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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3152/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3152/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. D'ASCOLI PASQUALE C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALDARELLA Controparte_1 P.IVA_1
CP_2 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARCANGELO MASSIMO
[...] P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono parzialmente fondate e pertanto accolte per quanto di ragione.
I coniugi e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...] formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“ritenere i ricorrenti non inadempienti, e quindi pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che tenga luogo del contratto definitivo di cui al contratto preliminare inter partes datato
13.10.2015 e/o il successivo datato 26.04.2018, e per l'effetto trasferire ai signori e Parte_1
, la piena proprietà dell'appartamento e dei box come descritti in premessa, sia pure Parte_2 condizionatamente al pagamento del residuo prezzo - se ritenuto dovuto in caso di rigetto della domanda di riduzione del prezzo e/o di risarcimento del danno a compensazione del prezzo;
dichiarare nullo e/o inefficace il finanziamento e l'ipoteca costituita sull'appartamento, con contratti del 06.08.2012 e/o 02.03.2015, e statuire l'obbligo a carico di e di cancellare CP_2 CP_1
pagina 1 di 7 l'ipoteca e quindi ritenersi l'immobile stesso libero dal peso della garanzia reale, per le ragioni in fatto e in diritto descritte in premessa.
accertare il comportamento colposo del promissario venditore per le ragioni di cui in Controparte_1 premessa, e per l'effetto:
statuirsi la corrispondente riduzione di prezzo (perché il diritto di proprietà risulta limitato dal gravame della garanzia reale, e/o perché il valore di mercato si è ridotto, a causa del comportamento colposo del promissario alienante;
ovvero accertarsi e liquidarsi un danno Controparte_1 corrispondente alla perdita di valore da porsi in compensazione del prezzo di vendita pagato e ancora da pagarsi, con liquidazione di credito in favore dei ricorrenti qualora il danno superi per importo quello corrispondente al prezzo residuo ancora dovuto per contratto (€ 100.000);
conseguentemente decidere sulla somma di prezzo ancora da pretendersi da e/o Controparte_1
a carico dei sig.ri e , e quindi la somma eventualmente ancora dovuta per CP_2 Pt_1 Pt_2 consentire il trasferimento coattivo degli immobili;
..”.
A sostegno delle domande gli attori hanno dedotto in fatto di aver stipulato quali promittenti acquirenti con la promittente venditrice, due contratti preliminari di vendita, il primo in data Controparte_1
13.10.2015 ed il secondo in data 19.4.2018 (trascritto in pari data ai nn. 9351-7086), aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà dei seguenti immobili: a) Appartamento ubicato al piano quinto (attico) di piazza Filippo Turati 30, lotto 2 scala B, contraddistinto nel Catasto di Foggia al Foglio 91, part. 591 sub 32, z.c. 1, cat A/3, classe 5^, consistenza: vani 9, superficie catastale: 184 mq. Totale escluse aree scoperte: 172 mq., Rendita Euro 1.185,27; b) n. 2 box ubicati al piano S1 dello stesso predetto stabile, contraddistinti nel Catasto di Foggia al foglio 91, particella 592 sub.10 e 12, z.c.1, cat.C/6, cl.3^, consistenza: mq. 25 e mq 27, Rendita Euro 162,68 e Euro175,70; che il prezzo di vendita è stato convenuto dalle parti in complessivi euro 455.000,00, di cui euro 369.200,00 già versati dai promittenti acquirenti prima della stipula del preliminare del 19.4.2018 come attestato nello stesso contratto (art. 6); che nel preliminare del 13.10.2015 non si è fatta menzione di alcuna formalità pregiudizievole gravante sugli immobili promessi in vendita, e pertanto essi promissari acquirenti “in perfetta buona fede” hanno pagato una quota consistente del prezzo dovuto negli anni 2015 e 2016 dopo la stipula del primo preliminare;
che nel mese di aprile 2018, a seguito dell'esame di una visura ipotecaria eseguita dal notaio incaricato della stipula del futuro atto di vendita, essi ricorrenti hanno scoperto l'esistenza di una formalità pregiudizievole gravante sull'appartamento promesso in vendita, costituita dall'ipoteca iscritta a Foggia il 06/08/2012 ai nn. 15557 R.G. e 1513 R.P. in favore di che nel Controparte_3 contratto preliminare del 19.4.2018 la società promittente alienante si è impegnata a cancellare a proprie cura e spese l'ipoteca prima della stipula del definitivo da perfezionarsi entro il termine di tre anni dalla sottoscrizione del preliminare (art. 4); che in data 1.2.2018 ha consegnato CP_1 anticipatamente ad essi ricorrenti gli immobili promessi in vendita;
