Art. 12. 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione". Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Rivalutazione dei redditi). - Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) (recte: Istituto nazionale di statistica, a norma dell' art. 14 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , n.d.r. ), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa".
"Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione". Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Rivalutazione dei redditi). - Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) (recte: Istituto nazionale di statistica, a norma dell' art. 14 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , n.d.r. ), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa".