CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 246/2023, promossa
DA
con sede in Roma, Via Timavo, 12, in persona del l.r. p.t., Parte_1
P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico Lucarelli del foro di P.IVA_1
Roma (C.F. , pec: ; fax C.F._1 Email_1
[... 06 -3200101) e Jacopo De Fabritiis del foro di Firenze ( , pec: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
secondo in Firenze, Viale Lavagnini, 20, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegato telematicamente all'atto d'appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in , Piazza Sa- Controparte_1 CP_1
limbeni n. 3, C.F. , quale soggetto che ha incorporato P.IVA_2 [...]
, (in sigla Controparte_2 Controparte_3 [...]
[..
[...] [
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_4
allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Giordano Balossi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio CodiceFiscale_3 dell'Avv. Maria Vittoria Moretti (C.F. , sito in 50129 Firenze (FI), C.F._4
Viale Spartaco Lavagnini n. 20.
APPELLATA
E
PRESTA LUCIO, PEREGO PAOLA, GUBER BANCA S.P.A. QUALE PRO-
CURATRICE CANADA SPV SRL.
PARTI CONTUMACI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 598/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 07/07/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni di- versa domanda ed eccezione avversaria, accogliere il presente appello e, in riforma in par- te qua della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Siena n. 598/2022, pubblicata il 7 luglio 2022, accogliere le seguenti domande riconvenzionali rigettate in primo grado, che di seguito si trascrivono come riportate nelle conclusioni di primo grado : b.
2. in via ri- convenzionale:
2.1. accertare e dichiarare la creditrice del Pt_1 Parte_2
e condannare l'opposta al pagamento dell'importo complessivo di €
[...]
1.595.710,36, di cui: - € 269.383,13, per restituzione del 50% della quota di “prezzo” dei canoni di leasing pagati, previo accertamento dell'equo indennizzo spettante all'opposta ex art. 1526, II comma c.c.; - € 214.054,18 per restituzione dei maggiori interessi pagati per il leasing rispetto a quelli convenuti in contratto, previo accertamento e declaratoria di nulli- tà ex art. 1418 I comma, dell'art. 4 del contratto di leasing e sostituzione automatica del tasso di interesse applicato con il tasso di legge ex art. 1419 II comma c.c.; - ed €
1.103.483,75 per restituzione del maxi canone iniziale pagato da per conto di Parte_1
al fornitore dell'imbarcazione Ellepione, IAn Yacht.
2.2. In subordine: - ac- CP_5
certare e dichiarare la creditrice della della maggiore o minore som- Pt_1 CP_5 ma eventualmente accertata per i suddetti titoli sub 2.1 all'esito della CTU, e condannare
2 l'opposta al pagamento di tali somme a favore de al netto della compensazio- Parte_1
ne degli eventuali crediti dalla stessa accertati nel presente giudizio. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. In via istruttoria: - ammettere CTU contabile al fine di: 1) ricostruire il TAEG (Tasso effettivo globale) applicato nell'esecuzione del contratto di leasing di cui è causa e verificare se lo stesso sia conforme al Tasso contrattuale convenuto, quantificando eventuali interessi in- debitamente applicati e procedendo al ricalcolo con i tassi sostitutivi previsti dalla Legge;
2) determinare la quota di “godimento” dei canoni del leasing oggetto di causa, costituen- te l'equo indennizzo ex Art. 1526 c.c. II comma, indicando la restante quota di “prezzo”.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare inam- missibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 598/2022, Rep. n. 1011/2022 del 07 lu- glio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 04 giugno 2022 e pubblicata in data 07 luglio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 619/2019, a norma dell'art. 348 bis
c.p.c., come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da rigettarlo integralmente Parte_1
in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti, con conse- guente conferma della sentenza n. 598/2022, Rep. n. 1011/2022 del 07 luglio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 04 giugno 2022 e pubblicata in data 07 luglio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 619/2019; In via istruttoria: - dichiarare inammissi- bile ed impercorribile o, comunque, rigettare l'istanza istruttoria così come avanzata da
[...]
per tutti i motivi di cui in atti, con conseguente conferma della sentenza n. Parte_1
598/2022, Rep. n. 1011/2022 del 07 luglio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 04 giugno 2022 e pubblicata in data 07 luglio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G.
619/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria e di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
3 1.- In data 22.12.2018 , Controparte_1 Controparte_4
(infra, ricorreva in via monitoria al Tribunale di Siena nei confronti della socie- CP_5
tà e dei suoi fideiussori, e , deducendo che in data Parte_1 Parte_3 Parte_4
9.3.2009 aveva stipulato con il contratto di locazione finanziaria n. 1168853, Parte_1 della durata di mesi 120, avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto a motore modello
“Jaguar 80”; che, in tale occasione, e sottoscrivevano atti di fi- Parte_4 Parte_3
deiussione in favore di essa ricorrente sino alla concorrenza di € 3.996.780,63; che, in ese- cuzione di detto contratto di leasing, la ricorrente aveva provveduto ad acquistare l'imbarcazione oggetto del contratto di leasing dal fornitore IAn Yacht Spa, come da fat- Pa ture prodotte, per complessivi € 2.050.0000; che si era resa inadempiente, Pt_1
omettendo di effettuare i pagamenti dei canoni concordati (successivi al giugno 2013, come da estratto contro prodotto in fase monitoria); che essa esponente, alla data di risoluzione del contratto di leasing (marzo 2016), vantava nei confronti dell'utilizzatrice un credito per complessivi € 794.607,48, di cui € 614.769,13 per canoni insoluti ed € 179.838,35 per inte- ressi di mora;
che il debito non era stato pagato anche a seguito dell'invio di lettere di mes- sa in mora del 3 ottobre e 2 novembre 2018 a mezzo raccomandata;
tutto quanto sopra de- dotto, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, ritenendo il credito certo, liquido, esi- gibile e fondato su prova scritta.
2.- In accoglimento di detto ricorso, il Tribunale di Siena emetteva il decreto ingiun- tivo n. 1871/2018 (RG. 4152/2018), con cui ordinava a quale debitrice princi- Parte_1
pale, e a e , quali fideiussori, di pagare a la somma di Parte_3 Parte_4 CP_5
€ 794.607,41, oltre interessi di mora convenzionali richiesti e spese legali, concedendo ter- mine di 40 gg. per proporre l'opposizione.
3.- La e proponevano tempestiva opposizione, Pt_1 Parte_3 Parte_4
incardinando la causa iscritta al n.619/2019.
Gli opponenti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio d'appello, procedeva- no ad una più articolata esposizione dei fatti di causa, rappresentando che:
Pa
- in data 17 ottobre 2008, concludeva con l' un Parte_1 Controparte_6 accordo per l'acquisto di una costruenda imbarcazione e, precisamente, di un natante a mo- tore modello “Jaguar 80 Sport” – denominato “ELLEPI ONE” –, con prezzo d'acquisto
4 complessivo fissato in Euro 3.303.483,75, franco cantiere, da versarsi con le seguenti mo- dalità: i) Euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da versare al momento della sot- toscrizione del contratto;
ii) Euro 1.103.483,00 quale controvalore dell'imbarcazione da di- porto a motore “Decò”, modello “San Lorenzo 80”, accettata in permuta dall' Controparte_6
iii) Euro 2.200.000,00 da versarsi in base allo stato avanzamento lavori;
[...]
- in data 9 marzo 2009 MPS L & F, quale concedente, e ( quale utiliz- Parte_1
zatore – armatore) stipulavano il contratto di locazione finanziaria n. 1168853 avente ad oggetto la copertura finanziaria dell'acquisto relativo all'imbarcazione sopra detta, che pre- vedeva : a) copertura finanziaria per un importo massimo di € 3.303.483,75, oltre imposte;
b) decorrenza dalla medesima data di sottoscrizione e durata di 120 mesi;
c) pagamento da parte dell'utilizzatore del corrispettivo della locazione finanziaria suddiviso in un “primo corrispettivo” (maxi canone iniziale) di € 1.103.183,75 al momento della consegna della barca e 119 corrispettivi (rate) mensili successivi, come meglio indicati all'art.4; d) tasso effettivo annuo pari al 5,3601%;
- in data 10 marzo 2009, MPS L & F, in considerazione del suddetto contratto di leasing, aveva acquistato da la proprietà della predetta imbarcazione in Controparte_6
costruzione, stipulando contratto di compravendita per atti Notaio Persona_1
del Distretto di Prato, rep. 37758, racc. 16953, versando il prezzo di € 700.000,00;
- in pari data, MPS L & F e avevano sottoscritto Controparte_6 Parte_1
in Prato un contratto di appalto, nel quale venivano stabilite le modalità di esecuzione dei lavori di completamento e finitura dell'imbarcazione in oggetto, con consegna e pagamento previsto in quattro diversi S.A.L., per il complessivo importo di € 2.603.483,75, i quali sa-
stati verificati da un perito scelto dall'utilizzatore; Pt_5
- a seguito della mancata consegna nei tempi concordati e dell'esito negativo della verifica del quarto ed ultimo SAL, sorgeva un contenzioso con l'appaltatore: veniva risolto il contratto di appalto con il IAn Yacht e l'imbarcazione, dopo una esecuzione CP_7
forzata per riconsegna, entrava in possesso di soltanto in data 15 novembre CP_5
2010, con consegnava all'utilizzatore solo ad inizio aprile 2011; Parte_1
- i ritardi nella consegna del bene avevano impedito di dare corso al rapporto di lea- sing nei tempi originariamente concordati e avevano comportato la necessità di sottoscrive-
5 re a fine Marzo 2011 una “scrittura privata di variazione” del contratto originario di leasing, con la quale le parti davano espressamente atto di voler mettere a reddito solo parte dell'importo massimo della copertura finanziaria concessa (€ 3.303.483,75= € 700.000,00 acquisto scafo + € 2.603483,75 appalto per completamento imbarcazione), indicando e ri- calcolando l'importo effettivamente finanziato e da rimborsare da in € Parte_1
2.179.145,58 (in 119 rate mensili consecutive), come espressamente indicato e ricostruito nell'art. 5 “Corrispettivo della Locazione finanziaria”, con espressa esclusione dal finan- ziamento dell'originario primo/maxi canone iniziale di € 1.203.483, 75, il cui onere di pa- gamento verso il fornitore IAn Yacht veniva assunto direttamente dall'Utilizzatore, in parte con il pagamento parziale (per € 100.000,00) del primo SAL di 720.000,00 e per la restante parte di € 1.103.183,75, tramite pagamento di parte del , quest'ultimo im- Pt_6
porto risultava a quella data già versato da alla IAn Yacht Spa mediante Parte_1
permuta di altra imbarcazione;
avrebbe pagato pertanto a saldo Controparte_4 della detta fattura di complessivi 1.504.180,50 solo l'importo di 400.696,75…” (v. art. 3, lett b) doc. 4 fasc primo grado);
- l'utilizzo dell'imbarcazione denotava fin da subito problematiche di esercizio e godimento, sia in ragione dei difetti di costruzione per i quali la barca non aveva superato il collaudo dell'ultimo SAL dell'appalto, sia di nuovi ed occulti vizi, che costringevano l'utilizzatore a interventi straordinari e spese ingenti continue;
Pt_1
- tale situazione aveva generato nel 2010, come sopra accennato, l'avvio di un com- plesso contenzioso avente ad oggetto il contratto d'appalto e aveva visto coinvolti l'appaltatore, da un lato, e l'utilizzatore e la concedente, dall'altro lato, dapprima, avanti il
Tribunale di Prato (RG5401/2010), con definizione della lite a favore de e Pt_1 CP_5
con la sentenza n. 196 del 29.2.2016, e poi, in secondo grado, avanti la Corte
[...]
d'appello di Firenze che, con sentenza n. 1910 del 30 luglio 2019, aveva confermato la sen- tenza di primo grado ed aveva accolto anche in parte l'appello incidentale de;
Parte_1
- in tale diverso giudizio, in contraddittorio anche di era stata espletata CP_5
CTU estimativa dell'imbarcazione ELLEPIONE da parte dell'Ing. che ne Persona_2
aveva confermato il valore a nuovo per € 3.300.000,00 e determinato il suo deprezzamento per svalutazione annua in € 99.000,00;
6 - a fronte di quanto accaduto, vanificata ogni sua effettiva possibilità di utilizzare l'imbarcazione e conseguentemente l'interesse all'acquisto, essa società opponente, dopo aver puntualmente pagato gli ingenti oneri di prelocazione (circa 90.000,00), i canoni di leasing dall'aprile 2011 al giugno 2013 (€ 538.676,25) e sopportato i costi delle riparazioni continue (quantificati nel giudizio citato avanti il Tribunale di Prato in Euro € 388.361,76), aveva perso ogni interesse alla prosecuzione dell'operazione leasing intrapresa con CP_5
sospendendo a giugno 2013 il pagamento dei canoni;
[...]
- pertanto, la concedente aveva provveduto alla risoluzione del contratto di locazio- ne finanziaria in data 8 marzo 2016 ed essa opponente aveva provveduto alla riconsegna del bene in data 16.7.2016;
- il valore residuo dell'imbarcazione, alla luce della CTU espletata nel giudizio in- nanzi al tribunale di Prato, era pari ad euro 3.300.000,00 meno euro 500.000,00 (deprezza- mento di euro 99.000,00 per anno per cinque anni), e quindi euro 2.800.000,00.
Tanto rappresentato in fatto, gli opponenti contestavano la debenza del credito in- giunto sotto diversi profili. In particolare La contestava la insussistenza del credito Pt_1
ingiunto, l'applicazione di un tasso maggiore di quello contrattualmente convenuto, la natu- ra di leasing traslativo ai fini dell'applicazione della disciplina degli effetti risolutivi ai sen- si dell'art. 1526, II comma cc. e svolgeva una articolata domanda riconvenzionale per otte- nere la restituzione dei canoni di leasing pagati in eccesso, della somma direttamente versa- ta al fornitore del bene di leasing per € 1.103483,75 (ex maxi canone iniziale) e la restitu- zione dei maggiori interessi pagati per l'applicazione del tasso superiore a quello indicato in contratto. E così concludeva nell'atto di opposizione: “in via principale: - accogliere in- tegralmente la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace,
o comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 1871/2018 – RG 4152/2018 emesso dall'intestato Tribunale di Siena;
- in ogni caso, previo accertamento della natura di lea- sing traslativo del contratto di cui è causa e determinazione dell'equo indennizzo spettante all'opposta, ai sensi dell'art. 1526 c.c., II comma, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto per la quota parte dei canoni di leasing attinenti all'acquisto della pro- prietà dell'imbarcazione M/Y ELLEPIONE – modello Jaguar 80' (quota “prezzo”) oggetto del contratto di leasing di cui è causa, pari al 50% dell'importo dei detti canoni o alla per-
7 centuale maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU;
- co- munque accertare e dichiarare la compensazione del credito ingiunto o di quelli diversi accertati a favore dell'opposta, con i maggiori crediti vantati dalla oggetto della Pt_1
domanda riconvenzionale svolta o con gli importi che risulteranno accertati a suo favore all'esito della CTU;
- comunque accertare l'intervenuta decadenza dell'opposta ex Art.
1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria prestata dei IGnori e pre- Parte_4 Parte_3 via declaratoria di nullità dell'art. 1 dei contratti di fideiussione (doc. 3 fasc. monitorio av- versario); - in subordine, quanto alla IG.ra , dichiarare prescritto, ex art. 2948 n. 4 Pt_3
c.c., parte del credito ingiunto, relativo ai canoni di leasing scaduti dal giugno 2013 al no- vembre 2013; 2. in via riconvenzionale:
2.1. accertare e dichiarare la creditrice Pt_1 del e condannare l'opposta al pagamento Controparte_2 dell'importo complessivo di € 1.595.710,36, di cui: - € 269.383,13, per restituzione del
50% della quota di “prezzo” dei canoni di leasing pagati, previo accertamento dell'equo indennizzo spettante all'opposta, ex art. 1526, II comma c.c. - € 214.054,18 per restituzione dei maggiori interessi pagati per il leasing rispetto a quelli convenuti in contratto, previo accertamento e declaratoria di nullità ex art. 1418 I comma, dell'art. 4 del contratto di leasing e sostituzione automatica del tasso di interesse applicato con il tasso di legge ex art. 1419 II comma c.c.; - ed € 1.103.483,75 per restituzione del maxi canone iniziale paga- to da per conto di al fornitore dell'imbarcazione Ellepione, IAn Parte_1 CP_5
Contr Yacht;
2.2. in subordine - accertare e dichiarare la creditrice della L&F del- Pt_1 la maggiore o minore somma eventualmente accertata per i suddetti titoli sub 2.1 all'esito della CTU, e condannare l'opposta al pagamento di tali somme a favore de al Parte_1
netto della compensazione degli eventuali crediti dalla stessa accertati nel presente giudi- zio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. In via istruttoria Ammettere CTU contabile al fine di: 1) ricostruire il TAEG
(Tasso effettivo globale) applicato nell'esecuzione del contratto di leasing di cui è causa e verificare se lo stesso sia conforme al Tasso contrattuale convenuto, quantificando even- tuali interessi indebitamente applicati e procedendo al ricalcolo con i tassi sostitutivi pre- visti dalla Legge;
2) determinare la quota di “godimento” dei canoni del leasing oggetto di
8 causa, costituente l'equo indennizzo ex Art. 1526 c.c. II comma, indicando la restante quo- ta di “prezzo”.
4.- Nel giudizio di opposizione si costituiva tardivamente MPS L& F, nonché inter- veniva ex art. 111 cpc GUBER Banca Spa, quale procuratrice di Canada Spv srl, resasi nel- le more cessionaria da dei crediti oggetto di ingiunzione, per resistere all'opposi- CP_5
zione avversaria ed ottenere la conferma del d.i. opposto.
GUBER specificava “..di non accettare il contraddittorio in merito alle domande restitutorie e risarcitorie svolte in via riconvenzionale da parte opponete in quanto trattasi di domande estranee alla cessione di credito intercorsa tra la e CP_8 [...]
” (pag. 14 atto di intervento). CP_9
Contr L&F chiedeva in via principale, previa declaratoria della intervenuta cessione del credito ingiunto a favore di Canada SPV srl, il rigetto dell'opposizione e, in subordine
“..nella denegata ipotesi di applicazione dell'art. 1526 c.c. come invocato ex adver- so…accertare e dichiarare che le somme versate dall'Utilizzatore La in esecuzio- Pt_1
ne del contratto di leasing n. 1168853 restano acquisite a e CP_4 CP_4
per effetto delle clausole contrattuali convenute inter partes ed in particolare dell'art. 17 delle condizioni generali, come meglio esplicitato in narrativa…”, chiedendo comunque il rigetto delle domande anche riconvenzionali di parte opponente”.
5.- La causa passava in decisione senza istruttoria e il Tribunale di Siena, con sen- tenza n. 598 del 4 giugno 2022, pubblicata il 7 luglio 2022, così provvedeva: “[…] accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande ri- convenzionali;
dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato e deciso:
a) che è infondata la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di euro
1.103.483,75, atteso che dalle pattuizioni intercorse tra le parti emerge chiaramente che an- che tale importo, “benché materialmente corrisposto dall'utilizzatrice Parte_7
alla fornitrice è stato tuttavia considerato dalle parti come
[...] Controparte_6
oggetto del finanziamento e, in particolare, come somma da restituire nell'ambito del pri- mo maxi-canone; dunque, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, tale somma non deve essere detratta dall'importo del finanziamento. Tale conclusione non è smentita
9 né dalla lettera del 24.3.2011 (doc.
1-bis fasc.opponenti) né dall'art. 5 del contratto inte- grativo, che anzi - come appena evidenziato - conferma la tesi opposta, né dall'art. 3 lett.
b) del contratto d'appalto, che si limita a ribadire che una parte dei lavori appaltati sareb- be stata materialmente pagata da appunto con la più volte citata permuta, Parte_1 ma nulla dice con riferimento all'oggetto del contratto di finanziamento. Dunque, salvo quanto si avrà modo di evidenziare infra, con riferimento al c.d. equo compenso di cui all'art. 1526 comma 2° c.c., si deve ribadire in questa sede che la domanda riconvenziona- le, avanzata da al punto C2) dell'atto di citazione, di restituzione della som- Parte_1 ma di € 1.103.483,75, domanda posta alla base anche dell'istanza di ordinanza- ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c., basata sul fatto che tale importo non sarebbe og- getto del finanziamento ed il titolo a fondamento del pagamento sarebbe venuto meno a se- guito della risoluzione del contratto di leasing, risulta infondata”;
b) che è altresì infondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzio- ne delle somme non dovute a seguito del ricalcolo del TAEG del contratto di leasing, al ri- guardo dovendosi considerare che “l'art. 117 comma 7 TUB prevede la nullità dei contratti in caso di mancata indicazione del tasso d'interesse (ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 117
TUB) ovvero di clausole di rinvio agli usi o ancora di clausole che prevedono tassi più sfa- vorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. A fronte di ciò, anche tale eccezione appare in- fondata in quanto, come evidenziato dalla stessa attrice, in contratto risulta indicato il tas- so annuo effettivo, ovvero il c.d. tasso leasing o TIR - tasso interno di rendimento, per tale intendendosi, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza della Banca
d'IA (provvedimento della Banca d'IA del 29 luglio 2009 intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”), “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, che è il tasso d'interesse che deve essere appunto previsto, ai fini del rispetto della trasparenza, nei contratti di leasing. In questa prospettiva, se è vero che il TAN corrisponde al TIR, che è calcolato su base annua, solo laddove anche il tasso nominale sia calcolato su rate annue, laddove, ad esempio, nel caso di specie, le rate sono mensili, deve ritenersi fisiologico che il tasso indicato in contratto non corrisponda al TAN.
