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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9861 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35658/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonio S. Stefani presidente dott. ssa Rossella Filippi giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35658/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati presso la casella di posta elettronica certificata intestata all'Avv. Vito Meltonese, che li Email_1 difende e rappresenta come da procure in atti
- ATTORI OPPONENTI - contro (C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria
[...]
(C.F. P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso le caselle di posta elettronica certificata e Email_2
intestate agli Avv. Stefano Cappa e Alessandra Email_3
Fusano del Foro di Vercelli, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- CONVENUTA OPPOSTA –
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI Per parte attrice opponente come da comparsa conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via principale: 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione omnibus n. 366084 del 28/03/2019 nei confronti della sig.ra per apocrifia della sottoscrizione, Parte_2 come accertato in sede di CTU;
per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 nei suoi confronti;
2) Condannare la alla rifusione delle spese legali in favore della sig.ra con CP_3 Pt_2 distrazione in favore dello scrivente difensore, antistatario;
3) Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità dell'intera operazione di garanzia nei confronti dei sigg.ri e per violazione dei doveri Parte_1 Parte_3 di buona fede e correttezza da parte della banca opposta;
per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 anche nei loro confronti, con vittoria di spese e compensi di lite;
- in subordine: 4) Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, dichiarare la banca opposta decaduta dal diritto di pretendere il pagamento dai fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.; conseguentemente, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi;
- in via ulteriormente subordinata: 5) Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per una somma superiore a quella massima garantita di € 72.000,00 e, previo accertamento del reale dare/avere, condannare gli opponenti al pagamento del minor importo che risulterà dovuto, con adeguata regolamentazione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione”. Per parte convenuta opposta come da comparsa conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta e disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
- in via principale: Richiamata la rinuncia alle domande nei confronti di notificata il Parte_2
10.9.2025 e depositata in pari data, respingersi le istanze istruttorie e l'opposizione di e e per l'effetto condannarli a pagare, in solido, Parte_1 Parte_3
a ciascuno nei limiti di € 72.000, l'importo di € 97.620,96 oltre interessi CP_1 come da domanda, ovvero il diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa;
- in via subordinata:
condannarsi e a pagare, in solido tra loro e Parte_1 Parte_3 ciascuno nei limiti di € 12.000,00 di cui alla fideiussione 22.3.2016, l'importo di € 97.620,96.
pagina 2 di 11 Con il favore delle spese, anche della fase monitoria, nei confronti di e Parte_1
e la compensazione delle spese nei confronti di ”. Parte_3 Parte_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa – Svolgimento del processo. Con ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n. 19130/2023 RG del Tribunale di
Milano, chiedeva all'autorità adita di ingiungere agli odierni CP_1 opponenti di pagare, in solido tra loro ed in qualità di fideiussori della società Sissamilano Multiservice Società Cooperativa cancellata dal registro delle Imprese dal 13.3.2023, la somma complessiva di € 97.620,96 oltre interessi come da domanda ed oltre al pagamento delle spese di procedura a liquidarsi e successive, ciascuno nei limiti della fideiussione prestata pari ad € 72.000,00. A sostegno della propria pretesa creditoria, l'odierna convenuta in opposizione deduceva quanto segue:
➢ risultava creditore della società Sissamilano Multiservice CP_1
Società Cooperativa del complessivo importo di € 97.620,96 così composto:
- € 14.616,30 in forza di finanziamento n. 4223774 del 28.3.2019 di originari € 40.000,00 oltre interessi come da titolo dal 10.5.23 al saldo;
- € 32.164,12 in forza di finanziamento n.05233099 del 5.3.2021 di originari €
42.000,00 oltre interessi come da titolo dal 10.5.23 al saldo;
- € 50.843,54 in forza di finanziamento n. 5532491 del 14.2.2022 oltre interessi come da titolo dal 10.5.23 al saldo;
➢ in forza di fideiussione omnibus sottoscritta in data 28.3.2019 per un importo massimo pari ad € 72.000,00 si erano costituiti garanti della predetta società e i quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 risultavano essere rispettivamente legale rappresentante e amministratore della società ( e consiglieri ( e Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3
➢ con racc. inviate in data 7.11.2022 comunicava alla società ed ai CP_1 garanti la revoca degli affidamenti intimando, senza esito, il pagamento dell'importo complessivo dovuto. A fronte del predetto ricorso, in data 09.08.2023 il Giudice del Tribunale di Milano emanava il decreto ingiuntivo n° 13224/2023, con il quale veniva ingiunto agli odierni attori di corrispondere, in solido tra loro, a parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, ciascuno nei limiti di € 72.000,00 ed entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di € 97.620,96, gli interessi come da domanda, nonchè le spese della procedura di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, veniva quindi notificato a mezzo raccomandata in data 29.08.2023 al debitore, con ricezione in data 04-06.09.2023.
