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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9378/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.8.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 14 febbraio 1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Muffatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Milano il 31 ottobre 1965 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Muffatti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 18.12.2005 (anno 2005 atto n. 0061 reg. 03 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 24 ottobre 2014 pagina 1 di 5 omologato con decreto del 19 novembre 2014
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], residente in [...]
Notaris n. 2, C.F. C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 agosto 2025, nonché con integrazione depositata in data 17 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati e la casa coniugale, sita in Milano, Via Berra n. 10, come già stabilito nelle condizioni di separazione, resterà assegnata al marito;
- i futuri proventi delle attività lavorative dei coniugi saranno trattenuti separatamente dai medesimi;
- entrambi i coniugi, quindi, del tutto indipendenti l'uno dall'altra, rinunciano a qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile, fatto salvo quanto sotto stabilito in relazione al mantenimento della figlia ed all'una tantum in favore della Signora Pt_2 Parte_1
- il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo sin dal momento del deposito del presente ricorso una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) da versarsi entro la fine di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Signora Tale somma di denaro sarà Parte_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal luglio 2026. Il padre contribuirà altresì al pagamento delle spese di natura straordinaria (mediche e di istruzione, come meglio specificato nel Protocollo allegato al doc. 5 del ricorso) sostenute per nella misura del 50%. Pt_2
L'obbligo di partecipare al mantenimento della figlia permarrà sino al raggiungimento della sua indipendenza economica o alla costituzione di un autonomo nucleo familiare;
- i coniugi danno atto che il diritto di credito per € 20.000,00 in favore della Signora Parte_1 previsto nell'accordo di separazione e subordinato alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, era soggetto a condizione sospensiva. Poiché tale condizione non si è avverata, la Signora non ha maturato alcun diritto attuale nei confronti del Signor;
Parte_1 Parte_3
- la Signora rinuncia quindi all'aspettativa nascente da tale clausola che, pertanto, deve Parte_1 ritenersi non più idonea a produrre effetti giuridici tra le Parti, con ciò rinunciando espressamente alla suddetta somma di € 20.000,00;
- anche alla luce della suddetta rinuncia, il Signor riconosce alla moglie, a titolo di una CP_1 tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila/00), che verserà entro il giorno 30 settembre 2025;
- con il che, la Signora non avrà più nulla a pretendere dal marito nemmeno in futuro a Parte_1 titolo di proprio mantenimento, nemmeno per l'eventualità in cui dovesse essere sprovvista di qualsiasi entrata;
- il Signor si impegna altresì a corrispondere alla Signora la metà del costo del CP_1 Parte_1 rifacimento degli arredi della cameretta della figlia , entro un limite massimo di € 1.000,00 Pt_2
(mille/00), dietro presentazione della relativa fattura di acquisto, e ciò entro il giorno medesimo di acquisto degli arredi da parte della madre, che avverrà durante il mese di ottobre 2025;
- i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, esprimono reciproco consenso, per quanto di necessità, per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per ciascuno di essi e per la pagina 2 di 5 figlia;
Pt_2
- i coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver regolato ogni loro pregresso rapporto economico e patrimoniale derivante dal matrimonio, ivi compresa la proprietà di beni mobili ed immobili e compresi altresì i crediti in genere ed i rapporti di conto corrente, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa;
- dichiarano inoltre di rinunciare reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473- bis.12 c. 3 c.p.c., in quanto conosciuta e comunque non necessaria nel caso di specie, non essendo previsti dalle condizioni concordate domande di contributo economico e non essendo presenti figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 18 dicembre 2004 tra ed;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
pagina 3 di 5 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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