che la società promittente alienante, nonostante i reiterati inviti ad adempiere e la formale diffida inviata tramite PEC in data 13.3.2021, non ha inteso procedere alla stipula del contratto definitivo di vendita e neppure ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca; che detta ipoteca risulta iscritta a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente di euro 1.150.000,00 concessa a da (nella cui posizione è poi Controparte_1 CP_3 subentrata con atto per notar del 3.8.2012 (rep. 13602); che tale contratto di CP_2 Per_1 finanziamento è in realtà nullo per mancanza della traditio rei e per difetto e/o illiceità della causa, in quanto stipulato con l'esclusiva finalità di estinguere una preesistente esposizione debitoria maturata dalla società mutuataria nei confronti della stessa banca mutuante in relazione al rapporto di conto corrente n. 6047724; che il contratto di finanziamento è inoltre nullo per violazione del limite di finanziabilità prescritto dall'art. 38 co. 2 TUB e per concessione abusiva del credito in favore della pagina 2 di 7 società mutuataria già debitrice in relazione ad un precedente rapporto di conto corrente intercorso con la stessa banca mutuante;
che il contratto di finanziamento del 3.8.2012 si è comunque risolto di diritto ai sensi dell'art. 15 del medesimo contratto;
che la società promittente venditrice ha colpevolmente taciuto l'esistenza del gravame ipotecario al momento della stipula del primo preliminare del 13.10.2015 e non ha successivamente provveduto a cancellare l'ipoteca nonostante l'impegno espressamente assunto nel secondo preliminare del 19.4.2018, derivandone il diritto di essi ricorrenti alla riduzione del prezzo di vendita.
costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inaccoglibilità della Controparte_1 domanda ex art. 2932 c.c. per mancata esecuzione od offerta della controprestazione come richiesto dall'art. 2932 co. 2 c.c.; in subordine si è dichiarata disponibile al trasferimento della proprietà degli immobili previo versamento del saldo del prezzo convenuto.
subentrata nella posizione dell'originario creditore ipotecario ha chiesto il CP_2 CP_3 rigetto delle domande attoree.
Orbene, in via preliminare va rilevata l'ammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dai ricorrenti pur in mancanza di una formale e specifica offerta della controprestazione dovuta. Al riguardo va infatti richiamato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la disposizione di cui all'art. 2932 co. 2 c.c. non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., essendo sufficiente una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione espressa in qualsiasi modo (cfr. ex plurimis Cass. 37890/22); inoltre, qualora il preliminare preveda il versamento del saldo del prezzo contestualmente alla stipula del definitivo, come nel caso di specie, l'offerta della prestazione può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto (Cass. 8054/21, Cass. 14621/12).
Nel merito va poi rilevato che tra le parti è incontroverso e documentato – come da dichiarazione espressa di quietanza contenuta nel preliminare di vendita del 19.4.2018 – il versamento da parte dei ricorrenti della complessiva somma di euro 369.200,00 rispetto al prezzo convenuto di euro
455.000,00, con un saldo ancora dovuto pari ad euro 100.000,00 iva compresa. E'altresì incontroverso che la società promittente alienante, nonostante la diffida ad adempiere inviata dai ricorrenti con nota pec del 13.3.2021, non ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca (in violazione dell'impegno specificamente assunto nel preliminare del 19.4.2018; cfr. art. 4) e non si è attivata per rendere possibile la stipula del contratto definitivo di vendita.
Ora, tanto rilevato in fatto, va osservato in diritto che la subordinazione dell'effetto traslativo ex art. 2932 c.c. al pagamento del residuo prezzo in tesi dovuto non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 8054 del 23/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 29358 del 13/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 30469 del 23/11/2018;
Sez. 2, Sentenza n. 20226 del 31/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 25364 del 29/11/2006; Sez. 2, Sentenza
n. 10827 del 06/08/2001; Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994).
L'inadempienza del promittente venditore all'obbligo di provvedere all'eliminazione dei vincoli esistenti, al pari della sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, non osta a che il pagina 3 di 7 promissario acquirente possa chiedere l'esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c., ma consente a questi, ove di tale facoltà intenda avvalersi, di non effettuare la formale offerta del prezzo e/o di sospendere il pagamento, potendo, invece, chiedere al giudice che, con la pronuncia sostitutiva del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e tali da garantirlo da eventuale evizione. Segnatamente ciò comporta che il promissario acquirente medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, sia dispensato dall'onere del pagamento o della formale offerta del prezzo (del quale sia previsto il versamento all'atto della stipulazione del definitivo), potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tiene luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dell'eventualità dell'evizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19135 del
23/09/2004; Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 23/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 7471 del 05/06/2000; Sez. 2,
Sentenza n. 5228 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 30/01/1997; Sez. 1, Sentenza n. 7013 del 22/12/1988; Sez. U, Sentenza n. 1720 del 27/02/1985).