10 Ma ciò non significa che il contratto sia nullo per indeterminatezza perché il tasso leasing, nel senso indicato dalla normativa di vigilanza, è stato regolarmente indicato, così come è stato regolarmente indicato l'ammontare di ciascuna rata da pagare. D'altro canto, fermo che non vi sia alcun rinvio agli usi, l'attrice non ha neanche allegato che il tasso
d'interesse applicato sia più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato. Irrilevante è poi il fatto che il tasso leasing indicato in contratto non corrisponda all' . In ef- Pt_8 fetti, a fronte dell'originaria previsione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) solo nell'ambito dei contratti dei consumatori regolati dal Testo Unico Bancario, l'ISC è stato istituito con l'art. 9 Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 n. 283 (contenente la disciplina della
“Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanzia- ri), sotto la rubrica “Informazione contrattuale”, per le operazioni ed i servizi che sareb- bero stati individuati dalla Banca d'IA; ed infatti, a ciò è seguita la Circolare della
Banca d'IA 25.7.2003 in Aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, con cui è stato aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, ove al paragrafo 9 della II Sezione, rubricato “Indicatore sintetico di Pa costo”, è stato previsto che “il contratto e il documento di sintesi” contengano l , da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 TUB [nella sua for- mulazione dell'epoca] per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Da tale di- sposizione si desume che le norme di trasparenza estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito con i consumatori, solo ad alcuni rapporti di credito in- staurati con soggetti che non abbiano, come nel caso di specie, tale natura. In questa pro- spettiva, escluse le categorie di finanziamenti specificatamente individuate (mutui e antici- pazioni bancarie oltreché aperture in conto corrente) che sono chiaramente estranee alla natura delle operazioni di leasing finanziario, si deve altresì escludere che il leasing finan- ziario rientri nella categoria “altri finanziamenti”, posto che il paragrafo 1 della Sezione
II delle suddette “Norme di Trasparenza”, nell'individuare l'ambito applicativo della ma- teria, tra i servizi ed operazioni, elenca, nell'ambito dei “finanziamenti” varie tipologie di operazione tra cui il “leasing finanziario” e gli “altri finanziamenti”, con ciò distinguendo tali categorie ed impedendo che il “leasing finanziario” possa rientrare tra gli “altri fi- nanziamenti”; dunque, l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non ri-
11 guarda il contratto di leasing finanziario;
pertanto, il costo dell'operazione in parola risul- ta sufficientemente determinato attraverso l'indicazione del “tasso leasing” iniziale, calco- lato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vi- gilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione. L'eccezione sollevata dagli opponenti è dunque infondata. Peraltro, l'indicazione dell'ISC/TAEG (nei contratti in cui va inserito detto indicatore), ha una finalità esclusivamente informativa, in termini di tra- sparenza contrattuale, ed ha quindi valenza di regola di comportamento, la cui violazione può comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrat- tuale;
in questo senso, l'erronea o mancata indicazione dell' non può determi- Pt_8
nare, nei contratti conclusi con soggetti diversi dai consumatori, le conseguenze di cui all'art. 125-bis TUB, ma può unicamente legittimare il soggetto finanziato a richiedere il risarcimento del danno, ove peraltro l'interessato abbia fornito la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermedia- rio, le cui indicazioni relativamente fossero state veritiere, ma apparentemente superiori -
e dunque non concorrenziali - rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario finanziatore)[…]”;
c) che, qualificato il contratto di leasing intercorso tra le parti quale contratto di lea- sing traslativo e ritenuto che ad esso si applichi l'art.1526 c.c., atteso che la risoluzione del contratto era intervenuta prima dell'entrata in vigore della L.124/2017, risulta infondata an- che la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo versato quali canoni scaduti.
Nel motivare questo capo della decisione il tribunale, richiamata la formulazione dell'art.17 delle condizioni generali di contratto, ed evidenziato che l'art. 1526 comma 2°
c.c. consente alle parti di pattuire che, come previsto nel contratto oggetto di causa, “le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità”, nel qual caso “il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”, ha ritenuto che “ la previsione contrat- tuale in questione non può essere ritenuta di per sé contraria a norme imperative, essendo rimesso al Giudice accertare se sia manifestamente eccessiva agli effetti dell'art. 1384 c.c. la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento
12 dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, doven- dosi a tal fine considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cassazione ci- vile, sez. III 17 gennaio 2014 n. 888). Nel caso di specie, come detto, all'art. 17 del con- tratto, le parti hanno effettivamente previsto che l'utilizzatrice dovesse restituire il bene oggetto del contratto di leasing e pagare i canoni scaduti rimasti insoluti, oltre agli even- tuali interessi moratori, e che la concedente potesse trattenere i canoni già pagati;
inoltre, hanno anche pattuito che la Concedente dovrà dedurre dall'importo dovutole quanto rica- vato dalla vendita o dalla riallocazione del bene. Ciò detto, il ragionamento posto alla ba- se della tesi degli opponenti, secondo cui il canone dovrebbe essere imputato per metà a
“prezzo” e per la restante “metà” a godimento non appare fondato su alcun dato normati- vo o contrattuale, con la conseguenza che l'affermazione degli opponenti, secondo cui la
Banca concedente dovrebbe restituire una somma sarebbe pari alla metà di quella versata, ovvero pari ad € 269.383,13 rispetto all'importo corrisposto di € 538.676,25, appare anch'essa infondata.[…];
d) che va invece accolta l'opposizione dovendosi considerare “al fine di verificare se la Banca possa avere tratto un'ingiusta locupletazione dall'affare […] che la Banca non ha richiesto il pagamento integrale dei canoni ma solo il pagamento di quelli scaduti e che, pertanto, si deve sommare l'importo dei canoni già versati e di quelli scaduti da versare, per come richiesti in questa sede, al valore dell'imbarcazione al momento della restituzio- ne da parte di alla Banca concedente e raffrontare tale importo con Parte_1
l'importo che la Banca avrebbe tratto dal buon esito dell'affare. In questo senso, si deve considerare che ha complessivamente versato l'importo di € 1.103.483,75 Parte_1
quale maxi-canone iniziale, tramite la permuta dell'imbarcazione, nonché la somma di €
538.676,25 e che l'importo dei canoni ancora da versare a titolo di capitale da parte dell'utilizzatore perché richiesta in questa sede ammonta ad € 614.769,13; quanto al valo- re dell'imbarcazione, gli opponenti, al punto A4) dell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo, hanno richiamato il valore dell'imbarcazione al momento della restituzio- ne, per come stimato nella consulenza tecnica d'ufficio già redatta nell'ambito della causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Prato (docc. 7 e 8 fasc.opponenti), pari ad € 2.800.000,00.
13 Dunque, sommando questi importi, deve ritenersi che la Banca, pur a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice abbia ottenuto dall'operazione la Parte_1 complessiva somma di € 5.056.929,13. Ed allora, tenuto conto dell'importo massimo del fi- nanziamento, si deve concludere che l'importo che la Banca opposta verrebbe a trarre dall'operazione laddove, oltre a mantenere la proprietà del bene oggetto del leasing ed a trattenere gli importi già versati dall'utilizzatrice, potesse altresì ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non versati, sarebbe tale da determinare un'ingiusta locupletazione della stessa Banca concedente. Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Pt_1
appare sotto questo profilo fondata e meritevole di accoglimento. Conseguentemente,
[...] il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato”.
L'appello.
La società ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata Parte_1
errata e ingiusta, e formulando tre motivi di impugnazione che investono parzialmente la decisione di primo grado e, precisamente, i capi relativi al rigetto delle sole domande ricon- venzionali svolte nei confronti di CP_5
Nel proporre appello ha dichiarato che la notifica a , e Parte_3 Parte_4
GU Banca SpA, quale mandataria con rappresentanza di Canada Spv srl, avveniva ai soli fini dell'art.332 cpc, precisando, quanto a quest'ultima, che “a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà [del decreto ingiuntivo], si era vista comunque costretta a subire plurime iniziative esecutive che l'avevano indotta a definire transattivamente con la sola il pagamento dei crediti di cui la stessa si era resa cessionaria”, CP_10
fermo restando le azioni restitutorie nei confronti di . CP_8
Sintesi dei motivi d'appello.
- I Motivo -Rigetto domanda riconvenzionale – Erronea applicazione dei principi disciplinanti gli effetti della risoluzione del leasing traslativo ex art 1526 II comma - Erro- nea applicazione dei poteri di riduzione della clausola penale di cui all'art. 17 del contrat- to di leasing ai sensi dell'art. 1384 c.c. (pag. 19-24 sentenza impugnata).
Secondo l'appellante è palese il fatto che il Tribunale, pur avendo fatto corretto ri- chiamo dei criteri interpretativi della normativa e degli orientamenti della giurisprudenza in
14 relazione agli aspetti restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing traslativo,
“ha poi errato proprio nella parte conclusiva del capo impugnato laddove, nell'esercitare il potere di riduzione della clausola penale ex art 1384 c.c.– dal Giudice di prime cure in- dividuata nell'art. 17 del contratto di leasing in commento - ha tratto una conclusione er- rata, sia da un punto di vista logico-razionale della motivazione - essendo in contraddizio- ne con le esatte premesse enunciate -, che da un punto di vista del calcolo matematico (ri- spetto ai dati numerici ricostruiti dal Tribunale stesso). Ed infatti, seguendo lo stesso ra- gionamento del Tribunale secondo cui “…dunque sommando questi importi deve ritenersi che la Banca, pur a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice abbia ottenuto Pt_1 dall'operazione la complessiva somma di € 5.056.929,13…”, somma costituita dalla som- matoria dagli importi percepiti dall'appellata - per canoni già Controparte_4 pagati (€ 538.676,25), per canoni oggetto del decreto ingiuntivo opposto (€ 614.769,13) dal valore dell'imbarcazione restituita come da perizia del CTU del Tribunale di Prato (€
2.800.000) e considerato anche l'importo di € 1.103.483,75, versato quale quota del prezzo dell'imbarcazione acquistata dall'appellata –, lo stesso Tribunale ha poi contraddittoria- mente statuito che “…e allora tenuto conto dell'importo massimo del finanziamento si deve concludere che l'importo della Banca opposta verrebbe a trarre dall'operazione laddove, ol- tre a mantenere la proprietà del bene oggetto del leasing ed a trattenere gli importi già ver- sati dall'utilizzatrice, potesse altresì ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non versati
(n.d.r.: quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto per € 614.769,13) sarebbe tale da de- terminare una ingiusta locupletazione della Banca stessa concedente. Dunque l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da appare sotto questo profilo fondata e merite- Parte_1
vole di accoglimento. Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere inte- gralmente revocato…”. Con tale statuizione in realtà il Tribunale si è erroneamente limita- Contr to a disporre la sola revoca a danno di L&F del decreto ingiuntivo opposto per i ca- noni scaduti e non versati fino alla risoluzione di € 614.769,13, limitandosi ad una parziale applicazione del principio evocato in precedenza, secondo il quale la riduzione della pena- le applicata dalla appellata sarebbe dovuta avvenire non solo per la detta somma ingiunta, ma per tutte le ulteriori somme versate dall'utilizzatrice la eccedenti l'importo mas- Pt_1 simo del finanziamento effettuato. Ed infatti, limitando ai soli € 614.769,13 la riduzione
15 della penale di € 5.056.929,13 applicata da ai sensi dell'art.17 Controparte_4
delle condizioni generali del contratto di leasing, il Tribunale ha finito per consentire a
di trattenere a titolo di penale l'importo di € 4.442.160,00, Controparte_4 somma di gran lunga superiore all'importo realmente pagato e finanziato a favore della
pari ad € 2.179.145,58 (€ 4.442.160,00 - € 2.179.145,58 = differenza € Pt_1
2.263.014,42), che lo stesso Tribunale ha indicato come limite oltre il quale vi sarebbe una
Contr locupletazione della con necessità di intervenire con i poteri di riduzione della pena- le ex art. 1384 c.c. per somme superiori. Facendo corretta applicazione delle sue stesse statuizioni, il Tribunale avrebbe quindi dovuto, oltre a revocare il decreto ingiuntivo oppo- sto, accogliere e non rigettare la domanda riconvenzionale, condannando l'odierna appel- lata alla restituzione della differenza tra il maggior importo trattenuto a titolo di penale ex art. 17 del c.p.c. del contratto di leasing (€ 5.056.929,13) e l'importo massimo che la stessa appellata avrebbe potuto trarre dal buon esito del leasing che lo stesso Tribunale ha indi- viduato nell'importo massimo del finanziamento disposto con il leasing (ammontante ad €
2.179.145,58, come sarà meglio chiarito nel successivo motivo II d'appello)”.
Continua l'appellante, osservando che “Chiarito quanto sopra è agevole affermare che anche l'argomentazione sostenuta dal Tribunale per rigettare la domanda riconven- zionale della appellata, secondo cui “il ragionamento posto alla base della tesi degli oppo- nenti, secondo cui il canone dovrebbe essere imputato per metà a “prezzo” e per la restante
“metà” a godimento non appare fondato su alcun dato normativo o contrattuale, con la con- seguenza che l'affermazione degli opponenti, secondo cui la Banca concedente dovrebbe restituire una somma sarebbe pari alla metà di quella versata, ovvero pari ad € 269.383,13 rispetto all'importo corrisposto di € 538.676,25, appare anch'essa infondata. E così, per come proposta, risulta infondata anche la domanda riconvenzionale, ancora proposta al punto C1) dell'atto di citazione, volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo versato quali canoni scaduti…”, non è pertinente, nè dirimente. Ciò in quanto sia il tenore della domanda principale, che di quello della riconvenzionale, imponevano al Giudice una valutazione e decisione ad ampio spettro, non strettamente legata alla condanna della CP_5
per la sola restituzione dei canoni di leasing già versati ed al criterio di quantifica-
[...]
zione degli stessi indicato in ottica equitativa, peraltro facendo salva la diversa quantifica-
16 zione di giustizia anche all'esito della CTU: ciò tenuto anche conto dell'esercizio ex officio dei poteri di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., sancito dalla già richiamata sentenza delle SS. UU della Cassazione 18128/2005”.
Ai sensi dell'art 342 c.p.c. l'appellante chiede pertanto che la Corte, differentemente da quanto statuito dal Tribunale, accerti e dichiari che l'importo trattenuto da per CP_5
€ 5.056.929,13 in virtù della penale di cui all'art. 17 del contratto di leasing di cui è causa è manifestatamente eccessivo rispetto all'importo massimo del finanziamento erogato/ “cor- rispettivo della locazione finanziaria” per € 2.179.145,58 e comunque superiore al vantag- gio che l'appellata poteva attendersi dalla regolare esecuzione del contratto e per l'effetto operare la riduzione della penale per le somme eccedenti ed accogliere la domanda ricon- venzionale restitutoria svolta in primo grado.
- II Motivo – a) Erronea statuizione in merito alla ricostruzione dell'importo effetti- vamente finanziato (erogato) nell'ambito del contratto di leasing e conseguentemente del
“corrispettivo della locazione” dovuto da (pagine 15 e 16 della sentenza im- Parte_1
pugnata) – Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli articoli 1362 c.c. e seguenti;
b)
Omessa pronuncia o erroneo implicito rigetto della domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. per l'importo versato di E. 1.103.483,75.
Il secondo motivo è articolato in due diverse censure.
a) Con la prima censura, l'appellante assume come erronea la statuizione in merito alla ricostruzione dell'importo effettivamente finanziato. Impugna la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia stata alcuna modifica “in ordine all'originaria previsione contrattuale sul maxi canone iniziale – comprensivo anche dell'importo di € 1.103.483,75, pagato ed oggetto della riconvenzionale della -, come Pt_1
importo che avrebbe dovuto finanziare e corrispondere al forni- Controparte_4
tore IAn Yacht, non considerando invece che le parti avevano successivamente modifi- cato l'assetto dei loro accordi, prevedendo che tale maxi canone iniziale non fosse più tale
(cioè un importo finanziato all'utilizzatore , in quanto pagato dal Concedente del Pt_1
leasing al fornitore IAn Yacht per l'acquisto e completamento dell'imbarcazione, ogget- to del contratto), ma fosse invece stato sostituito dall'impegno al pagamento diretto da parte dell'utilizzatore ) al fornitore dell'imbarcazione oggetto del leasing, tramite Pt_1
17 la permuta per tale importo allo stesso fornitore di una precedente imbarcazione di pro- prietà de “Deco” San Lorenzo, con conseguente esclusione di tale primo maxi ca- Pt_1 none dal computo dell'originario “ corrispettivo della locazione finanziaria di cui agli art.
4 e 5 del contrato di leasing 9.3.2009”.
Per l'appellante il Giudice di prime cure è incorso nella violazione dell'art. 116
c.p.c., avendo erroneamente valutato “le prove documentali fornite per provare che le parti, differentemente dall'originaria previsione prevista nel contratto di leasing del 09.03.2009, avevano successivamente modificato i loro accordi con la scrittura di variazione del marzo
2011, nella quale era stato espunto dall'effettivo finanziamento proprio il maxi canone ini- ziale previsto, convenendo che il detto importo fosse direttamente sostenuto da parte dell'utilizzatore con conseguente impossibilità da parte del Tribunale di af- Parte_1 fermare, come invece è avvenuto, che “…benchè materialmente corrisposto dall'utilizzatrice direttamente alla fornitrice IAn Yacht…”, lo stesso “…è stato Pt_1
tuttavia considerato dalle parti come oggetto del finanziamento e in particolare come som- ma da restituire nell'ambito del primo maxi canone…”.
