Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2025, proposto da
LI AZ, NI AZ, IM AZ, SA OT, rappresentati e difesi dagli avvocati Ignazio Lagrotta, PA Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale N° 14BD.2025/D.00263 del 17/3/2025, trasmessa con nota prot. 0064124 del 20-03-2025, di decadenza della Ditta AZ CA e per essa dei suoi aventi causa degli aiuti di cui al Reg. CEE n. 1272/88 – “Ritiro dei seminativi dalla produzione” e Reg. CEE n. 1609/89 – “imboschimento delle superfici agricole” e, conseguentemente, di disporre il recupero in favore di AG.E.A., secondo le modalità dalla stessa indicate, della somma complessiva di EURO 80.010,39 (si v. doc. n. 1);
- della relazione tecnico amministrativa prot. 135111/14BG del 3 ottobre 2022 dell’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) della Regione Basilicata (doc. n. 1.1);
- delle risultanze istruttorie delle verifiche relative alle campagne agrarie 2007 e 2008, Reg. CEE n. 1272/88, effettuate rispettivamente il 20 luglio 2010 ed il 19 luglio 2010 (docc. nn. 26 e 27);
- della nota di AG.E.A. del 29 aprile 2013 prot. 1469, con la quale l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha comunicato ad ARBEA “l’inammissibilità della richiesta di riduzione delle superfici delle domande in questione, invocata dalla Ditta AZ in riferimento all’art. 26, terzo comma, del D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e ss.mm. (Decreto ZA), tenuto conto che il suo accoglimento, trattandosi di domanda a campione, potrebbe configurarsi in un’elusione della contrastante sopra citata normativa comunitaria in tema di controlli e sanzioni” (doc. n. 20);
- della nota prot. 0110327 del 9 maggio 2025 dell’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) della Regione Basilicata di avvio della procedura di recupero (doc. n. 31);
- di ogni altro atto conseguente, presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 29/5/2025, i deducenti – nella qualità di aventi causa del sig. S. CA, deceduto in data 1/1/2022 - hanno impugnato la determinazione della Regione Basilicata, n. 14BD.2025/D.00263 del 17/3/2025, che ha dichiarato nei loro confronti la decadenza dal regime di aiuti, di cui al Regolamento CEE n. 1272/1988 (“Ritiro dei seminativi dalla produzione”) e al Regolamento CEE n. 1609/1989 (“Imboschimento delle superfici agricole”), del quale ha beneficiato il predetto defunto e, conseguentemente, disposto il recupero, in favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.), della somma di euro 80.010,39 indebitamente percepita in riferimento alle annualità 1997/2007.
1.1. In particolare, risulta in fatto che:
- in data 31/3/1990, il sig. S. CA ha presentato domanda di adesione al programma agevolativo in questione, ai sensi del Regolamento CEE n. 1272/1988; successivamente, in data 12/6/1992, l’interessato ha chiesto di destinare ad imboschimento una parte dei seminativi ritirati dalla produzione, ai sensi del Regolamento CEE n. 1609/1989;
- in data 23/12/1996, è avvenuto il collaudo dell’impianto con approvazione di una superfice di Ha 16,8379 ed avvio del regime agevolativo per il ventennale 1997/2016;
- in data 12/5/2022, l’Ufficio erogazioni comunitarie in agricoltura (UECA) della Regione Basilicata ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza totale dagli aiuti concessi (per le campagne agrarie dal 1997 al 2007), avendo ravvisato, in esito all’attività di verifica a campione avente ad oggetto le domande relative alle annualità 2007 e 2008, uno scostamento superiore al 10% tra la superficie dichiarata ad imboschimento e quella effettivamente accertata sulla base dei controlli in loco effettuati da AG.E.A. in data 19-20/7/2010;
- all’esito dell’interlocuzione procedimentale è stato adottato il provvedimento decadenziale oggetto di impugnazione, nonché la conseguenziale determinazione di recupero delle somme indebitamente erogate;
- per quanto di maggior rilievo, nel provvedimento in questione, in adesione alle risultanze della relazione istruttoria tecnico-amministrativa del 3/10/2022 che ha concluso l’attività di controllo e a quanto già evidenziato dall’AG.E.A. con nota del 29/4/2013, si è esclusa la possibilità di accogliere la richiesta di modifica in diminuzione delle superfici dichiarate, da Ha 16,89 ad Ha 14,76, formulata dall’interessato, nella domanda 2009, in applicazione del c.d. decreto ZA (D.M. n. 1564/2009), tenuto conto che il suo accoglimento avrebbe comportato l’elusione dell’apparato dei controlli, come previsto dall’art. 22 del Regolamento CE n. 796/2004 (“ se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità ”).