pagina 3 di 11 Avverso tale decreto gli odierni attori notificavano ritualmente a CP_1 atto di citazione in opposizione successivamente rubricato al n. di RG 35658/2023 del Tribunale di Milano, con il quale convenivano in giudizio l'istituto di credito per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus oggetto di causa nei confronti di e per apocrifia Parte_3 Parte_2 della sottoscrizione con integrale revoca, per l'effetto, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei suddetti opponenti;
in subordine, chiedevano di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus oggetto di causa per conformità al Modello ABI del 2003 e, conseguentemente, dichiarare liberati i fideiussori da ogni obbligazione di pagamento nei confronti della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente subordinata, domandavano la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché concesso per un importo maggiore rispetto alla soglia garantita dagli odierni opponenti come limite della fideiussione omnibus (€ 72.000,00). Con vittoria delle spese e competenze tutte del giudizio.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva quanto segue:
➢ quanto alla posizione di e , questi lamentavano in primo Pt_3 Pt_2 luogo la nullità della fideiussione omnibus n. 366084 sottoscritta in data 28.03.2019, in quanto le rispettive firme asseritamente apposte in calce allo stesso erano da considerarsi apocrife;
pertanto, procedevano a formale contestazione e disconoscimenti ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;
➢ tutte le parti attrice domandavano, poi, la declaratoria di nullità parziale della predetta fideiussione per violazione della normativa antitrust, deducendo la conformità del testo sottoscritto dai garanti allo schema predisposto dall' (Associazione Bancaria Italiana), dichiarato CP_4 illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/5/2005 in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8 ivi richiamate;
➢ conseguentemente, eccepiva l'intervenuta decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c. essendo trascorsi i termini di cui al predetto articolo senza che venisse proposta azione nei confronti della debitrice principale, ormai cancellata dal registro delle imprese;
➢ in punto di quantum la difesa attorea contestava il superamento del limite garantito pari ad € 72.000,00 a fronte di una richiesta portata dal decreto ingiuntivo pari ad € 97.620,96. Si costituiva, quindi, in giudizio , contestando la ricostruzione CP_1 avversaria e chiedendo, previa formulazione di istanza di verificazione delle firme, il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la condanna di Parte_1 Parte_2
e a pagare a ciascuno nei limiti
[...] Parte_3 CP_1
pagina 4 di 11 di € 72.000, l'importo di € 97.620,96 oltre interessi come da domanda, ovvero il diverso importo risultante in corso di causa;
in via subordinata chiedeva la condanna di e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagare, in solido tra loro e ciascuno nei limiti di € 12.000,00 di cui alla fideiussione 22.3.2016, l'importo di € 97.620,96 Con il favore delle spese, anche della fase monitoria. Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., la difesa degli attori eccepiva la nullità della procura speciale rilasciata dalla Banca opposta nei confronti di Controparte_2
considerando che quest'ultima società non risultava iscritta
[...] nell'Albo ex art. 106 T.U.B; inoltre, in via istruttoria chiedeva l'emissione di un ordine di esibizione volto all'acquisizione in giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati dai alcuni istituti bancari nei mesi di agosto 2006, febbraio 2008, maggio 2008, giugno 2014, giugno 2016, giugno 2020 e giugno 2022.
contestava le predette deduzioni con memoria ex art. 171 ter n. 3 CP_1
c.p.c., rilevando da un lato l'inapplicabilità dell'art. 106 TUB alla fattispecie in esame non essendo richiesta l'iscrizione all'albo ivi previsto per l'attività di mera gestione di recupero crediti, dall'altro la genericità dell'ordine di esibizione richiesto da parte attrice, domandando il rigetto di entrambe le domande. Così ritualmente instaurato il contraddittorio il Giudice in sede di prima udienza ammetteva l'istanza di verificazione, autorizzando l'opposta al deposito della documentazione in originale. Depositato l'elaborato peritale la causa veniva rinvita all'udienza del 11.11.2025 per la remissione della stessa al Collegio concedendo i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c.. Preliminarmente va osservato che la domanda proposta da parte opponente di accertamento e declaratoria di nullità del contratto di fideiussione in quanto contenenti le tre clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi al modello ABI del 2003 sul presupposto che lo stesso contenga clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, impone la decisione della causa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”; la disposizione richiamata stabilisce inoltre che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti (al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni)”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla pagina 5 di 11 medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità (parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la Sezione specializzata delle Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese e per ripartizione tabellare del Tribunale, attribuite alla sezione sesta civile.