Secondo l'appellante “l'errore di valutazione appare manifesto laddove è proprio il
Tribunale, come detto, che afferma che “…tale conclusione non è smentita né dalla lettera
24.03.2011 (doc 1-bis fasc. opponenti), né dall'art. 5 del contratto integrativo, che anzi - come appena evidenziato- conferma la tesi opposta, né dall'art. 3 lettera b) del contratto d'appalto, che si limita a ribadire che una parte dei valori appaltati sarebbe stata material- mente pagata dalla appunto con la più volte citata permuta, ma nulla dice con rife- Pt_1
rimento al contratto di finanziamento…”. Si tratta di tutta evidenza, pertanto, di una errata valutazione proprio del tenore e del contenuto delle intese modificative inerenti la citata scrittura di variazione del marzo 2011, dove invece le parti con esplicite espressioni danno conto che sarà a corrispondere direttamente al fornitore del bene di leasing, Ita- Pt_1
lian Yacht, le somme pari al maxi canone iniziale, da cui il Tribunale mai avrebbe dovuto affermare che tali intese confermassero che il maxi canone iniziale rimanesse tale come previsto originariamente nel contratto del 09.03.2009, che presupponeva che fosse
l'appellata a pagare e sostenere il costo di tale maxi canone verso il fornitore IAn Yacht
e non certamente la (ovviamente dove paga l'utilizzatore non può esserci alcun finan- Pt_1
18 ziamento da parte del concedente il leasing e quindi nessun effettivo maxi canone finanzia- to e da dover restituire). Ed infatti, differentemente da quanto affermato dal Tribunale: a) nell'art. 5 della scrittura privata modificativa ed integrativa del contratto di leasing del
22.3.2011 (doc. 1 bis), si legge :“….Fermo restando che la copertura finanziaria massima dell'operazione resta pari ad € 3.303.483,75 oltre imposte, le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che i costi ad oggi sostenuti per l'acquisto, costruzioni e recupero del- la custodia dell'imbarcazione ammontano al minor importo di € 2.179.145,58…”; “ferme restando quindi la predetta copertura finanziaria massima dell'investimento, le parti con- vengono di mettere in ammortamento dalla data odierna il solo corrispettivo parziale di €
2.179.145,58…. D) Le parti si danno quindi atto che il corrispettivo della locazione finan- ziaria, così come originariamente determinato all'art. 4 del leasing, deve intendersi per il momento variato come segue per effetto della suddetta messa a reddito parziale, fermo re- stando quanto stabilito al successivo art. 6”. Nel richiamato art. 6 delle medesima scrittura di variazione, intitolato “ Revisione del corrispettivo della locazione finanziaria”, si preci- sa ancora : “…Con riferimento all'Opposizione (ndr: il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Prato, citato in narrativa e definito con sentenza prodotta su. Doc 7)…le Parti espressamente convengono …che qualora…fosse dovuta al NI una ulteriore somma in relazione all'appalto , questa sarà pagata con le seguenti modali- tà: a) fino a concorrenza della somma di € 1.103.183,75 =oltre IVA, essa sarà versata al
NI direttamente dall'Utilizzatore, in virtù degli accordi diretti richiamati alla lettera
e) delle premesse o secondo le modalità stabilite dalla Magistratura;
la somma come sopra versata dall'Utilizzatore sarà imputata dalla Concedente a quota del primo corrispettivo della locazione finanziaria, come previsto dall'art. 4 del Leasing…” . Ed infine, nella lette- ra e) della premesse, richiamata dall'art. 6 ora citato, si legge : “… e) circa il prezzo dell'Appalto, veniva in particolare pattuito che…(ii) il SAL finale di € 1.504.180,50=IVA inclusa, da corrispondere al NI …sarebbe stato regolato dalla Concedente quanto ad € 400.696,75, mentre i residui € 1.103.483,75= sarebbero stati versati direttamente dall'Utilizzatore al NI, in virtù degli accordi tra gli stessi raggiunti già in data 17 ottobre 2008 e 2 febbraio 2009 (permuta imbarcazione Deco' – San Lorenzo) venendo im- putati dalla Concedente a quota del primo corrispettivo della locazione finanziaria…” b) a
19 pagina 2 della lettera accompagnatoria dello stesso accordo di variazione (doc. 1 bis) si legge ulteriormente : “…la somma iniziale di cui all'Art. 6, lett. c) è stata erroneamente indicata in € 1.115.173,05 ma ammonta in realtà ad € 1.112.273,05 ed è data dalle somme della quota di maxi canone iniziale, da corrispondere da parte della Vostra Società me- diante permuta dell'imbarcazione Decò San Lorenzo e pari ad € 1.103.483,75 e della so- pra citata residua disponibilità di fido di € 9.059,30”; c) infine, all'art.3, lett. b), ultimo alinea del contratto di appalto tra il e il fornitore IAn Yacht, Controparte_1 Pt_1 si legge : “Si precisa che l'importo di € 1.103.483,75 risulterà a quella data già versato dalla Società alla IAn Yacht” (doc. 4). In tal senso appaiono violati i criteri Parte_1
ermeneutici di interpretazione del contratto di cui agli articoli 1362 c.c. e seguenti, posto che il Tribunale non ha ricostruito l'esatta intenzione delle parti, né rilevato l'esatto senso letterale degli accordi, che sarebbero stati in sé sufficienti ad accertare l'intervenuta modi- fica dei precedenti accordi;
né comunque ha provveduto a valutare complessivamente il te- nore dei documenti ed il comportamento complessivo delle parti, come invece impongono i precetti codicistici sopra richiamati in base ai quali il Tribunale avrebbe invece dovuto concludere che, avendo l'utilizzatore assunto direttamente l'onere del pagamento di parte del prezzo di acquisto del bene di leasing (corrispondente all'importo dell'originario maxi canone iniziale) con l'accordo di variazione del contratto, le parti avevano novato e supe- rato tale originaria pattuizione, espungendo dall' operazione di finanziamento l'importo del maxi-canone iniziale”.
b) Con la seconda censura, denuncia l'omesso o erroneo implicito rigetto della do- manda restitutoria ex art. 2033 c.c. per l'importo versato di euro 1.103.483,75 e ripropone la domanda restitutoria al riguardo osservando che tale importo era stato da essa pagato di- rettamente al fornitore mediante la permuta dell'imbarcazione Decò e a seguito della riso- luzione del contratto di leasing, venendo meno ogni causa giuridica che giustificasse il pa- gamento, le doveva essere restituita e ciò indipendentemente dal diritto restitutorio derivan- te dalla riduzione della penale applicata dal di cui al primo motivo d'appello. CP_5
Secondo l'appellante, sul punto, è infondata la tesi avversaria, condivisa dal giudice di prima istanza, secondo cui tale importo restava assoggettato alla disciplina dell'art.17 delle condizioni generali di contratto di leasing.
20 Per l'appellante il richiamo all'art.17 non è pertinente perché questa disposizione prevede esclusivamente che "….la concedente avrà diritto a trattenere tutte le somme cor- rispostegli dall'utilizzatore a qualunque titolo”: pattuizione che evidentemente non è appli- cabile al caso di specie, poiché non vi è alcuna somma “corrisposta” da alla Parte_1
Contr (e quindi da “trattenere” da questa), avendo la domanda ad oggetto la restituzione di una somma corrisposta dall'opponente ad un terzo ( ), per estin- Controparte_11
Contr guere parte del debito contratto dalla stessa quale appaltatore. E' errato, quindi, se- condo l'appellante parlare di "canoni versati (compreso il maxicanone iniziale)”, in quanto la somma sopra detta non è stata mai finanziata nell'ambito del leasing e quindi – ovvia-
Contr mente – non è neppure mai stata versata/restituita a a titolo di canone della locazione finanziaria.
Sotto altro profilo – secondo l'appellante - non è legittimo invocare la trattenuta dell'importo in esame sulla base della clausola penale del detto art. 17 delle CGC, in quan- to, “alla luce della corretta applicazione dei criteri individuati dallo stesso di Tribunale di
Siena in tema di esercizio dei poteri di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., tale somma eccede ampiamente l'importo dell'intero finanziamento erogato dall'appellata (in ipotesi più favorevole all' appellata, pari ad € 3.303.483,75, già ampiamente recuperato con la trattenuta dei canoni versati fino a maggio 2013 per € 538.676,25 e della proprietà della imbarcazione per € 2.800.000,00), e costituente limite massimo di legittimità della clausola penale, oltre il quale la stessa risulta manifestamente eccessiva, integrando la ricorrenza di quei “..vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto…”, di cui parla lo stesso Tribunale di Siena, sulla scorta del con- solidato orientamento della Cassazione, e che impongono di intervenire con i poteri offi- ciosi di riduzione ex art. 1384 c.c.”.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appellante chiede pertanto che la Corte, differentemen- te da quanto statuito dal Tribunale, accerti e dichiari che il corrispettivo della locazione fi- nanziaria definitivamente convenuto tra le parti all'esito della scrittura di variazione del leasing del marzo 2011, era pari ad € 2.179.175,58, e pertanto lo stesso deve intendersi il
“corrispettivo della locazione”; conseguentemente accerti e dichiari che l'importo di
€1.103.483,75 non è stato versato a titolo di maxi canone iniziale come originariamente
21 previsto dal contratto di leasing, e che, pertanto, a seguito della risoluzione del rapporto di leasing e del mantenimento della proprietà dell'imbarcazione da parte della appellata, do- veva essere accolta la domanda riconvenzionale della tendente alla restituzione Pt_1 dell'importo sopra indicato ai sensi dell'art. 2033 c.c.
- III Motivo – erroneo rigetto della declaratoria di nullità dell'art. 4 del Contratto di Leasing in merito al tasso – rigetto della domanda riconvenzionale di sostituzione auto- matica del tasso di interesse ex art. 117 del T.U.B. (pag. 16-19 sentenza impugnata).
L'appellante assume che il giudice di prime cure sia incorso in errore laddove, pur avendo rilevato che il tasso interno leasing non corrisponde al TAN applicato al rapporto, confermando la discrepanza tra tasso comunicato ed indicato in contratto e quello effetti- vamente applicato (come già rilevato dal perito dell'appellante, Dott. a pag. 15 e ss Per_3
della perizia, doc. 5 fasc primo grado), ritiene poi, sulla base di una non condivisibile moti- vazione, “che la corrispondenza tra il TAN e il TIR avverrebbe solo se tali tassi siano cal- colati su base annua, mentre sarebbe fisiologico (?!) che i due non corrispondano, come dovrebbero, quando invece il tasso nominale sia calcolato non su rate annue, ma su rate mensili come nel caso di specie”. Tale affermazione – per l'appellante – è errata e in tale er- roneo ragionamento si annida il vizio della decisione, che non è conforme a Cass. civ.
13.05.2021 n. 12889, che ha stabilito che il principio della trasparenza imposto dall'art. 117
TUB comma VII, al fine di evitare l'opacità dell'operazione, rileva non solo nell'ipotesi in cui il tasso non sia indicato, ma anche laddove “…il problema riscontrato fosse quello del- la divergenza fra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale…” in quanto, come specifica la medesima sentenza, “…si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere
l'effettivo costo dell'operazione posta in essere. L'utilizzatore avrebbe infatti formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare
l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quel- lo risultante dalle clausole contrattuali”.
22 Ne discende pertanto, secondo l'appellante, che, a fronte della verifica sollecitata sulla nullità della clausola relativa al tasso leasing del contratto in oggetto ed a fronte della invocata discrepanza tra il TIR indicato nel detto contratto e il TAN effettivamente applica- to al rapporto come ricostruito dalla perizia di parte del Dott. prodotta (doc. 5 fasc. I Per_3
grado), ha errato il Tribunale a non ritenere, sotto tale aspetto, l'operazione violativa della normativa sulla trasparenza proprio sotto l'aspetto sopra evidenziato dalla Suprema Corte, secondo cui il calcolo del TAN rapportato alla base annua e non invece alla cadenza infran- nuale di pagamento delle rate (nel caso di specie mensile), ha certamente integrato gli estremi di quella opacità dell'operazione da un punto di vista della valutazione economica ben evidenziata dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia UE, richiamata nella pronuncia della Cassazione sopra menzionata, che avrebbe dovuto portare all'accoglimento della do- manda riconvenzionale della e non al suo rigetto. Pt_1
Ai sensi dell'art. 342 cpc, l'appellante chiede che la Corte, differentemente da quan- to statuito dal Tribunale, accerti e dichiari la divergenza tra il TIR indicato nell'art. 4 del contratto di leasing ed il TAN [la confusione tra TAN e TAEG, è propria dell'atto di appel- lo, n.d.r.] effettivamente applicato più sfavorevole all'appellante, dichiarando la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, comma VII e per l'effetto accolga la domanda riconvenzionale svolta in primo grado, con declaratoria di nullità dell'art. 4 del contratto di leasing e sostituzione automatica del tasso di interesse applicato con il tasso di legge ex art. 1419 II comma c.c, condannando l'appellata alla restituzione di € 214.054,18 pari ai maggiori interessi pagati per il leasing rispetto a quelli convenuti in contratto.
Le difese dell'appellata.
Si è costituita in giudizio , che nelle more ha Controparte_1
incorporato , contestando le censure mosse da parte appellante nei confronti CP_8
della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia ex art.342 cpc che ex art.348 bis cpc.
Il passaggio in decisione.
23 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dichiarata la con- tumacia di , , GU Banca SpA, quale procuratrice di Canada Parte_3 Parte_4
SPV srl, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 8-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D
45+20).
Motivi della decisione
1.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, avendo l'appellante analiticamente indicato i capi della decisione (tre capi) impugnati e specifica- mente articolato le censure in fatto e in diritto, così come sopra riportate, né l'appello può considerarsi manifestamente infondato.
2.- Ciò detto, il primo motivo d'appello è infondato e va respinto. La sentenza di primo grado va confermata sia pure con una diversa motivazione della decisione di rigetto.
Va ricordato che l'art.17 delle condizioni generali del contratto di leasing regola gli effetti della risoluzione anticipata prevedendo l'obbligo dell'utilizzatore: (a) di restituire immediatamente il bene oggetto di contratto alla concedente;
(b) di corrispondere al conce- dente le spese sostenute per l'eventuale recupero e riparazione del bene;
(c) di versare i cor- rispettivi scaduti e non pagati, maggiorati degli interessi di mora nella misura indicata all'art.5 delle condizioni generali di contratto;
(d) in caso di ritardata restituzione del bene e fino alla sua riconsegna, a titolo di indennità, un importo pari al corrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora;
(e) di versare i canoni a scadere, attualizzati al tasso indicato nel contratto. Dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore va però dedotto quan- to eventualmente ricavato dalla vendita dei beni (al netto dell'IVA) o il diverso importo as- sunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo assicurativo. Infine, salvo che la vendita o ricolloca- zione dei beni avvenga a mezzo commissionario o altro ausiliario nominato dal giudice, è disciplinato un procedimento di vendita che prevede la preventiva informazione all'utilizzatore, con possibilità di quest'ultimo d'indicare il nominativo di eventuale acqui- rente a condizioni migliori.
24 E' evidente che il regolamento convenzionale, in punto di effetti economici per il caso di risoluzione anticipata, è corrispondente a quello poi previsto dalla L.124-17, con l'unica differenza che il comma 138 (di questa legge) afferma il diritto dell'utilizzatore sul ricavato della vendita e stabilisce che il concedente deve corrispondere tale ricavato dedotte le somme dovute per canoni scaduti e non pagati, mentre la clausola n. 17 prevede che le ragioni dell'utilizzatore trovino tutela (eventuale), in considerazione dell'esito della ricollo- cazione del bene, soltanto una volta soddisfatte quelle del concedente.
In altre parole, in caso di risoluzione del contratto per fatto dell'utilizzatore, questi è tenuto a pagare alla concedente i canoni scaduti e non pagati e quelli a scadere, attualizzati, ma ha diritto a che da tali somme sia dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni (al netto dell'IVA) o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione.
Il Giudice di prime cure ha ricordato che “l'art. 1526 comma 2° c.c. consente alle parti di pattuire che, come previsto nel contratto oggetto di causa, “le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità”, nel qual caso “il giudice, secondo le circostan- ze, può ridurre l'indennità convenuta”. Ne deriva che la previsione contrattuale in que- stione non può essere ritenuta di per sé contraria a norme imperative, essendo rimesso al
Giudice accertare se sia manifestamente eccessiva agli effetti dell'art. 1384 c.c. la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, dovendosi a tal fine considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conse- guibili dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. III 17 gennaio
2014 n. 888). Nel caso di specie, come detto, all'art. 17 del contratto, le parti hanno effetti- vamente previsto che l'utilizzatrice dovesse restituire il bene oggetto del contratto di lea- sing e pagare i canoni scaduti rimasti insoluti, oltre agli eventuali interessi moratori, e che la concedente potesse trattenere i canoni già pagati;
inoltre, hanno anche pattuito che la
Concedente dovrà dedurre dall'importo dovutole quanto ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene”.
Ha respinto, tuttavia, la domanda di restituzione sul rilievo che “il ragionamento posto alla base della tesi degli opponenti, secondo cui il canone dovrebbe essere imputato
25 per metà a “prezzo” e per la restante “metà” a godimento non appare fondato su alcun dato normativo o contrattuale, con la conseguenza che l'affermazione degli opponenti, se- condo cui la Banca concedente dovrebbe restituire una somma sarebbe pari alla metà di quella versata, ovvero pari ad € 269.383,13 rispetto all'importo corrisposto di €
538.676,25, appare anch'essa infondata. E così, per come proposta, risulta infondata an- che la domanda riconvenzionale, ancora proposta al punto C1) dell'atto di citazione, volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo versato quali canoni scaduti”.
E ha respinto anche la domanda di pagamento dell'ingiungente, osservando che “al fine di verificare se la Banca possa avere tratto un'ingiusta locupletazione dall'affare, si deve considerare che la Banca non ha richiesto il pagamento integrale dei canoni ma solo il pagamento di quelli scaduti e che, pertanto, si deve sommare l'importo dei canoni già versati e di quelli scaduti da versare, per come richiesti in questa sede, al valore dell'imbarcazione al momento della restituzione da parte di alla Banca con- Parte_1 cedente e raffrontare tale importo con l'importo che la Banca avrebbe tratto dal buon esito dell'affare. In questo senso, si deve considerare che ha complessivamente Parte_1 versato l'importo di € 1.103.483,75 quale maxi-canone iniziale, tramite la permuta dell'imbarcazione, nonché la somma di € 538.676,25 e che l'importo dei canoni ancora da versare a titolo di capitale da parte dell'utilizzatore perché richiesta in questa sede am- monta ad € 614.769,13; quanto al valore dell'imbarcazione, gli opponenti, al punto A4) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, hanno richiamato il valore dell'imbarcazione al momento della restituzione, per come stimato nella consulenza tecni- ca d'ufficio già redatta nell'ambito della causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Prato
(docc. 7 e 8 fasc.opponenti), pari ad € 2.800.000,00. Dunque, sommando questi importi, deve ritenersi che la Banca, pur a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice Pt_1
abbia ottenuto dall'operazione la complessiva somma di € 5.056.929,13. Ed allora,
[...] tenuto conto dell'importo massimo del finanziamento, si deve concludere che l'importo che la Banca opposta verrebbe a trarre dall'operazione laddove, oltre a mantenere la proprie- tà del bene oggetto del leasing ed a trattenere gli importi già versati dall'utilizzatrice, po- tesse altresì ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non versati, sarebbe tale da deter- minare un'ingiusta locupletazione della stessa Banca concedente. Dunque, l'opposizione a
26 decreto ingiuntivo proposta da appare sotto questo profilo fondata e merite- Parte_1
vole di accoglimento. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere inte- gralmente revocato”.
Nel respingere tali domande il tribunale è incorso in un evidente errore, consistito nel fatto che se è vero che la concedente, in caso di risoluzione, ha diritto alla restituzione del bene, oltre al pagamento dei canoni scaduti e non pagati e di quelli a scadere, attualizza- ti, e, altrettanto vero, che essa deve sottrarre dalle somme complessivamente ricevute il va- lore di ricollocazione del bene. E, soltanto fatta questa operazione, è possibile verificare se vi sia o meno un credito nei confronti dell'utilizzatore o se invece sussiste un diritto dell'utilizzatore ad un'eventuale differenza (e, in ipotesi, un'ingiusta locupletazione).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato ripetutamente che “in tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utiliz- zatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al paga- mento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene og- getto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore” aggiungendo che “questa clausola (cd. patto di deduzione) de- ve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commercia- le (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di con- testazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sa- rà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente “(Cfr, fra tante, Cass. civ.28022/21; 10249/22; 16632/2023).
Ancora di recente, la Corte di legittimità ha ribadito che “nel caso di leasing trasla- tivo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017
(per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente al- la relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è
27 parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe trat- to dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giu- dice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscetti- bile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore) (cfr., Cass. civ.26518/2024).
Pertanto, una clausola quale quella in esame (art.17 delle condizioni generali di con- tratto) che preveda l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipien- te di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore non solo è valida ma non può dirsi nemmeno integrare una clausola penale eccessiva, come risulta evidente facendo applicazione dei principi elaborati dalla corte di legittimità al caso di spe- cie.
Va considerato, al riguardo, che non risulta dagli atti del processo se il bene sia stato ricollocato e per quale valore. In difetto di tale prova deve ritenersi come non allocato il bene e, in un'ottica di esecuzione in buona fede del contratto, dal quantum dovuto dall'utilizzatore va detratto il valore equo di mercato del bene.
A tal fine, nel presente giudizio può essere utilizzata, come suggerito dalla stessa appellante, la CTU Ing. (doc.8 di parte appellante), espletata nel diverso giudizio de- Per_2
finito dal tribunale di Prato, sopra richiamato, che ha visto come parte anche l'appellata.
In tale consulenza, il perito stabiliva qual era il valore dell'imbarcazione ELLE-
alla data del 30.6.2009 (che era la data della consegna contrattualmente concorda- Pt_10
ta), pari a quello da contratto, e la svalutazione della stessa per il ritardo nella consegna dal giugno 2009 al novembre 2010, fissato nel 3% annuo.
Invero, in detta perizia l'Ing. precisava che, di norma, dopo l'immatricola- Per_2
zione, nei primi anni di vita, un'imbarcazione subisce una svalutazione attorno al 5% an- nuo. Il caso sottoposto alla sua attenzione aveva questa particolarità (v. pag.4 e 5 della con-
28 sulenza), e cioè che l'imbarcazione era stata immatricolata soltanto nel febbraio 2011 e che non di meno (anche per il periodo precedente) una svalutazione andava riconosciuta, sia pu- re nella minor misura del 3% annuo, in ragione del fatto che la barca, ancorché non imma- tricolata, non era rimasta solo in cantiere ma anche in mare per completamento lavori e prove e ciò poteva avere inciso sul suo valore.
In base a tale perizia (v. pag. 4-5) il valore dell'imbarcazione al momento della for- zata consegna dal fornitore alla concedente in data 15.11.2010 era pari ad euro 3.303.484 meno euro 198.208 (per la svalutazione per il periodo 2009-2010), per un valore di euro
3.105.276.
Il valore di tale imbarcazione, applicando il coefficiente di svalutazione del 3% an- nuo per periodo successivo alla forzata consegna (novembre 2010) e sino all'immatricola- zione (febbraio 2011) scende ad euro 3.081.986.
