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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20222/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott. Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20222/2018
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata IN Aci Bonaccorsi, Via Silvio Pellico n. 9/A , C.F._1 presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA CATERINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliato a CORSO ITALIA 298 CATANIA, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato MANGIAGLI RITA GIUSI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 20/12/2018 - premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 18/05/1996 a Trecastagni e che dalla predetta unione sono nati i Controparte_1
tre figli , nata a [...] il [...], nata a [...] Persona_1 Persona_2
il 30/11/2006 e , nata a [...] il [...] - ha chiesto al Tribunale di Persona_3
pronunciare la separazione personale dal marito e di regolamentare affidamento e mantenimento delle figlie minori come meglio specificato in ricorso.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla richiesta di separazione dei coniugi, Controparte_1
chiedendo l'addebito alla moglie e formulando richieste diverse in ordine alla regolamentazione delle figlie nate dal matrimonio.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione in seno all'udienza presidenziale, in data
13.02.2020 sono stati emessi i provvedimenti ex art. 708 c.p.c.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., sono stati avviati tra le parti dei tentativi di conciliazione ai fini della definizione del giudizio con accordo.
Successivamente, il legale del convenuto ha dato atto della morte del proprio assistito, intervenuta a Torino il 28/03/2024.
Pertanto, i procuratori hanno concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Il PM ha concluso aderendo alla predetta richiesta.
In punto di diritto, la morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, se sopravvenuto l'evento in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio (come prima del passaggio in giudicato di ogni altra precedente sentenza) ne consegue la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (sul punto, Cass. Civ. sez. VI, Ord.
08.11.2017, n. 26489: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la
2 declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed
a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”).
Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 149 c.c. che prevede lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla morte di uno dei coniugi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite si intendono compensate, stante la natura del giudizio e le ragioni della decisione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20222/2018 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott. Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20222/2018
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata IN Aci Bonaccorsi, Via Silvio Pellico n. 9/A , C.F._1 presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA CATERINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliato a CORSO ITALIA 298 CATANIA, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato MANGIAGLI RITA GIUSI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 20/12/2018 - premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 18/05/1996 a Trecastagni e che dalla predetta unione sono nati i Controparte_1
tre figli , nata a [...] il [...], nata a [...] Persona_1 Persona_2
il 30/11/2006 e , nata a [...] il [...] - ha chiesto al Tribunale di Persona_3
pronunciare la separazione personale dal marito e di regolamentare affidamento e mantenimento delle figlie minori come meglio specificato in ricorso.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla richiesta di separazione dei coniugi, Controparte_1
chiedendo l'addebito alla moglie e formulando richieste diverse in ordine alla regolamentazione delle figlie nate dal matrimonio.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione in seno all'udienza presidenziale, in data
13.02.2020 sono stati emessi i provvedimenti ex art. 708 c.p.c.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., sono stati avviati tra le parti dei tentativi di conciliazione ai fini della definizione del giudizio con accordo.
Successivamente, il legale del convenuto ha dato atto della morte del proprio assistito, intervenuta a Torino il 28/03/2024.
Pertanto, i procuratori hanno concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Il PM ha concluso aderendo alla predetta richiesta.
In punto di diritto, la morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, se sopravvenuto l'evento in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio (come prima del passaggio in giudicato di ogni altra precedente sentenza) ne consegue la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (sul punto, Cass. Civ. sez. VI, Ord.
08.11.2017, n. 26489: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la
2 declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed
a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”).
Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 149 c.c. che prevede lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla morte di uno dei coniugi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite si intendono compensate, stante la natura del giudizio e le ragioni della decisione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20222/2018 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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