2. Sull'eccepita nullità e/o inidoneità della procura ad litem rilasciata a favore di
Controparte_2
La difesa attorea, con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., lamenta l'invalidità della procura rilasciata da alla propria mandataria, poiché Controparte_1 quest'ultima non risulta iscritta agli elenchi di cui all'art. 106 TUB;
al contrario, l'opposta ritiene inconferente il richiamo operato da controparte, trattandosi di normativa applicabile solo in caso di società coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. La censura attorea è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente osservato che l'incipit della citata norma limita l'ambito di operatività della stessa all'esercizio nei confronti del pubblico “dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”: nel caso di specie la mandataria risulta solo essere incaricata del recupero del credito vantato da Controparte_1 senza spostamento della titolarità del diritto azionato in giudizio che rimane in capo all'istituto bancario milanese, con ciò escludendo la necessità dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Fermo quanto sopra, si aggiunga che la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ. 7243/2024).
pagina 6 di 11 Ne consegue che la mancata iscrizione dell'odierna mandataria negli elenchi previsti dall'art. 106 TUB non esplica alcuna rilevanza sul rapporto contrattuale intercorrente tra e i fideiussori dedotto nel presente giudizio, Controparte_1 con conseguente rigetto della censura attorea sul punto.
3. Sulla nullità della fideiussione per apocrifia delle firme Gli ingiunti e lamentano altresì la falsità delle firme apposte in Pt_2 Pt_3 calce al contratto di fideiussione omnibus del 28.03.2019, per la cui verificazione è stata disposta CTU grafologica. All'esito della stessa il perito ha così concluso: “si ritiene che il valore dei connotati, sin qui annotati in sede di bilanciamento comparativo e fra i reperti, sia in misura significativa per rilasciare una dichiarazione di autografia per quelle firme in verifica vergate a nome (…). Diversamente, si crede di poter rilasciare un responso di Pt_3 eterografia, dunque estraneità grafica, per quelle firme in verifica vergate a nome della Sig. ra (…) posto che le differenze emerse e dal confronto non trovano alcuna Pt_2 spiegazione tale da farle rientrare entro un quadro di variabilità grafica ed abitudine della persona suddetta. Si consegna il più alto livello di giudizio che il professionista possa esprimere, dunque la certezza, e ciò è valevole tanto per le verificande redatte a nome
(…) tanto per le verificande redatte a nome ”. Pt_3 Parte_2
A fronte delle predette conclusioni, parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla domanda in relazione alla posizione di . Parte_2
L'autografia, invece, della firma attribuita a sulla fideiussione è stata Pt_3 argomentata dalla ctu in modo adeguato e convicente, di modo che si fa propria la conclusione cui è giunto il perito.
4. Sull'inefficacia e/o invalidità dell'operazione negoziale In sede di comparsa conclusionale, la difesa attorea ha dedotto per la prima volta che l'apocrifia della firma di garanzia attribuita a pregiudica la validità e Pt_2
l'efficacia dell'intera operazione negoziale;
la banca avrebbe violato i principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., perché avrebbe accettato una garanzia palesemente contraffatta. L'intera operazione sarebbe quindi immeritevole di tutela. Ha quindi formulato la relativa domanda in via principale, al n. 3), come sopra riportato. La difesa dell'opposta eccepisce in primo luogo l'inammissibilità della predetta domanda in quanto, trattandosi di domanda nuova, questa è stata tardivamente formulata;
inoltre, la stessa risulterebbe sfornita di prova ed in ogni caso infondata in quanto emerge dalla sottoscrizione della precedente fideiussione del 22.03.2016 mai oggetto di contestazione – la volontà di tutti e tre i soggetti di garantire i debiti della società di cui erano legale rappresentate ( ) e consiglieri ( e Pt_1 Pt_3
pagina 7 di 11 ). Pt_2
La domanda è inammissibile in quanto tardiva.
Rileva il collegio che parte attrice non ha depositato la memoria integrativa n. 1, né il foglio di precisazione delle conclusioni;
restano quindi valide le conclusioni formulate nell'atto di citazione. La comparsa conclusionale non è un atto deputato alla precisazione delle conclusioni e tanto meno alla loro modifica. Inoltre, si rileva che il tema introdotto non sollecita un accertamento di ufficio di una nullità negoziale, che come tale sarebbe svincolato da termini preclusivi. La doglianza di parte attrice, infatti, si incentra sulla presunta violazione dei canoni di buona fede e correttezza, che potrebbero al più avere conseguenze risarcitorie, ma mai condurre ad una caducazione delle garanzie prestate validamente da Pt_3
e . Pt_1
Pertanto, si tratta effettivamente di domanda tardivamente proposta, che va dichiarata inammissibile.
