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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati:
Presidente 1) Dott.ssa GA EL Mastro
Giudice 2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice est.3) Dott.ssa OB RA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1347 /2025 R.G. affari contenziosi, vertente
TRA
, difesa e rappresentata Parte_1 (c.f: C.F. 1 dall'avv. OM AR RI;
ricorrente
E
, (c.f: C.F._2 ), difesa e rappresentata Controparte_1 dall'avv. Pascariello RO;
resistente
Visto del Pubblico Ministero del 18.06.2025
OGGETTO: Separazione personale
Motivazioni della decisione
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi hanno contratto matrimonio il 28.08.2013 in Lecce;
che dall'unione sono nati i figli: Per_1 (2011), Per 2 (2016) e Per 3 (2018); che la convivenza ai primi tempi normalmente serena si è andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti sorti tra i coniugi;
che i predetti coniugi all'udienza a trattazione scritta del 2.12.2025. innanzi alla sottoscritta Giudice delegata in sede di controversia giudiziale hanno depositato le condizioni da esse parti sottoscritte, con firma autenticata dai rispettivi difensori;
che pertanto, hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno sottoscritto le condizioni riportate nella predetta istanza a firma congiunta di esse parti, di seguito riportate nel dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è accertata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi: tali fatti emergono chiaramente dal fallimento del tentativo di conciliazione effettuato davanti al Giudice delegato durante il quale sono emersi profondi e non superabili contrasti tra le parti.
Le pattuizioni concordate, che verranno di seguito riportate, devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 16.05.2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...] e poi congiuntamente da entrambe le parti previa trasformazione del rito in consensuale,
dichiara la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato il 28.08.2013 a
Lecce, trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n. 50, Parte
I, Anno 2013), alle condizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento, a firma congiunta delle parti e che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi 17 dicembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Testimone_1 Funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
Il Giudice Il Presidente
GA EL Mastro OB RA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi AR TO e HI AZ,
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti i tre figli minori come quelle relative
• all'istruzione, all'educazione, alla salute, ecc. - dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Per quanto concerne le decisioni relative alla ordinaria amministrazione, ciascun genitore
° potrà esercitare la responsabilità genitoriale in modo autonomo durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé Il padre avrà diritto di vedere e trattenere con sé i figli liberamente, nel rispetto delle loro esigenze, nonché degli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori. Tale frequentazione avverrà previo accordo con la Sig.ra AR TO e con i figli stessi,
ogniqualvolta essi lo desiderino e vi siano le condizioni per farlo.
In caso di disaccordo tra i genitori, si adotteranno le seguenti modalità: 0
a) I tre figli trascorreranno due (2) pomeriggi a settimana con il padre, nei giorni di martedi e giovedi, e pernotteranno altresi presso il padre due (2) weekend al mese, a settimane alterne.
Il padre preleverà i figli il sabato mattina;
più precisamente:
• Durante il periodo scolastico, li prenderà direttamente da scuola e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera, dopo cena, alle ore 21:30;
. Durante i periodi di festività scolastica e le vacanze estive, li prenderà il venerdì sera, dopo cena, alle ore 21:00, e li riaccompagnerà presso la madre la domenica sera, dopo cena,
alle ore 22:00.
Tutti gli orari sopra indicati saranno comunque subordinati e dovranno tener conto degli eventuali impegni scolastici e delle attività ludico-ricreative dei minori e delle esigenze lavorative del padre.
b) Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà quindici (15) giorni con i figli, anche non continuativi.
I periodi di permanenza dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, al fine di garantire un'equa ripartizione del tempo e tenere conto delle esigenze organizzative e delle attività dei minori.
e) I tre figli trascorreranno le festività natalizie, di Capodanno e dell'Epifania con ciascun genitore in modo alternato, a turnazione annuale.
In particolare:
Un anno i figli trascorreranno la Vigilia e il giorno di Natale (24-25 dicembre) con un genitore e la notte di Capodanno e il giorno dell'Epifania (31 dicembre - 6 gennaio) con l'altro genitore.
L'anno successivo si invertiranno i turni.
I dettagli relativi alla divisione dei periodi festivi (orari di inizio e fine permanenza) dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 novembre di ogni anno, nel rispetto delle esigenze dei minori e delle esigenze lavorative del padre.
d) Nel periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno alternativamente gli eventi principali con ciascun genitore a turnazione annuale
Un anno trascorreranno il giorno di Pasqua (domenica) con un genitore e il Lunedi dell'Angelo
(Pasquetta) con l'altro; l'anno successivo si invertiranno i ruoli.
Anche in questo caso, orari e dettagli organizzativi dovranno essere concordati preventivamente, tenendo conto delle necessità dei minori e delle esigenze lavorative del padre.
e) Eventuali ulteriori periodi di vacanza dei figli con ciascun genitore (es. ponti, festività locali, ferie straordinarie) dovranno essere concordati preventivamente tra le parti, con un congruo anticipo, nel rispetto della programmazione familiare e delle attività scolastiche e ricreative dei minori.
f) I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi preventivamente l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno con i figli i periodi di ferie, nonché quello relativo ad eventuali spostamenti per i fine settimana che comportino pernottamento fuori dalla residenza abituale.