Applicando poi per il periodo successivo all'immatricolazione (febbraio 2011) e si- no alla data di riconsegna alla concedente, avvenuta a metà luglio 2016 (dopo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria), il coefficiente di svalutazione del 5% annuo indicato nella perizia il valore equo dell'imbarcazione alla data di riconsegna alla concedente Per_2
può essere stimato in euro 2.157.390,20 (pari a euro 3.081.986, valore a febbraio 2011 me- no euro 924.595,80 di svalutazione per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, repu- tando, quanto a quest'ultimo anno, che si debba considerare l'intera stagionalità 2016, po- sto che la riconsegna avvenuta in piena stagione (maggio-settembre) fa ritenere che il bene non potesse essere ricollocato nell'immediato o messo a reddito subito, con conseguente perdita dell'intera stagione estiva;
sull'importanza della stagionalità ai fini de quibus si ve- da pag.4 della perizia . Per_2
Sommando i canoni scaduti (oggetto del decreto ingiuntivo), pari ad euro
614.769,13 (alla data del 10.5.2016) con quelli a scadere (canoni dal 58° 120) pari ad euro
(1.741.447,90, oltre IVA), come risultanti dalla scrittura privata 2.4.2011, che ha modifica- to e integrato il contratto di locazione finanziaria concluso nell'anno 2009 (punto sul quale si tornerà fra poco), previa loro attualizzazione, e così al solo importo in linea capitale di euro 1.558.054,61 (oltre IVA), come risultante dall'estratto conto certificato ex art.50 TUB
29 prodotto in fase monitoria, nonché al prezzo di riscatto finale (2.169,67 euro), si ottiene la somma di euro 2.174.993,41.
Ne discende che, applicando nei termini sopra riferiti l'art.17 delle condizioni gene- rali di contratto, non è apprezzabile una differenza a favore dell'utilizzatore, residuando un credito a favore della concedente di euro 17.603,21.
Inoltre, anche considerando nell'ottica dell'art.1526, co.2 c.c. e dell'art.1384 i cano- ni riscossi dall'aprile 2011 al giugno 2013 (per € 538.676,25), la valutazione complessiva non cambia tenuto conto che nell'operazione per cui è causa l'appellata ha sostenuto pacifi- camente costi per circa 2.200.000,00 euro (per l'acquisto del bene e il pagamento dei primi tre SAL, oltre agli ulteriori costi indicati nella scrittura del 2-4-2011, su cui infra), per cui ha conseguito ricavi per euro 521,073,04 (pari alla differenza tra euro 538.676,25 –euro
17.603,21) che per il periodo dal marzo 2009 (data di stipula della locazione finanziaria) al marzo 2016 (data di risoluzione del contratto de quo) è significativamente inferiore al TAE del 5,3601% indicato nel contratto di leasing.
In altre parole, essendo la clausola n.17 delle condizioni generali valida ed integran- do una penale non manifestamente eccessiva, la sentenza di primo grado è errata ma in danno dell'appellata, che però non ha proposto appello incidentale. Dal che discende il ri- getto del primo motivo d'appello.
3.- Nell'esaminare il secondo motivo va premesso che il contratto di locazione fi- nanziaria fu concluso per acquistare un bene (uno yacht) in corso di costruzione.
La società utilizzatrice aveva già individuato il bene che la società concedente avrebbe dovuto acquistare e aveva già stipulato con il fornitore nell'anno 2008 una propo- sta di acquisto del bene. In particolare, in data 17.10.2008 fu sottoscritta da con Parte_1
IAn Yacht una proposta di acquisto per un'imbarcazione nuova da costruire (modello Ja- guar 80 Sport) per il prezzo di euro 3.303.484,75, che prevedeva queste condizioni di pa- gamento: euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, euro 1.103.483 mediante per- muta dell'imbarcazione Decò, modello Sanlorenzo 80, che avrebbe dovuto essere conse- gnata entro il 31.10.2008, ed euro 2.200.000,00 a stato avanzamento lavori, con data di consegna prevista per giugno 2009 (v. doc.2 parte appellante).
30 Tale proposta costituisce, in sostanza, la base del contratto di locazione finanziaria concluso dalle parti in causa in data 9-3-2009.
Nella premessa di tale contratto si dice che l'utilizzatrice richiede alla concedente di acquistare presso l'imbarcazione da diporto meglio individuata nella Controparte_6
stessa premessa (che è quella di cui alla proposta di acquisto sopra indicata), in corso di co- struzione, con scafo e coperta realizzati, per un controvalore di euro 700.000,00, oltre IVA
e di stipulare con il fornitore un contratto d'appalto per il completamento dell'imbarca- zione;
nella stessa premessa si dà atto che il progetto era stato già concordato dall'utilizza- tore con il fornitore con il quale era stato già preventivamente concordato il prezzo da paga-
Parte re a
Il contratto di locazione finanziaria dà quindi conto, fra l'altro, del costo complessi- vo dell'imbarcazione (importo massimo finanziato), pari ad euro 3.303.483,75, cioè il costo già concordato tra utilizzatore e fornitore;
del corrispettivo della locazione finanziaria pari a complessivi euro 3.996.780,68, oltre IVA se dovuta, da restituirsi in n.120 rate, di cui la prima (c.d. maxirata) di euro 1.203.483,75, e le rimanenti n.119 così determinate: n.18 di euro 15.000,00 cadauna;
n.18 di euro 18.000,00 cadauna;
n.18 di euro 21.000,00 ciascuna;
n.18 di euro 24.000,00 cadauna;
n.18 di euro 27.000,00 cadauna;
n.29 di euro 31.148,17 ciascuna, nonché di tutte le altre condizioni economiche del rapporto (art.5 e ss.).
In esecuzione di tale contratto stipulò in data 10-3-2009 con il fornitore il CP_5 contratto di acquisto dell'imbarcazione in corso di costruzione per il prezzo di euro
700.000,00, oltre IVA. E sempre in data 10-3-2009 il fornitore e l'utilizzatore CP_5 stipularono il contratto di appalto per il completamento dell'esecuzione dell'imbarcazione.
Il corrispettivo dell'appalto era fissato in euro 2.603.483,75, oltre imposte. Tale prezzo sa- rebbe stato pagato a stato avanzamento lavori in quattro SAL, del seguente importo: euro
600.000,00 (di cui euro 100.000,00 era stato già versato dalla società , euro Pt_1
400.000,00, euro 350.000,00, euro 1.253.483,75. In relazione all'ultimo SAL il contratto precisa che avrebbe versato soltanto la somma di euro 400.696,75, posto che alla CP_5 data del SAL era presumibile che l'imbarcazione di proprietà de permutata al Parte_1
fornitore, per il valore di euro 1.103.483,75, sarebbe stata già consegnata (per cui euro
31 1.504.180,50, pari al valore dell'ultimo SAL al lordo dell'IVA, meno euro 1.103.483,75= euro 400.696,75).
Sovveniva poi un complesso contenzioso relativo ai tempi e ai modi di esecuzione dell'appalto, di cui si è detto sinteticamente sopra, che coinvolgeva, da un parte l'appaltatore, e dall'altra parte, la concedente e l'utilizzatrice, e che riverberava i propri ef- fetti sul contratto di locazione finanziaria che rileva nel presente giudizio nel senso che l'utilizzatrice e la concedente in data 2-4-2011 sottoscrivevano una “scrittura privata di va- riazione al contratto di locazione finanziaria a SAL n.1168853” (doc.1 bis di parte appel- lante).
Con tale scrittura, che è stata prodotta in maniera parziale mancando le pagg.4 e 6, dato atto nelle premesse delle vicende relative, fra l'altro, al contratto d'appalto, e che l'imbarcazione oggetto del leasing veniva consegnata soltanto in occasione della detta scrit- tura, dopo che era stata acquisita dal fornitore mediante procedimento di esecuzione forza- ta, le parti convenivano di variare il contratto di locazione finanziaria, fermo restando il
TAE previsto nel contratto originario e le altre condizioni ivi pattuite, nel senso che era messo in ammortamento dalla data di sottoscrizione della scrittura de qua (2-4-2011) il solo corrispettivo parziale di euro 2.179.145,58, costituito dalla somma dei costi sino a quel momento sostenuti dalla concedente ed elencati alle lettere A), B), C) dell'art.5 (per l'acquisto dello scafo e il pagamento dei primi tre SAL), nonché degli oneri di prelocazione e delle spese capitalizzate di cui alla lett.D) sempre dell'art.5.
Per l'effetto il corrispettivo della locazione finanziaria, così come originariamente determinato all'art.4 del leasing, doveva intendersi variato come segue, fermo restando quanto previsto dal successivo art.6, lett. a): primo canone di euro 1.203.483,75, oltre IVA: già corrisposto prima della sottoscrizione della scrittura quanto ad euro 100.000,00, oltre
IVA, e da riconoscere alle condizioni e modalità previste dal successivo art.6, lett.a) quanto ai residui euro 1.103.483,75=; b) successivi 119 canoni mensili dei seguenti importi, oltre
IVA: (i) 18 canoni di importo di euro 15.000,00 ciascuno;
18 canoni dell'importo di euro
18.000,00 ciascuno;
n.18 canoni dell'importo di euro 21.000,00 ciascuno;
18 canoni di euro
24.000,00 ciascuno;
18 canoni di euro 27.000,00 ciascuno;
29 canoni di euro 30.049,91 cia- scuno (l'ammontare delle sole 119 rate è pari ad euro 2.761.447,39; compreso invece
32 l'importo del maxi canone, l'ammontare sale ad euro 3.964.931,14). Il prezzo di riscatto era confermato nell'1% del costo dell'imbarcazione, pari ad euro 2.179,15.
All'art.6 (revisione del corrispettivo della locazione finanziaria) era precisato che, in ragione del possibile esito (negativo) del pendente giudizio con il fornitore e qualora fosse dovuta un'ulteriore somma in relazione all'appalto, questa sarebbe stata pagata con le se- guenti modalità: lett.a) fino ad euro 1.103.183,75, oltre IVA, sarebbe stata versata dal forni- tore direttamente all'utilizzatore; lett.b) la somma eccedente tale importo e fino alla concor- renza massima di euro 20.854,42 dalla concedente, con conseguente necessità, in tal caso, di revisione del corrispettivo della locazione finanziaria;
lett.c) l'ulteriore somma, ecceden- te quella di cui alla lett.b), sarebbe stata a carico dell'utilizzatore.
Sempre l'art.6, co.2, precisava che “al verificarsi delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b), l'Utilizzatore resta sin d'ora obbligato a sottoscrivere un ulteriore accordo in- tegrativo del Leasing (di seguito definito per brevità anche Secondo Accordo Integrativo) finalizzato alla definitiva determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria e del prezzo di riscatto ed alla conseguente messa in ammortamento dell'ulteriore costo sostenu- to dalla concedente”.
Ora, alla data di sottoscrizione della scrittura in esame era ancora pendente il con- tenzioso con il fornitore innanzi al tribunale di Prato, di ciò si dà atto nelle premesse della scrittura e di ciò si tiene conto nell'art.8, in cui le parti regolano i rapporti in ragione del possibile esito del giudizio pendente nei confronti del fornitore, che sarebbe stato definito soltanto con la sentenza n.196/2016 del tribunale di Prato, depositata in data 29-2-2016, e cioè pochi giorni prima della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione per cui è causa.
Alla data di sottoscrizione della scrittura 2-4-2011 la permuta dell'imbarcazione
Decò' a favore del fornitore non era stata ancora fatta. Con la sentenza 196/2016 il tribuna- le di Prato avrebbe poi accertato, infatti, “il perfezionamento del contratto di permuta tra
a e il conseguente trasferimento della proprietà in capo Parte_1 Controparte_6 all'opponente dell'imbarcazione da diporto motor yacht denominata “Decò”, modello
“San Lorenzo”, iscritta a Roma 10242 D, Call sign I.O. 2389, e dichiarato Parte_1 obbligata a consegnare la predetta imbarcazione a ”. Controparte_6
33 In altre parole, con la scrittura privata 2-4-2011 le parti in causa presero atto del contenzioso esistente, confermarono l'impianto della locazione finanziaria conclusa nel
2009 ma mettendo a reddito soltanto l'importo di euro 2.179.145,58: la maxi rata iniziale, infatti, in ragione del contenzioso esistente con l'appaltatore non era stata in realtà pagata, e le parti stabilivano all'art.6, lett.a) – in linea peraltro con quanto previsto dal contratto di locazione del 2009 e dal contratto d'appalto sopra mentovato – che essa sarebbe stata paga- ta dall'utilizzatore direttamente al fornitore (e non alla concedente) con la permuta del be- ne, sino all'importo di euro 1.103.183,75, oltre IVA, mentre l'eventuale importo ecceden- tario tale cifra (in caso di esito negativo del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Prato) ma fino alla concorrenza massima di euro 20.854,42, sarebbe stato sopportato dalla conce- dente.
Ciò detto, anche il secondo motivo d'appello è infondato.
La decisione di primo grado va confermata sia pure con un'integrazione della moti- vazione.
E' corretto infatti il rilievo del giudice di primo grado che, a seguito della modifica dell'aprile 2011, restava la struttura finanziaria dell'operazione di leasing ed era irrilevante a tal fine che il maxi canone fosse pagato dall'utilizzatore direttamente al fornitore piuttosto che alla concedente e che tale pagamento fosse differito all'esito della sentenza del tribuna- le di Prato.
Diversamente da quanto reputato dall'appellante la variazione contrattuale del 2011 non apporta, infatti, alcuna significativa modifica alla struttura della locazione finanziaria del 2009 e del correlato contratto d'appalto, tali strumenti negoziali prevedendo sin da subi- to che il maxi canone iniziale sarebbe stato pagato dall'utilizzatore mediante la permuta dell'imbarcazione Deco', così come concordato con il fornitore nella proposta d'acquisto del 2008 e ribadito nel contratto d'appalto concluso in data 10-3-2009, sopra richiamato.
Ciò che cambia, con la scrittura del 2011, è che le parti prendono atto del contenzio- so pendente con il fornitore e sostanzialmente danno atto che il maxi canone, che avrebbe dovuto essere pagato mediante la permuta dell'imbarcazione Deco', non era stato ancora pagato perché in ragione del contenzioso in essere tale imbarcazione non era mai stata con-
34 segnata al fornitore/appaltatore e, proprio in ragione del possibile esito di tale contenzioso, le parti dettano la disciplina di cui agli artt.6 e 8, sopra richiamati.
D'altro canto, una verifica immediata dell'erroneità del complessivo ragionamento sotteso al motivo d'appello in esame è offerta da questa considerazione: se fosse vero quan- to sostenuto dall'appellante l'importo di euro 1.103.183,75 andrebbe sottratto al valore equo del bene consegnato alla concedente, con il che il valore del bene si ridurrebbe, ai fini dell'art.17 delle condizioni generali di contratto, esaminato in occasione del primo motivo d'appello, da euro 2.103.836,88 ad euro 1.000.653,13. Da ciò conseguirebbe che il credito dell'appellata non sarebbe più di euro 71.156,53 ma di euro 1.071.809,66.
In sintesi, il motivo in esame, alla luce delle considerazioni testé svolte, nonché di quelle prima sviluppate sull'art.17 delle condizioni generali di contratto e sul primo motivo d'appello, va respinto.
4.- Nell'esaminare il terzo motivo d'appello è opportuno richiamare, anzitutto, il contenuto dell'atto d'opposizione introduttivo del giudizio di primo grado. In tale atto (e in relazione alla domanda riconvenzionale in esame) l'opponente, richiamando la perizia del proprio consulente ed assumendo una divergenza tra il TAEG indicato in contratto Per_3
(pari al 5,360%) e il TAEG effettivamente applicato (pari al 5,497%), chiedeva l'applica- zione dell'art.117, co.7 TUB, con conseguente richiesta di restituzione dei maggiori inte- ressi pagati indebitamente.
Tale impostazione era ripresa negli stessi termini nei successivi atti processuali di primo grado e da ultimo nella comparsa conclusionale. Soltanto nella memoria di replica depositata in primo grado, l'opponente poneva per la prima volta la questione del c.d. tasso leasing, richiamandosi a Cassazione 13 maggio 2021 n. 12889, nel frattempo intervenuta.
In tale scritto difensivo l'opponente deduceva che la Corte di Cassazione, superando il tema formalistico della riconducibilità del tasso del contratto di leasing oggetto di causa all'uno o all'altro indice (TAN-TEG), aveva ribadito il principio sostanzialistico della tra- sparenza del tasso ben sintetizzato nel seguente passo: “in tema di determinazione del tasso di leasing, la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 del D.Lgs 385/1993 trova ap- plicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un
35 ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che reggono le modali- tà di pagamento, si da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente ine- spresso e indeterminato, oltre a non corrispondere a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore, e non allorchè il tasso sia determinabile per relationem”.
Ciò premesso, la decisione di primo grado va confermata sia pure con una diversa motivazione.
Il contratto di locazione finanziaria in atti indica il TAE (e non il TAEG) nella misu- ra del 5,3601% (art.4). Il tasso annuo effettivo è il tasso ottenuto dalla capitalizzazione dei tassi periodali effettivi (ottenuti dividendo il TAN per il numero dei periodi applicati ad ogni rata su base annuale).
La perizia di parte confonde tale tasso con il TAEG che indica, invece, il costo tota- le di un'operazione di finanziamento e tiene conto non solo degli interessi sul prestito ma anche di tutti gli oneri relativi al contratto di credito. Il TAEG è un indicatore sintetico di costo, rilevante in materia di trasparenza bancaria.
Non ha senso pertanto dire, come fatto nella perizia di parte e ripreso nell'atto d'opposizione, che c'è una discrasia tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG effettiva- mente applicato, perché il contratto non indica il TAEG ma il TAE ed è normale che il
TAEG sia diverso dal TAE e ad esso superiore, includendo anche gli altri oneri del finan- ziamento.
Sempre in questa prospettiva, diverso dal TAE e dal TAEG è ancora il c.d. TIR, o tasso leasing.
Nelle disposizioni in materia di trasparenza della Banca d'IA, che hanno introdot- to l'obbligo di indicare nei contratti di locazione finanziaria il c.d. tasso leasing, questo tas- so è definito come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicu- rativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investi- to per l'acquisto del bene e relativi interessi" (v. provvedimento del 25/7/2003, sez. II, par.
3.1, nota 2, ratione temporis applicabile).
36 Il tasso leasing, al pari del TAEG, è un indicatore sintetico (o equivalente) di costo che tiene conto del pagamento dei canoni e del costo del riscatto ed è previsto solo dalla di- sciplina secondaria in materia di trasparenza e serve, in sostanza, per valutare (e comparare) la convenienza dell'investimento. In particolare, esso non è il tasso debitore nominale
(TAN), cioè il tasso sulla cui base è costruito il piano dei pagamenti dei canoni di leasing, né il TAE, che misura il costo del finanziamento comprensivo della capitalizzazione perio- dale degli interessi.
A tale indice (tasso leasing), come anche al TAEG, non è applicabile il disposto dell'art. 117 TUB, che si riferisce al tasso debitore e non ad indici diversi previsti a fini di trasparenza.
Sul punto, con riferimento specifico all'ISC/TAEG, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è pacifica nell'affermare che in tema di contratti bancari l'indice sintetico di co- sto (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sinte- tico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre con- dizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr., fra tante, Cass. civ.39169-214597-23; 14000-23; 7382-25).
Con riferimento, invece, al c.d. tasso leasing si registra il precedente distonico ri- chiamato dall'appellante.
Tale arresto si basa su richiami a precedenti della Corte di Giustizia UE, resi pacifi- camente in fattispecie di credito al consumo, che non possono essere estesi al di là dello stretto perimetro (contratti di credito al consumo e tutela dei consumatori) d'intervento del- la Corte dell'Unione Europea.
Ciò è tanto vero che la sentenza richiamata dall'appellante non risulta nemmeno massimata dal Massimario della Corte di Cassazione ed è stata disattesa nei percorsi argo- mentativi in successive pronunce della stessa Corte di legittimità, finanche in alcune scritte dalla stessa relatrice. Pronunce nelle quali, con un diverso approccio di tipo sostanzialistico, si è affermato che l'indicazione del tasso leasing non è necessaria ex art.117 TUB e il tasso non è indeterminato ex art.1346 cc quando sia ricavabile comunque dal contratto.
37 In questo senso, anche di recente, Cass. civ. 711/2025 ha affermato che “in tema di leasing immobiliare, [finanche] la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma”.
Poco prima, Cass. civ. 29530/24 aveva ribadito che “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rin- vio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi indi- viduare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della tra- sparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire
o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”.
In sintesi, il c.d. tasso leasing non rientra nel perimetro d'applicazione dell'art.117, co.4 e 7 TUB;
in ogni caso, gli elementi presenti nel contratto, tra cui il costo del bene, il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria ripartito per rate, il prezzo di riscatto, il numero e l'importo delle rate, il TAE in base al quale è stato calcolato il corrispettivo del- la locazione finanziaria, l'assenza di indicizzazione/adeguamento del corrispettivo (v. art.6, che esclude per tutta la durata del rapporto l'adeguamento del corrispettivo), le spese e i co- sti di gestione ammnistrativa, analiticamente indicate nella clausola n.8, avrebbero consen- tito di facilmente determinarlo, mettendo la contraente in condizione di fare le valutazioni del caso sull'opportunità e sulla convenienza dell'investimento.
Così integrata la motivazione della decisione impugnata, anche il terzo motivo l'appello va respinto.