5. Sulla nullità della fideiussione Nel merito parte opponente invoca la nullità della fideiussione omnibus stipulata in data 28.03.2019 in quanto conforme allo schema ABI 2003 già giudicato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 contrario alla normativa antitrust. La difesa della convenuta opposta rileva che gli attori non abbiano adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravante, non avendo prodotto né il citato schema ABI né il provvedimento della Banca d'Italia; lamenta, inoltre, che controparte non abbia provato la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale, posto che il provvedimento sanzionatorio ha valore probatorio semmai solo per le fideiussioni stipulate nel periodo 2003-2005. La domanda deve essere rigettata perché non suffragata da un adeguato compendio probatorio. Parte opponente non ha prodotto né lo schema ABI del 2003, né il citato provvedimento della Banca d'Italia; sul punto la Cassazione è recentemente intervenuta con la pronuncia n. 1170/2025 statuendo che “la rilevazione della nullità
- sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (…) e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione (…); iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito
pagina 8 di 11 temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”. Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi in primo luogo l'omessa produzione in giudizio proprio dello schema ABI 2003 e del provvedimento di Banca d'Italia, in relazione al quale sempre la Cassazione ha affermato con la sentenza n. 33472 del 19/12/2024 che al citato provvedimento
“nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello (...) non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso". All'omessa produzione, quindi, non potrà sopperire il Collegio attingendo in proprio allo schema ovvero al provvedimento, essendo onere di parte opponente procedere alla completa allegazione dei fatti rilevanti per il giudizio e alla prova degli stessi.
Conseguentemente, va ritenuta assorbita l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. non pagina 9 di 11 essendo in presenza di un contratto nullo per violazione di normativa antitrust.
6. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per superamento del limite garantito Parte opponente contesta, infine, la nullità del decreto ingiuntivo emesso per un importo di € 97.620,96 oltre interessi come da domanda, in violazione del massimo garantito previsto in fideiussione pari ad € 72.000,00.
La doglianza è infondata e va respinta. Il dispositivo del provvedimento opposto è chiaro nell'indicare che ciascun fideiussore è tenuto a concorrere al pagamento del dovuto pari ad € 97.620,96 oltre interessi come da domanda nel limite di € 72.000,00 per ciascun garante. Non vi è quindi nessun illegittimo superamento della garanzia.
7. Esito della lite e spese di lite Alla stregua di quanto precede deve essere accertata la nullità della fideiussione del 28.03.2019 limitatamente alla posizione di per apocrifia della Parte_2 firma e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso nei confronti della stessa;
rigettata la domanda di nullità della fideiussione del 28.03.2019 per violazione della normativa antitrust;
confermato il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso dal tribunale di Milano nei confronti di Pt_1
e
[...] Parte_3
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza;
pertanto, la convenuta opposta è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice
[...]
mentre gli attori e sono tenuti Pt_4 Parte_1 Parte_3 al pagamento in solido delle spese di lite a favore della convenuta, con il compenso maggiorato del 30% tenuto conto del numero delle parti. Le stesse sono liquidate tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come integrati dal D.lgs 147/2022 e dell'attività effettivamente svolta dalle parti;
in particolare per la parte istruttoria si applicano i valori minimi essendo state redatte le memorie ma non essendo stata espletata alcuna concreta attività. Le spese di ctu devono essere poste a carico di e Parte_5 [...] ciascuno nella misura del 50%; CP_1
Dispone la restituzione dei documenti custoditi nella cassaforte della cancelleria al che ha provveduto al deposito Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Milano contro e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2
, rigettata ogni altra eccezione, dato atto della rinuncia alla domanda
[...] effettuata dalla convenuta opposta nei confronti di , così provvede: Parte_2
pagina 10 di 11 accerta e dichiara la nullità della fideiussione del 28.03.2019 limitatamente alla posizione di per apocrifia della firma e per l'effetto revoca il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso nei confronti della stessa;
rigetta la domanda di nullità della fideiussione del 28.03.2019 per violazione della normativa antitrust;
conferma il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso dal tribunale di Milano nei confronti di e Parte_1 Parte_3 condanna e in solido al pagamento Parte_1 Parte_3 delle spese processuali quantificate in € 14.648,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA a favore di Controparte_1 condanna al pagamento delle spese processuali quantificate in € Controparte_1
9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA a favore di con distrazione a favore del procuratore antistatario;
Parte_2 pone le spese di ctu definitivamente a carico di e Parte_3 [...] al 50% ciascuno nella misura liquidata con provvedimento del CP_1
05.08.2025. dispone la restituzione dei documenti custoditi nella cassaforte della cancelleria al che ha provveduto al deposito. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.25 La Giudice Il Presidente Rossella Filippi Antonio S. Stefani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonio S. Stefani presidente dott. ssa Rossella Filippi giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35658/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati presso la casella di posta elettronica certificata intestata all'Avv. Vito Meltonese, che li Email_1 difende e rappresenta come da procure in atti
- ATTORI OPPONENTI - contro (C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria
[...]
(C.F. P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso le caselle di posta elettronica certificata e Email_2
intestate agli Avv. Stefano Cappa e Alessandra Email_3
Fusano del Foro di Vercelli, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- CONVENUTA OPPOSTA –
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI Per parte attrice opponente come da comparsa conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via principale: 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione omnibus n. 366084 del 28/03/2019 nei confronti della sig.ra per apocrifia della sottoscrizione, Parte_2 come accertato in sede di CTU;
per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 nei suoi confronti;
2) Condannare la alla rifusione delle spese legali in favore della sig.ra con CP_3 Pt_2 distrazione in favore dello scrivente difensore, antistatario;
3) Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità dell'intera operazione di garanzia nei confronti dei sigg.ri e per violazione dei doveri Parte_1 Parte_3 di buona fede e correttezza da parte della banca opposta;
per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 anche nei loro confronti, con vittoria di spese e compensi di lite;
- in subordine: 4) Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, dichiarare la banca opposta decaduta dal diritto di pretendere il pagamento dai fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.; conseguentemente, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi;
- in via ulteriormente subordinata: 5) Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per una somma superiore a quella massima garantita di € 72.000,00 e, previo accertamento del reale dare/avere, condannare gli opponenti al pagamento del minor importo che risulterà dovuto, con adeguata regolamentazione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione”. Per parte convenuta opposta come da comparsa conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta e disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
- in via principale: Richiamata la rinuncia alle domande nei confronti di notificata il Parte_2
10.9.2025 e depositata in pari data, respingersi le istanze istruttorie e l'opposizione di e e per l'effetto condannarli a pagare, in solido, Parte_1 Parte_3
a ciascuno nei limiti di € 72.000, l'importo di € 97.620,96 oltre interessi CP_1 come da domanda, ovvero il diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa;
- in via subordinata:
condannarsi e a pagare, in solido tra loro e Parte_1 Parte_3 ciascuno nei limiti di € 12.000,00 di cui alla fideiussione 22.3.2016, l'importo di € 97.620,96.
pagina 2 di 11 Con il favore delle spese, anche della fase monitoria, nei confronti di e Parte_1
e la compensazione delle spese nei confronti di ”. Parte_3 Parte_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa – Svolgimento del processo. Con ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n. 19130/2023 RG del Tribunale di
Milano, chiedeva all'autorità adita di ingiungere agli odierni CP_1 opponenti di pagare, in solido tra loro ed in qualità di fideiussori della società Sissamilano Multiservice Società Cooperativa cancellata dal registro delle Imprese dal 13.3.2023, la somma complessiva di € 97.620,96 oltre interessi come da domanda ed oltre al pagamento delle spese di procedura a liquidarsi e successive, ciascuno nei limiti della fideiussione prestata pari ad € 72.000,00. A sostegno della propria pretesa creditoria, l'odierna convenuta in opposizione deduceva quanto segue:
➢ risultava creditore della società Sissamilano Multiservice CP_1
Società Cooperativa del complessivo importo di € 97.620,96 così composto:
- € 14.616,30 in forza di finanziamento n. 4223774 del 28.3.2019 di originari € 40.000,00 oltre interessi come da titolo dal 10.5.23 al saldo;
- € 32.164,12 in forza di finanziamento n.05233099 del 5.3.2021 di originari €
42.000,00 oltre interessi come da titolo dal 10.5.23 al saldo;
- € 50.843,54 in forza di finanziamento n. 5532491 del 14.2.2022 oltre interessi come da titolo dal 10.5.23 al saldo;
➢ in forza di fideiussione omnibus sottoscritta in data 28.3.2019 per un importo massimo pari ad € 72.000,00 si erano costituiti garanti della predetta società e i quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 risultavano essere rispettivamente legale rappresentante e amministratore della società ( e consiglieri ( e Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3
➢ con racc. inviate in data 7.11.2022 comunicava alla società ed ai CP_1 garanti la revoca degli affidamenti intimando, senza esito, il pagamento dell'importo complessivo dovuto. A fronte del predetto ricorso, in data 09.08.2023 il Giudice del Tribunale di Milano emanava il decreto ingiuntivo n° 13224/2023, con il quale veniva ingiunto agli odierni attori di corrispondere, in solido tra loro, a parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, ciascuno nei limiti di € 72.000,00 ed entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di € 97.620,96, gli interessi come da domanda, nonchè le spese della procedura di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, veniva quindi notificato a mezzo raccomandata in data 29.08.2023 al debitore, con ricezione in data 04-06.09.2023.
