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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 16.10.2025 pronuncia la seguente:
SENTENZA
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
NO (RN) via Campo di Maggio n.39/H, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfabio Brandi (C.F.:
– P.E.C.: elettivamente domiciliato presso il C.F._2 Email_1 suo studio in NO (RN) Piazza V. Emanuele 11, giusta procura in atti;
attore contro residente a [...]; CP_1
residente a [...]; Controparte_2
residente a [...] Giugno 38; Controparte_3
residente a [...]; Controparte_4
residente a [...]; CP_5
residente a [...]; CP_6 convenuti contumaci
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 16 ottobre qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: Usucapione immobiliare.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. si è rivolto al Tribunale di Rimini per ottenere in contraddittorio con tutti i Parte_1 convenuti, l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà della quota di 6/8 sul seguente bene:
pagina 1 di 5 - particella di terreno iscritta al Catasto Terreni del Comune di NO al foglio 12, particella 916,
Seminativo 1, superficie ha/are/ca 0043, reddito dominicale Euro 0,24, reddito Agrario Euro 0,19, come da frazionamento del 07/02/2024 pratica n. RN 0006635 in atti dal 07/02/2024 presentato il
07/02/2024 n. 6635.1/2024.
L'attore ha documentato (cfr. doc.1-2-4) che il bene, derivante dal frazionamento della originaria particella 780, è costituito da un terreno di cui 2/8 risultano già a lui catastalmente intestati, mentre i rimanenti 6/8 sono intestati pro quota ai sig.ri , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 CP_6
L'attore ha poi sottolineato che l'area di cui ha domandato l'accertamento dell'usucapione, come si evince dalla piantina e dalle fotografie allegate (docc. 2-3), è inglobata e ricompresa da oltre un ventennio all'interno dell'adiacente terreno di sua esclusiva proprietà - ove insiste il fabbricato sempre di sua proprietà
- ed è recintata da un muro in cemento armato con soprastante rete metallica e siepe.
Il sig. pertanto, ha dedotto che ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per il Pt_1 riconoscimento in proprio favore dell'acquisto della proprietà, per maturata usucapione sulla restante quota dei 6/8 del bene, avendo posseduto il bene in questione uti dominus pubblicamente, pacificamente, senza soluzione di continuità e con esclusione di chiunque altro dal suo utilizzo.
Sotto il profilo della dinamica processuale, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice ha rilevato la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti ed ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti al 25.9.2024. Alla predetta udienza il Giudice, pronunciandosi sulle richieste istruttorie dell'attore, ha ammesso la prova orale limitatamente ai capitoli attore nn. 1 e 3 ed ha fissato per l'esame testimoniale l'udienza del 16 ottobre 2025. All'udienza indicata, all'esito delle prove orali assunte, parte attrice ha precisato le sue conclusioni, rinunciando al termine per note conclusive, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti (sopra individuati) i quali regolarmente citati non si sono costituiti nel presente procedimento.
SULLA PROVA DELLA USUCAPIONE
Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che pagina 2 di 5 l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n.
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n.. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975) gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente. pagina 3 di 5
Preliminarmente, occorre perimetrare l'oggetto della usucapione in quanto dall'esame della documentazione di parte attrice (docc.1-2-3-4) risulta che l'area di mq. 43 di cui il sig. ha chiesto Pt_1
l'accertamento dell'intervenuta usucapione, è una porzione della ex particella 780 (cfr- docc. 2 e 4) che, a seguito del frazionamento del 7.02.2024, si identifica con il bene censito al Catasto dei Terreni di
NO al foglio 12, particella 916, della superficie di ca 43 (doc.1).
Ciò premesso, la domanda proposta dall'attore appare fondata, essendo emerso dagli atti e, altresì, dalle prove orali assunte, la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio sul predetto bene.