5.- In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e so- no liquidate in dispositivo, in difetto di notula in atti (DM 55/14, e ss. mod., causa di valore
38 compreso tra euro 1.000.000 ed euro 2.0000.000; parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parame- tro minimo per la fase 3, esauritasi con la sola trattazione).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata e dando atto che sussisto- no a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unifica- to;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dell'appellata, liquidate in complessivi euro 29.033,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 9-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 246/2023, promossa
DA
con sede in Roma, Via Timavo, 12, in persona del l.r. p.t., Parte_1
P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico Lucarelli del foro di P.IVA_1
Roma (C.F. , pec: ; fax C.F._1 Email_1
[... 06 -3200101) e Jacopo De Fabritiis del foro di Firenze ( , pec: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
secondo in Firenze, Viale Lavagnini, 20, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegato telematicamente all'atto d'appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in , Piazza Sa- Controparte_1 CP_1
limbeni n. 3, C.F. , quale soggetto che ha incorporato P.IVA_2 [...]
, (in sigla Controparte_2 Controparte_3 [...]
[..
[...] [
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_4
allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Giordano Balossi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio CodiceFiscale_3 dell'Avv. Maria Vittoria Moretti (C.F. , sito in 50129 Firenze (FI), C.F._4
Viale Spartaco Lavagnini n. 20.
APPELLATA
E
PRESTA LUCIO, PEREGO PAOLA, GUBER BANCA S.P.A. QUALE PRO-
CURATRICE CANADA SPV SRL.
PARTI CONTUMACI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 598/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 07/07/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni di- versa domanda ed eccezione avversaria, accogliere il presente appello e, in riforma in par- te qua della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Siena n. 598/2022, pubblicata il 7 luglio 2022, accogliere le seguenti domande riconvenzionali rigettate in primo grado, che di seguito si trascrivono come riportate nelle conclusioni di primo grado : b.
2. in via ri- convenzionale:
2.1. accertare e dichiarare la creditrice del Pt_1 Parte_2
e condannare l'opposta al pagamento dell'importo complessivo di €
[...]
1.595.710,36, di cui: - € 269.383,13, per restituzione del 50% della quota di “prezzo” dei canoni di leasing pagati, previo accertamento dell'equo indennizzo spettante all'opposta ex art. 1526, II comma c.c.; - € 214.054,18 per restituzione dei maggiori interessi pagati per il leasing rispetto a quelli convenuti in contratto, previo accertamento e declaratoria di nulli- tà ex art. 1418 I comma, dell'art. 4 del contratto di leasing e sostituzione automatica del tasso di interesse applicato con il tasso di legge ex art. 1419 II comma c.c.; - ed €
1.103.483,75 per restituzione del maxi canone iniziale pagato da per conto di Parte_1
al fornitore dell'imbarcazione Ellepione, IAn Yacht.
2.2. In subordine: - ac- CP_5
certare e dichiarare la creditrice della della maggiore o minore som- Pt_1 CP_5 ma eventualmente accertata per i suddetti titoli sub 2.1 all'esito della CTU, e condannare
2 l'opposta al pagamento di tali somme a favore de al netto della compensazio- Parte_1
ne degli eventuali crediti dalla stessa accertati nel presente giudizio. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. In via istruttoria: - ammettere CTU contabile al fine di: 1) ricostruire il TAEG (Tasso effettivo globale) applicato nell'esecuzione del contratto di leasing di cui è causa e verificare se lo stesso sia conforme al Tasso contrattuale convenuto, quantificando eventuali interessi in- debitamente applicati e procedendo al ricalcolo con i tassi sostitutivi previsti dalla Legge;
2) determinare la quota di “godimento” dei canoni del leasing oggetto di causa, costituen- te l'equo indennizzo ex Art. 1526 c.c. II comma, indicando la restante quota di “prezzo”.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare inam- missibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 598/2022, Rep. n. 1011/2022 del 07 lu- glio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 04 giugno 2022 e pubblicata in data 07 luglio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 619/2019, a norma dell'art. 348 bis
c.p.c., come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da rigettarlo integralmente Parte_1
in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti, con conse- guente conferma della sentenza n. 598/2022, Rep. n. 1011/2022 del 07 luglio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 04 giugno 2022 e pubblicata in data 07 luglio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 619/2019; In via istruttoria: - dichiarare inammissi- bile ed impercorribile o, comunque, rigettare l'istanza istruttoria così come avanzata da
[...]
per tutti i motivi di cui in atti, con conseguente conferma della sentenza n. Parte_1
598/2022, Rep. n. 1011/2022 del 07 luglio 2022, emessa dal Tribunale di Siena in data 04 giugno 2022 e pubblicata in data 07 luglio 2022, nell'ambito del procedimento n. R.G.
619/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria e di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
3 1.- In data 22.12.2018 , Controparte_1 Controparte_4
(infra, ricorreva in via monitoria al Tribunale di Siena nei confronti della socie- CP_5
tà e dei suoi fideiussori, e , deducendo che in data Parte_1 Parte_3 Parte_4
9.3.2009 aveva stipulato con il contratto di locazione finanziaria n. 1168853, Parte_1 della durata di mesi 120, avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto a motore modello
“Jaguar 80”; che, in tale occasione, e sottoscrivevano atti di fi- Parte_4 Parte_3
deiussione in favore di essa ricorrente sino alla concorrenza di € 3.996.780,63; che, in ese- cuzione di detto contratto di leasing, la ricorrente aveva provveduto ad acquistare l'imbarcazione oggetto del contratto di leasing dal fornitore IAn Yacht Spa, come da fat- Pa ture prodotte, per complessivi € 2.050.0000; che si era resa inadempiente, Pt_1
omettendo di effettuare i pagamenti dei canoni concordati (successivi al giugno 2013, come da estratto contro prodotto in fase monitoria); che essa esponente, alla data di risoluzione del contratto di leasing (marzo 2016), vantava nei confronti dell'utilizzatrice un credito per complessivi € 794.607,48, di cui € 614.769,13 per canoni insoluti ed € 179.838,35 per inte- ressi di mora;
che il debito non era stato pagato anche a seguito dell'invio di lettere di mes- sa in mora del 3 ottobre e 2 novembre 2018 a mezzo raccomandata;
tutto quanto sopra de- dotto, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, ritenendo il credito certo, liquido, esi- gibile e fondato su prova scritta.
2.- In accoglimento di detto ricorso, il Tribunale di Siena emetteva il decreto ingiun- tivo n. 1871/2018 (RG. 4152/2018), con cui ordinava a quale debitrice princi- Parte_1
pale, e a e , quali fideiussori, di pagare a la somma di Parte_3 Parte_4 CP_5
€ 794.607,41, oltre interessi di mora convenzionali richiesti e spese legali, concedendo ter- mine di 40 gg. per proporre l'opposizione.
3.- La e proponevano tempestiva opposizione, Pt_1 Parte_3 Parte_4
incardinando la causa iscritta al n.619/2019.
Gli opponenti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio d'appello, procedeva- no ad una più articolata esposizione dei fatti di causa, rappresentando che:
Pa
- in data 17 ottobre 2008, concludeva con l' un Parte_1 Controparte_6 accordo per l'acquisto di una costruenda imbarcazione e, precisamente, di un natante a mo- tore modello “Jaguar 80 Sport” – denominato “ELLEPI ONE” –, con prezzo d'acquisto
4 complessivo fissato in Euro 3.303.483,75, franco cantiere, da versarsi con le seguenti mo- dalità: i) Euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da versare al momento della sot- toscrizione del contratto;
ii) Euro 1.103.483,00 quale controvalore dell'imbarcazione da di- porto a motore “Decò”, modello “San Lorenzo 80”, accettata in permuta dall' Controparte_6
iii) Euro 2.200.000,00 da versarsi in base allo stato avanzamento lavori;
[...]
- in data 9 marzo 2009 MPS L & F, quale concedente, e ( quale utiliz- Parte_1
zatore – armatore) stipulavano il contratto di locazione finanziaria n. 1168853 avente ad oggetto la copertura finanziaria dell'acquisto relativo all'imbarcazione sopra detta, che pre- vedeva : a) copertura finanziaria per un importo massimo di € 3.303.483,75, oltre imposte;
b) decorrenza dalla medesima data di sottoscrizione e durata di 120 mesi;
c) pagamento da parte dell'utilizzatore del corrispettivo della locazione finanziaria suddiviso in un “primo corrispettivo” (maxi canone iniziale) di € 1.103.183,75 al momento della consegna della barca e 119 corrispettivi (rate) mensili successivi, come meglio indicati all'art.4; d) tasso effettivo annuo pari al 5,3601%;
- in data 10 marzo 2009, MPS L & F, in considerazione del suddetto contratto di leasing, aveva acquistato da la proprietà della predetta imbarcazione in Controparte_6
costruzione, stipulando contratto di compravendita per atti Notaio Persona_1
del Distretto di Prato, rep. 37758, racc. 16953, versando il prezzo di € 700.000,00;
- in pari data, MPS L & F e avevano sottoscritto Controparte_6 Parte_1
in Prato un contratto di appalto, nel quale venivano stabilite le modalità di esecuzione dei lavori di completamento e finitura dell'imbarcazione in oggetto, con consegna e pagamento previsto in quattro diversi S.A.L., per il complessivo importo di € 2.603.483,75, i quali sa-
stati verificati da un perito scelto dall'utilizzatore; Pt_5
- a seguito della mancata consegna nei tempi concordati e dell'esito negativo della verifica del quarto ed ultimo SAL, sorgeva un contenzioso con l'appaltatore: veniva risolto il contratto di appalto con il IAn Yacht e l'imbarcazione, dopo una esecuzione CP_7
forzata per riconsegna, entrava in possesso di soltanto in data 15 novembre CP_5
2010, con consegnava all'utilizzatore solo ad inizio aprile 2011; Parte_1
- i ritardi nella consegna del bene avevano impedito di dare corso al rapporto di lea- sing nei tempi originariamente concordati e avevano comportato la necessità di sottoscrive-
5 re a fine Marzo 2011 una “scrittura privata di variazione” del contratto originario di leasing, con la quale le parti davano espressamente atto di voler mettere a reddito solo parte dell'importo massimo della copertura finanziaria concessa (€ 3.303.483,75= € 700.000,00 acquisto scafo + € 2.603483,75 appalto per completamento imbarcazione), indicando e ri- calcolando l'importo effettivamente finanziato e da rimborsare da in € Parte_1
2.179.145,58 (in 119 rate mensili consecutive), come espressamente indicato e ricostruito nell'art. 5 “Corrispettivo della Locazione finanziaria”, con espressa esclusione dal finan- ziamento dell'originario primo/maxi canone iniziale di € 1.203.483, 75, il cui onere di pa- gamento verso il fornitore IAn Yacht veniva assunto direttamente dall'Utilizzatore, in parte con il pagamento parziale (per € 100.000,00) del primo SAL di 720.000,00 e per la restante parte di € 1.103.183,75, tramite pagamento di parte del , quest'ultimo im- Pt_6
porto risultava a quella data già versato da alla IAn Yacht Spa mediante Parte_1
permuta di altra imbarcazione;
avrebbe pagato pertanto a saldo Controparte_4 della detta fattura di complessivi 1.504.180,50 solo l'importo di 400.696,75…” (v. art. 3, lett b) doc. 4 fasc primo grado);
- l'utilizzo dell'imbarcazione denotava fin da subito problematiche di esercizio e godimento, sia in ragione dei difetti di costruzione per i quali la barca non aveva superato il collaudo dell'ultimo SAL dell'appalto, sia di nuovi ed occulti vizi, che costringevano l'utilizzatore a interventi straordinari e spese ingenti continue;
Pt_1
- tale situazione aveva generato nel 2010, come sopra accennato, l'avvio di un com- plesso contenzioso avente ad oggetto il contratto d'appalto e aveva visto coinvolti l'appaltatore, da un lato, e l'utilizzatore e la concedente, dall'altro lato, dapprima, avanti il
Tribunale di Prato (RG5401/2010), con definizione della lite a favore de e Pt_1 CP_5
con la sentenza n. 196 del 29.2.2016, e poi, in secondo grado, avanti la Corte
[...]
d'appello di Firenze che, con sentenza n. 1910 del 30 luglio 2019, aveva confermato la sen- tenza di primo grado ed aveva accolto anche in parte l'appello incidentale de;
Parte_1
- in tale diverso giudizio, in contraddittorio anche di era stata espletata CP_5
CTU estimativa dell'imbarcazione ELLEPIONE da parte dell'Ing. che ne Persona_2
aveva confermato il valore a nuovo per € 3.300.000,00 e determinato il suo deprezzamento per svalutazione annua in € 99.000,00;
6 - a fronte di quanto accaduto, vanificata ogni sua effettiva possibilità di utilizzare l'imbarcazione e conseguentemente l'interesse all'acquisto, essa società opponente, dopo aver puntualmente pagato gli ingenti oneri di prelocazione (circa 90.000,00), i canoni di leasing dall'aprile 2011 al giugno 2013 (€ 538.676,25) e sopportato i costi delle riparazioni continue (quantificati nel giudizio citato avanti il Tribunale di Prato in Euro € 388.361,76), aveva perso ogni interesse alla prosecuzione dell'operazione leasing intrapresa con CP_5
sospendendo a giugno 2013 il pagamento dei canoni;
[...]
- pertanto, la concedente aveva provveduto alla risoluzione del contratto di locazio- ne finanziaria in data 8 marzo 2016 ed essa opponente aveva provveduto alla riconsegna del bene in data 16.7.2016;
- il valore residuo dell'imbarcazione, alla luce della CTU espletata nel giudizio in- nanzi al tribunale di Prato, era pari ad euro 3.300.000,00 meno euro 500.000,00 (deprezza- mento di euro 99.000,00 per anno per cinque anni), e quindi euro 2.800.000,00.
Tanto rappresentato in fatto, gli opponenti contestavano la debenza del credito in- giunto sotto diversi profili. In particolare La contestava la insussistenza del credito Pt_1
ingiunto, l'applicazione di un tasso maggiore di quello contrattualmente convenuto, la natu- ra di leasing traslativo ai fini dell'applicazione della disciplina degli effetti risolutivi ai sen- si dell'art. 1526, II comma cc. e svolgeva una articolata domanda riconvenzionale per otte- nere la restituzione dei canoni di leasing pagati in eccesso, della somma direttamente versa- ta al fornitore del bene di leasing per € 1.103483,75 (ex maxi canone iniziale) e la restitu- zione dei maggiori interessi pagati per l'applicazione del tasso superiore a quello indicato in contratto. E così concludeva nell'atto di opposizione: “in via principale: - accogliere in- tegralmente la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace,
o comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 1871/2018 – RG 4152/2018 emesso dall'intestato Tribunale di Siena;
- in ogni caso, previo accertamento della natura di lea- sing traslativo del contratto di cui è causa e determinazione dell'equo indennizzo spettante all'opposta, ai sensi dell'art. 1526 c.c., II comma, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto per la quota parte dei canoni di leasing attinenti all'acquisto della pro- prietà dell'imbarcazione M/Y ELLEPIONE – modello Jaguar 80' (quota “prezzo”) oggetto del contratto di leasing di cui è causa, pari al 50% dell'importo dei detti canoni o alla per-
7 centuale maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU;
- co- munque accertare e dichiarare la compensazione del credito ingiunto o di quelli diversi accertati a favore dell'opposta, con i maggiori crediti vantati dalla oggetto della Pt_1
domanda riconvenzionale svolta o con gli importi che risulteranno accertati a suo favore all'esito della CTU;
- comunque accertare l'intervenuta decadenza dell'opposta ex Art.
1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria prestata dei IGnori e pre- Parte_4 Parte_3 via declaratoria di nullità dell'art. 1 dei contratti di fideiussione (doc. 3 fasc. monitorio av- versario); - in subordine, quanto alla IG.ra , dichiarare prescritto, ex art. 2948 n. 4 Pt_3
c.c., parte del credito ingiunto, relativo ai canoni di leasing scaduti dal giugno 2013 al no- vembre 2013; 2. in via riconvenzionale:
2.1. accertare e dichiarare la creditrice Pt_1 del e condannare l'opposta al pagamento Controparte_2 dell'importo complessivo di € 1.595.710,36, di cui: - € 269.383,13, per restituzione del
50% della quota di “prezzo” dei canoni di leasing pagati, previo accertamento dell'equo indennizzo spettante all'opposta, ex art. 1526, II comma c.c. - € 214.054,18 per restituzione dei maggiori interessi pagati per il leasing rispetto a quelli convenuti in contratto, previo accertamento e declaratoria di nullità ex art. 1418 I comma, dell'art. 4 del contratto di leasing e sostituzione automatica del tasso di interesse applicato con il tasso di legge ex art. 1419 II comma c.c.; - ed € 1.103.483,75 per restituzione del maxi canone iniziale paga- to da per conto di al fornitore dell'imbarcazione Ellepione, IAn Parte_1 CP_5
Contr Yacht;
2.2. in subordine - accertare e dichiarare la creditrice della L&F del- Pt_1 la maggiore o minore somma eventualmente accertata per i suddetti titoli sub 2.1 all'esito della CTU, e condannare l'opposta al pagamento di tali somme a favore de al Parte_1
netto della compensazione degli eventuali crediti dalla stessa accertati nel presente giudi- zio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. In via istruttoria Ammettere CTU contabile al fine di: 1) ricostruire il TAEG
(Tasso effettivo globale) applicato nell'esecuzione del contratto di leasing di cui è causa e verificare se lo stesso sia conforme al Tasso contrattuale convenuto, quantificando even- tuali interessi indebitamente applicati e procedendo al ricalcolo con i tassi sostitutivi pre- visti dalla Legge;
2) determinare la quota di “godimento” dei canoni del leasing oggetto di
8 causa, costituente l'equo indennizzo ex Art. 1526 c.c. II comma, indicando la restante quo- ta di “prezzo”.
4.- Nel giudizio di opposizione si costituiva tardivamente MPS L& F, nonché inter- veniva ex art. 111 cpc GUBER Banca Spa, quale procuratrice di Canada Spv srl, resasi nel- le more cessionaria da dei crediti oggetto di ingiunzione, per resistere all'opposi- CP_5
zione avversaria ed ottenere la conferma del d.i. opposto.
GUBER specificava “..di non accettare il contraddittorio in merito alle domande restitutorie e risarcitorie svolte in via riconvenzionale da parte opponete in quanto trattasi di domande estranee alla cessione di credito intercorsa tra la e CP_8 [...]
” (pag. 14 atto di intervento). CP_9
Contr L&F chiedeva in via principale, previa declaratoria della intervenuta cessione del credito ingiunto a favore di Canada SPV srl, il rigetto dell'opposizione e, in subordine
“..nella denegata ipotesi di applicazione dell'art. 1526 c.c. come invocato ex adver- so…accertare e dichiarare che le somme versate dall'Utilizzatore La in esecuzio- Pt_1
ne del contratto di leasing n. 1168853 restano acquisite a e CP_4 CP_4
per effetto delle clausole contrattuali convenute inter partes ed in particolare dell'art. 17 delle condizioni generali, come meglio esplicitato in narrativa…”, chiedendo comunque il rigetto delle domande anche riconvenzionali di parte opponente”.
5.- La causa passava in decisione senza istruttoria e il Tribunale di Siena, con sen- tenza n. 598 del 4 giugno 2022, pubblicata il 7 luglio 2022, così provvedeva: “[…] accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande ri- convenzionali;
dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato e deciso:
a) che è infondata la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di euro
1.103.483,75, atteso che dalle pattuizioni intercorse tra le parti emerge chiaramente che an- che tale importo, “benché materialmente corrisposto dall'utilizzatrice Parte_7
alla fornitrice è stato tuttavia considerato dalle parti come
[...] Controparte_6
oggetto del finanziamento e, in particolare, come somma da restituire nell'ambito del pri- mo maxi-canone; dunque, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, tale somma non deve essere detratta dall'importo del finanziamento. Tale conclusione non è smentita
9 né dalla lettera del 24.3.2011 (doc.
1-bis fasc.opponenti) né dall'art. 5 del contratto inte- grativo, che anzi - come appena evidenziato - conferma la tesi opposta, né dall'art. 3 lett.
b) del contratto d'appalto, che si limita a ribadire che una parte dei lavori appaltati sareb- be stata materialmente pagata da appunto con la più volte citata permuta, Parte_1 ma nulla dice con riferimento all'oggetto del contratto di finanziamento. Dunque, salvo quanto si avrà modo di evidenziare infra, con riferimento al c.d. equo compenso di cui all'art. 1526 comma 2° c.c., si deve ribadire in questa sede che la domanda riconvenziona- le, avanzata da al punto C2) dell'atto di citazione, di restituzione della som- Parte_1 ma di € 1.103.483,75, domanda posta alla base anche dell'istanza di ordinanza- ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c., basata sul fatto che tale importo non sarebbe og- getto del finanziamento ed il titolo a fondamento del pagamento sarebbe venuto meno a se- guito della risoluzione del contratto di leasing, risulta infondata”;
b) che è altresì infondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzio- ne delle somme non dovute a seguito del ricalcolo del TAEG del contratto di leasing, al ri- guardo dovendosi considerare che “l'art. 117 comma 7 TUB prevede la nullità dei contratti in caso di mancata indicazione del tasso d'interesse (ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 117
TUB) ovvero di clausole di rinvio agli usi o ancora di clausole che prevedono tassi più sfa- vorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. A fronte di ciò, anche tale eccezione appare in- fondata in quanto, come evidenziato dalla stessa attrice, in contratto risulta indicato il tas- so annuo effettivo, ovvero il c.d. tasso leasing o TIR - tasso interno di rendimento, per tale intendendosi, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza della Banca
d'IA (provvedimento della Banca d'IA del 29 luglio 2009 intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”), “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, che è il tasso d'interesse che deve essere appunto previsto, ai fini del rispetto della trasparenza, nei contratti di leasing. In questa prospettiva, se è vero che il TAN corrisponde al TIR, che è calcolato su base annua, solo laddove anche il tasso nominale sia calcolato su rate annue, laddove, ad esempio, nel caso di specie, le rate sono mensili, deve ritenersi fisiologico che il tasso indicato in contratto non corrisponda al TAN.