In particolare, il giudice adito può consentire alla promissaria acquirente di impiegare la somma ancora dovuta nella cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull'immobile, attuando un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni;
in alternativa, può subordinare il pagamento del residuo prezzo - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi
- all'estinzione, da parte della promittente alienante, delle ipoteche (Cass. n. 8442 28.3.2024; Sez. 2,
Sentenza n. 8143 del 28/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 14025 del 14/12/1999).
Nel caso di specie, in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità, ritiene questo giudicante di dover subordinare il pagamento del saldo del prezzo di vendita, pari ad euro 100.000,00, all'estinzione dell'ipoteca a cura e spese della promittente alienante.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di riduzione del prezzo di vendita avanzata dagli attori. Infatti, l'incidenza del gravame pregiudizievole sul valore dell'immobile è stata già considerata dalle parti nella determinazione del corrispettivo, avendo esse specificamente disciplinato l'obbligo della promittente alienante di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca a proprie cura e spese prima della stipula del definitivo.
Va altresì disattesa la domanda di nullità del contratto di apertura di credito del 3.8.2012, a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca gravante sull'appartamento promesso in vendita.
Invero, nel caso di specie si verte nell'ipotesi di un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria valido ed efficace, che ha avuto concreta attuazione con l'accredito della somma di euro 1.150.000,00 sul c/c n. 115774 appositamente aperto dalla presso la banca ed il CP_1 successivo giroconto della stessa somma sul c/c n. 6047724 per ripianare il saldo debitore precedentemente maturato sullo stesso conto a carico della mutuataria (cfr. contratto di apertura di credito ed estratti conto allegati).
Non si tratta di un contratto reale, per il quale è richiesta la contestuale traditio rei quale elemento perfezionativo di un contratto, e tantomeno di un mutuo cd. di scopo.
Peraltro, il mutuo ipotecario cd. solutorio, vale a dire il mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario con la contestuale costituzione di una garanzia reale a favore della banca, non è di per sé nullo.
Con la pronuncia del 5.7.22 n. 23149 la Suprema Corte, prendendo nettamente le distanze dall'isolato precedente di legittimità richiamato da parte attrice (Cass. n. 20896 del 05/08/2019), ha osservato al riguardo quanto segue:
“…il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario nè a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno
pagina 4 di 7 di assai fantasiose interpretazioni), nè all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì
- principio di ordine pubblico.
Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d. "solutorio" possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l'atto sarà nullo
o revocabile per questa ragione, e non perchè sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso…. Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, è previsto in alcuni casi dalla legge (L. 8 agosto 1977, n. 546, art. 2; D.L. 18 novembre 1966, n. 976, art. 43 (convertito dalla
L. 23 dicembre 1966, n. 1142); R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, art. 16), sicchè appare arduo predicare la nullità d'una operazione consentita dalla legge.
Questi princìpi sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte. Pacifico è, in particolare, che: il mutuo solutorio non è nullo, perchè "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv.
663324 - 01); deve ritenersi "superato il precedente indirizzo" secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
"il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall." (Sez. 1 - , Ordinanza n.
4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
…il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorchè non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del
08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
Negli ultimi anni, in verità, è affiorata nella giurisprudenza di questa Corte l'isolata opinione secondo cui, quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, o pactum de non petendo che dir si voglia (così Sez.
1 - Cass. n. 20896 del
05/08/2019, Ordinanza, Rv. 655022 - 01 e Sez. 1 - , Sentenza n. 1517 del 25/01/2021, Rv. 660370 - 01, ambedue dovute al medesimo estensore): con la conseguenza che il titolo esecutivo rappresentato dal mutuo solutorio in realtà non sarebbe tale, poichè il credito scaturirebbe dal contratto pregresso, non dal mutuo stipulato per estinguerlo (che, come detto, costituirebbe una pura dilazione di pagamento).
Per quanto la suddetta questione non venga strettamente in rilievo nel presente giudizio, reputa doveroso il Collegio prendere le distanze da tale orientamento.
Esso infatti si fonda su un (unico) assunto così riassumibile: il mutuo solutorio costituisce un pactum de non petendo perchè in esso "non vi è spostamento di denaro" dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario.
Affermazione, questa, non sostenibile per molte ragioni, tanto evidenti quanto inoppugnabili.
In primo luogo, è principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
pagina 5 di 7 In secondo luogo, il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio d'una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia,
e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro".
