Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9861
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Apocrifia della sottoscrizione

    La CTU grafologica ha concluso per l'eterografia, ovvero l'estraneità grafica, della firma apposta da Parte_2.

  • Accolto
    Conseguenza della nullità della fideiussione

    La revoca del decreto ingiuntivo è una conseguenza diretta dell'accertamento della nullità della fideiussione per apocrifia della firma.

  • Inammissibile
    Domanda nuova in comparsa conclusionale

    La domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto tardivamente proposta, non essendo la comparsa conclusionale l'atto deputato alla modifica delle conclusioni.

  • Rigettato
    Conseguenza della domanda di inefficacia/invalidità

    Poiché la domanda principale di inefficacia/invalidità è stata dichiarata inammissibile, anche la conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo viene rigettata.

  • Rigettato
    Conformità allo schema ABI 2003

    La domanda è stata rigettata per omessa produzione in giudizio dello schema ABI 2003 e del provvedimento della Banca d'Italia, nonché per mancata prova della permanenza dell'intesa anticoncorrenziale oltre il periodo sanzionato.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.

    L'eccezione di decadenza è stata ritenuta assorbita dalla reiezione della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, non essendovi un contratto nullo.

  • Rigettato
    Superamento del limite garantito

    Il Tribunale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo indicasse chiaramente che ciascun fideiussore era tenuto al pagamento dell'importo complessivo nei limiti di € 72.000,00, escludendo un illegittimo superamento della garanzia.

  • Accolto
    Fideiussione omnibus valida

    La fideiussione è stata ritenuta valida per Parte_1 e Parte_3, a differenza di Parte_2, e il decreto ingiuntivo è stato confermato nei loro confronti.

  • Rigettato
    Fideiussione del 22.3.2016

    La domanda è stata rigettata in quanto la principale fideiussione oggetto di causa è quella del 28.03.2019, e non quella del 22.03.2016 con limiti inferiori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9861
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9861
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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