TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2164/2025 promossa con ricorso congiunto in data 28.3.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Angela Liquindoli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(MB) in Via Fratelli Cairoli n. 15, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandra
Provenzano che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a. Affidamento condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
b. assegnazione della casa coniugale alla Signora, che ne sosterrà le spese ordinarie e il costo delle utenze in via esclusiva dal giorno in cui il marito lascerà l'abitazione, completa degli arredi;
c. il padre vedrà e terrà con sé il figlio : Per_1
- a week-end alternati dal sabato mattina alle ore 10 con accompagnamento del piccolo al lunedì mattina direttamente a scuola;
- ogni mercoledì con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì mattina, e ciò sia se il week-end
è col padre sia se è con la madre;
se il week-end è con la madre, trascorrerà anche il martedì Per_1
pagina 1 di 3 successivo col padre (recuperandolo dai nonni quando esce dal lavoro e accompagnandolo direttamente a scuola il giorno successivo);
- accompagnamenti del papà a scuola: il lunedì dopo il weekend del papà e martedì + mercoledì + giovedì, il venerdì sempre la mamma;
- i nonni materni e paterni continueranno a prelevare il bambino ogni giorno da scuola, come sempre,
e lo terranno fino a quando uno dei due genitori non andrà a prelevarlo prima di cena;
- Natale e feste natalizie: una settimana -dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio- in via alternata;
in ogni caso, il bambino trascorrerà ogni anno la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; ad esempio, con il padre il 24/12; con la madre dal 25/12 al 30/12; con il padre dal 31/12 al 06/01; idem con la madre;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
- vacanze estive: da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno.
trascorrerà due / tre settimane anche non consecutive tra giugno, luglio e agosto con il papà; Per_1 idem con la mamma.
Il padre non si oppone al fatto che il bambino prosegua nella consuetudine di trascorrere nel mese di giugno/luglio due settimane di vacanza al mare con i nonni materni, a patto che il padre recuperi poi i giorni infrasettimanali e i week end col figlio;
- ponti: alternati di anno in anno;
- compleanno (8 settembre): pranzo con un genitore e cena con l'altro genitore oppure, se Per_1 possibile, giornata da trascorrere congiuntamente con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo ad anni alterni con ciascun genitore;
- compleanni dei genitori / nonni: sarà con il genitore / nonno per festeggiarlo, Per_1 indipendentemente dal giorno di calendario settimanale / week end di spettanza;
se necessario, i genitori si scambieranno il giorno di spettanza e, per quanto riguarda i nonni, i genitori saranno flessibili nell'organizzazione; così pure per la Festa della Mamma e del Papà;
d. i coniugi, se necessario, nell'interesse del minore, concordano di procedere con il percorso già intrapreso con la Dott.ssa Pt_3
e. contributo al mantenimento del minore, a carico del padre , mediante assegno Parte_1 mensile di € 350 entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Monza che qui si intendono integralmente richiamate.
f. l'assegno unico verrà percepito per intero solo dalla madre;
g. i coniugi si impegnano reciprocamente a non opporsi nell'eventualità di estinzione o riduzione dell'importo relativo al mutuo, a tutt'oggi gravante sulla casa coniugale e che entrambi stanno continuando a pagare nella misura del 50% ciascuno;
h. con il puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra, i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
i. i coniugi reciprocamente si concedono l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento necessario per l'espatrio del figlio minore;
Per_1
j. spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Calco (LC) in data 20.9.2019 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 30.4.2025 per l'udienza del 14.5.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calco (LC) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3