TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE CH UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2097/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall' avv. Luciano Aloi Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza dall'01.09.2015, premesso di aver stipulato nel periodo di pre-ruolo una serie contratti a tempo determinato (analiticamente indicati in ricorso) con il CP_1 resistente, esponeva che l'amministrazione convenuta, al momento dell'immissione in ruolo, aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendole un servizio pre-ruolo inferiore a quello effettivamente prestato, in applicazione dell'art. 485 d.lgs.
n. 297/94.
L'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta, in violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera
1 senza alcuna decurtazione e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente che eccepiva, in via CP_1 preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante esame di documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare,
l'art. 485 d. lgs. n. 297/94, secondo cui “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali,
o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilendo che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
2 La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la l. n. 124/99, art. 11, comma 14, secondo cui “L'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, mentre non produce effetti pregiudizievoli per quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto che nella materia che occupa è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sesta Sezione, con la sentenza
20 settembre 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di
Trento, nel procedimento contro , la Parte_2 Controparte_2 quale ha statuito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
3 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Più in dettaglio ai punti 49-50-51 della sentenza si legge: “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”. Le conclusioni
4 della CGUE appaiono ancora più esplicite al punto 53, ove si legge: “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 d.lgs. n. 297/1994 col diritto europeo, è necessario operare una verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata
5 con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass.
n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, RO TA punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Applicando i predetti principi al caso di specie, dall'esame del decreto di ricostruzione
6 di carriera, emerge che la ricorrente ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per anni 6, mesi 10 e giorni 14 (maturati nel corso del periodo pre-ruolo) ed anni 1 (maturati in posizione di docente di ruolo), mentre, le è stata riconosciuta una anzianità a fini giuridici ed economici pari anni 7 e mesi 8 (di cui anni 6 e mesi 8 maturati nel corso del periodo pre-ruolo), nonché anni 1 e mesi 4 ai soli fini economici.
Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo come sopra indicata, anziché quella riconosciuta con decreto, e il convenuto va condannato al riconoscimento CP_1 dell'anzianità effettiva appena indicata.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_3 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta.
A tal proposito, in primo luogo, preme evidenziare che i conteggi prodotti dalla parte ricorrente (cfr. all. 7, Relazione Tecnica di Parte) non sono immuni da vizi o censure.
Ed invero, mentre da un lato, correttamente, la consulenza evidenzia che, alla luce dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo maturata, il ricorrente avrebbe dovuto accedere alla seconda Fascia stipendiale 9-14 a partire dal Novembre 2017 (inizio del nono anno di servizio), dall'altro lato, erroneamente, rappresenta che la permanenza nella seconda Fascia stipendiale doveva terminare nell'ottobre 2021, quattro anni dopo. In realtà, non può sottacersi che la durata della seconda fascia stipendiale è pari a sei anni (e non quattro), poiché decorre dall'inizio del nono anno di servizio (1 novembre 2017) e termina una volta concluso il quattordicesimo anno di servizio (30 ottobre 2023).
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto nella consulenza, l'aumento stipendiale correlato al passaggio alla successiva fascia stipendiale avrebbe dovuto avere luogo nel novembre 2023 e non nel novembre 2021.
In secondo luogo, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_3 potendosi conseguentemente riconoscere le sole differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso, ovvero dal 03.10.2018.
7 Ciò in quanto, la ricorrente ha prodotto una diffida inoltrata a mezzo p.e.c. in data
30.12.2019 (cfr. all.ti 4a, 4b e 4c del ricorso) che, tuttavia, non è idonea ad interrompere la prescrizione. La predetta diffida, invero, menziona il solo diritto alla corretta ricostruzione della carriera e non anche la pretesa di pagamento delle differenze retributive dalla stessa scaturenti, sicché non può ritenersi che dalla stessa emerga inequivocabilmente la volontà di far valere il predetto credito.
Pertanto, per le ragioni che precedono, il deve essere condannato a CP_3 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive per un importo pari a €
11.576,79.
Deve essere escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma
6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando il al pagamento, in favore della ricorrente, dei restanti due terzi, con CP_1 distrazione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del l.r.p.t., a procedere al riconoscimento, ai Controparte_1 fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo dall'odierna ricorrente, al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive liquidate in complessivi €
11.576,79. oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento dei restanti due terzi, liquidate in € 1.150,00, oltre rimborso
[...]