….. In quarto luogo, sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla "natura tipologica" del contratto di mutuo perchè si ridurrebbe ad una "partita contabile" è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una "partita contabile".
Anche il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal, a ben riflettere, altro non è che una "annotazione" contabile o una delegatio solvendi, "attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili e tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi ad trasferimento di danaro" (sono parole di Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 3.12.2021).
…In quinto luogo, la tesi del pactum de non petendo svela la sua fragilità quando il credito estinto e il mutuo concesso per estinguerlo fossero soggetti a regole diverse quanto a interessi, accessori e garanzie (anche personali).
…Da ultimo, ma è quel che più rileva, la tesi del pactum non petendo mortifica la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici. La novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere. Se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perchè non gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete.
Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma se non vi riesce, ebbene ch'egli si rassegni al principio pacta sunt servanda…..”.
Nel senso della piena validità del cd. mutuo solutorio si sono pronunciate da ultimo anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 5.3.2025.
Nel caso di specie il contratto stipulato tra e in data 3.8.2012 è connotato, in CP_3 CP_1 conformità allo schema tipico, dalla concessione di un finanziamento nella forma dell'apertura di credito, con la facoltà per la beneficiaria di utilizzare la somma messa a disposizione per le finalità più varie, compresa quella di ripianare una pregressa esposizione debitoria nei confronti della banca. In sostanza non è ravvisabile un abuso dello schema causale: la destinazione della somma accreditata al ripianamento di una pregressa posizione debitoria rientra infatti, per quanto sopra esposto, tra le finalità liberamente perseguibili dalle parti, senza alcuna alterazione dello schema causale.
Del tutto inconferente è poi il richiamo al limite di finanziabilità prescritto dall'art. 38 co. 2 TUB, trattandosi di un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca e non di un mutuo fondiario soggetto alla disciplina speciale.
Ad ogni modo, come noto, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 33719/22 hanno escluso l'incidenza della violazione del limite di finanziabilità sulla validità del contratto di mutuo.
Neppure può valere come autonoma causa di nullità del contratto l'asserita abusiva concessione del credito da parte della banca in favore della infatti, in presenza dei rigorosi Controparte_1 presupposti richiesti per la configurabilità della fattispecie di abusiva concessione del credito da parte della banca – presupposti, nella specie, solo genericamente dedotti e del tutto indimostrati -, può
pagina 6 di 7 eventualmente profilarsi solo una responsabilità risarcitoria della banca di natura precontrattuale o contrattuale. Infine, i ricorrenti sono del tutto privi di legittimazione sostanziale e processuale rispetto all'operatività della clausola risolutiva di cui all'art. 15 del contratto di apertura di credito del 3.8.2012.
Nel rapporto processuale tra gli attori e l'accertato inadempimento imputabile alla Controparte_1 società convenuta giustifica la sua condanna alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, che per la restante parte restano compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza degli attori.
Nel rapporto processuale tra gli attori e e spese seguono la soccombenza dei ricorrenti. CP_2
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie le domande attoree per quanto di ragione e, per l'effetto, trasferisce ex art. 2932 c.c., da
[...]
a e , la proprietà dei seguenti immobili siti in Foggia: CP_1 Parte_1 Parte_2
a) appartamento ubicato al piano quinto (attico) di piazza Filippo Turati 30, lotto 2 scala B, contraddistinto nel Catasto di Foggia al Foglio 91, part. 591 sub 32, z.c. 1, cat A/3, classe 5^, consistenza: vani 9, superficie catastale: 184 mq. Totale escluse aree scoperte: 172 mq., Rendita Euro
1.185,27;
b) n. 2 box ubicati al piano S1 dello stesso predetto stabile, contraddistinti nel Catasto di Foggia al foglio 91, particella 592 sub.10 e 12, z.c.1, cat.C/6, cl.3^, consistenza: mq. 25 e mq 27, Rendita Euro
162,68 e Euro 175,70;
condanna gli attori in solido a pagare in favore della la somma di euro 100.000,00, Controparte_1 iva inclusa, a titolo di saldo del prezzo di vendita, condizionando tuttavia l'obbligo di pagamento alla preventiva estinzione, a cura e spese della dell'ipoteca gravanti sui predetti Controparte_1 immobili, iscritta a Foggia il 06/08/2012 ai nn. 15557 R.G. e 1513 R.P;
rigetta nel resto le domande attoree;
condanna la a rimborsare agli attori i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta Controparte_1 misura, si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna gli attori in solido a rimborsare ad e spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 CP_2 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
ordina la trascrizione della presente sentenza.
