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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. DR CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 21478/2025 R.G. promosso da
) (avv. GASPARELLA ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BONOLDI MATTEO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
«oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo depositato in data 24/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Affido condiviso – residenza e collocamento prevalente Per_ presso il padre. - Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso il padre in Sabbio Chiese (BS), Via Donatori di Sangue n. 21. - La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. - Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte dal padre convivente con il figlio. - Entrambi i genitori si impegnano a collaborare e a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio al fine di garantirgli un progetto educativo comune;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare per garantire un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con entrambi nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Calendario delle visite materne. A) Calendario ordinario. La
1 Per_ madre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: - starà con la madre il mercoledì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento presso l'abitazione del padre alle ore 21.00, o, previo accordo fra i genitori, con pernottamento presso l'abitazione della madre, la quale provvederà a riaccompagnarlo a scuola Per_ al mattino successivo. - starà altresì con la madre a settimane alterne dalle ore 9.00 del sabato o dall'uscita dalla scuola sino alla domenica alle ore 21.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione del Per_ padre. B) Vacanze, ponti e festività. Durante le vacanze natalizie potrà rimanere con la madre una settimana ad anni alterni comprensiva del giorno di Natale;
le altre festività infra-annuali verranno trascorse Per_ dal figlio con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive trascorrerà con la madre almeno due settimane anche non consecutive da concordare e pianificare fra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno a fini programmativi. I genitori convengono che, in ragione dei problemi di salute del figlio, l'individuazione delle località di vacanza dovrà avvenire entro i confini italiani, salvo diversi accordi intervenuti fra le parti. 3) Mantenimento del figlio. Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione di ciascun genitore, le parti stabiliscono quanto segue: - la signora verserà a mezzo bonifico al signor a decorrere dal mese di ottobre 2025 ed entro il Pt_2 Pt_1 giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il contributo al mantenimento verrà versato al padre sino a quando il figlio diventerà economicamente indipendente;
- i ricorrenti danno atto che l'assegno unico, gli assegni previdenziali e/o assistenziali per il figlio continueranno ad essere integralmente percepiti dal padre, delegando a tal fine quest'ultimo in via esclusiva ad ogni adempimento e/o rapporto presso banche, ASL, INPS
e altri enti;
- i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie del figlio, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, (che si allega sottoscritto dalle parti) eccedenti Per_ l'importo dell'indennità di accompagnamento riconosciuto mensilmente al minore . Le suddette spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. 5) Ulteriori condizioni: La signora Pt_2 si impegna a corrispondere al signor l'importo complessivo pari a € 3.600,00, da versarsi a mezzo Pt_1 bonifico con decorrenza ottobre 2025 ed entro il giorno 20 di ogni mese, in rate dell'importo di € 100,00 mensili a titolo di parziale rimborso del debito maturato (ammontante alla data del 30.09.2025 ad € 16.530,24) per omesso versamento del contributo al mantenimento del figlio, fermo restando che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata della dilazione concessa, la signora decadrà dal beneficio del Pt_2 termine ed il signor potrà agire per l'integrale recupero degli importi già maturati e non corrisposti Pt_1 dalla madre. Di contro, in caso di regolare versamento dell'importo di € 3.600,00 a titolo di assegni arretrati nei termini sopra concordati, il Sig. dà atto che non avrà più nulla a pretendere dalla Sig.ra Pt_1 Parte_3 con riferimento agli arretrati maturati alla data del 30.09.2025 ammontanti ad € 16.530,24. - I Sigg.ri e esprimono sin d'ora il loro diniego al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il Pt_2 Pt_1 figlio. - I Sigg.ri e concordano che le spese processuali relative al presente procedimento Pt_2 Pt_1 saranno interamente compensate fra le parti”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 10/10/2010) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di modificare la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 4/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR CH
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. DR CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 21478/2025 R.G. promosso da
) (avv. GASPARELLA ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BONOLDI MATTEO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
«oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo depositato in data 24/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Affido condiviso – residenza e collocamento prevalente Per_ presso il padre. - Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso il padre in Sabbio Chiese (BS), Via Donatori di Sangue n. 21. - La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. - Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte dal padre convivente con il figlio. - Entrambi i genitori si impegnano a collaborare e a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio al fine di garantirgli un progetto educativo comune;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare per garantire un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con entrambi nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Calendario delle visite materne. A) Calendario ordinario. La
1 Per_ madre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: - starà con la madre il mercoledì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento presso l'abitazione del padre alle ore 21.00, o, previo accordo fra i genitori, con pernottamento presso l'abitazione della madre, la quale provvederà a riaccompagnarlo a scuola Per_ al mattino successivo. - starà altresì con la madre a settimane alterne dalle ore 9.00 del sabato o dall'uscita dalla scuola sino alla domenica alle ore 21.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione del Per_ padre. B) Vacanze, ponti e festività. Durante le vacanze natalizie potrà rimanere con la madre una settimana ad anni alterni comprensiva del giorno di Natale;
le altre festività infra-annuali verranno trascorse Per_ dal figlio con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive trascorrerà con la madre almeno due settimane anche non consecutive da concordare e pianificare fra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno a fini programmativi. I genitori convengono che, in ragione dei problemi di salute del figlio, l'individuazione delle località di vacanza dovrà avvenire entro i confini italiani, salvo diversi accordi intervenuti fra le parti. 3) Mantenimento del figlio. Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione di ciascun genitore, le parti stabiliscono quanto segue: - la signora verserà a mezzo bonifico al signor a decorrere dal mese di ottobre 2025 ed entro il Pt_2 Pt_1 giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il contributo al mantenimento verrà versato al padre sino a quando il figlio diventerà economicamente indipendente;
- i ricorrenti danno atto che l'assegno unico, gli assegni previdenziali e/o assistenziali per il figlio continueranno ad essere integralmente percepiti dal padre, delegando a tal fine quest'ultimo in via esclusiva ad ogni adempimento e/o rapporto presso banche, ASL, INPS
e altri enti;
- i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie del figlio, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, (che si allega sottoscritto dalle parti) eccedenti Per_ l'importo dell'indennità di accompagnamento riconosciuto mensilmente al minore . Le suddette spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. 5) Ulteriori condizioni: La signora Pt_2 si impegna a corrispondere al signor l'importo complessivo pari a € 3.600,00, da versarsi a mezzo Pt_1 bonifico con decorrenza ottobre 2025 ed entro il giorno 20 di ogni mese, in rate dell'importo di € 100,00 mensili a titolo di parziale rimborso del debito maturato (ammontante alla data del 30.09.2025 ad € 16.530,24) per omesso versamento del contributo al mantenimento del figlio, fermo restando che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata della dilazione concessa, la signora decadrà dal beneficio del Pt_2 termine ed il signor potrà agire per l'integrale recupero degli importi già maturati e non corrisposti Pt_1 dalla madre. Di contro, in caso di regolare versamento dell'importo di € 3.600,00 a titolo di assegni arretrati nei termini sopra concordati, il Sig. dà atto che non avrà più nulla a pretendere dalla Sig.ra Pt_1 Parte_3 con riferimento agli arretrati maturati alla data del 30.09.2025 ammontanti ad € 16.530,24. - I Sigg.ri e esprimono sin d'ora il loro diniego al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il Pt_2 Pt_1 figlio. - I Sigg.ri e concordano che le spese processuali relative al presente procedimento Pt_2 Pt_1 saranno interamente compensate fra le parti”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 10/10/2010) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di modificare la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 4/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR CH
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