pagina 3 di 11 Avverso tale decreto gli odierni attori notificavano ritualmente a CP_1 atto di citazione in opposizione successivamente rubricato al n. di RG 35658/2023 del Tribunale di Milano, con il quale convenivano in giudizio l'istituto di credito per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus oggetto di causa nei confronti di e per apocrifia Parte_3 Parte_2 della sottoscrizione con integrale revoca, per l'effetto, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei suddetti opponenti;
in subordine, chiedevano di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus oggetto di causa per conformità al Modello ABI del 2003 e, conseguentemente, dichiarare liberati i fideiussori da ogni obbligazione di pagamento nei confronti della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente subordinata, domandavano la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché concesso per un importo maggiore rispetto alla soglia garantita dagli odierni opponenti come limite della fideiussione omnibus (€ 72.000,00). Con vittoria delle spese e competenze tutte del giudizio.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva quanto segue:
➢ quanto alla posizione di e , questi lamentavano in primo Pt_3 Pt_2 luogo la nullità della fideiussione omnibus n. 366084 sottoscritta in data 28.03.2019, in quanto le rispettive firme asseritamente apposte in calce allo stesso erano da considerarsi apocrife;
pertanto, procedevano a formale contestazione e disconoscimenti ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;
➢ tutte le parti attrice domandavano, poi, la declaratoria di nullità parziale della predetta fideiussione per violazione della normativa antitrust, deducendo la conformità del testo sottoscritto dai garanti allo schema predisposto dall' (Associazione Bancaria Italiana), dichiarato CP_4 illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/5/2005 in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8 ivi richiamate;
➢ conseguentemente, eccepiva l'intervenuta decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c. essendo trascorsi i termini di cui al predetto articolo senza che venisse proposta azione nei confronti della debitrice principale, ormai cancellata dal registro delle imprese;
➢ in punto di quantum la difesa attorea contestava il superamento del limite garantito pari ad € 72.000,00 a fronte di una richiesta portata dal decreto ingiuntivo pari ad € 97.620,96. Si costituiva, quindi, in giudizio , contestando la ricostruzione CP_1 avversaria e chiedendo, previa formulazione di istanza di verificazione delle firme, il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la condanna di Parte_1 Parte_2
e a pagare a ciascuno nei limiti
[...] Parte_3 CP_1
pagina 4 di 11 di € 72.000, l'importo di € 97.620,96 oltre interessi come da domanda, ovvero il diverso importo risultante in corso di causa;
in via subordinata chiedeva la condanna di e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagare, in solido tra loro e ciascuno nei limiti di € 12.000,00 di cui alla fideiussione 22.3.2016, l'importo di € 97.620,96 Con il favore delle spese, anche della fase monitoria. Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., la difesa degli attori eccepiva la nullità della procura speciale rilasciata dalla Banca opposta nei confronti di Controparte_2
considerando che quest'ultima società non risultava iscritta
[...] nell'Albo ex art. 106 T.U.B; inoltre, in via istruttoria chiedeva l'emissione di un ordine di esibizione volto all'acquisizione in giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati dai alcuni istituti bancari nei mesi di agosto 2006, febbraio 2008, maggio 2008, giugno 2014, giugno 2016, giugno 2020 e giugno 2022.
contestava le predette deduzioni con memoria ex art. 171 ter n. 3 CP_1
c.p.c., rilevando da un lato l'inapplicabilità dell'art. 106 TUB alla fattispecie in esame non essendo richiesta l'iscrizione all'albo ivi previsto per l'attività di mera gestione di recupero crediti, dall'altro la genericità dell'ordine di esibizione richiesto da parte attrice, domandando il rigetto di entrambe le domande. Così ritualmente instaurato il contraddittorio il Giudice in sede di prima udienza ammetteva l'istanza di verificazione, autorizzando l'opposta al deposito della documentazione in originale. Depositato l'elaborato peritale la causa veniva rinvita all'udienza del 11.11.2025 per la remissione della stessa al Collegio concedendo i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c.. Preliminarmente va osservato che la domanda proposta da parte opponente di accertamento e declaratoria di nullità del contratto di fideiussione in quanto contenenti le tre clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi al modello ABI del 2003 sul presupposto che lo stesso contenga clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, impone la decisione della causa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”; la disposizione richiamata stabilisce inoltre che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti (al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni)”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla pagina 5 di 11 medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità (parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la Sezione specializzata delle Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese e per ripartizione tabellare del Tribunale, attribuite alla sezione sesta civile.