Foggia, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3152/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. D'ASCOLI PASQUALE C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALDARELLA Controparte_1 P.IVA_1
CP_2 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARCANGELO MASSIMO
[...] P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono parzialmente fondate e pertanto accolte per quanto di ragione.
I coniugi e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...] formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“ritenere i ricorrenti non inadempienti, e quindi pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che tenga luogo del contratto definitivo di cui al contratto preliminare inter partes datato
13.10.2015 e/o il successivo datato 26.04.2018, e per l'effetto trasferire ai signori e Parte_1
, la piena proprietà dell'appartamento e dei box come descritti in premessa, sia pure Parte_2 condizionatamente al pagamento del residuo prezzo - se ritenuto dovuto in caso di rigetto della domanda di riduzione del prezzo e/o di risarcimento del danno a compensazione del prezzo;
dichiarare nullo e/o inefficace il finanziamento e l'ipoteca costituita sull'appartamento, con contratti del 06.08.2012 e/o 02.03.2015, e statuire l'obbligo a carico di e di cancellare CP_2 CP_1
pagina 1 di 7 l'ipoteca e quindi ritenersi l'immobile stesso libero dal peso della garanzia reale, per le ragioni in fatto e in diritto descritte in premessa.
accertare il comportamento colposo del promissario venditore per le ragioni di cui in Controparte_1 premessa, e per l'effetto:
statuirsi la corrispondente riduzione di prezzo (perché il diritto di proprietà risulta limitato dal gravame della garanzia reale, e/o perché il valore di mercato si è ridotto, a causa del comportamento colposo del promissario alienante;
ovvero accertarsi e liquidarsi un danno Controparte_1 corrispondente alla perdita di valore da porsi in compensazione del prezzo di vendita pagato e ancora da pagarsi, con liquidazione di credito in favore dei ricorrenti qualora il danno superi per importo quello corrispondente al prezzo residuo ancora dovuto per contratto (€ 100.000);
conseguentemente decidere sulla somma di prezzo ancora da pretendersi da e/o Controparte_1
a carico dei sig.ri e , e quindi la somma eventualmente ancora dovuta per CP_2 Pt_1 Pt_2 consentire il trasferimento coattivo degli immobili;
..”.
A sostegno delle domande gli attori hanno dedotto in fatto di aver stipulato quali promittenti acquirenti con la promittente venditrice, due contratti preliminari di vendita, il primo in data Controparte_1
13.10.2015 ed il secondo in data 19.4.2018 (trascritto in pari data ai nn. 9351-7086), aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà dei seguenti immobili: a) Appartamento ubicato al piano quinto (attico) di piazza Filippo Turati 30, lotto 2 scala B, contraddistinto nel Catasto di Foggia al Foglio 91, part. 591 sub 32, z.c. 1, cat A/3, classe 5^, consistenza: vani 9, superficie catastale: 184 mq. Totale escluse aree scoperte: 172 mq., Rendita Euro 1.185,27; b) n. 2 box ubicati al piano S1 dello stesso predetto stabile, contraddistinti nel Catasto di Foggia al foglio 91, particella 592 sub.10 e 12, z.c.1, cat.C/6, cl.3^, consistenza: mq. 25 e mq 27, Rendita Euro 162,68 e Euro175,70; che il prezzo di vendita è stato convenuto dalle parti in complessivi euro 455.000,00, di cui euro 369.200,00 già versati dai promittenti acquirenti prima della stipula del preliminare del 19.4.2018 come attestato nello stesso contratto (art. 6); che nel preliminare del 13.10.2015 non si è fatta menzione di alcuna formalità pregiudizievole gravante sugli immobili promessi in vendita, e pertanto essi promissari acquirenti “in perfetta buona fede” hanno pagato una quota consistente del prezzo dovuto negli anni 2015 e 2016 dopo la stipula del primo preliminare;
che nel mese di aprile 2018, a seguito dell'esame di una visura ipotecaria eseguita dal notaio incaricato della stipula del futuro atto di vendita, essi ricorrenti hanno scoperto l'esistenza di una formalità pregiudizievole gravante sull'appartamento promesso in vendita, costituita dall'ipoteca iscritta a Foggia il 06/08/2012 ai nn. 15557 R.G. e 1513 R.P. in favore di che nel Controparte_3 contratto preliminare del 19.4.2018 la società promittente alienante si è impegnata a cancellare a proprie cura e spese l'ipoteca prima della stipula del definitivo da perfezionarsi entro il termine di tre anni dalla sottoscrizione del preliminare (art. 4); che in data 1.2.2018 ha consegnato CP_1 anticipatamente ad essi ricorrenti gli immobili promessi in vendita;