1.1. L’impugnazione è affidata a plurimi motivi.
1.1.1. Con il primo motivo è contestata la ritenuta inammissibilità della richiesta di riduzione delle superfici dichiarate, formulata dall’interessato nella domanda 2009, ai sensi del D.M. n. 1564/2009, siccome fondata su di un presupposto erroneo (l’esigenza di evitare l’elusione dei controlli, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento CE n. 796/2004), in quanto l’interessato avrebbe avuto contezza dell’esistenza controlli sulle domande 2007 e 2008 solo in data 19/7/2010 (in occasione delle verifiche in loco ), dunque in data successiva alla formulazione della richiamata richiesta di riduzione; la quale, sarebbe dunque accoglibile, con conseguente obliterazione del contestato scostamento, secondo quanto più volte opinato dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, nell’ambito dell’interlocuzione istruttoria intrattenuta con AG.E.A., come risulterebbe dalla lettura delle note dell’Amministrazione del 17/1/2013 (“ il rilascio della domanda 2009 n. 9470136317 è avvenuto il giorno 09/07/2009 e quindi un anno prima della data del controllo e che pertanto la superficie verificabile alla data delle ispezioni 2010 è da considerarsi quella in riduzione ”) e del 13/6/2013 (“ la scrivente Agenzia non ha informato il beneficiario dell’intenzione di espletare detti controlli, tantomeno ha fornito notizie circa eventuali irregolarità occorrenti le domande in questione ”).
1.1.2. Con il secondo motivo è contestata l’attendibilità dei controlli in loco effettuati da AG.E.A. in data 19-20/7/2010, atteso che gli stessi:
- non si sarebbero conclusi con la notifica degli esiti definitivi e non avrebbero tenuto conto di quanto riportato nel modello “R_4 – SUPS”, come peraltro già evidenziato dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura nella relazione istruttoria del 17/1/2013;
- non sarebbero avvenuti nell’anno del sorteggio (di cui, peraltro, si ignora la data);
- non avrebbero riscontrato il mero errore materiale consistente nell’inserimento, nelle due domande oggetto di verifica, anche della particella 65 del foglio 3, di superficie pari a Ha 0,59, tenuto conto che tale estensione non è mai stata oggetto di collaudo iniziale e mai inserita nelle domande pregresse (1996/2006);
- una volta riscontrata una discrepanza sulle particelle 266 del foglio 2 di San Chirico, 179 e 181 del foglio 46 di Tolve, non sarebbero stati estesi alle rimanenti particelle;
- non avrebbero approfondito la possibilità che la riscontrata riduzione di superficie effettiva fosse imputabile a sopravvenute “fallanze”.
Sotto altro profilo, la Regione non avrebbe correttamente valutato la documentazione istruttoria dalla quale emergerebbe come la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa, con conseguente inapplicabilità della sanzione della decadenza totale.
Inoltre, si farebbe fatta erronea applicazione della fattispecie decadenziale prevista dal D.M. n. 63/1991 e non già di quella, pertinente ratione temporis , di cui al D.M. n. 159/1998, che stigmatizza con la decadenza totale lo scostamento superiore alla soglia del 20% (in specie non ravvisabile). Ad eguale esito condurrebbe anche l’applicazione della disciplina speciale in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi, di cui al D.M. n. 494/1998, da cui discenderebbe il recupero delle sole due annualità in questione o, comunque, una decadenza parziale del regime di aiuti limitato ad esse.
1.1.3. Con il terzo motivo è contestato che la tempistica procedimentale (controlli relativi alle campagne 2007 e 2008, iniziati nel 2010, con avvio del procedimento nel 2022 e conclusione nel 2025) inciderebbe sulla legittimità degli atti impugnati per lesione delle regole e dei principi a cui deve conformarsi l’attività della pubblica amministrazione nonché sull’effettività del diritto di difesa e di accesso ad un giudizio che possa garantire una piena tutela giurisdizionale.
E’, comunque, dedotta l’intervenuta prescrizione dell’attività di recupero (rispetto al dies a quo dell’accertamento della violazione), ai sensi sia del regime estintivo di cui all'art. 3/1 Regolamento CE n. 2988/1995 (che prevede un termine di prescrizione quadriennale), sia della disciplina generale di cui all’art. 2946 cod. civ. (che prevede un termine di prescrizione decennale).
1.1.4. Con il quarto motivo è contestato il difetto di legittimazione passiva, rispetto all’intima decadenza, della ricorrente SA OT, avendo Ella rinunciato all’eredità del de cuius con atto notarile del 22/12/2022, registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 5455 del 26/12/2022.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, l’Amministrazione intimata.
3. Con ordinanza n. 54 del 25/6/2025, confermata in appello, è stata respinta la domanda di sospensione cautelare proposta unitamente al ricorso.