Il teste sig. , il quale ha riferito di essere il fratello dell'attore nonché il padre della Testimone_1 convenuta sig.ra sentito sui capitoli nn. 1 e 3 dell'atto di citazione, ha confermato che l'area CP_1 oggetto di usucapione, come rappresentata nella documentazione fotografica esibitagli (doc.3), da oltre un ventennio, è stata recintata dal sig. il quale si è sempre occupato della sua cura e manutenzione. In Pt_1 particolare, il teste ha dichiarati che: “so che mio fratello l'ha recintata e lì ha fatto il suo orto, i suoi ulivi ed altre piante ed è lui a prendersene cura; credo che l'abbia recintata dopo che ci è andato ad abitare e quindi prima del 2000; preciso che lì ha anche un pollaio dove ci tiene le galline e lo ha costruito lui e dico questo perché l'ho visto quando lo costruiva;
penso che lo abbia costruito nel 2001 o comunque poco dopo che ci è andato ad abitare”.
Le medesime circostanze sono state confermare dal teste, sig.ra , la quale, dopo aver Testimone_2 precisato di conoscere l'attore in quanto vicino di casa di una sua amica, ha confermato lo stato dei luoghi dell'area oggetto della documentazione fotografica che le è stata esibita e, a riguardo, ha riferito che: “lì c'è un orto che è del sig. e so che lì c'è una siepe;
quando passo di lì a volte vedo il sig. che ci gira e ci lavora;
Pt_1 Pt_1 posso dire che sarà dal 2000 forse anche prima che c'è quella siepe e anche l'orto; a mia memoria la siepe c'è sempre stata”.
Ritiene il presente Tribunale che alla luce di quanto precede deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte dell'attore sul bene per cui è causa per il tempo necessario richiesto dalla legge, e ne deve essere dichiarata nei confronti dei convenuti, cointestatari ex lege, l'intervenuta usucapione.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito e la natura della controversia giustifica ex art 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 ➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte dell'attore del diritto proprietà avente ad oggetto la quota dei rimanenti 6/8 del bene di seguito indicato:
- particella di terreno identificata al Catasto Terreni del Comune di NO (RN) al foglio 12, particella 916, classe Seminativo 1, superficie ha/are/ca 0043, reddito dominicale Euro 0,24, reddito Agrario Euro 0,19, come da frazionamento del 07/02/2024 pratica n. RN 0006635 in atti dal 07.02.2024 presentato il 07.02.2024 n. 6635.1/2024.
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 16.10.2025 pronuncia la seguente:
SENTENZA
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
NO (RN) via Campo di Maggio n.39/H, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfabio Brandi (C.F.:
– P.E.C.: elettivamente domiciliato presso il C.F._2 Email_1 suo studio in NO (RN) Piazza V. Emanuele 11, giusta procura in atti;
attore contro residente a [...]; CP_1
residente a [...]; Controparte_2
residente a [...] Giugno 38; Controparte_3
residente a [...]; Controparte_4
residente a [...]; CP_5
residente a [...]; CP_6 convenuti contumaci
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 16 ottobre qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: Usucapione immobiliare.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. si è rivolto al Tribunale di Rimini per ottenere in contraddittorio con tutti i Parte_1 convenuti, l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà della quota di 6/8 sul seguente bene:
pagina 1 di 5 - particella di terreno iscritta al Catasto Terreni del Comune di NO al foglio 12, particella 916,
Seminativo 1, superficie ha/are/ca 0043, reddito dominicale Euro 0,24, reddito Agrario Euro 0,19, come da frazionamento del 07/02/2024 pratica n. RN 0006635 in atti dal 07/02/2024 presentato il
07/02/2024 n. 6635.1/2024.
L'attore ha documentato (cfr. doc.1-2-4) che il bene, derivante dal frazionamento della originaria particella 780, è costituito da un terreno di cui 2/8 risultano già a lui catastalmente intestati, mentre i rimanenti 6/8 sono intestati pro quota ai sig.ri , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 CP_6
L'attore ha poi sottolineato che l'area di cui ha domandato l'accertamento dell'usucapione, come si evince dalla piantina e dalle fotografie allegate (docc. 2-3), è inglobata e ricompresa da oltre un ventennio all'interno dell'adiacente terreno di sua esclusiva proprietà - ove insiste il fabbricato sempre di sua proprietà
- ed è recintata da un muro in cemento armato con soprastante rete metallica e siepe.