che la società promittente alienante, nonostante i reiterati inviti ad adempiere e la formale diffida inviata tramite PEC in data 13.3.2021, non ha inteso procedere alla stipula del contratto definitivo di vendita e neppure ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca; che detta ipoteca risulta iscritta a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente di euro 1.150.000,00 concessa a da (nella cui posizione è poi Controparte_1 CP_3 subentrata con atto per notar del 3.8.2012 (rep. 13602); che tale contratto di CP_2 Per_1 finanziamento è in realtà nullo per mancanza della traditio rei e per difetto e/o illiceità della causa, in quanto stipulato con l'esclusiva finalità di estinguere una preesistente esposizione debitoria maturata dalla società mutuataria nei confronti della stessa banca mutuante in relazione al rapporto di conto corrente n. 6047724; che il contratto di finanziamento è inoltre nullo per violazione del limite di finanziabilità prescritto dall'art. 38 co. 2 TUB e per concessione abusiva del credito in favore della pagina 2 di 7 società mutuataria già debitrice in relazione ad un precedente rapporto di conto corrente intercorso con la stessa banca mutuante;
che il contratto di finanziamento del 3.8.2012 si è comunque risolto di diritto ai sensi dell'art. 15 del medesimo contratto;
che la società promittente venditrice ha colpevolmente taciuto l'esistenza del gravame ipotecario al momento della stipula del primo preliminare del 13.10.2015 e non ha successivamente provveduto a cancellare l'ipoteca nonostante l'impegno espressamente assunto nel secondo preliminare del 19.4.2018, derivandone il diritto di essi ricorrenti alla riduzione del prezzo di vendita.
costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inaccoglibilità della Controparte_1 domanda ex art. 2932 c.c. per mancata esecuzione od offerta della controprestazione come richiesto dall'art. 2932 co. 2 c.c.; in subordine si è dichiarata disponibile al trasferimento della proprietà degli immobili previo versamento del saldo del prezzo convenuto.
subentrata nella posizione dell'originario creditore ipotecario ha chiesto il CP_2 CP_3 rigetto delle domande attoree.
Orbene, in via preliminare va rilevata l'ammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dai ricorrenti pur in mancanza di una formale e specifica offerta della controprestazione dovuta. Al riguardo va infatti richiamato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la disposizione di cui all'art. 2932 co. 2 c.c. non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., essendo sufficiente una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione espressa in qualsiasi modo (cfr. ex plurimis Cass. 37890/22); inoltre, qualora il preliminare preveda il versamento del saldo del prezzo contestualmente alla stipula del definitivo, come nel caso di specie, l'offerta della prestazione può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto (Cass. 8054/21, Cass. 14621/12).
Nel merito va poi rilevato che tra le parti è incontroverso e documentato – come da dichiarazione espressa di quietanza contenuta nel preliminare di vendita del 19.4.2018 – il versamento da parte dei ricorrenti della complessiva somma di euro 369.200,00 rispetto al prezzo convenuto di euro
455.000,00, con un saldo ancora dovuto pari ad euro 100.000,00 iva compresa. E'altresì incontroverso che la società promittente alienante, nonostante la diffida ad adempiere inviata dai ricorrenti con nota pec del 13.3.2021, non ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca (in violazione dell'impegno specificamente assunto nel preliminare del 19.4.2018; cfr. art. 4) e non si è attivata per rendere possibile la stipula del contratto definitivo di vendita.
Ora, tanto rilevato in fatto, va osservato in diritto che la subordinazione dell'effetto traslativo ex art. 2932 c.c. al pagamento del residuo prezzo in tesi dovuto non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 8054 del 23/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 29358 del 13/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 30469 del 23/11/2018;
Sez. 2, Sentenza n. 20226 del 31/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 25364 del 29/11/2006; Sez. 2, Sentenza
n. 10827 del 06/08/2001; Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994).
L'inadempienza del promittente venditore all'obbligo di provvedere all'eliminazione dei vincoli esistenti, al pari della sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, non osta a che il pagina 3 di 7 promissario acquirente possa chiedere l'esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c., ma consente a questi, ove di tale facoltà intenda avvalersi, di non effettuare la formale offerta del prezzo e/o di sospendere il pagamento, potendo, invece, chiedere al giudice che, con la pronuncia sostitutiva del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e tali da garantirlo da eventuale evizione. Segnatamente ciò comporta che il promissario acquirente medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, sia dispensato dall'onere del pagamento o della formale offerta del prezzo (del quale sia previsto il versamento all'atto della stipulazione del definitivo), potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tiene luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dell'eventualità dell'evizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19135 del
23/09/2004; Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 23/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 7471 del 05/06/2000; Sez. 2,
Sentenza n. 5228 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 30/01/1997; Sez. 1, Sentenza n. 7013 del 22/12/1988; Sez. U, Sentenza n. 1720 del 27/02/1985).