8 forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 17.12.2025
Il giudice del lavoro
NE CH UZ
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. Persona_1 nominato con D.M. 22/10/2024
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE CH UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2097/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall' avv. Luciano Aloi Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza dall'01.09.2015, premesso di aver stipulato nel periodo di pre-ruolo una serie contratti a tempo determinato (analiticamente indicati in ricorso) con il CP_1 resistente, esponeva che l'amministrazione convenuta, al momento dell'immissione in ruolo, aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendole un servizio pre-ruolo inferiore a quello effettivamente prestato, in applicazione dell'art. 485 d.lgs.
n. 297/94.
L'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta, in violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera
1 senza alcuna decurtazione e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente che eccepiva, in via CP_1 preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante esame di documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare,
l'art. 485 d. lgs. n. 297/94, secondo cui “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali,
o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilendo che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
2 La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la l. n. 124/99, art. 11, comma 14, secondo cui “L'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, mentre non produce effetti pregiudizievoli per quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto che nella materia che occupa è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sesta Sezione, con la sentenza
20 settembre 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di
Trento, nel procedimento contro , la Parte_2 Controparte_2 quale ha statuito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
3 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Più in dettaglio ai punti 49-50-51 della sentenza si legge: “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”. Le conclusioni
4 della CGUE appaiono ancora più esplicite al punto 53, ove si legge: “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 d.lgs. n. 297/1994 col diritto europeo, è necessario operare una verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata
5 con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass.
n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, RO TA punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Applicando i predetti principi al caso di specie, dall'esame del decreto di ricostruzione
6 di carriera, emerge che la ricorrente ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per anni 6, mesi 10 e giorni 14 (maturati nel corso del periodo pre-ruolo) ed anni 1 (maturati in posizione di docente di ruolo), mentre, le è stata riconosciuta una anzianità a fini giuridici ed economici pari anni 7 e mesi 8 (di cui anni 6 e mesi 8 maturati nel corso del periodo pre-ruolo), nonché anni 1 e mesi 4 ai soli fini economici.
Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo come sopra indicata, anziché quella riconosciuta con decreto, e il convenuto va condannato al riconoscimento CP_1 dell'anzianità effettiva appena indicata.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_3 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta.
A tal proposito, in primo luogo, preme evidenziare che i conteggi prodotti dalla parte ricorrente (cfr. all. 7, Relazione Tecnica di Parte) non sono immuni da vizi o censure.
Ed invero, mentre da un lato, correttamente, la consulenza evidenzia che, alla luce dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo maturata, il ricorrente avrebbe dovuto accedere alla seconda Fascia stipendiale 9-14 a partire dal Novembre 2017 (inizio del nono anno di servizio), dall'altro lato, erroneamente, rappresenta che la permanenza nella seconda Fascia stipendiale doveva terminare nell'ottobre 2021, quattro anni dopo. In realtà, non può sottacersi che la durata della seconda fascia stipendiale è pari a sei anni (e non quattro), poiché decorre dall'inizio del nono anno di servizio (1 novembre 2017) e termina una volta concluso il quattordicesimo anno di servizio (30 ottobre 2023).
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto nella consulenza, l'aumento stipendiale correlato al passaggio alla successiva fascia stipendiale avrebbe dovuto avere luogo nel novembre 2023 e non nel novembre 2021.
In secondo luogo, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_3 potendosi conseguentemente riconoscere le sole differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso, ovvero dal 03.10.2018.
7 Ciò in quanto, la ricorrente ha prodotto una diffida inoltrata a mezzo p.e.c. in data
30.12.2019 (cfr. all.ti 4a, 4b e 4c del ricorso) che, tuttavia, non è idonea ad interrompere la prescrizione. La predetta diffida, invero, menziona il solo diritto alla corretta ricostruzione della carriera e non anche la pretesa di pagamento delle differenze retributive dalla stessa scaturenti, sicché non può ritenersi che dalla stessa emerga inequivocabilmente la volontà di far valere il predetto credito.
Pertanto, per le ragioni che precedono, il deve essere condannato a CP_3 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive per un importo pari a €
11.576,79.
Deve essere escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma
6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando il al pagamento, in favore della ricorrente, dei restanti due terzi, con CP_1 distrazione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del l.r.p.t., a procedere al riconoscimento, ai Controparte_1 fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo dall'odierna ricorrente, al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive liquidate in complessivi €
11.576,79. oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento dei restanti due terzi, liquidate in € 1.150,00, oltre rimborso
[...]
8 forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 17.12.2025
Il giudice del lavoro
NE CH UZ
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. Persona_1 nominato con D.M. 22/10/2024
9