10 Ma ciò non significa che il contratto sia nullo per indeterminatezza perché il tasso leasing, nel senso indicato dalla normativa di vigilanza, è stato regolarmente indicato, così come è stato regolarmente indicato l'ammontare di ciascuna rata da pagare. D'altro canto, fermo che non vi sia alcun rinvio agli usi, l'attrice non ha neanche allegato che il tasso
d'interesse applicato sia più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato. Irrilevante è poi il fatto che il tasso leasing indicato in contratto non corrisponda all' . In ef- Pt_8 fetti, a fronte dell'originaria previsione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) solo nell'ambito dei contratti dei consumatori regolati dal Testo Unico Bancario, l'ISC è stato istituito con l'art. 9 Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 n. 283 (contenente la disciplina della
“Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanzia- ri), sotto la rubrica “Informazione contrattuale”, per le operazioni ed i servizi che sareb- bero stati individuati dalla Banca d'IA; ed infatti, a ciò è seguita la Circolare della
Banca d'IA 25.7.2003 in Aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, con cui è stato aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, ove al paragrafo 9 della II Sezione, rubricato “Indicatore sintetico di Pa costo”, è stato previsto che “il contratto e il documento di sintesi” contengano l , da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 TUB [nella sua for- mulazione dell'epoca] per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Da tale di- sposizione si desume che le norme di trasparenza estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito con i consumatori, solo ad alcuni rapporti di credito in- staurati con soggetti che non abbiano, come nel caso di specie, tale natura. In questa pro- spettiva, escluse le categorie di finanziamenti specificatamente individuate (mutui e antici- pazioni bancarie oltreché aperture in conto corrente) che sono chiaramente estranee alla natura delle operazioni di leasing finanziario, si deve altresì escludere che il leasing finan- ziario rientri nella categoria “altri finanziamenti”, posto che il paragrafo 1 della Sezione
II delle suddette “Norme di Trasparenza”, nell'individuare l'ambito applicativo della ma- teria, tra i servizi ed operazioni, elenca, nell'ambito dei “finanziamenti” varie tipologie di operazione tra cui il “leasing finanziario” e gli “altri finanziamenti”, con ciò distinguendo tali categorie ed impedendo che il “leasing finanziario” possa rientrare tra gli “altri fi- nanziamenti”; dunque, l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non ri-
11 guarda il contratto di leasing finanziario;
pertanto, il costo dell'operazione in parola risul- ta sufficientemente determinato attraverso l'indicazione del “tasso leasing” iniziale, calco- lato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vi- gilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione. L'eccezione sollevata dagli opponenti è dunque infondata. Peraltro, l'indicazione dell'ISC/TAEG (nei contratti in cui va inserito detto indicatore), ha una finalità esclusivamente informativa, in termini di tra- sparenza contrattuale, ed ha quindi valenza di regola di comportamento, la cui violazione può comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrat- tuale;
in questo senso, l'erronea o mancata indicazione dell' non può determi- Pt_8
nare, nei contratti conclusi con soggetti diversi dai consumatori, le conseguenze di cui all'art. 125-bis TUB, ma può unicamente legittimare il soggetto finanziato a richiedere il risarcimento del danno, ove peraltro l'interessato abbia fornito la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermedia- rio, le cui indicazioni relativamente fossero state veritiere, ma apparentemente superiori -
e dunque non concorrenziali - rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario finanziatore)[…]”;
c) che, qualificato il contratto di leasing intercorso tra le parti quale contratto di lea- sing traslativo e ritenuto che ad esso si applichi l'art.1526 c.c., atteso che la risoluzione del contratto era intervenuta prima dell'entrata in vigore della L.124/2017, risulta infondata an- che la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo versato quali canoni scaduti.
Nel motivare questo capo della decisione il tribunale, richiamata la formulazione dell'art.17 delle condizioni generali di contratto, ed evidenziato che l'art. 1526 comma 2°
c.c. consente alle parti di pattuire che, come previsto nel contratto oggetto di causa, “le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità”, nel qual caso “il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”, ha ritenuto che “ la previsione contrat- tuale in questione non può essere ritenuta di per sé contraria a norme imperative, essendo rimesso al Giudice accertare se sia manifestamente eccessiva agli effetti dell'art. 1384 c.c. la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento
12 dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, doven- dosi a tal fine considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cassazione ci- vile, sez. III 17 gennaio 2014 n. 888). Nel caso di specie, come detto, all'art. 17 del con- tratto, le parti hanno effettivamente previsto che l'utilizzatrice dovesse restituire il bene oggetto del contratto di leasing e pagare i canoni scaduti rimasti insoluti, oltre agli even- tuali interessi moratori, e che la concedente potesse trattenere i canoni già pagati;
inoltre, hanno anche pattuito che la Concedente dovrà dedurre dall'importo dovutole quanto rica- vato dalla vendita o dalla riallocazione del bene. Ciò detto, il ragionamento posto alla ba- se della tesi degli opponenti, secondo cui il canone dovrebbe essere imputato per metà a
“prezzo” e per la restante “metà” a godimento non appare fondato su alcun dato normati- vo o contrattuale, con la conseguenza che l'affermazione degli opponenti, secondo cui la
Banca concedente dovrebbe restituire una somma sarebbe pari alla metà di quella versata, ovvero pari ad € 269.383,13 rispetto all'importo corrisposto di € 538.676,25, appare anch'essa infondata.[…];
d) che va invece accolta l'opposizione dovendosi considerare “al fine di verificare se la Banca possa avere tratto un'ingiusta locupletazione dall'affare […] che la Banca non ha richiesto il pagamento integrale dei canoni ma solo il pagamento di quelli scaduti e che, pertanto, si deve sommare l'importo dei canoni già versati e di quelli scaduti da versare, per come richiesti in questa sede, al valore dell'imbarcazione al momento della restituzio- ne da parte di alla Banca concedente e raffrontare tale importo con Parte_1
l'importo che la Banca avrebbe tratto dal buon esito dell'affare. In questo senso, si deve considerare che ha complessivamente versato l'importo di € 1.103.483,75 Parte_1
quale maxi-canone iniziale, tramite la permuta dell'imbarcazione, nonché la somma di €
538.676,25 e che l'importo dei canoni ancora da versare a titolo di capitale da parte dell'utilizzatore perché richiesta in questa sede ammonta ad € 614.769,13; quanto al valo- re dell'imbarcazione, gli opponenti, al punto A4) dell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo, hanno richiamato il valore dell'imbarcazione al momento della restituzio- ne, per come stimato nella consulenza tecnica d'ufficio già redatta nell'ambito della causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Prato (docc. 7 e 8 fasc.opponenti), pari ad € 2.800.000,00.
13 Dunque, sommando questi importi, deve ritenersi che la Banca, pur a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice abbia ottenuto dall'operazione la Parte_1 complessiva somma di € 5.056.929,13. Ed allora, tenuto conto dell'importo massimo del fi- nanziamento, si deve concludere che l'importo che la Banca opposta verrebbe a trarre dall'operazione laddove, oltre a mantenere la proprietà del bene oggetto del leasing ed a trattenere gli importi già versati dall'utilizzatrice, potesse altresì ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non versati, sarebbe tale da determinare un'ingiusta locupletazione della stessa Banca concedente. Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Pt_1
appare sotto questo profilo fondata e meritevole di accoglimento. Conseguentemente,
[...] il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato”.
L'appello.
La società ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata Parte_1
errata e ingiusta, e formulando tre motivi di impugnazione che investono parzialmente la decisione di primo grado e, precisamente, i capi relativi al rigetto delle sole domande ricon- venzionali svolte nei confronti di CP_5
Nel proporre appello ha dichiarato che la notifica a , e Parte_3 Parte_4
GU Banca SpA, quale mandataria con rappresentanza di Canada Spv srl, avveniva ai soli fini dell'art.332 cpc, precisando, quanto a quest'ultima, che “a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà [del decreto ingiuntivo], si era vista comunque costretta a subire plurime iniziative esecutive che l'avevano indotta a definire transattivamente con la sola il pagamento dei crediti di cui la stessa si era resa cessionaria”, CP_10
fermo restando le azioni restitutorie nei confronti di . CP_8
Sintesi dei motivi d'appello.
- I Motivo -Rigetto domanda riconvenzionale – Erronea applicazione dei principi disciplinanti gli effetti della risoluzione del leasing traslativo ex art 1526 II comma - Erro- nea applicazione dei poteri di riduzione della clausola penale di cui all'art. 17 del contrat- to di leasing ai sensi dell'art. 1384 c.c. (pag. 19-24 sentenza impugnata).
Secondo l'appellante è palese il fatto che il Tribunale, pur avendo fatto corretto ri- chiamo dei criteri interpretativi della normativa e degli orientamenti della giurisprudenza in
14 relazione agli aspetti restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing traslativo,
“ha poi errato proprio nella parte conclusiva del capo impugnato laddove, nell'esercitare il potere di riduzione della clausola penale ex art 1384 c.c.– dal Giudice di prime cure in- dividuata nell'art. 17 del contratto di leasing in commento - ha tratto una conclusione er- rata, sia da un punto di vista logico-razionale della motivazione - essendo in contraddizio- ne con le esatte premesse enunciate -, che da un punto di vista del calcolo matematico (ri- spetto ai dati numerici ricostruiti dal Tribunale stesso). Ed infatti, seguendo lo stesso ra- gionamento del Tribunale secondo cui “…dunque sommando questi importi deve ritenersi che la Banca, pur a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice abbia ottenuto Pt_1 dall'operazione la complessiva somma di € 5.056.929,13…”, somma costituita dalla som- matoria dagli importi percepiti dall'appellata - per canoni già Controparte_4 pagati (€ 538.676,25), per canoni oggetto del decreto ingiuntivo opposto (€ 614.769,13) dal valore dell'imbarcazione restituita come da perizia del CTU del Tribunale di Prato (€
2.800.000) e considerato anche l'importo di € 1.103.483,75, versato quale quota del prezzo dell'imbarcazione acquistata dall'appellata –, lo stesso Tribunale ha poi contraddittoria- mente statuito che “…e allora tenuto conto dell'importo massimo del finanziamento si deve concludere che l'importo della Banca opposta verrebbe a trarre dall'operazione laddove, ol- tre a mantenere la proprietà del bene oggetto del leasing ed a trattenere gli importi già ver- sati dall'utilizzatrice, potesse altresì ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non versati
(n.d.r.: quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto per € 614.769,13) sarebbe tale da de- terminare una ingiusta locupletazione della Banca stessa concedente. Dunque l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da appare sotto questo profilo fondata e merite- Parte_1
vole di accoglimento. Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere inte- gralmente revocato…”. Con tale statuizione in realtà il Tribunale si è erroneamente limita- Contr to a disporre la sola revoca a danno di L&F del decreto ingiuntivo opposto per i ca- noni scaduti e non versati fino alla risoluzione di € 614.769,13, limitandosi ad una parziale applicazione del principio evocato in precedenza, secondo il quale la riduzione della pena- le applicata dalla appellata sarebbe dovuta avvenire non solo per la detta somma ingiunta, ma per tutte le ulteriori somme versate dall'utilizzatrice la eccedenti l'importo mas- Pt_1 simo del finanziamento effettuato. Ed infatti, limitando ai soli € 614.769,13 la riduzione
15 della penale di € 5.056.929,13 applicata da ai sensi dell'art.17 Controparte_4
delle condizioni generali del contratto di leasing, il Tribunale ha finito per consentire a
di trattenere a titolo di penale l'importo di € 4.442.160,00, Controparte_4 somma di gran lunga superiore all'importo realmente pagato e finanziato a favore della
pari ad € 2.179.145,58 (€ 4.442.160,00 - € 2.179.145,58 = differenza € Pt_1
2.263.014,42), che lo stesso Tribunale ha indicato come limite oltre il quale vi sarebbe una
Contr locupletazione della con necessità di intervenire con i poteri di riduzione della pena- le ex art. 1384 c.c. per somme superiori. Facendo corretta applicazione delle sue stesse statuizioni, il Tribunale avrebbe quindi dovuto, oltre a revocare il decreto ingiuntivo oppo- sto, accogliere e non rigettare la domanda riconvenzionale, condannando l'odierna appel- lata alla restituzione della differenza tra il maggior importo trattenuto a titolo di penale ex art. 17 del c.p.c. del contratto di leasing (€ 5.056.929,13) e l'importo massimo che la stessa appellata avrebbe potuto trarre dal buon esito del leasing che lo stesso Tribunale ha indi- viduato nell'importo massimo del finanziamento disposto con il leasing (ammontante ad €
2.179.145,58, come sarà meglio chiarito nel successivo motivo II d'appello)”.
Continua l'appellante, osservando che “Chiarito quanto sopra è agevole affermare che anche l'argomentazione sostenuta dal Tribunale per rigettare la domanda riconven- zionale della appellata, secondo cui “il ragionamento posto alla base della tesi degli oppo- nenti, secondo cui il canone dovrebbe essere imputato per metà a “prezzo” e per la restante
“metà” a godimento non appare fondato su alcun dato normativo o contrattuale, con la con- seguenza che l'affermazione degli opponenti, secondo cui la Banca concedente dovrebbe restituire una somma sarebbe pari alla metà di quella versata, ovvero pari ad € 269.383,13 rispetto all'importo corrisposto di € 538.676,25, appare anch'essa infondata. E così, per come proposta, risulta infondata anche la domanda riconvenzionale, ancora proposta al punto C1) dell'atto di citazione, volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo versato quali canoni scaduti…”, non è pertinente, nè dirimente. Ciò in quanto sia il tenore della domanda principale, che di quello della riconvenzionale, imponevano al Giudice una valutazione e decisione ad ampio spettro, non strettamente legata alla condanna della CP_5
per la sola restituzione dei canoni di leasing già versati ed al criterio di quantifica-
[...]
zione degli stessi indicato in ottica equitativa, peraltro facendo salva la diversa quantifica-
16 zione di giustizia anche all'esito della CTU: ciò tenuto anche conto dell'esercizio ex officio dei poteri di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., sancito dalla già richiamata sentenza delle SS. UU della Cassazione 18128/2005”.
Ai sensi dell'art 342 c.p.c. l'appellante chiede pertanto che la Corte, differentemente da quanto statuito dal Tribunale, accerti e dichiari che l'importo trattenuto da per CP_5
€ 5.056.929,13 in virtù della penale di cui all'art. 17 del contratto di leasing di cui è causa è manifestatamente eccessivo rispetto all'importo massimo del finanziamento erogato/ “cor- rispettivo della locazione finanziaria” per € 2.179.145,58 e comunque superiore al vantag- gio che l'appellata poteva attendersi dalla regolare esecuzione del contratto e per l'effetto operare la riduzione della penale per le somme eccedenti ed accogliere la domanda ricon- venzionale restitutoria svolta in primo grado.
- II Motivo – a) Erronea statuizione in merito alla ricostruzione dell'importo effetti- vamente finanziato (erogato) nell'ambito del contratto di leasing e conseguentemente del
“corrispettivo della locazione” dovuto da (pagine 15 e 16 della sentenza im- Parte_1
pugnata) – Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli articoli 1362 c.c. e seguenti;
b)
Omessa pronuncia o erroneo implicito rigetto della domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. per l'importo versato di E. 1.103.483,75.
Il secondo motivo è articolato in due diverse censure.
a) Con la prima censura, l'appellante assume come erronea la statuizione in merito alla ricostruzione dell'importo effettivamente finanziato. Impugna la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia stata alcuna modifica “in ordine all'originaria previsione contrattuale sul maxi canone iniziale – comprensivo anche dell'importo di € 1.103.483,75, pagato ed oggetto della riconvenzionale della -, come Pt_1
importo che avrebbe dovuto finanziare e corrispondere al forni- Controparte_4
tore IAn Yacht, non considerando invece che le parti avevano successivamente modifi- cato l'assetto dei loro accordi, prevedendo che tale maxi canone iniziale non fosse più tale
(cioè un importo finanziato all'utilizzatore , in quanto pagato dal Concedente del Pt_1
leasing al fornitore IAn Yacht per l'acquisto e completamento dell'imbarcazione, ogget- to del contratto), ma fosse invece stato sostituito dall'impegno al pagamento diretto da parte dell'utilizzatore ) al fornitore dell'imbarcazione oggetto del leasing, tramite Pt_1
17 la permuta per tale importo allo stesso fornitore di una precedente imbarcazione di pro- prietà de “Deco” San Lorenzo, con conseguente esclusione di tale primo maxi ca- Pt_1 none dal computo dell'originario “ corrispettivo della locazione finanziaria di cui agli art.
4 e 5 del contrato di leasing 9.3.2009”.
Per l'appellante il Giudice di prime cure è incorso nella violazione dell'art. 116
c.p.c., avendo erroneamente valutato “le prove documentali fornite per provare che le parti, differentemente dall'originaria previsione prevista nel contratto di leasing del 09.03.2009, avevano successivamente modificato i loro accordi con la scrittura di variazione del marzo
2011, nella quale era stato espunto dall'effettivo finanziamento proprio il maxi canone ini- ziale previsto, convenendo che il detto importo fosse direttamente sostenuto da parte dell'utilizzatore con conseguente impossibilità da parte del Tribunale di af- Parte_1 fermare, come invece è avvenuto, che “…benchè materialmente corrisposto dall'utilizzatrice direttamente alla fornitrice IAn Yacht…”, lo stesso “…è stato Pt_1
tuttavia considerato dalle parti come oggetto del finanziamento e in particolare come som- ma da restituire nell'ambito del primo maxi canone…”.