Ciascun genitore ha il diritto di essere informato sullo stato di salute, sul benessere e sulle attività quotidiane dei figli, nonché di mantenere contatti quotidiani telefonici o tramite altri mezzi di comunicazione (videochiamate, messaggistica, ecc.), nel rispetto della routine e degli impegni dei minori.
Le parti danno reciprocamente atto che il calendario di frequentazione sopra indicato è stato concordato in conformità alle Linee Guida emanate dal Tribunale di Brindisi, con l'obiettivo prioritario di soddisfare al meglio le esigenze affettive, educative e relazionali dei minori.
• Durante i periodi di rispettivo affidamento, ciascun genitore si impegna a dedicare il massimo tempo possibile ai figli, offrendo loro supporto nell'espletamento degli impegni scolastici, nella partecipazione ad attività ludico-ricreative e prestando particolare attenzione alla cura della persona e al benessere complessivo dei minori.
Il padre, durante i periodi di permanenza con i figli sopra indicati, si impegna a comunicare preventivamente alla Sig.ra TO il luogo e l'indirizzo presso cui i minori alloggeranno.
Si pone a carico del Sig. HI AZ l'obbligo di corrispondere un assegno mensile totale di €.600,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento per i figli TI,
MU e RG. Tale somma di euro 600,00 dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese.
L'assegno sopra menzionato dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT
Il Sig. HI si impegna, inoltre, a sostenere: il 50% delle spese ordinarie relative ai figli ed il 50% delle spese straordinarie, previa comunicazione preventiva da parte della
Sig.ra TO e presentazione della relativa documentazione giustificativa (scontrini, ricevute o altra idonea attestazione della spesa sostenuta).
L'assegno unico per i figli minori TI, MU e RG ammontante ad € 700,00
(settecento/00) circa sarà interamente attribuito alla madre, quale genitore collocatario, come concordato.
La casa coniugale, di proprietà dei genitori di AR TO, sarà assegnata alla madre, quale genitore collocatario. I figli minori, TI, MU e RG, continueranno a risiedere nella medesima abitazione con la madre.
Spese compensate.
HI AZ IA TO
Нобльлька мого Av. AR RI OM Avy RO LL
Mane Volene Rame Brindisi, 16 giugno 2025
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati:
Presidente 1) Dott.ssa GA EL Mastro
Giudice 2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice est.3) Dott.ssa OB RA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1347 /2025 R.G. affari contenziosi, vertente
TRA
, difesa e rappresentata Parte_1 (c.f: C.F. 1 dall'avv. OM AR RI;
ricorrente
E
, (c.f: C.F._2 ), difesa e rappresentata Controparte_1 dall'avv. Pascariello RO;
resistente
Visto del Pubblico Ministero del 18.06.2025
OGGETTO: Separazione personale
Motivazioni della decisione
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi hanno contratto matrimonio il 28.08.2013 in Lecce;
che dall'unione sono nati i figli: Per_1 (2011), Per 2 (2016) e Per 3 (2018); che la convivenza ai primi tempi normalmente serena si è andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti sorti tra i coniugi;
che i predetti coniugi all'udienza a trattazione scritta del 2.12.2025. innanzi alla sottoscritta Giudice delegata in sede di controversia giudiziale hanno depositato le condizioni da esse parti sottoscritte, con firma autenticata dai rispettivi difensori;
che pertanto, hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno sottoscritto le condizioni riportate nella predetta istanza a firma congiunta di esse parti, di seguito riportate nel dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è accertata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi: tali fatti emergono chiaramente dal fallimento del tentativo di conciliazione effettuato davanti al Giudice delegato durante il quale sono emersi profondi e non superabili contrasti tra le parti.
Le pattuizioni concordate, che verranno di seguito riportate, devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 16.05.2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...] e poi congiuntamente da entrambe le parti previa trasformazione del rito in consensuale,
dichiara la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato il 28.08.2013 a
Lecce, trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n. 50, Parte
I, Anno 2013), alle condizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento, a firma congiunta delle parti e che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi 17 dicembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Testimone_1 Funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
Il Giudice Il Presidente
GA EL Mastro OB RA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi AR TO e HI AZ,
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti i tre figli minori come quelle relative
• all'istruzione, all'educazione, alla salute, ecc. - dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Per quanto concerne le decisioni relative alla ordinaria amministrazione, ciascun genitore
° potrà esercitare la responsabilità genitoriale in modo autonomo durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé Il padre avrà diritto di vedere e trattenere con sé i figli liberamente, nel rispetto delle loro esigenze, nonché degli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori. Tale frequentazione avverrà previo accordo con la Sig.ra AR TO e con i figli stessi,
ogniqualvolta essi lo desiderino e vi siano le condizioni per farlo.
