un totale complessivo pari ad
Euro 2.355,48 lordi come da allegati conteggi sindacali (Doc. 12 allegato al ricorso).
Tanto premesso chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento di tale somma. ritualmente citata non si è costituita ed è rimasta contumace. Controparte_1
Il legale rappresentante non si è presentato per rendere l'interrogatorio libero.
Risulta provato dalla documentazione prodotta in ricorso (docc. 4-5) che la ricorrente ha lavorato per parte convenuta dal 01.01.2023 al 31.03.2024, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e part-time. A ciò si aggiunge che parte convenuta, con mail del 03.01.2023 dichiarava di accollarsi i crediti di lavoro maturati nei confronti di dai lavoratori assunti dal 01.01.2023, tra cui risulta pacificamente Controparte_3
l'odierna ricorrente.
Ebbene, stante la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società convenuta, la datrice di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Sarebbe spettato, quindi, alla convenuta contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Dai conteggi depositati correttamente redatti sulla base della cessazione del rapporto al
31 marzo 2024, il credito maturato dalla lavoratrice per le causali di cui sopra risulta pari ad Euro 2.355,48 lordi così ripartiti:
Euro 842,63 lordi a titolo di liquidazione di tredicesima, ferie e permessi non goduti e non retribuiti ed Euro 1.512,85 lordi a titolo di T.F.R - come quantificati nel conteggio allegato, per un totale complessivo pari ad Euro 2.355,48 lordi.
Le spese della presente causa seguono la soccombenza.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Visto l'art 429 cpc dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di Euro 2.355,48 per i titoli di cui in motivazione, Euro 49,00 per esborsi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in Euro 2000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 1692/2024
Oggi 13/02/2025 innanzi al Giudice Federica Ferrari sono presenti , Parte_1 assistita dall'Avv. GRAZIANA NISI e avv ALBERTO CIRELLA.
Il giudice rilevata la regolarità della notifica al convenuto ne dichiara la contumacia.
Il giudice interroga liberamente la parte ricorrente, che dichiara: confermo il ricorso.
I difensori chiedono rinvio per discussione con udienza da remoto
Il giudice rinvia al 3.7.2025 ore 10
DISPONE che l'udienza già fissata abbia svolgimento mediante collegamento da remoto
AVVERTE
che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale [...];
https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OWQ1ZDUxMTUtZDgxNi00YjIyLWEyZmYtMjc0
v2/0 CodiceFiscale_1 [...]
[...]
CodiceFiscale_2
[...] che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;
che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
INVITA
i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Il giudice
Federica Ferrari
Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.
Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web;
qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video
Pag. 2 di 6 non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome.
L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.
Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.
Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete
Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
Pag. 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1692/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._3
GRAZIANA NISI, ALBERTO CIRELLA ed elettivamente domiciliato in ROZZANO
VIA GRAMSCI 15 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2024 esponeva: Parte_1
- di aver svolto la propria attività lavorativa in qualità di segretaria part-time C.C.N.L.
Commercio presso la Trasporti Vicini di dal 01.04.2022 al 31.03.2024, CP_2
in forza dei contratti a tempo determinato stipulati il 01.04.2022 con e il Controparte_3
01.01.2023 con (Docc. 1,4-5 allegati al ricorso) Controparte_1
- si è impegnata a farsi carico delle differenze retributive e del Controparte_1
TFR maturati dalla ricorrente nel periodo alle dipendenze di (0104.2022 Controparte_3
– 31.12.2022) (Doc. 3 allegato al ricorso).
Pag. 4 di 6 - che in data 31.03.2024 il citato rapporto di lavoro era cessato, per scadenza del contratto;
- che il datore di lavoro non le aveva corrisposto i seguenti importi:
- Euro 1.512,85 a titolo di TFR, comprensivo dell'accantonamento di € 609,55 relativo all'anno 2022, € 842,63 a titolo di differenze retributive (Euro 192,26 per tredicesima;
Euro 413,52 per ferie ed Euro 236,85 per permessi), per un totale complessivo pari ad
Euro 2.355,48 lordi come da allegati conteggi sindacali (Doc. 12 allegato al ricorso).
Tanto premesso chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento di tale somma. ritualmente citata non si è costituita ed è rimasta contumace. Controparte_1
Il legale rappresentante non si è presentato per rendere l'interrogatorio libero.
Risulta provato dalla documentazione prodotta in ricorso (docc. 4-5) che la ricorrente ha lavorato per parte convenuta dal 01.01.2023 al 31.03.2024, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e part-time. A ciò si aggiunge che parte convenuta, con mail del 03.01.2023 dichiarava di accollarsi i crediti di lavoro maturati nei confronti di dai lavoratori assunti dal 01.01.2023, tra cui risulta pacificamente Controparte_3
l'odierna ricorrente.
Ebbene, stante la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società convenuta, la datrice di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Sarebbe spettato, quindi, alla convenuta contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Dai conteggi depositati correttamente redatti sulla base della cessazione del rapporto al
31 marzo 2024, il credito maturato dalla lavoratrice per le causali di cui sopra risulta pari ad Euro 2.355,48 lordi così ripartiti:
Euro 842,63 lordi a titolo di liquidazione di tredicesima, ferie e permessi non goduti e non retribuiti ed Euro 1.512,85 lordi a titolo di T.F.R - come quantificati nel conteggio allegato, per un totale complessivo pari ad Euro 2.355,48 lordi.
Le spese della presente causa seguono la soccombenza.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Visto l'art 429 cpc dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di Euro 2.355,48 per i titoli di cui in motivazione, Euro 49,00 per esborsi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in Euro 2000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 6 di 6