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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/07/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2291/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2291/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Marina CHIARI e Livio VIOLA;
RICORRENTI contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 19.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso ex artt. 30, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 20 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 depositato il 24.2.2024, , cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento n. Parte_1
Cat.A.12/2023/Immig/IISez/22BS042077, emesso dal Questore della Provincia di Brescia in data 27.10.2023 e a lui notificato in data 5.2.2024, con il quale è stata rigettata la sua domanda presentata il 6.5.2023 e volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in ragione del suo allegato rapporto di convivenza con la coniuge nata in [...] il [...], cittadina albanese CP_2 regolarmente soggiornante in Italia.
2. Il diniego della Questura si fonda sul fatto che il richiedente non avrebbe dimostrato di possedere il requisito reddituale previsto dall'art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998 e avrebbe omesso di dichiarare la sua presenza sul territorio nazionale al Questore competente entro otto giorni dal suo ingresso in Italia (avvenuto verosimilmente varcando la frontiera con la Slovenia poco dopo il suo ingresso in quest'ultimo Stato il 29.3.2022 attraverso il valico di Starod, fatto documentato dal timbro apposto dalle autorità slovene sul passaporto albanese dell'istante).
Nel provvedimento opposto, poi, l'amministrazione resistente ha elencato una serie di precedenti penali dello straniero (sentenza di patteggiamento c.d. “allargato” emessa dal GUP del Tribunale di Brescia il 13.10.2009 e irrevocabile dal 30.6.2010, con cui è stata applicata a la pena complessiva di anni Pt_1
Pag. 1 di 5 due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine a condotte di cessione illecita di sostanze stupefacenti;
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pordenone il 9.5.2018 e irrevocabile dal 17.8.2018, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/1998), senza comunque trarre né esplicitamente né implicitamente da essi un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato.
3. Nel ricorso, i procuratori di hanno contestato le valutazioni effettuate Parte_1 dall'amministrazione convenuta, lamentando innanzitutto un vizio di carenza di istruttoria, non avendo la Questura considerato gli atti da lui prodotti su richiesta della stessa resistente, rappresentati non soltanto dal certificato di idoneità alloggiativa, ma anche dalla copia fotostatica del passaporto recante il timbro di ingresso in area Schengen e da documentazione relativa al reddito e all'attività lavorativa della consorte. Ha, poi, contestato la tesi della controparte, secondo cui egli non avrebbe dichiarato la sua presenza in Italia entro otto giorni dal suo ingresso, sostenendo di aver comunicato tale circostanza al Comune di ST ME (BS) tramite il deposito, da parte del fratello , della Parte_2 comunicazione di ospitalità ex art. 7 d.lgs. 286/1998.
Sotto il profilo reddituale, il ricorrente ha, quindi, rappresentato di essere stato assunto, dopo il suo arrivo in Italia, dalla KT Progetti s.r.l. di Monticelli Brusati (BS), producendo documentazione al riguardo e precisando che la società datrice di lavoro si sarebbe mostrata disponibile a riassumerlo in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno. In ogni caso, ha compiegato in atti la CU 2023 a lui riferibile e la certificazione sostitutiva della CU 2023 della moglie, dalla quale emerge la percezione, da parte del nucleo familiare, nel periodo di imposta 2022, di un reddito complessivo pari a 32.972,28 euro e, quindi, ben al di sopra della soglia minima richiesta dalla legge per il ricongiungimento familiare.
L'istante si è, inoltre, lamentato dell'omessa considerazione ai fini del rilascio del titolo invocato – in palese violazione dell'art. 28 d.lgs. 286/1998 – del suo rapporto di convivenza in Italia non solo con la coniuge, ma anche con le figlie minorenni nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...].
Quanto, infine, ai precedenti penali richiamati nel provvedimento opposto, parte ricorrente ha totalmente escluso una loro rilevanza ai fini della formulazione di un giudizio di pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, alla luce del loro carattere assai risalente nel tempo. Ha, quindi, rammentato – in proposito – la sentenza n. 172/2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l'automatico rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, qualora lo stesso avesse riportato sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art 381 c.p.p., con ciò imponendo una valutazione in concreto di pericolosità svolta caso per caso.
Sulla scorta di tali argomentazioni, i difensori del ricorrente hanno, dunque, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato (e del susseguente ordine di allontanamento), con contestuale accertamento del diritto del loro assistito a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari (con ordine al Questore di provvedere al suo rilascio).
4. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, si è costituito in Controparte_1 giudizio il 18.3.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento opposto e invocando, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di costituzione, parte resistente ha versato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia il 14.3.2024 in ordine alla posizione personale del ricorrente, insieme alla documentazione acquisita nel corso del procedimento amministrativo.
5. L'istruttoria si è svolta mediante l'audizione dei testimoni (moglie dell'istante) e CP_2 Pt_2
(fratello convivente di quest'ultimo), indotti entrambi da parte ricorrente. NA ER si è,
[...] poi, sottoposto a interrogatorio non formale da parte del Giudice.
