TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3054/24 promosso da
- nata a [...]/SP, il 07.12.1991 (C.F. CPF. Parte_1 Parte_2
355.684.398-69) e residente in [...], 207/22- Santos/SP;
- nata a [...]/SP, il 06.05.1967 (C.F. CPF. Parte_3
) e residente in [...], 1007/21- Santos/SP; C.F._1
- , nato a [...]/SP, il 21.03.1989 (C.F. CPF. Parte_4
329.432.018- 39) e residente in [...], 2159- Bertioga/SP;
- nato a [...]/SP, il 25.07.2008 (C.F. Persona_1
CPF. 535.738.008-23) e residente in [...], 207/22- Santos/SP rappresentato da
, nata a [...]/SP, il 07.12.1991 (C.F. CPF. 355.684.398- Parte_5
69) e residente in [...], 207/22- Santos/SP e nato Controparte_1
a Santos/SP, il 22.02.1980 (C.F. CPF. 286.421.538-14) e residente in [...], 146, appartamento 12- Santos/SP n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore;
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ); CodiceFiscale_2
Ricorrenti
contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.06.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. , Persona_2
nato a [...] il [...].
Il non si è costituito pertanto se ne è dichiarata la Controparte_2
contumacia.
All'udienza del 15.04.2025 il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di , nata a [...]/SP, il 07.12.1991 Parte_5
(C.F. CPF. ) e residente in [...], 207/22- Santos/SP; C.F._3 [...]
, nata a [...]/SP, il 06.05.1967 (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._1
Rua Enguaguacu, 1007/21- Santos/SP; , nato a [...]/SP, Parte_4 il 21.03.1989 (C.F. CPF. 329.432.018-39) e residente in [...], 2159- Bertioga/SP;
, nata a [...]/SP, il 07.12.1991 (C.F. CPF. 355.684.398-69) e Parte_5 residente in [...], 207/22- Santos/SP e nato a [...]/SP, il Controparte_1
22.02.1980 (C.F. CPF. 286.421.538-14) e residente in [...], 146, appartamento 12-
Santos/SP n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore Persona_1
nato a [...]/SP, il 25.07.2008 (C.F. CPF. 535.738.008-23) e residente in [...]
[...]
Luiz, 207/22- Santos/SP; - per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
- In via subordinata si chiede, sulla scorta di un orientamento recentemente diffusosi anche presso il tribunale di Venezia (ex multis sentenza n. 2841/2024 del 26.04.2024 Giudice
– doc. 24), che venga affermata quantomeno la soccombenza parziale del Per_3 CP_2 resistente “…in ragione del fatto che, di norma, i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale…” e quindi disporre che
“… le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sulla stessa e, quindi, vanno poste a carico del . Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente CP_2 giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa è nata a [...], facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che tutti i ricorrenti discendono dal sig. (cfr. docc. 3 e da 5 a 20). Persona_2
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (cfr. doc. 4).
Il ricorso alle vie giudiziali è pienamente legittimo, inoltre parte ricorrente precisa di aver presentato domanda di riconoscimento al a San Paolo ma di Parte_6 non aver ricevuto alcuna risposta. La documentazione prodotta in atti (docc. 21, 22) evidenzia la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entr termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 3.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3054/24 promosso da
- nata a [...]/SP, il 07.12.1991 (C.F. CPF. Parte_1 Parte_2
355.684.398-69) e residente in [...], 207/22- Santos/SP;
- nata a [...]/SP, il 06.05.1967 (C.F. CPF. Parte_3
) e residente in [...], 1007/21- Santos/SP; C.F._1
- , nato a [...]/SP, il 21.03.1989 (C.F. CPF. Parte_4
329.432.018- 39) e residente in [...], 2159- Bertioga/SP;
- nato a [...]/SP, il 25.07.2008 (C.F. Persona_1
CPF. 535.738.008-23) e residente in [...], 207/22- Santos/SP rappresentato da
, nata a [...]/SP, il 07.12.1991 (C.F. CPF. 355.684.398- Parte_5
69) e residente in [...], 207/22- Santos/SP e nato Controparte_1
a Santos/SP, il 22.02.1980 (C.F. CPF. 286.421.538-14) e residente in [...], 146, appartamento 12- Santos/SP n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore;
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ); CodiceFiscale_2
Ricorrenti
contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.06.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. , Persona_2
nato a [...] il [...].
Il non si è costituito pertanto se ne è dichiarata la Controparte_2
contumacia.
All'udienza del 15.04.2025 il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di , nata a [...]/SP, il 07.12.1991 Parte_5
(C.F. CPF. ) e residente in [...], 207/22- Santos/SP; C.F._3 [...]
, nata a [...]/SP, il 06.05.1967 (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._1
Rua Enguaguacu, 1007/21- Santos/SP; , nato a [...]/SP, Parte_4 il 21.03.1989 (C.F. CPF. 329.432.018-39) e residente in [...], 2159- Bertioga/SP;
, nata a [...]/SP, il 07.12.1991 (C.F. CPF. 355.684.398-69) e Parte_5 residente in [...], 207/22- Santos/SP e nato a [...]/SP, il Controparte_1
22.02.1980 (C.F. CPF. 286.421.538-14) e residente in [...], 146, appartamento 12-
Santos/SP n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore Persona_1
nato a [...]/SP, il 25.07.2008 (C.F. CPF. 535.738.008-23) e residente in [...]
[...]
Luiz, 207/22- Santos/SP; - per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
- In via subordinata si chiede, sulla scorta di un orientamento recentemente diffusosi anche presso il tribunale di Venezia (ex multis sentenza n. 2841/2024 del 26.04.2024 Giudice
– doc. 24), che venga affermata quantomeno la soccombenza parziale del Per_3 CP_2 resistente “…in ragione del fatto che, di norma, i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale…” e quindi disporre che
“… le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sulla stessa e, quindi, vanno poste a carico del . Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente CP_2 giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa è nata a [...], facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che tutti i ricorrenti discendono dal sig. (cfr. docc. 3 e da 5 a 20). Persona_2
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (cfr. doc. 4).
Il ricorso alle vie giudiziali è pienamente legittimo, inoltre parte ricorrente precisa di aver presentato domanda di riconoscimento al a San Paolo ma di Parte_6 non aver ricevuto alcuna risposta. La documentazione prodotta in atti (docc. 21, 22) evidenzia la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entr termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 3.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini