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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/07/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1353/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 13.06.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
all'esito dell'attività istruttoria;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1353/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
, nata il [...] a Barueri, in [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Carosi, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 29.01.2024, la ricorrente, dopo aver allegato di essere discendente in linea retta dell'avo, , cittadino italiano, nato Persona_1
a ET AL (FG) il 03.11.1871 (doc. n. 1), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione
(doc. 3), rilasciato dalle autorità di tale Stato, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 02.02.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 03.09.2024, differita d'ufficio al 03.10.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e
127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato alle parti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 30.09.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_1 memoria difensiva, depositata telematicamente in data 17.09.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.74 del 23.05.2025, pubblicata in pari, a norma del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
2 a) bis lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le
23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»
II.
3-Deve, in particolare, osservarsi che, per un verso, nel preambolo del citato D.L. si legge testualmente che “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che l'art. 3 bis lett.
b) introduce tra le condizioni, legittimanti il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'accertamento giudiziale dello stato di cittadino effettuato nel rispetto della normativa applicabile al 27.03.2025, ovverosia in data anteriore alla pubblicazione ed entrata in vigore del D. L 36/2025, laddove la domanda giudiziale sia stata presentata non oltre le 23:59 del 27.03.2025.
II.
4-Nel caso di specie, rimarcato che il ricorso è stato depositato il 29.01.2024, l'accertamento della cittadinanza italiana deve essere, pertanto, effettuato in applicazione della normativa, anteriore alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
5-Tanto premesso, a norma dell'art. 4 del previgente Codice Civile del 1865, vigente allorquando l'avo della ricorrente aveva generato il primo discendente, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
II.
6-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
7-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta
3 acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
8-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, si evince che la ricorrente discende, in linea retta, dall'avo, , cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
AL, in data 03.11.1871 (doc. n. 1), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità di tale Stato.
II.
9-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, il cui contenuto non è stato specificamente contestato dall'Amministrazione, emerge che:
1) , dopo essersi sposato in data 10.05.1902 con Persona_1 Persona_2
(doc. 2), generava il 21.02.1903 (doc. 4); Persona_3
2) quest'ultimo, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 26.11.1927 con
(doc. 5), generava il 09.10.1940 (doc. Persona_4 Persona_5
6);
3) quest'ultima, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 01.10.1960 con
[...]
(doc. 7), dava alla luce il 02.12.1963 (doc. 8); Per_6 Persona_7
4) quest'ultimo, infine, dopo essersi sposato in data 11.03.1995 con Persona_8
(doc. 9), generava in data 15.02.1987 l'odierna ricorrente, Parte_1
;
[...]
II.10-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti di si siano stabiliti in Brasile, acquisendo la Persona_1 relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, rimasta contumace, allegare e provare.
II.11-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince
4 dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo
e può perdersi solo per rinuncia”.
II.12-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.13-In definitiva, avendo, per un verso, la ricorrente provato la discendenza in linea diretta dall'avo , cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione Persona_1 allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte del ricorrente, della cittadinanza iure sanguinis, la stessa deve essere dichiarata cittadina italiana.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur essendosi costituita, non ha resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, con ricorso depositato in data 29.01.2024, così provvede:
5 A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che Parte_1
, nata in data [...], a Barueri, in [...] è cittadina italiana;
[...]
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, CP_3 Controparte_1 territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della suddetta persona, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 30.07.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 13.06.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
all'esito dell'attività istruttoria;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1353/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
, nata il [...] a Barueri, in [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Carosi, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 29.01.2024, la ricorrente, dopo aver allegato di essere discendente in linea retta dell'avo, , cittadino italiano, nato Persona_1
a ET AL (FG) il 03.11.1871 (doc. n. 1), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione
(doc. 3), rilasciato dalle autorità di tale Stato, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 02.02.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 03.09.2024, differita d'ufficio al 03.10.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e
127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato alle parti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 30.09.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_1 memoria difensiva, depositata telematicamente in data 17.09.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.74 del 23.05.2025, pubblicata in pari, a norma del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
2 a) bis lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le
23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»
II.
3-Deve, in particolare, osservarsi che, per un verso, nel preambolo del citato D.L. si legge testualmente che “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che l'art. 3 bis lett.
b) introduce tra le condizioni, legittimanti il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'accertamento giudiziale dello stato di cittadino effettuato nel rispetto della normativa applicabile al 27.03.2025, ovverosia in data anteriore alla pubblicazione ed entrata in vigore del D. L 36/2025, laddove la domanda giudiziale sia stata presentata non oltre le 23:59 del 27.03.2025.
II.
4-Nel caso di specie, rimarcato che il ricorso è stato depositato il 29.01.2024, l'accertamento della cittadinanza italiana deve essere, pertanto, effettuato in applicazione della normativa, anteriore alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
5-Tanto premesso, a norma dell'art. 4 del previgente Codice Civile del 1865, vigente allorquando l'avo della ricorrente aveva generato il primo discendente, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
II.
6-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
7-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta
3 acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
8-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, si evince che la ricorrente discende, in linea retta, dall'avo, , cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
AL, in data 03.11.1871 (doc. n. 1), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità di tale Stato.
II.
9-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, il cui contenuto non è stato specificamente contestato dall'Amministrazione, emerge che:
1) , dopo essersi sposato in data 10.05.1902 con Persona_1 Persona_2
(doc. 2), generava il 21.02.1903 (doc. 4); Persona_3
2) quest'ultimo, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 26.11.1927 con
(doc. 5), generava il 09.10.1940 (doc. Persona_4 Persona_5
6);
3) quest'ultima, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 01.10.1960 con
[...]
(doc. 7), dava alla luce il 02.12.1963 (doc. 8); Per_6 Persona_7
4) quest'ultimo, infine, dopo essersi sposato in data 11.03.1995 con Persona_8
(doc. 9), generava in data 15.02.1987 l'odierna ricorrente, Parte_1
;
[...]
II.10-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti di si siano stabiliti in Brasile, acquisendo la Persona_1 relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, rimasta contumace, allegare e provare.
II.11-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince
4 dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo
e può perdersi solo per rinuncia”.
II.12-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.13-In definitiva, avendo, per un verso, la ricorrente provato la discendenza in linea diretta dall'avo , cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione Persona_1 allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte del ricorrente, della cittadinanza iure sanguinis, la stessa deve essere dichiarata cittadina italiana.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur essendosi costituita, non ha resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, con ricorso depositato in data 29.01.2024, così provvede:
5 A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che Parte_1
, nata in data [...], a Barueri, in [...] è cittadina italiana;
[...]
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, CP_3 Controparte_1 territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della suddetta persona, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 30.07.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
6