2. Sull'eccepita nullità e/o inidoneità della procura ad litem rilasciata a favore di
Controparte_2
La difesa attorea, con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., lamenta l'invalidità della procura rilasciata da alla propria mandataria, poiché Controparte_1 quest'ultima non risulta iscritta agli elenchi di cui all'art. 106 TUB;
al contrario, l'opposta ritiene inconferente il richiamo operato da controparte, trattandosi di normativa applicabile solo in caso di società coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. La censura attorea è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente osservato che l'incipit della citata norma limita l'ambito di operatività della stessa all'esercizio nei confronti del pubblico “dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”: nel caso di specie la mandataria risulta solo essere incaricata del recupero del credito vantato da Controparte_1 senza spostamento della titolarità del diritto azionato in giudizio che rimane in capo all'istituto bancario milanese, con ciò escludendo la necessità dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Fermo quanto sopra, si aggiunga che la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ. 7243/2024).
pagina 6 di 11 Ne consegue che la mancata iscrizione dell'odierna mandataria negli elenchi previsti dall'art. 106 TUB non esplica alcuna rilevanza sul rapporto contrattuale intercorrente tra e i fideiussori dedotto nel presente giudizio, Controparte_1 con conseguente rigetto della censura attorea sul punto.
3. Sulla nullità della fideiussione per apocrifia delle firme Gli ingiunti e lamentano altresì la falsità delle firme apposte in Pt_2 Pt_3 calce al contratto di fideiussione omnibus del 28.03.2019, per la cui verificazione è stata disposta CTU grafologica. All'esito della stessa il perito ha così concluso: “si ritiene che il valore dei connotati, sin qui annotati in sede di bilanciamento comparativo e fra i reperti, sia in misura significativa per rilasciare una dichiarazione di autografia per quelle firme in verifica vergate a nome (…). Diversamente, si crede di poter rilasciare un responso di Pt_3 eterografia, dunque estraneità grafica, per quelle firme in verifica vergate a nome della Sig. ra (…) posto che le differenze emerse e dal confronto non trovano alcuna Pt_2 spiegazione tale da farle rientrare entro un quadro di variabilità grafica ed abitudine della persona suddetta. Si consegna il più alto livello di giudizio che il professionista possa esprimere, dunque la certezza, e ciò è valevole tanto per le verificande redatte a nome
(…) tanto per le verificande redatte a nome ”. Pt_3 Parte_2
A fronte delle predette conclusioni, parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla domanda in relazione alla posizione di . Parte_2
L'autografia, invece, della firma attribuita a sulla fideiussione è stata Pt_3 argomentata dalla ctu in modo adeguato e convicente, di modo che si fa propria la conclusione cui è giunto il perito.
4. Sull'inefficacia e/o invalidità dell'operazione negoziale In sede di comparsa conclusionale, la difesa attorea ha dedotto per la prima volta che l'apocrifia della firma di garanzia attribuita a pregiudica la validità e Pt_2
l'efficacia dell'intera operazione negoziale;
la banca avrebbe violato i principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., perché avrebbe accettato una garanzia palesemente contraffatta. L'intera operazione sarebbe quindi immeritevole di tutela. Ha quindi formulato la relativa domanda in via principale, al n. 3), come sopra riportato. La difesa dell'opposta eccepisce in primo luogo l'inammissibilità della predetta domanda in quanto, trattandosi di domanda nuova, questa è stata tardivamente formulata;
inoltre, la stessa risulterebbe sfornita di prova ed in ogni caso infondata in quanto emerge dalla sottoscrizione della precedente fideiussione del 22.03.2016 mai oggetto di contestazione – la volontà di tutti e tre i soggetti di garantire i debiti della società di cui erano legale rappresentate ( ) e consiglieri ( e Pt_1 Pt_3
pagina 7 di 11 ). Pt_2
La domanda è inammissibile in quanto tardiva.
Rileva il collegio che parte attrice non ha depositato la memoria integrativa n. 1, né il foglio di precisazione delle conclusioni;
restano quindi valide le conclusioni formulate nell'atto di citazione. La comparsa conclusionale non è un atto deputato alla precisazione delle conclusioni e tanto meno alla loro modifica. Inoltre, si rileva che il tema introdotto non sollecita un accertamento di ufficio di una nullità negoziale, che come tale sarebbe svincolato da termini preclusivi. La doglianza di parte attrice, infatti, si incentra sulla presunta violazione dei canoni di buona fede e correttezza, che potrebbero al più avere conseguenze risarcitorie, ma mai condurre ad una caducazione delle garanzie prestate validamente da Pt_3
e . Pt_1
Pertanto, si tratta effettivamente di domanda tardivamente proposta, che va dichiarata inammissibile.