Il sig. pertanto, ha dedotto che ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per il Pt_1 riconoscimento in proprio favore dell'acquisto della proprietà, per maturata usucapione sulla restante quota dei 6/8 del bene, avendo posseduto il bene in questione uti dominus pubblicamente, pacificamente, senza soluzione di continuità e con esclusione di chiunque altro dal suo utilizzo.
Sotto il profilo della dinamica processuale, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice ha rilevato la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti ed ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti al 25.9.2024. Alla predetta udienza il Giudice, pronunciandosi sulle richieste istruttorie dell'attore, ha ammesso la prova orale limitatamente ai capitoli attore nn. 1 e 3 ed ha fissato per l'esame testimoniale l'udienza del 16 ottobre 2025. All'udienza indicata, all'esito delle prove orali assunte, parte attrice ha precisato le sue conclusioni, rinunciando al termine per note conclusive, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti (sopra individuati) i quali regolarmente citati non si sono costituiti nel presente procedimento.
SULLA PROVA DELLA USUCAPIONE
Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che pagina 2 di 5 l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n.
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n.. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975) gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente. pagina 3 di 5
Preliminarmente, occorre perimetrare l'oggetto della usucapione in quanto dall'esame della documentazione di parte attrice (docc.1-2-3-4) risulta che l'area di mq. 43 di cui il sig. ha chiesto Pt_1
l'accertamento dell'intervenuta usucapione, è una porzione della ex particella 780 (cfr- docc. 2 e 4) che, a seguito del frazionamento del 7.02.2024, si identifica con il bene censito al Catasto dei Terreni di
NO al foglio 12, particella 916, della superficie di ca 43 (doc.1).
Ciò premesso, la domanda proposta dall'attore appare fondata, essendo emerso dagli atti e, altresì, dalle prove orali assunte, la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio sul predetto bene.
Il teste sig. , il quale ha riferito di essere il fratello dell'attore nonché il padre della Testimone_1 convenuta sig.ra sentito sui capitoli nn. 1 e 3 dell'atto di citazione, ha confermato che l'area CP_1 oggetto di usucapione, come rappresentata nella documentazione fotografica esibitagli (doc.3), da oltre un ventennio, è stata recintata dal sig. il quale si è sempre occupato della sua cura e manutenzione. In Pt_1 particolare, il teste ha dichiarati che: “so che mio fratello l'ha recintata e lì ha fatto il suo orto, i suoi ulivi ed altre piante ed è lui a prendersene cura; credo che l'abbia recintata dopo che ci è andato ad abitare e quindi prima del 2000; preciso che lì ha anche un pollaio dove ci tiene le galline e lo ha costruito lui e dico questo perché l'ho visto quando lo costruiva;
penso che lo abbia costruito nel 2001 o comunque poco dopo che ci è andato ad abitare”.
Le medesime circostanze sono state confermare dal teste, sig.ra , la quale, dopo aver Testimone_2 precisato di conoscere l'attore in quanto vicino di casa di una sua amica, ha confermato lo stato dei luoghi dell'area oggetto della documentazione fotografica che le è stata esibita e, a riguardo, ha riferito che: “lì c'è un orto che è del sig. e so che lì c'è una siepe;
quando passo di lì a volte vedo il sig. che ci gira e ci lavora;
Pt_1 Pt_1 posso dire che sarà dal 2000 forse anche prima che c'è quella siepe e anche l'orto; a mia memoria la siepe c'è sempre stata”.
Ritiene il presente Tribunale che alla luce di quanto precede deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte dell'attore sul bene per cui è causa per il tempo necessario richiesto dalla legge, e ne deve essere dichiarata nei confronti dei convenuti, cointestatari ex lege, l'intervenuta usucapione.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito e la natura della controversia giustifica ex art 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 ➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte dell'attore del diritto proprietà avente ad oggetto la quota dei rimanenti 6/8 del bene di seguito indicato:
- particella di terreno identificata al Catasto Terreni del Comune di NO (RN) al foglio 12, particella 916, classe Seminativo 1, superficie ha/are/ca 0043, reddito dominicale Euro 0,24, reddito Agrario Euro 0,19, come da frazionamento del 07/02/2024 pratica n. RN 0006635 in atti dal 07.02.2024 presentato il 07.02.2024 n. 6635.1/2024.
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5