In particolare, il giudice adito può consentire alla promissaria acquirente di impiegare la somma ancora dovuta nella cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull'immobile, attuando un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni;
in alternativa, può subordinare il pagamento del residuo prezzo - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi
- all'estinzione, da parte della promittente alienante, delle ipoteche (Cass. n. 8442 28.3.2024; Sez. 2,
Sentenza n. 8143 del 28/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 14025 del 14/12/1999).
Nel caso di specie, in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità, ritiene questo giudicante di dover subordinare il pagamento del saldo del prezzo di vendita, pari ad euro 100.000,00, all'estinzione dell'ipoteca a cura e spese della promittente alienante.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di riduzione del prezzo di vendita avanzata dagli attori. Infatti, l'incidenza del gravame pregiudizievole sul valore dell'immobile è stata già considerata dalle parti nella determinazione del corrispettivo, avendo esse specificamente disciplinato l'obbligo della promittente alienante di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca a proprie cura e spese prima della stipula del definitivo.
Va altresì disattesa la domanda di nullità del contratto di apertura di credito del 3.8.2012, a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca gravante sull'appartamento promesso in vendita.
Invero, nel caso di specie si verte nell'ipotesi di un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria valido ed efficace, che ha avuto concreta attuazione con l'accredito della somma di euro 1.150.000,00 sul c/c n. 115774 appositamente aperto dalla presso la banca ed il CP_1 successivo giroconto della stessa somma sul c/c n. 6047724 per ripianare il saldo debitore precedentemente maturato sullo stesso conto a carico della mutuataria (cfr. contratto di apertura di credito ed estratti conto allegati).
Non si tratta di un contratto reale, per il quale è richiesta la contestuale traditio rei quale elemento perfezionativo di un contratto, e tantomeno di un mutuo cd. di scopo.
Peraltro, il mutuo ipotecario cd. solutorio, vale a dire il mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario con la contestuale costituzione di una garanzia reale a favore della banca, non è di per sé nullo.
Con la pronuncia del 5.7.22 n. 23149 la Suprema Corte, prendendo nettamente le distanze dall'isolato precedente di legittimità richiamato da parte attrice (Cass. n. 20896 del 05/08/2019), ha osservato al riguardo quanto segue:
“…il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario nè a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno
pagina 4 di 7 di assai fantasiose interpretazioni), nè all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì
- principio di ordine pubblico.
Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d. "solutorio" possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l'atto sarà nullo
o revocabile per questa ragione, e non perchè sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso…. Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, è previsto in alcuni casi dalla legge (L. 8 agosto 1977, n. 546, art. 2; D.L. 18 novembre 1966, n. 976, art. 43 (convertito dalla
L. 23 dicembre 1966, n. 1142); R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, art. 16), sicchè appare arduo predicare la nullità d'una operazione consentita dalla legge.
Questi princìpi sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte. Pacifico è, in particolare, che: il mutuo solutorio non è nullo, perchè "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv.
663324 - 01); deve ritenersi "superato il precedente indirizzo" secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
"il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall." (Sez. 1 - , Ordinanza n.
4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
…il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorchè non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del
08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
Negli ultimi anni, in verità, è affiorata nella giurisprudenza di questa Corte l'isolata opinione secondo cui, quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, o pactum de non petendo che dir si voglia (così Sez.
1 - Cass. n. 20896 del
05/08/2019, Ordinanza, Rv. 655022 - 01 e Sez. 1 - , Sentenza n. 1517 del 25/01/2021, Rv. 660370 - 01, ambedue dovute al medesimo estensore): con la conseguenza che il titolo esecutivo rappresentato dal mutuo solutorio in realtà non sarebbe tale, poichè il credito scaturirebbe dal contratto pregresso, non dal mutuo stipulato per estinguerlo (che, come detto, costituirebbe una pura dilazione di pagamento).
Per quanto la suddetta questione non venga strettamente in rilievo nel presente giudizio, reputa doveroso il Collegio prendere le distanze da tale orientamento.
Esso infatti si fonda su un (unico) assunto così riassumibile: il mutuo solutorio costituisce un pactum de non petendo perchè in esso "non vi è spostamento di denaro" dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario.
Affermazione, questa, non sostenibile per molte ragioni, tanto evidenti quanto inoppugnabili.
In primo luogo, è principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
pagina 5 di 7 In secondo luogo, il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio d'una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia,
e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro".