5. Sulla nullità della fideiussione Nel merito parte opponente invoca la nullità della fideiussione omnibus stipulata in data 28.03.2019 in quanto conforme allo schema ABI 2003 già giudicato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 contrario alla normativa antitrust. La difesa della convenuta opposta rileva che gli attori non abbiano adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravante, non avendo prodotto né il citato schema ABI né il provvedimento della Banca d'Italia; lamenta, inoltre, che controparte non abbia provato la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale, posto che il provvedimento sanzionatorio ha valore probatorio semmai solo per le fideiussioni stipulate nel periodo 2003-2005. La domanda deve essere rigettata perché non suffragata da un adeguato compendio probatorio. Parte opponente non ha prodotto né lo schema ABI del 2003, né il citato provvedimento della Banca d'Italia; sul punto la Cassazione è recentemente intervenuta con la pronuncia n. 1170/2025 statuendo che “la rilevazione della nullità
- sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (…) e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione (…); iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito
pagina 8 di 11 temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”. Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi in primo luogo l'omessa produzione in giudizio proprio dello schema ABI 2003 e del provvedimento di Banca d'Italia, in relazione al quale sempre la Cassazione ha affermato con la sentenza n. 33472 del 19/12/2024 che al citato provvedimento
“nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello (...) non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso". All'omessa produzione, quindi, non potrà sopperire il Collegio attingendo in proprio allo schema ovvero al provvedimento, essendo onere di parte opponente procedere alla completa allegazione dei fatti rilevanti per il giudizio e alla prova degli stessi.
Conseguentemente, va ritenuta assorbita l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. non pagina 9 di 11 essendo in presenza di un contratto nullo per violazione di normativa antitrust.
6. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per superamento del limite garantito Parte opponente contesta, infine, la nullità del decreto ingiuntivo emesso per un importo di € 97.620,96 oltre interessi come da domanda, in violazione del massimo garantito previsto in fideiussione pari ad € 72.000,00.
La doglianza è infondata e va respinta. Il dispositivo del provvedimento opposto è chiaro nell'indicare che ciascun fideiussore è tenuto a concorrere al pagamento del dovuto pari ad € 97.620,96 oltre interessi come da domanda nel limite di € 72.000,00 per ciascun garante. Non vi è quindi nessun illegittimo superamento della garanzia.
7. Esito della lite e spese di lite Alla stregua di quanto precede deve essere accertata la nullità della fideiussione del 28.03.2019 limitatamente alla posizione di per apocrifia della Parte_2 firma e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso nei confronti della stessa;
rigettata la domanda di nullità della fideiussione del 28.03.2019 per violazione della normativa antitrust;
confermato il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso dal tribunale di Milano nei confronti di Pt_1
e
[...] Parte_3
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza;
pertanto, la convenuta opposta è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice
[...]
mentre gli attori e sono tenuti Pt_4 Parte_1 Parte_3 al pagamento in solido delle spese di lite a favore della convenuta, con il compenso maggiorato del 30% tenuto conto del numero delle parti. Le stesse sono liquidate tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come integrati dal D.lgs 147/2022 e dell'attività effettivamente svolta dalle parti;
in particolare per la parte istruttoria si applicano i valori minimi essendo state redatte le memorie ma non essendo stata espletata alcuna concreta attività. Le spese di ctu devono essere poste a carico di e Parte_5 [...] ciascuno nella misura del 50%; CP_1
Dispone la restituzione dei documenti custoditi nella cassaforte della cancelleria al che ha provveduto al deposito Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Milano contro e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2
, rigettata ogni altra eccezione, dato atto della rinuncia alla domanda
[...] effettuata dalla convenuta opposta nei confronti di , così provvede: Parte_2
pagina 10 di 11 accerta e dichiara la nullità della fideiussione del 28.03.2019 limitatamente alla posizione di per apocrifia della firma e per l'effetto revoca il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso nei confronti della stessa;
rigetta la domanda di nullità della fideiussione del 28.03.2019 per violazione della normativa antitrust;
conferma il decreto ingiuntivo n. 13224/2023 emesso dal tribunale di Milano nei confronti di e Parte_1 Parte_3 condanna e in solido al pagamento Parte_1 Parte_3 delle spese processuali quantificate in € 14.648,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA a favore di Controparte_1 condanna al pagamento delle spese processuali quantificate in € Controparte_1
9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA a favore di con distrazione a favore del procuratore antistatario;
Parte_2 pone le spese di ctu definitivamente a carico di e Parte_3 [...] al 50% ciascuno nella misura liquidata con provvedimento del CP_1
05.08.2025. dispone la restituzione dei documenti custoditi nella cassaforte della cancelleria al che ha provveduto al deposito. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.25 La Giudice Il Presidente Rossella Filippi Antonio S. Stefani
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