6. All'udienza di trattazione e discussione della causa del 19.6.2025, parte ricorrente ha insistito per
Pag. 2 di 5 l'accoglimento delle proprie domande. Il Giudice ha trattenuto, infine, la causa per la decisione.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che la domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione (e del pedissequo ordine di allontanamento) è inammissibile, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. Volgendo la disamina al merito del ricorso, stima il Decidente che la domanda di accertamento del diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari – espressamente formulata dal ricorrente e nella quale può comunque essere riqualificata quella di annullamento della decisione impugnata – sia fondata.
All'esito dell'istruttoria risulta dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli artt. 29 e 30 d.lgs. 286/1998 per il rilascio di tale titolo.
È innanzitutto pacifico il rapporto di coniugio tra e i quali non sono Parte_1 CP_2 legalmente separati e – stando a quanto affermato da entrambi in udienza – convivono in Italia presso un appartamento sito a ST ME (BS) in via Roncadelle n. 57 e di proprietà di , Parte_2 fratello del ricorrente, il quale ha confermato la circostanza.
Tale immobile – nel quale l'istante convive con la coniuge, il fratello e le due figlie minorenni Per_1
nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...] (v. quanto
[...] Persona_2 concordemente riferito dai testi sentiti e dallo stesso ) – è stato certificato conforme ai Parte_1 requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa per cinque occupanti dal competente ufficio del Comune di ST ME (v. il certificato di idoneità alloggiativa del 20.10.2022 sub doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente). Sussiste, dunque, il requisito di cui all'art. 29, comma 3, lett. a), d.lgs. cit.
Quanto al reddito familiare, i dati relativi al periodo di imposta 2022 (risultanti dalla CU 2023 del ricorrente e dalla dichiarazione sostitutiva della CU relativa all'occupazione della moglie) sono ampiamente superiori alla soglia minima prevista dall'art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. cit.: il reddito annuo da lavoro percepito dai due coniugi è stato pari, nel complesso, a ben 32.972,28 euro (cfr. docc.
9-10 allegati al ricorso). L'occupazione lavorativa della moglie e la disponibilità all'assunzione manifestata al ricorrente dal suo ex datore di lavoro preludono, peraltro, al mantenimento di simili livelli reddituali anche in futuro.
Pacifica la regolarità della presenza della moglie sul territorio italiano (v., in ogni caso, sul punto il doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), al momento della presentazione dell'istanza di permesso ex art. 30 d.lgs. 286/1998 (e cioè al 5.5.2022) anche il soggiorno del ricorrente non poteva certo dirsi irregolare, atteso che egli ha allegato (senza essere in alcun modo smentito) di essere giunto in Italia il 30.3.2022 (documentando l'ingresso in area Schengen attraverso la frontiera sloveno-croata di Starod il 29.3.2022): si ricorda, infatti, che i cittadini albanesi possono fare ingresso nel territorio italiano senza visto per un periodo di 90 giorni, che nel caso di specie non era ancóra decorso.
Ad ogni modo, anche qualora si ritenessero insussistenti uno o più dei predetti requisiti, le esigenze di tutela dell'unità familiare dello straniero (convivente non solo con la moglie, ma anche con due figlie minorenni in tenerissima età) sarebbero destinate certamente a prevalere all'esito del giudizio comparativo di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. cit., i cui parametri debbono essere letti anche alla luce del disposto dell'art. 28 d.lgs. cit. (secondo cui «in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176»).
Ciò, peraltro, in un quadro in cui la stessa amministrazione resistente – pur citando due pregiudizi
Pag. 3 di 5 penali del richiedente – non ravvisa profili di pericolosità di quest'ultimo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Del resto, occorre evidenziare, per un verso, che la sentenza di patteggiamento c.d. “allargato”, emessa dal GUP del Tribunale di Brescia in data 13.10.2009 e irrevocabile dal 30.6.2010, non può essere in alcun modo considerata ai fini della valutazione della pericolosità sociale nel presente giudizio civile (neppure come argomento di prova) in forza del perentorio disposto del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), secondo cui «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile». La medesima disposizione ha, peraltro, cura di precisare – nell'ottica di un'agevole risoluzione di eventuali antinomie apparenti – che in caso di mancata applicazione di pene accessorie (come appunto nella vicenda in esame) «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna». Le sentenze di patteggiamento pronunciate ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. non rientrano, pertanto, più tra le «condanne», anche non definitive, evocate dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 (sulla retroattività del novellato disposto dell'art. 445 c.p.p., si veda, del resto, il parere reso dallo stesso
, odierno resistente, il 16.3.2023 con riferimento alle ipotesi di incandidabilità Controparte_1 previste, in materia elettorale, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).
Per altro verso, l'unico illecito penale giudizialmente accertato è una contravvenzione in materia di immigrazione commessa nell'autunno del 2016 e sanzionata con la sola pena pecuniaria, un precedente dal quale sarebbe per arduo ricavare profili di pericolosità sociale del richiedente.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda di accertamento del diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari deve, quindi, essere accolta.
4. L'amministrazione resistente è soccombente formale e totale (art. 91, comma 1, c.p.c.). In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale (si tenga conto che l'istanza di permesso di soggiorno era certamente meritevole di accoglimento già solo sulla base della documentazione nella disponibilità della Questura), essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite, che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime tre fasi, in quanto le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte. Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.356,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta il diritto di , nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ordinando alla Questura competente di provvedere al rilascio del relativo titolo;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 2.356,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Brescia, il 19 luglio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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