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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Libera D'Amelio ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Giulianova (TE), alla Via Bompadre 8/A, in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Fanì, presso il cui studio Parte_2 in Giulianova (TE), alla Via XXIV Maggio, n. 9, è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che la debitrice, nel costituirsi in data 16/04/2024, si è limitata a chiedere “un termine per consentire la definizione bonaria della lite i cui accordi sono in corso di trattazione” senza contestare specificamente la istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla ricorrente e senza depositare documentazione al fine di contrastare la domanda spiegata nei suoi confronti;
rilevato che la resistente si è limitata a depositare, successivamente alla propria costituzione, in data
04/10/2024, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2021 e 2020, unitamente alla documentazione comprovante il relativo deposito nel Registro delle imprese in data 04/06/2024, non contestando in alcun modo la domanda proposta dalla ricorrente;
rilevato che alla udienza del 09/10/2024 i difensori delle parti hanno dichiarato che “non sono stati rispettati i termini dell'accordo intercorso” tra le stesse;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo ufficio, in Corropoli (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di fondatamente presumere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del predetto circondario;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di lavoro di euro 4.709,75 lordi in forza della diffida accertativa dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Teramo del 20/12/2022 divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 12, co. 3 D. Lgs. n. 124/2004, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione in essere nei confronti dei creditori
1 istituzionali al 06/03/2024, pari ad euro 37.114,03 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate
Riscossione del 06/03/2024 in atti); ritenuto che la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di
“ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché con le attività annesse;
(…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII risultando iscritti nel bilancio relativo all'esercizio 2021, prodotto dalla stessa resistente, ricavi lordi pari ad euro 237.890,00, valore superiore alla soglia di euro 200.000,00 di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 2 CCII;
ritenuto che
la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e
2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dalla mancata contestazione di tale circostanza da parte della medesima resistente negli scritti difensivi ed in occasione delle udienze celebrate, circostanza che, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto che ricorrano, alla luce dei superiori rilievi, tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva Controparte_1
), con sede legale in Corropoli (TE), alla Via A. Vespucci, n. 1; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 21/05/2025 alle ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna
2 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Libera D'Amelio ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Giulianova (TE), alla Via Bompadre 8/A, in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Fanì, presso il cui studio Parte_2 in Giulianova (TE), alla Via XXIV Maggio, n. 9, è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che la debitrice, nel costituirsi in data 16/04/2024, si è limitata a chiedere “un termine per consentire la definizione bonaria della lite i cui accordi sono in corso di trattazione” senza contestare specificamente la istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla ricorrente e senza depositare documentazione al fine di contrastare la domanda spiegata nei suoi confronti;
rilevato che la resistente si è limitata a depositare, successivamente alla propria costituzione, in data
04/10/2024, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2021 e 2020, unitamente alla documentazione comprovante il relativo deposito nel Registro delle imprese in data 04/06/2024, non contestando in alcun modo la domanda proposta dalla ricorrente;
rilevato che alla udienza del 09/10/2024 i difensori delle parti hanno dichiarato che “non sono stati rispettati i termini dell'accordo intercorso” tra le stesse;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo ufficio, in Corropoli (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di fondatamente presumere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del predetto circondario;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di lavoro di euro 4.709,75 lordi in forza della diffida accertativa dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Teramo del 20/12/2022 divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 12, co. 3 D. Lgs. n. 124/2004, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione in essere nei confronti dei creditori
1 istituzionali al 06/03/2024, pari ad euro 37.114,03 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate
Riscossione del 06/03/2024 in atti); ritenuto che la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di
“ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché con le attività annesse;
(…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII risultando iscritti nel bilancio relativo all'esercizio 2021, prodotto dalla stessa resistente, ricavi lordi pari ad euro 237.890,00, valore superiore alla soglia di euro 200.000,00 di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 2 CCII;
ritenuto che
la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e
2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dalla mancata contestazione di tale circostanza da parte della medesima resistente negli scritti difensivi ed in occasione delle udienze celebrate, circostanza che, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto che ricorrano, alla luce dei superiori rilievi, tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva Controparte_1
), con sede legale in Corropoli (TE), alla Via A. Vespucci, n. 1; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 21/05/2025 alle ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna
2 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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