Secondo l'appellante “l'errore di valutazione appare manifesto laddove è proprio il
Tribunale, come detto, che afferma che “…tale conclusione non è smentita né dalla lettera
24.03.2011 (doc 1-bis fasc. opponenti), né dall'art. 5 del contratto integrativo, che anzi - come appena evidenziato- conferma la tesi opposta, né dall'art. 3 lettera b) del contratto d'appalto, che si limita a ribadire che una parte dei valori appaltati sarebbe stata material- mente pagata dalla appunto con la più volte citata permuta, ma nulla dice con rife- Pt_1
rimento al contratto di finanziamento…”. Si tratta di tutta evidenza, pertanto, di una errata valutazione proprio del tenore e del contenuto delle intese modificative inerenti la citata scrittura di variazione del marzo 2011, dove invece le parti con esplicite espressioni danno conto che sarà a corrispondere direttamente al fornitore del bene di leasing, Ita- Pt_1
lian Yacht, le somme pari al maxi canone iniziale, da cui il Tribunale mai avrebbe dovuto affermare che tali intese confermassero che il maxi canone iniziale rimanesse tale come previsto originariamente nel contratto del 09.03.2009, che presupponeva che fosse
l'appellata a pagare e sostenere il costo di tale maxi canone verso il fornitore IAn Yacht
e non certamente la (ovviamente dove paga l'utilizzatore non può esserci alcun finan- Pt_1
18 ziamento da parte del concedente il leasing e quindi nessun effettivo maxi canone finanzia- to e da dover restituire). Ed infatti, differentemente da quanto affermato dal Tribunale: a) nell'art. 5 della scrittura privata modificativa ed integrativa del contratto di leasing del
22.3.2011 (doc. 1 bis), si legge :“….Fermo restando che la copertura finanziaria massima dell'operazione resta pari ad € 3.303.483,75 oltre imposte, le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che i costi ad oggi sostenuti per l'acquisto, costruzioni e recupero del- la custodia dell'imbarcazione ammontano al minor importo di € 2.179.145,58…”; “ferme restando quindi la predetta copertura finanziaria massima dell'investimento, le parti con- vengono di mettere in ammortamento dalla data odierna il solo corrispettivo parziale di €
2.179.145,58…. D) Le parti si danno quindi atto che il corrispettivo della locazione finan- ziaria, così come originariamente determinato all'art. 4 del leasing, deve intendersi per il momento variato come segue per effetto della suddetta messa a reddito parziale, fermo re- stando quanto stabilito al successivo art. 6”. Nel richiamato art. 6 delle medesima scrittura di variazione, intitolato “ Revisione del corrispettivo della locazione finanziaria”, si preci- sa ancora : “…Con riferimento all'Opposizione (ndr: il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Prato, citato in narrativa e definito con sentenza prodotta su. Doc 7)…le Parti espressamente convengono …che qualora…fosse dovuta al NI una ulteriore somma in relazione all'appalto , questa sarà pagata con le seguenti modali- tà: a) fino a concorrenza della somma di € 1.103.183,75 =oltre IVA, essa sarà versata al
NI direttamente dall'Utilizzatore, in virtù degli accordi diretti richiamati alla lettera
e) delle premesse o secondo le modalità stabilite dalla Magistratura;
la somma come sopra versata dall'Utilizzatore sarà imputata dalla Concedente a quota del primo corrispettivo della locazione finanziaria, come previsto dall'art. 4 del Leasing…” . Ed infine, nella lette- ra e) della premesse, richiamata dall'art. 6 ora citato, si legge : “… e) circa il prezzo dell'Appalto, veniva in particolare pattuito che…(ii) il SAL finale di € 1.504.180,50=IVA inclusa, da corrispondere al NI …sarebbe stato regolato dalla Concedente quanto ad € 400.696,75, mentre i residui € 1.103.483,75= sarebbero stati versati direttamente dall'Utilizzatore al NI, in virtù degli accordi tra gli stessi raggiunti già in data 17 ottobre 2008 e 2 febbraio 2009 (permuta imbarcazione Deco' – San Lorenzo) venendo im- putati dalla Concedente a quota del primo corrispettivo della locazione finanziaria…” b) a
19 pagina 2 della lettera accompagnatoria dello stesso accordo di variazione (doc. 1 bis) si legge ulteriormente : “…la somma iniziale di cui all'Art. 6, lett. c) è stata erroneamente indicata in € 1.115.173,05 ma ammonta in realtà ad € 1.112.273,05 ed è data dalle somme della quota di maxi canone iniziale, da corrispondere da parte della Vostra Società me- diante permuta dell'imbarcazione Decò San Lorenzo e pari ad € 1.103.483,75 e della so- pra citata residua disponibilità di fido di € 9.059,30”; c) infine, all'art.3, lett. b), ultimo alinea del contratto di appalto tra il e il fornitore IAn Yacht, Controparte_1 Pt_1 si legge : “Si precisa che l'importo di € 1.103.483,75 risulterà a quella data già versato dalla Società alla IAn Yacht” (doc. 4). In tal senso appaiono violati i criteri Parte_1
ermeneutici di interpretazione del contratto di cui agli articoli 1362 c.c. e seguenti, posto che il Tribunale non ha ricostruito l'esatta intenzione delle parti, né rilevato l'esatto senso letterale degli accordi, che sarebbero stati in sé sufficienti ad accertare l'intervenuta modi- fica dei precedenti accordi;
né comunque ha provveduto a valutare complessivamente il te- nore dei documenti ed il comportamento complessivo delle parti, come invece impongono i precetti codicistici sopra richiamati in base ai quali il Tribunale avrebbe invece dovuto concludere che, avendo l'utilizzatore assunto direttamente l'onere del pagamento di parte del prezzo di acquisto del bene di leasing (corrispondente all'importo dell'originario maxi canone iniziale) con l'accordo di variazione del contratto, le parti avevano novato e supe- rato tale originaria pattuizione, espungendo dall' operazione di finanziamento l'importo del maxi-canone iniziale”.
b) Con la seconda censura, denuncia l'omesso o erroneo implicito rigetto della do- manda restitutoria ex art. 2033 c.c. per l'importo versato di euro 1.103.483,75 e ripropone la domanda restitutoria al riguardo osservando che tale importo era stato da essa pagato di- rettamente al fornitore mediante la permuta dell'imbarcazione Decò e a seguito della riso- luzione del contratto di leasing, venendo meno ogni causa giuridica che giustificasse il pa- gamento, le doveva essere restituita e ciò indipendentemente dal diritto restitutorio derivan- te dalla riduzione della penale applicata dal di cui al primo motivo d'appello. CP_5
Secondo l'appellante, sul punto, è infondata la tesi avversaria, condivisa dal giudice di prima istanza, secondo cui tale importo restava assoggettato alla disciplina dell'art.17 delle condizioni generali di contratto di leasing.
20 Per l'appellante il richiamo all'art.17 non è pertinente perché questa disposizione prevede esclusivamente che "….la concedente avrà diritto a trattenere tutte le somme cor- rispostegli dall'utilizzatore a qualunque titolo”: pattuizione che evidentemente non è appli- cabile al caso di specie, poiché non vi è alcuna somma “corrisposta” da alla Parte_1
Contr (e quindi da “trattenere” da questa), avendo la domanda ad oggetto la restituzione di una somma corrisposta dall'opponente ad un terzo ( ), per estin- Controparte_11
Contr guere parte del debito contratto dalla stessa quale appaltatore. E' errato, quindi, se- condo l'appellante parlare di "canoni versati (compreso il maxicanone iniziale)”, in quanto la somma sopra detta non è stata mai finanziata nell'ambito del leasing e quindi – ovvia-
Contr mente – non è neppure mai stata versata/restituita a a titolo di canone della locazione finanziaria.
Sotto altro profilo – secondo l'appellante - non è legittimo invocare la trattenuta dell'importo in esame sulla base della clausola penale del detto art. 17 delle CGC, in quan- to, “alla luce della corretta applicazione dei criteri individuati dallo stesso di Tribunale di
Siena in tema di esercizio dei poteri di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., tale somma eccede ampiamente l'importo dell'intero finanziamento erogato dall'appellata (in ipotesi più favorevole all' appellata, pari ad € 3.303.483,75, già ampiamente recuperato con la trattenuta dei canoni versati fino a maggio 2013 per € 538.676,25 e della proprietà della imbarcazione per € 2.800.000,00), e costituente limite massimo di legittimità della clausola penale, oltre il quale la stessa risulta manifestamente eccessiva, integrando la ricorrenza di quei “..vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto…”, di cui parla lo stesso Tribunale di Siena, sulla scorta del con- solidato orientamento della Cassazione, e che impongono di intervenire con i poteri offi- ciosi di riduzione ex art. 1384 c.c.”.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appellante chiede pertanto che la Corte, differentemen- te da quanto statuito dal Tribunale, accerti e dichiari che il corrispettivo della locazione fi- nanziaria definitivamente convenuto tra le parti all'esito della scrittura di variazione del leasing del marzo 2011, era pari ad € 2.179.175,58, e pertanto lo stesso deve intendersi il
“corrispettivo della locazione”; conseguentemente accerti e dichiari che l'importo di
€1.103.483,75 non è stato versato a titolo di maxi canone iniziale come originariamente
21 previsto dal contratto di leasing, e che, pertanto, a seguito della risoluzione del rapporto di leasing e del mantenimento della proprietà dell'imbarcazione da parte della appellata, do- veva essere accolta la domanda riconvenzionale della tendente alla restituzione Pt_1 dell'importo sopra indicato ai sensi dell'art. 2033 c.c.
- III Motivo – erroneo rigetto della declaratoria di nullità dell'art. 4 del Contratto di Leasing in merito al tasso – rigetto della domanda riconvenzionale di sostituzione auto- matica del tasso di interesse ex art. 117 del T.U.B. (pag. 16-19 sentenza impugnata).
L'appellante assume che il giudice di prime cure sia incorso in errore laddove, pur avendo rilevato che il tasso interno leasing non corrisponde al TAN applicato al rapporto, confermando la discrepanza tra tasso comunicato ed indicato in contratto e quello effetti- vamente applicato (come già rilevato dal perito dell'appellante, Dott. a pag. 15 e ss Per_3
della perizia, doc. 5 fasc primo grado), ritiene poi, sulla base di una non condivisibile moti- vazione, “che la corrispondenza tra il TAN e il TIR avverrebbe solo se tali tassi siano cal- colati su base annua, mentre sarebbe fisiologico (?!) che i due non corrispondano, come dovrebbero, quando invece il tasso nominale sia calcolato non su rate annue, ma su rate mensili come nel caso di specie”. Tale affermazione – per l'appellante – è errata e in tale er- roneo ragionamento si annida il vizio della decisione, che non è conforme a Cass. civ.
13.05.2021 n. 12889, che ha stabilito che il principio della trasparenza imposto dall'art. 117
TUB comma VII, al fine di evitare l'opacità dell'operazione, rileva non solo nell'ipotesi in cui il tasso non sia indicato, ma anche laddove “…il problema riscontrato fosse quello del- la divergenza fra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale…” in quanto, come specifica la medesima sentenza, “…si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere
l'effettivo costo dell'operazione posta in essere. L'utilizzatore avrebbe infatti formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare
l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quel- lo risultante dalle clausole contrattuali”.
22 Ne discende pertanto, secondo l'appellante, che, a fronte della verifica sollecitata sulla nullità della clausola relativa al tasso leasing del contratto in oggetto ed a fronte della invocata discrepanza tra il TIR indicato nel detto contratto e il TAN effettivamente applica- to al rapporto come ricostruito dalla perizia di parte del Dott. prodotta (doc. 5 fasc. I Per_3
grado), ha errato il Tribunale a non ritenere, sotto tale aspetto, l'operazione violativa della normativa sulla trasparenza proprio sotto l'aspetto sopra evidenziato dalla Suprema Corte, secondo cui il calcolo del TAN rapportato alla base annua e non invece alla cadenza infran- nuale di pagamento delle rate (nel caso di specie mensile), ha certamente integrato gli estremi di quella opacità dell'operazione da un punto di vista della valutazione economica ben evidenziata dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia UE, richiamata nella pronuncia della Cassazione sopra menzionata, che avrebbe dovuto portare all'accoglimento della do- manda riconvenzionale della e non al suo rigetto. Pt_1
Ai sensi dell'art. 342 cpc, l'appellante chiede che la Corte, differentemente da quan- to statuito dal Tribunale, accerti e dichiari la divergenza tra il TIR indicato nell'art. 4 del contratto di leasing ed il TAN [la confusione tra TAN e TAEG, è propria dell'atto di appel- lo, n.d.r.] effettivamente applicato più sfavorevole all'appellante, dichiarando la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, comma VII e per l'effetto accolga la domanda riconvenzionale svolta in primo grado, con declaratoria di nullità dell'art. 4 del contratto di leasing e sostituzione automatica del tasso di interesse applicato con il tasso di legge ex art. 1419 II comma c.c, condannando l'appellata alla restituzione di € 214.054,18 pari ai maggiori interessi pagati per il leasing rispetto a quelli convenuti in contratto.
Le difese dell'appellata.
Si è costituita in giudizio , che nelle more ha Controparte_1
incorporato , contestando le censure mosse da parte appellante nei confronti CP_8
della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia ex art.342 cpc che ex art.348 bis cpc.
Il passaggio in decisione.
23 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dichiarata la con- tumacia di , , GU Banca SpA, quale procuratrice di Canada Parte_3 Parte_4
SPV srl, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 8-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D
45+20).
Motivi della decisione
1.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, avendo l'appellante analiticamente indicato i capi della decisione (tre capi) impugnati e specifica- mente articolato le censure in fatto e in diritto, così come sopra riportate, né l'appello può considerarsi manifestamente infondato.
2.- Ciò detto, il primo motivo d'appello è infondato e va respinto. La sentenza di primo grado va confermata sia pure con una diversa motivazione della decisione di rigetto.
Va ricordato che l'art.17 delle condizioni generali del contratto di leasing regola gli effetti della risoluzione anticipata prevedendo l'obbligo dell'utilizzatore: (a) di restituire immediatamente il bene oggetto di contratto alla concedente;
(b) di corrispondere al conce- dente le spese sostenute per l'eventuale recupero e riparazione del bene;
(c) di versare i cor- rispettivi scaduti e non pagati, maggiorati degli interessi di mora nella misura indicata all'art.5 delle condizioni generali di contratto;
(d) in caso di ritardata restituzione del bene e fino alla sua riconsegna, a titolo di indennità, un importo pari al corrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora;
(e) di versare i canoni a scadere, attualizzati al tasso indicato nel contratto. Dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore va però dedotto quan- to eventualmente ricavato dalla vendita dei beni (al netto dell'IVA) o il diverso importo as- sunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo assicurativo. Infine, salvo che la vendita o ricolloca- zione dei beni avvenga a mezzo commissionario o altro ausiliario nominato dal giudice, è disciplinato un procedimento di vendita che prevede la preventiva informazione all'utilizzatore, con possibilità di quest'ultimo d'indicare il nominativo di eventuale acqui- rente a condizioni migliori.
24 E' evidente che il regolamento convenzionale, in punto di effetti economici per il caso di risoluzione anticipata, è corrispondente a quello poi previsto dalla L.124-17, con l'unica differenza che il comma 138 (di questa legge) afferma il diritto dell'utilizzatore sul ricavato della vendita e stabilisce che il concedente deve corrispondere tale ricavato dedotte le somme dovute per canoni scaduti e non pagati, mentre la clausola n. 17 prevede che le ragioni dell'utilizzatore trovino tutela (eventuale), in considerazione dell'esito della ricollo- cazione del bene, soltanto una volta soddisfatte quelle del concedente.
In altre parole, in caso di risoluzione del contratto per fatto dell'utilizzatore, questi è tenuto a pagare alla concedente i canoni scaduti e non pagati e quelli a scadere, attualizzati, ma ha diritto a che da tali somme sia dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni (al netto dell'IVA) o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione.
Il Giudice di prime cure ha ricordato che “l'art. 1526 comma 2° c.c. consente alle parti di pattuire che, come previsto nel contratto oggetto di causa, “le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità”, nel qual caso “il giudice, secondo le circostan- ze, può ridurre l'indennità convenuta”. Ne deriva che la previsione contrattuale in que- stione non può essere ritenuta di per sé contraria a norme imperative, essendo rimesso al
Giudice accertare se sia manifestamente eccessiva agli effetti dell'art. 1384 c.c. la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, dovendosi a tal fine considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conse- guibili dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. III 17 gennaio
2014 n. 888). Nel caso di specie, come detto, all'art. 17 del contratto, le parti hanno effetti- vamente previsto che l'utilizzatrice dovesse restituire il bene oggetto del contratto di lea- sing e pagare i canoni scaduti rimasti insoluti, oltre agli eventuali interessi moratori, e che la concedente potesse trattenere i canoni già pagati;
inoltre, hanno anche pattuito che la
Concedente dovrà dedurre dall'importo dovutole quanto ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene”.
Ha respinto, tuttavia, la domanda di restituzione sul rilievo che “il ragionamento posto alla base della tesi degli opponenti, secondo cui il canone dovrebbe essere imputato
25 per metà a “prezzo” e per la restante “metà” a godimento non appare fondato su alcun dato normativo o contrattuale, con la conseguenza che l'affermazione degli opponenti, se- condo cui la Banca concedente dovrebbe restituire una somma sarebbe pari alla metà di quella versata, ovvero pari ad € 269.383,13 rispetto all'importo corrisposto di €
538.676,25, appare anch'essa infondata. E così, per come proposta, risulta infondata an- che la domanda riconvenzionale, ancora proposta al punto C1) dell'atto di citazione, volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo versato quali canoni scaduti”.
E ha respinto anche la domanda di pagamento dell'ingiungente, osservando che “al fine di verificare se la Banca possa avere tratto un'ingiusta locupletazione dall'affare, si deve considerare che la Banca non ha richiesto il pagamento integrale dei canoni ma solo il pagamento di quelli scaduti e che, pertanto, si deve sommare l'importo dei canoni già versati e di quelli scaduti da versare, per come richiesti in questa sede, al valore dell'imbarcazione al momento della restituzione da parte di alla Banca con- Parte_1 cedente e raffrontare tale importo con l'importo che la Banca avrebbe tratto dal buon esito dell'affare. In questo senso, si deve considerare che ha complessivamente Parte_1 versato l'importo di € 1.103.483,75 quale maxi-canone iniziale, tramite la permuta dell'imbarcazione, nonché la somma di € 538.676,25 e che l'importo dei canoni ancora da versare a titolo di capitale da parte dell'utilizzatore perché richiesta in questa sede am- monta ad € 614.769,13; quanto al valore dell'imbarcazione, gli opponenti, al punto A4) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, hanno richiamato il valore dell'imbarcazione al momento della restituzione, per come stimato nella consulenza tecni- ca d'ufficio già redatta nell'ambito della causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Prato
(docc. 7 e 8 fasc.opponenti), pari ad € 2.800.000,00. Dunque, sommando questi importi, deve ritenersi che la Banca, pur a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice Pt_1
abbia ottenuto dall'operazione la complessiva somma di € 5.056.929,13. Ed allora,
[...] tenuto conto dell'importo massimo del finanziamento, si deve concludere che l'importo che la Banca opposta verrebbe a trarre dall'operazione laddove, oltre a mantenere la proprie- tà del bene oggetto del leasing ed a trattenere gli importi già versati dall'utilizzatrice, po- tesse altresì ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non versati, sarebbe tale da deter- minare un'ingiusta locupletazione della stessa Banca concedente. Dunque, l'opposizione a
26 decreto ingiuntivo proposta da appare sotto questo profilo fondata e merite- Parte_1
vole di accoglimento. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere inte- gralmente revocato”.
Nel respingere tali domande il tribunale è incorso in un evidente errore, consistito nel fatto che se è vero che la concedente, in caso di risoluzione, ha diritto alla restituzione del bene, oltre al pagamento dei canoni scaduti e non pagati e di quelli a scadere, attualizza- ti, e, altrettanto vero, che essa deve sottrarre dalle somme complessivamente ricevute il va- lore di ricollocazione del bene. E, soltanto fatta questa operazione, è possibile verificare se vi sia o meno un credito nei confronti dell'utilizzatore o se invece sussiste un diritto dell'utilizzatore ad un'eventuale differenza (e, in ipotesi, un'ingiusta locupletazione).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato ripetutamente che “in tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utiliz- zatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al paga- mento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene og- getto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore” aggiungendo che “questa clausola (cd. patto di deduzione) de- ve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commercia- le (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di con- testazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sa- rà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente “(Cfr, fra tante, Cass. civ.28022/21; 10249/22; 16632/2023).
Ancora di recente, la Corte di legittimità ha ribadito che “nel caso di leasing trasla- tivo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017
(per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente al- la relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è
27 parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe trat- to dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giu- dice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscetti- bile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore) (cfr., Cass. civ.26518/2024).
Pertanto, una clausola quale quella in esame (art.17 delle condizioni generali di con- tratto) che preveda l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipien- te di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore non solo è valida ma non può dirsi nemmeno integrare una clausola penale eccessiva, come risulta evidente facendo applicazione dei principi elaborati dalla corte di legittimità al caso di spe- cie.
Va considerato, al riguardo, che non risulta dagli atti del processo se il bene sia stato ricollocato e per quale valore. In difetto di tale prova deve ritenersi come non allocato il bene e, in un'ottica di esecuzione in buona fede del contratto, dal quantum dovuto dall'utilizzatore va detratto il valore equo di mercato del bene.
A tal fine, nel presente giudizio può essere utilizzata, come suggerito dalla stessa appellante, la CTU Ing. (doc.8 di parte appellante), espletata nel diverso giudizio de- Per_2
finito dal tribunale di Prato, sopra richiamato, che ha visto come parte anche l'appellata.
In tale consulenza, il perito stabiliva qual era il valore dell'imbarcazione ELLE-
alla data del 30.6.2009 (che era la data della consegna contrattualmente concorda- Pt_10
ta), pari a quello da contratto, e la svalutazione della stessa per il ritardo nella consegna dal giugno 2009 al novembre 2010, fissato nel 3% annuo.
Invero, in detta perizia l'Ing. precisava che, di norma, dopo l'immatricola- Per_2
zione, nei primi anni di vita, un'imbarcazione subisce una svalutazione attorno al 5% an- nuo. Il caso sottoposto alla sua attenzione aveva questa particolarità (v. pag.4 e 5 della con-
28 sulenza), e cioè che l'imbarcazione era stata immatricolata soltanto nel febbraio 2011 e che non di meno (anche per il periodo precedente) una svalutazione andava riconosciuta, sia pu- re nella minor misura del 3% annuo, in ragione del fatto che la barca, ancorché non imma- tricolata, non era rimasta solo in cantiere ma anche in mare per completamento lavori e prove e ciò poteva avere inciso sul suo valore.
In base a tale perizia (v. pag. 4-5) il valore dell'imbarcazione al momento della for- zata consegna dal fornitore alla concedente in data 15.11.2010 era pari ad euro 3.303.484 meno euro 198.208 (per la svalutazione per il periodo 2009-2010), per un valore di euro
3.105.276.
Il valore di tale imbarcazione, applicando il coefficiente di svalutazione del 3% an- nuo per periodo successivo alla forzata consegna (novembre 2010) e sino all'immatricola- zione (febbraio 2011) scende ad euro 3.081.986.