In caso di disaccordo tra i genitori, si adotteranno le seguenti modalità: 0
a) I tre figli trascorreranno due (2) pomeriggi a settimana con il padre, nei giorni di martedi e giovedi, e pernotteranno altresi presso il padre due (2) weekend al mese, a settimane alterne.
Il padre preleverà i figli il sabato mattina;
più precisamente:
• Durante il periodo scolastico, li prenderà direttamente da scuola e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera, dopo cena, alle ore 21:30;
. Durante i periodi di festività scolastica e le vacanze estive, li prenderà il venerdì sera, dopo cena, alle ore 21:00, e li riaccompagnerà presso la madre la domenica sera, dopo cena,
alle ore 22:00.
Tutti gli orari sopra indicati saranno comunque subordinati e dovranno tener conto degli eventuali impegni scolastici e delle attività ludico-ricreative dei minori e delle esigenze lavorative del padre.
b) Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà quindici (15) giorni con i figli, anche non continuativi.
I periodi di permanenza dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, al fine di garantire un'equa ripartizione del tempo e tenere conto delle esigenze organizzative e delle attività dei minori.
e) I tre figli trascorreranno le festività natalizie, di Capodanno e dell'Epifania con ciascun genitore in modo alternato, a turnazione annuale.
In particolare:
Un anno i figli trascorreranno la Vigilia e il giorno di Natale (24-25 dicembre) con un genitore e la notte di Capodanno e il giorno dell'Epifania (31 dicembre - 6 gennaio) con l'altro genitore.
L'anno successivo si invertiranno i turni.
I dettagli relativi alla divisione dei periodi festivi (orari di inizio e fine permanenza) dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 novembre di ogni anno, nel rispetto delle esigenze dei minori e delle esigenze lavorative del padre.
d) Nel periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno alternativamente gli eventi principali con ciascun genitore a turnazione annuale
Un anno trascorreranno il giorno di Pasqua (domenica) con un genitore e il Lunedi dell'Angelo
(Pasquetta) con l'altro; l'anno successivo si invertiranno i ruoli.
Anche in questo caso, orari e dettagli organizzativi dovranno essere concordati preventivamente, tenendo conto delle necessità dei minori e delle esigenze lavorative del padre.
e) Eventuali ulteriori periodi di vacanza dei figli con ciascun genitore (es. ponti, festività locali, ferie straordinarie) dovranno essere concordati preventivamente tra le parti, con un congruo anticipo, nel rispetto della programmazione familiare e delle attività scolastiche e ricreative dei minori.
f) I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi preventivamente l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno con i figli i periodi di ferie, nonché quello relativo ad eventuali spostamenti per i fine settimana che comportino pernottamento fuori dalla residenza abituale.
Ciascun genitore ha il diritto di essere informato sullo stato di salute, sul benessere e sulle attività quotidiane dei figli, nonché di mantenere contatti quotidiani telefonici o tramite altri mezzi di comunicazione (videochiamate, messaggistica, ecc.), nel rispetto della routine e degli impegni dei minori.
Le parti danno reciprocamente atto che il calendario di frequentazione sopra indicato è stato concordato in conformità alle Linee Guida emanate dal Tribunale di Brindisi, con l'obiettivo prioritario di soddisfare al meglio le esigenze affettive, educative e relazionali dei minori.
• Durante i periodi di rispettivo affidamento, ciascun genitore si impegna a dedicare il massimo tempo possibile ai figli, offrendo loro supporto nell'espletamento degli impegni scolastici, nella partecipazione ad attività ludico-ricreative e prestando particolare attenzione alla cura della persona e al benessere complessivo dei minori.
Il padre, durante i periodi di permanenza con i figli sopra indicati, si impegna a comunicare preventivamente alla Sig.ra TO il luogo e l'indirizzo presso cui i minori alloggeranno.
Si pone a carico del Sig. HI AZ l'obbligo di corrispondere un assegno mensile totale di €.600,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento per i figli TI,
MU e RG. Tale somma di euro 600,00 dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese.
L'assegno sopra menzionato dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT
Il Sig. HI si impegna, inoltre, a sostenere: il 50% delle spese ordinarie relative ai figli ed il 50% delle spese straordinarie, previa comunicazione preventiva da parte della
Sig.ra TO e presentazione della relativa documentazione giustificativa (scontrini, ricevute o altra idonea attestazione della spesa sostenuta).
L'assegno unico per i figli minori TI, MU e RG ammontante ad € 700,00
(settecento/00) circa sarà interamente attribuito alla madre, quale genitore collocatario, come concordato.
La casa coniugale, di proprietà dei genitori di AR TO, sarà assegnata alla madre, quale genitore collocatario. I figli minori, TI, MU e RG, continueranno a risiedere nella medesima abitazione con la madre.
Spese compensate.
HI AZ IA TO
Нобльлька мого Av. AR RI OM Avy RO LL
Mane Volene Rame Brindisi, 16 giugno 2025