4. All’udienza pubblica del 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come già rilevato nella richiamata ordinanza n. 54 del 25/6/2025 ed eccepito dalla difesa erariale.
Ed invero, costituisce ius receptum in materia di agevolazioni e finanziamenti pubblici che il riparto della giurisdizione va effettuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. art. 7 cod. proc. amm.), per cui:
" a) nella fase in cui l'amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; b) dopo l'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. " (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12/11/2020, n. 25577; id. 10/11/2020, n. 25213; id. 1/2/2019, n. 3166; in termini, Consiglio di Stato, ad. plen., 29/1/2014, n. 6; id. sez. V, 29/7/2019, n. 5357).
In applicazione dei richiamati principi, una volta superata la fase prodromica al finanziamento, ogni controversia relativa al venir meno dell’agevolazione, non per vizi dell'atto, ma per inadempimenti posti in essere nella fase attuativa dell'intervento, è attribuita alla cognizione del giudice ordinario (cfr. ex plurimis , Cassazione civile, sez. un., 12/11/2020, n. 25577; Consiglio di Stato, sez. III, 11/11/2021, n.7520; T.A.R. Basilicata, sez. I, 2/11/2024, n. 543; id. 28/2/2023, n. 135; T.A.R. Lazio, sez. IV, 15/7/2022, n. 9992).
Ciò premesso, deve ritenersi che la ragione della decadenza dal regime agevolativo per cui è causa (e del conseguente recupero degli importi già erogati a tale titolo) attiene chiaramente, secondo quanto desumibile dall’istruttoria e della motivazione del provvedimento sub iudice , a comportamenti del beneficiario (di contestata falsità dichiarativa) che afferiscono non già alla fase di originaria ammissione della domanda agevolativa, ma a quella (successiva) di corretta ed integrale esecuzione del rapporto di sovvenzione ( sub specie di inadempimento degli impegni assunti in sede di ammissione al regime agevolativo), nella quale, come dianzi evidenziato, la posizione giuridica dell’interessato ha consistenza di diritto soggettivo, con ogni conseguenza in punto di riparto di giurisdizione.
Né tale conclusione subisce modificazioni per il fatto che l’ipotizzata inosservanza sarebbe stata rilevata nel contesto dell’istruttoria relativa a due delle annualità (2007 e 2008) di cui si compone il programma agevolativo, posto che tali subprocedimenti null’altro sono che la declinazione procedimentale della verifica annuale degli impegni assunti dall’agricoltore a seguito del primigenio atto di ammissione al programma (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11/11/2021, n. 7511).
Parimenti non rilevante, a tali fini, è il profilo relativo alla legittimità o meno della ritenuta inammissibilità della domanda di riduzione delle superfici dichiarate, formulata dall’interessato, ai sensi del D.M. n. 1564/2009 (c.d. “decreto ZA”), nella domanda 2009, tenuto conto che:
- come risulta ex actis (cfr. allegato n. 20 della produzione ricorsuale), tale questione è già stata decisa negativamente con il risalente provvedimento A.G.E.A. del 29/4/2013 (“ appare evidente l’inammissibilità della richiesta di riduzione delle superfici delle domande in questione, invocata dalla Ditta S. in riferimento all’art. 26 terzo comma del D.M. n. 30125 del 22.12.2019 e ss.mm.ii. (Decreto ZA), tenuto conto che il suo accoglimento, trattandosi di domande a campione, potrebbe configurarsi in un’elusione della contrastante sopracitata normativa comunitaria in tema di controlli e sanzioni ”), che risulta comunicato anche all’interessato e non tempestivamente impugnato (con il suo conseguente definitivo consolidamento);
- la declaratoria di inammissibilità della domanda di riduzione non è refluita (neppure implicitamente) nel dispositivo della determinazione decadenziale sub iudice , della quale integra soltanto l’apparato motivazionale, considerato che il provvedimento A.G.E.A. del 29/4/2013 è soltanto richiamato tra i molteplici “Visto” di tale determinazione; ciò, fermo restando che lo stesso si colloca, comunque, nella fase di svolgimento del rapporto di sovvenzione e, pertanto, non è in grado di modificare i richiamati generali criteri di riparto giurisdizionale. In tale prospettiva, deve ritenersi che esso sia pienamente conoscibile (anche incidentalmente) dal giudice ordinario, ai fini della satisfattiva tutela giurisdizionale della posizione giuridica di diritto soggettivo vantata dai ricorrenti.
6. In considerazione della complessità e originalità delle questioni trattate, tenuto anche conto che il merito della controversia rimane impregiudicato, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice competente, il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI SA, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
PA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NO | NI SA |
IL SEGRETARIO