Applicando poi per il periodo successivo all'immatricolazione (febbraio 2011) e si- no alla data di riconsegna alla concedente, avvenuta a metà luglio 2016 (dopo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria), il coefficiente di svalutazione del 5% annuo indicato nella perizia il valore equo dell'imbarcazione alla data di riconsegna alla concedente Per_2
può essere stimato in euro 2.157.390,20 (pari a euro 3.081.986, valore a febbraio 2011 me- no euro 924.595,80 di svalutazione per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, repu- tando, quanto a quest'ultimo anno, che si debba considerare l'intera stagionalità 2016, po- sto che la riconsegna avvenuta in piena stagione (maggio-settembre) fa ritenere che il bene non potesse essere ricollocato nell'immediato o messo a reddito subito, con conseguente perdita dell'intera stagione estiva;
sull'importanza della stagionalità ai fini de quibus si ve- da pag.4 della perizia . Per_2
Sommando i canoni scaduti (oggetto del decreto ingiuntivo), pari ad euro
614.769,13 (alla data del 10.5.2016) con quelli a scadere (canoni dal 58° 120) pari ad euro
(1.741.447,90, oltre IVA), come risultanti dalla scrittura privata 2.4.2011, che ha modifica- to e integrato il contratto di locazione finanziaria concluso nell'anno 2009 (punto sul quale si tornerà fra poco), previa loro attualizzazione, e così al solo importo in linea capitale di euro 1.558.054,61 (oltre IVA), come risultante dall'estratto conto certificato ex art.50 TUB
29 prodotto in fase monitoria, nonché al prezzo di riscatto finale (2.169,67 euro), si ottiene la somma di euro 2.174.993,41.
Ne discende che, applicando nei termini sopra riferiti l'art.17 delle condizioni gene- rali di contratto, non è apprezzabile una differenza a favore dell'utilizzatore, residuando un credito a favore della concedente di euro 17.603,21.
Inoltre, anche considerando nell'ottica dell'art.1526, co.2 c.c. e dell'art.1384 i cano- ni riscossi dall'aprile 2011 al giugno 2013 (per € 538.676,25), la valutazione complessiva non cambia tenuto conto che nell'operazione per cui è causa l'appellata ha sostenuto pacifi- camente costi per circa 2.200.000,00 euro (per l'acquisto del bene e il pagamento dei primi tre SAL, oltre agli ulteriori costi indicati nella scrittura del 2-4-2011, su cui infra), per cui ha conseguito ricavi per euro 521,073,04 (pari alla differenza tra euro 538.676,25 –euro
17.603,21) che per il periodo dal marzo 2009 (data di stipula della locazione finanziaria) al marzo 2016 (data di risoluzione del contratto de quo) è significativamente inferiore al TAE del 5,3601% indicato nel contratto di leasing.
In altre parole, essendo la clausola n.17 delle condizioni generali valida ed integran- do una penale non manifestamente eccessiva, la sentenza di primo grado è errata ma in danno dell'appellata, che però non ha proposto appello incidentale. Dal che discende il ri- getto del primo motivo d'appello.
3.- Nell'esaminare il secondo motivo va premesso che il contratto di locazione fi- nanziaria fu concluso per acquistare un bene (uno yacht) in corso di costruzione.
La società utilizzatrice aveva già individuato il bene che la società concedente avrebbe dovuto acquistare e aveva già stipulato con il fornitore nell'anno 2008 una propo- sta di acquisto del bene. In particolare, in data 17.10.2008 fu sottoscritta da con Parte_1
IAn Yacht una proposta di acquisto per un'imbarcazione nuova da costruire (modello Ja- guar 80 Sport) per il prezzo di euro 3.303.484,75, che prevedeva queste condizioni di pa- gamento: euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, euro 1.103.483 mediante per- muta dell'imbarcazione Decò, modello Sanlorenzo 80, che avrebbe dovuto essere conse- gnata entro il 31.10.2008, ed euro 2.200.000,00 a stato avanzamento lavori, con data di consegna prevista per giugno 2009 (v. doc.2 parte appellante).
30 Tale proposta costituisce, in sostanza, la base del contratto di locazione finanziaria concluso dalle parti in causa in data 9-3-2009.
Nella premessa di tale contratto si dice che l'utilizzatrice richiede alla concedente di acquistare presso l'imbarcazione da diporto meglio individuata nella Controparte_6
stessa premessa (che è quella di cui alla proposta di acquisto sopra indicata), in corso di co- struzione, con scafo e coperta realizzati, per un controvalore di euro 700.000,00, oltre IVA
e di stipulare con il fornitore un contratto d'appalto per il completamento dell'imbarca- zione;
nella stessa premessa si dà atto che il progetto era stato già concordato dall'utilizza- tore con il fornitore con il quale era stato già preventivamente concordato il prezzo da paga-
Parte re a
Il contratto di locazione finanziaria dà quindi conto, fra l'altro, del costo complessi- vo dell'imbarcazione (importo massimo finanziato), pari ad euro 3.303.483,75, cioè il costo già concordato tra utilizzatore e fornitore;
del corrispettivo della locazione finanziaria pari a complessivi euro 3.996.780,68, oltre IVA se dovuta, da restituirsi in n.120 rate, di cui la prima (c.d. maxirata) di euro 1.203.483,75, e le rimanenti n.119 così determinate: n.18 di euro 15.000,00 cadauna;
n.18 di euro 18.000,00 cadauna;
n.18 di euro 21.000,00 ciascuna;
n.18 di euro 24.000,00 cadauna;
n.18 di euro 27.000,00 cadauna;
n.29 di euro 31.148,17 ciascuna, nonché di tutte le altre condizioni economiche del rapporto (art.5 e ss.).
In esecuzione di tale contratto stipulò in data 10-3-2009 con il fornitore il CP_5 contratto di acquisto dell'imbarcazione in corso di costruzione per il prezzo di euro
700.000,00, oltre IVA. E sempre in data 10-3-2009 il fornitore e l'utilizzatore CP_5 stipularono il contratto di appalto per il completamento dell'esecuzione dell'imbarcazione.
Il corrispettivo dell'appalto era fissato in euro 2.603.483,75, oltre imposte. Tale prezzo sa- rebbe stato pagato a stato avanzamento lavori in quattro SAL, del seguente importo: euro
600.000,00 (di cui euro 100.000,00 era stato già versato dalla società , euro Pt_1
400.000,00, euro 350.000,00, euro 1.253.483,75. In relazione all'ultimo SAL il contratto precisa che avrebbe versato soltanto la somma di euro 400.696,75, posto che alla CP_5 data del SAL era presumibile che l'imbarcazione di proprietà de permutata al Parte_1
fornitore, per il valore di euro 1.103.483,75, sarebbe stata già consegnata (per cui euro
31 1.504.180,50, pari al valore dell'ultimo SAL al lordo dell'IVA, meno euro 1.103.483,75= euro 400.696,75).
Sovveniva poi un complesso contenzioso relativo ai tempi e ai modi di esecuzione dell'appalto, di cui si è detto sinteticamente sopra, che coinvolgeva, da un parte l'appaltatore, e dall'altra parte, la concedente e l'utilizzatrice, e che riverberava i propri ef- fetti sul contratto di locazione finanziaria che rileva nel presente giudizio nel senso che l'utilizzatrice e la concedente in data 2-4-2011 sottoscrivevano una “scrittura privata di va- riazione al contratto di locazione finanziaria a SAL n.1168853” (doc.1 bis di parte appel- lante).
Con tale scrittura, che è stata prodotta in maniera parziale mancando le pagg.4 e 6, dato atto nelle premesse delle vicende relative, fra l'altro, al contratto d'appalto, e che l'imbarcazione oggetto del leasing veniva consegnata soltanto in occasione della detta scrit- tura, dopo che era stata acquisita dal fornitore mediante procedimento di esecuzione forza- ta, le parti convenivano di variare il contratto di locazione finanziaria, fermo restando il
TAE previsto nel contratto originario e le altre condizioni ivi pattuite, nel senso che era messo in ammortamento dalla data di sottoscrizione della scrittura de qua (2-4-2011) il solo corrispettivo parziale di euro 2.179.145,58, costituito dalla somma dei costi sino a quel momento sostenuti dalla concedente ed elencati alle lettere A), B), C) dell'art.5 (per l'acquisto dello scafo e il pagamento dei primi tre SAL), nonché degli oneri di prelocazione e delle spese capitalizzate di cui alla lett.D) sempre dell'art.5.
Per l'effetto il corrispettivo della locazione finanziaria, così come originariamente determinato all'art.4 del leasing, doveva intendersi variato come segue, fermo restando quanto previsto dal successivo art.6, lett. a): primo canone di euro 1.203.483,75, oltre IVA: già corrisposto prima della sottoscrizione della scrittura quanto ad euro 100.000,00, oltre
IVA, e da riconoscere alle condizioni e modalità previste dal successivo art.6, lett.a) quanto ai residui euro 1.103.483,75=; b) successivi 119 canoni mensili dei seguenti importi, oltre
IVA: (i) 18 canoni di importo di euro 15.000,00 ciascuno;
18 canoni dell'importo di euro
18.000,00 ciascuno;
n.18 canoni dell'importo di euro 21.000,00 ciascuno;
18 canoni di euro
24.000,00 ciascuno;
18 canoni di euro 27.000,00 ciascuno;
29 canoni di euro 30.049,91 cia- scuno (l'ammontare delle sole 119 rate è pari ad euro 2.761.447,39; compreso invece
32 l'importo del maxi canone, l'ammontare sale ad euro 3.964.931,14). Il prezzo di riscatto era confermato nell'1% del costo dell'imbarcazione, pari ad euro 2.179,15.
All'art.6 (revisione del corrispettivo della locazione finanziaria) era precisato che, in ragione del possibile esito (negativo) del pendente giudizio con il fornitore e qualora fosse dovuta un'ulteriore somma in relazione all'appalto, questa sarebbe stata pagata con le se- guenti modalità: lett.a) fino ad euro 1.103.183,75, oltre IVA, sarebbe stata versata dal forni- tore direttamente all'utilizzatore; lett.b) la somma eccedente tale importo e fino alla concor- renza massima di euro 20.854,42 dalla concedente, con conseguente necessità, in tal caso, di revisione del corrispettivo della locazione finanziaria;
lett.c) l'ulteriore somma, ecceden- te quella di cui alla lett.b), sarebbe stata a carico dell'utilizzatore.
Sempre l'art.6, co.2, precisava che “al verificarsi delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b), l'Utilizzatore resta sin d'ora obbligato a sottoscrivere un ulteriore accordo in- tegrativo del Leasing (di seguito definito per brevità anche Secondo Accordo Integrativo) finalizzato alla definitiva determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria e del prezzo di riscatto ed alla conseguente messa in ammortamento dell'ulteriore costo sostenu- to dalla concedente”.
Ora, alla data di sottoscrizione della scrittura in esame era ancora pendente il con- tenzioso con il fornitore innanzi al tribunale di Prato, di ciò si dà atto nelle premesse della scrittura e di ciò si tiene conto nell'art.8, in cui le parti regolano i rapporti in ragione del possibile esito del giudizio pendente nei confronti del fornitore, che sarebbe stato definito soltanto con la sentenza n.196/2016 del tribunale di Prato, depositata in data 29-2-2016, e cioè pochi giorni prima della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione per cui è causa.
Alla data di sottoscrizione della scrittura 2-4-2011 la permuta dell'imbarcazione
Decò' a favore del fornitore non era stata ancora fatta. Con la sentenza 196/2016 il tribuna- le di Prato avrebbe poi accertato, infatti, “il perfezionamento del contratto di permuta tra
a e il conseguente trasferimento della proprietà in capo Parte_1 Controparte_6 all'opponente dell'imbarcazione da diporto motor yacht denominata “Decò”, modello
“San Lorenzo”, iscritta a Roma 10242 D, Call sign I.O. 2389, e dichiarato Parte_1 obbligata a consegnare la predetta imbarcazione a ”. Controparte_6
33 In altre parole, con la scrittura privata 2-4-2011 le parti in causa presero atto del contenzioso esistente, confermarono l'impianto della locazione finanziaria conclusa nel
2009 ma mettendo a reddito soltanto l'importo di euro 2.179.145,58: la maxi rata iniziale, infatti, in ragione del contenzioso esistente con l'appaltatore non era stata in realtà pagata, e le parti stabilivano all'art.6, lett.a) – in linea peraltro con quanto previsto dal contratto di locazione del 2009 e dal contratto d'appalto sopra mentovato – che essa sarebbe stata paga- ta dall'utilizzatore direttamente al fornitore (e non alla concedente) con la permuta del be- ne, sino all'importo di euro 1.103.183,75, oltre IVA, mentre l'eventuale importo ecceden- tario tale cifra (in caso di esito negativo del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Prato) ma fino alla concorrenza massima di euro 20.854,42, sarebbe stato sopportato dalla conce- dente.
Ciò detto, anche il secondo motivo d'appello è infondato.
La decisione di primo grado va confermata sia pure con un'integrazione della moti- vazione.
E' corretto infatti il rilievo del giudice di primo grado che, a seguito della modifica dell'aprile 2011, restava la struttura finanziaria dell'operazione di leasing ed era irrilevante a tal fine che il maxi canone fosse pagato dall'utilizzatore direttamente al fornitore piuttosto che alla concedente e che tale pagamento fosse differito all'esito della sentenza del tribuna- le di Prato.
Diversamente da quanto reputato dall'appellante la variazione contrattuale del 2011 non apporta, infatti, alcuna significativa modifica alla struttura della locazione finanziaria del 2009 e del correlato contratto d'appalto, tali strumenti negoziali prevedendo sin da subi- to che il maxi canone iniziale sarebbe stato pagato dall'utilizzatore mediante la permuta dell'imbarcazione Deco', così come concordato con il fornitore nella proposta d'acquisto del 2008 e ribadito nel contratto d'appalto concluso in data 10-3-2009, sopra richiamato.
Ciò che cambia, con la scrittura del 2011, è che le parti prendono atto del contenzio- so pendente con il fornitore e sostanzialmente danno atto che il maxi canone, che avrebbe dovuto essere pagato mediante la permuta dell'imbarcazione Deco', non era stato ancora pagato perché in ragione del contenzioso in essere tale imbarcazione non era mai stata con-
34 segnata al fornitore/appaltatore e, proprio in ragione del possibile esito di tale contenzioso, le parti dettano la disciplina di cui agli artt.6 e 8, sopra richiamati.
D'altro canto, una verifica immediata dell'erroneità del complessivo ragionamento sotteso al motivo d'appello in esame è offerta da questa considerazione: se fosse vero quan- to sostenuto dall'appellante l'importo di euro 1.103.183,75 andrebbe sottratto al valore equo del bene consegnato alla concedente, con il che il valore del bene si ridurrebbe, ai fini dell'art.17 delle condizioni generali di contratto, esaminato in occasione del primo motivo d'appello, da euro 2.103.836,88 ad euro 1.000.653,13. Da ciò conseguirebbe che il credito dell'appellata non sarebbe più di euro 71.156,53 ma di euro 1.071.809,66.
In sintesi, il motivo in esame, alla luce delle considerazioni testé svolte, nonché di quelle prima sviluppate sull'art.17 delle condizioni generali di contratto e sul primo motivo d'appello, va respinto.
4.- Nell'esaminare il terzo motivo d'appello è opportuno richiamare, anzitutto, il contenuto dell'atto d'opposizione introduttivo del giudizio di primo grado. In tale atto (e in relazione alla domanda riconvenzionale in esame) l'opponente, richiamando la perizia del proprio consulente ed assumendo una divergenza tra il TAEG indicato in contratto Per_3
(pari al 5,360%) e il TAEG effettivamente applicato (pari al 5,497%), chiedeva l'applica- zione dell'art.117, co.7 TUB, con conseguente richiesta di restituzione dei maggiori inte- ressi pagati indebitamente.
Tale impostazione era ripresa negli stessi termini nei successivi atti processuali di primo grado e da ultimo nella comparsa conclusionale. Soltanto nella memoria di replica depositata in primo grado, l'opponente poneva per la prima volta la questione del c.d. tasso leasing, richiamandosi a Cassazione 13 maggio 2021 n. 12889, nel frattempo intervenuta.
In tale scritto difensivo l'opponente deduceva che la Corte di Cassazione, superando il tema formalistico della riconducibilità del tasso del contratto di leasing oggetto di causa all'uno o all'altro indice (TAN-TEG), aveva ribadito il principio sostanzialistico della tra- sparenza del tasso ben sintetizzato nel seguente passo: “in tema di determinazione del tasso di leasing, la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 del D.Lgs 385/1993 trova ap- plicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un
35 ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che reggono le modali- tà di pagamento, si da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente ine- spresso e indeterminato, oltre a non corrispondere a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore, e non allorchè il tasso sia determinabile per relationem”.
Ciò premesso, la decisione di primo grado va confermata sia pure con una diversa motivazione.
Il contratto di locazione finanziaria in atti indica il TAE (e non il TAEG) nella misu- ra del 5,3601% (art.4). Il tasso annuo effettivo è il tasso ottenuto dalla capitalizzazione dei tassi periodali effettivi (ottenuti dividendo il TAN per il numero dei periodi applicati ad ogni rata su base annuale).
La perizia di parte confonde tale tasso con il TAEG che indica, invece, il costo tota- le di un'operazione di finanziamento e tiene conto non solo degli interessi sul prestito ma anche di tutti gli oneri relativi al contratto di credito. Il TAEG è un indicatore sintetico di costo, rilevante in materia di trasparenza bancaria.
Non ha senso pertanto dire, come fatto nella perizia di parte e ripreso nell'atto d'opposizione, che c'è una discrasia tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG effettiva- mente applicato, perché il contratto non indica il TAEG ma il TAE ed è normale che il
TAEG sia diverso dal TAE e ad esso superiore, includendo anche gli altri oneri del finan- ziamento.
Sempre in questa prospettiva, diverso dal TAE e dal TAEG è ancora il c.d. TIR, o tasso leasing.
Nelle disposizioni in materia di trasparenza della Banca d'IA, che hanno introdot- to l'obbligo di indicare nei contratti di locazione finanziaria il c.d. tasso leasing, questo tas- so è definito come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicu- rativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investi- to per l'acquisto del bene e relativi interessi" (v. provvedimento del 25/7/2003, sez. II, par.
3.1, nota 2, ratione temporis applicabile).
36 Il tasso leasing, al pari del TAEG, è un indicatore sintetico (o equivalente) di costo che tiene conto del pagamento dei canoni e del costo del riscatto ed è previsto solo dalla di- sciplina secondaria in materia di trasparenza e serve, in sostanza, per valutare (e comparare) la convenienza dell'investimento. In particolare, esso non è il tasso debitore nominale
(TAN), cioè il tasso sulla cui base è costruito il piano dei pagamenti dei canoni di leasing, né il TAE, che misura il costo del finanziamento comprensivo della capitalizzazione perio- dale degli interessi.
A tale indice (tasso leasing), come anche al TAEG, non è applicabile il disposto dell'art. 117 TUB, che si riferisce al tasso debitore e non ad indici diversi previsti a fini di trasparenza.
Sul punto, con riferimento specifico all'ISC/TAEG, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è pacifica nell'affermare che in tema di contratti bancari l'indice sintetico di co- sto (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sinte- tico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre con- dizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr., fra tante, Cass. civ.39169-214597-23; 14000-23; 7382-25).
Con riferimento, invece, al c.d. tasso leasing si registra il precedente distonico ri- chiamato dall'appellante.
Tale arresto si basa su richiami a precedenti della Corte di Giustizia UE, resi pacifi- camente in fattispecie di credito al consumo, che non possono essere estesi al di là dello stretto perimetro (contratti di credito al consumo e tutela dei consumatori) d'intervento del- la Corte dell'Unione Europea.
Ciò è tanto vero che la sentenza richiamata dall'appellante non risulta nemmeno massimata dal Massimario della Corte di Cassazione ed è stata disattesa nei percorsi argo- mentativi in successive pronunce della stessa Corte di legittimità, finanche in alcune scritte dalla stessa relatrice. Pronunce nelle quali, con un diverso approccio di tipo sostanzialistico, si è affermato che l'indicazione del tasso leasing non è necessaria ex art.117 TUB e il tasso non è indeterminato ex art.1346 cc quando sia ricavabile comunque dal contratto.
37 In questo senso, anche di recente, Cass. civ. 711/2025 ha affermato che “in tema di leasing immobiliare, [finanche] la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma”.
Poco prima, Cass. civ. 29530/24 aveva ribadito che “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rin- vio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi indi- viduare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della tra- sparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire
o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”.
In sintesi, il c.d. tasso leasing non rientra nel perimetro d'applicazione dell'art.117, co.4 e 7 TUB;
in ogni caso, gli elementi presenti nel contratto, tra cui il costo del bene, il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria ripartito per rate, il prezzo di riscatto, il numero e l'importo delle rate, il TAE in base al quale è stato calcolato il corrispettivo del- la locazione finanziaria, l'assenza di indicizzazione/adeguamento del corrispettivo (v. art.6, che esclude per tutta la durata del rapporto l'adeguamento del corrispettivo), le spese e i co- sti di gestione ammnistrativa, analiticamente indicate nella clausola n.8, avrebbero consen- tito di facilmente determinarlo, mettendo la contraente in condizione di fare le valutazioni del caso sull'opportunità e sulla convenienza dell'investimento.
Così integrata la motivazione della decisione impugnata, anche il terzo motivo l'appello va respinto.
5.- In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e so- no liquidate in dispositivo, in difetto di notula in atti (DM 55/14, e ss. mod., causa di valore
38 compreso tra euro 1.000.000 ed euro 2.0000.000; parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parame- tro minimo per la fase 3, esauritasi con la sola trattazione).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata e dando atto che sussisto- no a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unifica- to;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dell'appellata, liquidate in complessivi euro 29.033,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 9-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
39