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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
1. Dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente
2. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore
3. Dott. Emanuele PINTO - Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5045/2024 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Mena Chironna, in virtù di procura in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30.4.2024 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 15/17 del 9.1.2017 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 18847/2015 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio convivente con il padre, mediante la corresponsione al Per_1 CP_1 di un contributo mensile di €170,00, la quale somma doveva essere detratta dal maggior importo dovuto dal resistente in suo favore a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con essa convivente;
Persona_2
- in base alla convenzione di divorzio, ciascun genitore avrebbe provveduto direttamente a sostenere le spese straordinarie per il figlio con lo stesso convivente;
- a decorrere da gennaio 2023, il figlio di anni 26, aveva reperito Per_1 un'attività di lavoro, così divenendo economicamente indipendente;
- il figlio, a seguito di un primo periodo in cui prestava l'attività lavorativa senza regolare contratto, era assunto nel luglio 2023; tutto quanto premesso, chiedeva, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca del contributo dalla stessa dovuto al resistente per il mantenimento del figlio con Per_1 decorrenza da luglio 2023 e che le spese straordinarie per la figlia fossero Persona_2 sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, nessuno si costituiva per e ne era Controparte_1 dichiarata la contumacia. La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dal ricorrente e di acquisizione di documentazione INPS relativa alla posizione del figlio all'udienza del Per_1
2.7.2025 era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione di certificazione di Cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie risulta provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza Per_1 economica: dalla certificazione INPS del 26.2.2025 acquisita agli atti di causa emerge, invero, che è occupato dal 3.7.2023; seppur trattasi di contratto di apprendista, è Per_1 evidente che tale occupazione è proseguita ininterrottamente nel tempo e gli ha consentito nell'anno 2024 di percepire una retribuzione di oltre €15.000,00 annui (cfr. documentazione INPS in atti). Tale circostanza è indice della raggiunta indipendenza economica del figlio, sicchè la domanda di revoca del contributo al mantenimento paterno può trovare accoglimento. Conseguentemente va revocato, con decorrenza – diversamente da quanto richiesto dalla ricorrente – dalla proposizione della presente domanda, l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione al resistente Per_1 della somma di €170,00 mensili (oltre rivalutazione istat maturata). Va, inoltre, accolta la domanda della ricorrente di prevedere che le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia , convivente con la madre, siano poste a carico Persona_2 di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tanto in ragione della raggiunta indipendenza economica di e del fatto che il resistente non deve più sostenere le Per_1 spese straordinarie per il figlio con lo stesso convivente. Tali spese andranno individuate in base al Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale con il COA di Bari in data 8.7.2019. Le spese di lite devono porsi a carico della resistente soccombente;
tali spese si liquidano facendo applicazione dei valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da
€5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata (nulla si riconosce per la fase istruttoria in concreto non svolta, non avendo la parte ricorrente provveduto al deposito delle relative memorie). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza n. 15/17 del 9.1.2017 emessa dal Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio n.r.g. 18847/2015:
- revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo posto in capo alla di corrispondere al , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio la somma di €170,00 mensile oltre Per_1 rivalutazione istat:
- pone le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia a Persona_2 carico di entrambi in genitori nella misura del 50% ciascuno;
tali spese andranno individuate in base al Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale con il COA di Bari in data 8.7.2019; 2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in €303,80 per esborsi documentati e in €1.700,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, cpa e iva ove dovuta come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 24 luglio 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Rosella Nocera
1. Dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente
2. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore
3. Dott. Emanuele PINTO - Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5045/2024 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Mena Chironna, in virtù di procura in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30.4.2024 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 15/17 del 9.1.2017 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 18847/2015 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio convivente con il padre, mediante la corresponsione al Per_1 CP_1 di un contributo mensile di €170,00, la quale somma doveva essere detratta dal maggior importo dovuto dal resistente in suo favore a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con essa convivente;
Persona_2
- in base alla convenzione di divorzio, ciascun genitore avrebbe provveduto direttamente a sostenere le spese straordinarie per il figlio con lo stesso convivente;
- a decorrere da gennaio 2023, il figlio di anni 26, aveva reperito Per_1 un'attività di lavoro, così divenendo economicamente indipendente;
- il figlio, a seguito di un primo periodo in cui prestava l'attività lavorativa senza regolare contratto, era assunto nel luglio 2023; tutto quanto premesso, chiedeva, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca del contributo dalla stessa dovuto al resistente per il mantenimento del figlio con Per_1 decorrenza da luglio 2023 e che le spese straordinarie per la figlia fossero Persona_2 sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, nessuno si costituiva per e ne era Controparte_1 dichiarata la contumacia. La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dal ricorrente e di acquisizione di documentazione INPS relativa alla posizione del figlio all'udienza del Per_1
2.7.2025 era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione di certificazione di Cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie risulta provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza Per_1 economica: dalla certificazione INPS del 26.2.2025 acquisita agli atti di causa emerge, invero, che è occupato dal 3.7.2023; seppur trattasi di contratto di apprendista, è Per_1 evidente che tale occupazione è proseguita ininterrottamente nel tempo e gli ha consentito nell'anno 2024 di percepire una retribuzione di oltre €15.000,00 annui (cfr. documentazione INPS in atti). Tale circostanza è indice della raggiunta indipendenza economica del figlio, sicchè la domanda di revoca del contributo al mantenimento paterno può trovare accoglimento. Conseguentemente va revocato, con decorrenza – diversamente da quanto richiesto dalla ricorrente – dalla proposizione della presente domanda, l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione al resistente Per_1 della somma di €170,00 mensili (oltre rivalutazione istat maturata). Va, inoltre, accolta la domanda della ricorrente di prevedere che le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia , convivente con la madre, siano poste a carico Persona_2 di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tanto in ragione della raggiunta indipendenza economica di e del fatto che il resistente non deve più sostenere le Per_1 spese straordinarie per il figlio con lo stesso convivente. Tali spese andranno individuate in base al Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale con il COA di Bari in data 8.7.2019. Le spese di lite devono porsi a carico della resistente soccombente;
tali spese si liquidano facendo applicazione dei valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da
€5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata (nulla si riconosce per la fase istruttoria in concreto non svolta, non avendo la parte ricorrente provveduto al deposito delle relative memorie). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza n. 15/17 del 9.1.2017 emessa dal Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio n.r.g. 18847/2015:
- revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo posto in capo alla di corrispondere al , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio la somma di €170,00 mensile oltre Per_1 rivalutazione istat:
- pone le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia a Persona_2 carico di entrambi in genitori nella misura del 50% ciascuno;
tali spese andranno individuate in base al Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale con il COA di Bari in data 8.7.2019; 2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in €303,80 per esborsi documentati e in €1.700,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, cpa e iva ove dovuta come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 24 luglio 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Rosella Nocera