Articolo 1 della Legge 26 maggio 1965, n. 589
Articolo 2
Versione
24 giugno 1965
Art. 1.
L'Unione italiana ciechi ha facolta' di imporre ai minorati della vista residenti, nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera nazionale ciechi civili, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri uffici d'assistenza.
Entrata in vigore il 24 giugno 1965