….. In quarto luogo, sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla "natura tipologica" del contratto di mutuo perchè si ridurrebbe ad una "partita contabile" è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una "partita contabile".
Anche il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal, a ben riflettere, altro non è che una "annotazione" contabile o una delegatio solvendi, "attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili e tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi ad trasferimento di danaro" (sono parole di Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 3.12.2021).
…In quinto luogo, la tesi del pactum de non petendo svela la sua fragilità quando il credito estinto e il mutuo concesso per estinguerlo fossero soggetti a regole diverse quanto a interessi, accessori e garanzie (anche personali).
…Da ultimo, ma è quel che più rileva, la tesi del pactum non petendo mortifica la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici. La novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere. Se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perchè non gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete.
Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma se non vi riesce, ebbene ch'egli si rassegni al principio pacta sunt servanda…..”.
Nel senso della piena validità del cd. mutuo solutorio si sono pronunciate da ultimo anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 5.3.2025.
Nel caso di specie il contratto stipulato tra e in data 3.8.2012 è connotato, in CP_3 CP_1 conformità allo schema tipico, dalla concessione di un finanziamento nella forma dell'apertura di credito, con la facoltà per la beneficiaria di utilizzare la somma messa a disposizione per le finalità più varie, compresa quella di ripianare una pregressa esposizione debitoria nei confronti della banca. In sostanza non è ravvisabile un abuso dello schema causale: la destinazione della somma accreditata al ripianamento di una pregressa posizione debitoria rientra infatti, per quanto sopra esposto, tra le finalità liberamente perseguibili dalle parti, senza alcuna alterazione dello schema causale.
Del tutto inconferente è poi il richiamo al limite di finanziabilità prescritto dall'art. 38 co. 2 TUB, trattandosi di un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca e non di un mutuo fondiario soggetto alla disciplina speciale.
Ad ogni modo, come noto, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 33719/22 hanno escluso l'incidenza della violazione del limite di finanziabilità sulla validità del contratto di mutuo.
Neppure può valere come autonoma causa di nullità del contratto l'asserita abusiva concessione del credito da parte della banca in favore della infatti, in presenza dei rigorosi Controparte_1 presupposti richiesti per la configurabilità della fattispecie di abusiva concessione del credito da parte della banca – presupposti, nella specie, solo genericamente dedotti e del tutto indimostrati -, può
pagina 6 di 7 eventualmente profilarsi solo una responsabilità risarcitoria della banca di natura precontrattuale o contrattuale. Infine, i ricorrenti sono del tutto privi di legittimazione sostanziale e processuale rispetto all'operatività della clausola risolutiva di cui all'art. 15 del contratto di apertura di credito del 3.8.2012.
Nel rapporto processuale tra gli attori e l'accertato inadempimento imputabile alla Controparte_1 società convenuta giustifica la sua condanna alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, che per la restante parte restano compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza degli attori.
Nel rapporto processuale tra gli attori e e spese seguono la soccombenza dei ricorrenti. CP_2
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie le domande attoree per quanto di ragione e, per l'effetto, trasferisce ex art. 2932 c.c., da
[...]
a e , la proprietà dei seguenti immobili siti in Foggia: CP_1 Parte_1 Parte_2
a) appartamento ubicato al piano quinto (attico) di piazza Filippo Turati 30, lotto 2 scala B, contraddistinto nel Catasto di Foggia al Foglio 91, part. 591 sub 32, z.c. 1, cat A/3, classe 5^, consistenza: vani 9, superficie catastale: 184 mq. Totale escluse aree scoperte: 172 mq., Rendita Euro
1.185,27;
b) n. 2 box ubicati al piano S1 dello stesso predetto stabile, contraddistinti nel Catasto di Foggia al foglio 91, particella 592 sub.10 e 12, z.c.1, cat.C/6, cl.3^, consistenza: mq. 25 e mq 27, Rendita Euro
162,68 e Euro 175,70;
condanna gli attori in solido a pagare in favore della la somma di euro 100.000,00, Controparte_1 iva inclusa, a titolo di saldo del prezzo di vendita, condizionando tuttavia l'obbligo di pagamento alla preventiva estinzione, a cura e spese della dell'ipoteca gravanti sui predetti Controparte_1 immobili, iscritta a Foggia il 06/08/2012 ai nn. 15557 R.G. e 1513 R.P;
rigetta nel resto le domande attoree;
condanna la a rimborsare agli attori i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta Controparte_1 misura, si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna gli attori in solido a rimborsare ad e spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 CP_2 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
ordina la trascrizione della presente sentenza.
Foggia, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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