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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11097 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA II Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice designato, dott.ssa Claudia Canè all'udienza del 03.11.2025 tenuta in sostituzione del dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 12557/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Francesca Politi, PEC: giusta procura in Email_1 calce al ricorso, Ricorrente Nei confronti di
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: recupero spese formazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13 aprile 2023, la società Parte_1 conveniva in giudizio il sig. per sentirlo condannare al
[...] Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 12.054,44, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso dei costi di formazione professionale e di indennità sostitutiva del preavviso. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente esponeva che CP_1
era stato assunto in data 1/10/2019 con contratto di apprendistato
[...] professionalizzante, volto al conseguimento della figura professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno, Livello B. In forza di tale rapporto, il resistente aveva beneficiato di 83 giornate effettive di formazione tra l'1/10/2019 e il 3/02/2021. deduceva che il contratto prevedeva una specifica clausola in base Parte_1 alla quale, in caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, sarebbe stata trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata, oltre al rispetto dei termini di preavviso. Il aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data 5 febbraio 2022, Controparte_1 con effetto dal giorno successivo (6 febbraio 2022), senza rispettare il termine di preavviso di tre mesi previsto per il Livello B. La società ha quantificato il debito residuo del resistente in € 12.054,44. Il resistente, non costituito, veniva dichiarato contumace. La causa veniva discussa e decisa come da sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla validità ed efficacia del patto di stabilità e rimborso formazione La fattispecie in esame, relativa alla richiesta di rimborso dei costi di formazione e dell'indennità sostitutiva del preavviso a seguito di dimissioni volontarie, trova precedenti anche di questo Tribunale (si veda anche Sent. n. 1646/2024 pubbl. il 09/02/2024), che ne ha affermato la legittimità. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità ( Cass 14457/17,18122/16) e di merito che ritiene pienamente valide ed efficaci le clausole contrattuali che prevedono un obbligo di rimborso spese di formazione a carico del lavoratore che receda anticipatamente dal rapporto. Tale clausola, inserita nel contratto di apprendistato professionalizzante, persegue il legittimo interesse datoriale a veder preservato l'investimento economico in formazione, che nel caso di specie ha riguardato l'acquisizione di una professionalità specifica (Capo Treno/Capo Servizi Treno). Nel caso di specie, risulta provato:
1. L'avvenuta erogazione al sig. di 83 giornate di Controparte_1 formazione qualificata e specialistica, come da documentazione in atti.
2. La pattuizione della clausola di rimborso e preavviso in caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo.
3. L'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie in data 5/2/2022, senza che il resistente abbia provato l'esistenza di una giusta causa o giustificato motivo che potesse legittimare il recesso anticipato e scioglierlo dall'obbligo contrattuale.
2. Sulla quantificazione della somma dovuta Accertata la violazione dell'obbligo contrattuale, la quantificazione della somma dovuta è conforme a quanto stabilito dal contratto stipulato tra le parti . La parte ricorrente chiede il rimborso costi di formazione e l'indennità sostitutiva di preavviso. A) Rimborso costi di formazione: L'importo è calcolato in base alla pattuizione contrattuale ("...una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso, calcolata sulle voci di cui ai precedenti punti 1(minimo contrattuale)2(salario professionale) 3(tredicesima mensilità) 4(quattordicesima mensilità)5( salario di produttività)”), in ossequio ai principi di congruità e proporzionalità.
• Costo Giornaliero: L'importo mensile di riferimento (€ 1.767,30 + € 142,54 + € 159,15 + € 159,15 + € 88,00 = € 2.316,14) diviso per 26 determina un costo/die di € 89,08.
• Totale Formazione: € 89,08/die x 83 giornate di formazione = € 7.393,64. B) Indennità sostitutiva del preavviso: secondo parte ricorrente il resistente, inquadrato nel Livello B, era tenuto al rispetto del termine di preavviso di tre mesi, come previsto per i livelli B e C dall'art. 54 CCNL (pari a 78 giorni effettivi), per cui il resistente doveva pagare l'indennità sostitutiva ex art 54 e 58 CCNL pari ad € 5.993,52 calcolata con le voci indicate dall'art. 54 che richiama il punto 1.1., a sua volta integrato dall'art. 24 del contratto aziendale, e le lett c) (indennità di funzione quadri non calcolata nel caso in esame) e d) (salario professionale) del punto 1.2 dell'art art 68. Si deve accogliere la domanda sul punto, avendo il contratto individuale previsto, proprio alla clausola che abilita la ricorrente a chiedere il rimborso della formazione, l'obbligo del preavviso così recitando “nel caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso il rispetto del termine di preavviso”. Il resistente dovrà a tale titolo pagare euro 5.993,52
C) Importo complessivo: L'importo lordo dovuto dal resistente è pari a € 7.393,64 (Formazione) + € 5.993,52 (Preavviso) = € 13.387,16. La società ha legittimamente proceduto a una compensazione parziale atecnica, riducendo l'esposizione del resistente. L'importo netto oggetto della domanda di condanna, al netto di tali compensazioni già operate sui cedolini paga, è pari a € 12.054,44. Tale somma è provata in atti e merita integrale accoglimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiarato che il recesso dato dal resistente è privo di giusta causa o giustificato motivo, effettuata la compensazione parziale si condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
12.054,44 (dodicimila cinquantaquattro/44), a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di rimborso formazione, oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di elle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi euro 2424,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Roma, 03.11.2025. Il Giudice Dott.ssa Claudia Canè
Il giudice designato, dott.ssa Claudia Canè all'udienza del 03.11.2025 tenuta in sostituzione del dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 12557/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Francesca Politi, PEC: giusta procura in Email_1 calce al ricorso, Ricorrente Nei confronti di
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: recupero spese formazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13 aprile 2023, la società Parte_1 conveniva in giudizio il sig. per sentirlo condannare al
[...] Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 12.054,44, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso dei costi di formazione professionale e di indennità sostitutiva del preavviso. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente esponeva che CP_1
era stato assunto in data 1/10/2019 con contratto di apprendistato
[...] professionalizzante, volto al conseguimento della figura professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno, Livello B. In forza di tale rapporto, il resistente aveva beneficiato di 83 giornate effettive di formazione tra l'1/10/2019 e il 3/02/2021. deduceva che il contratto prevedeva una specifica clausola in base Parte_1 alla quale, in caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, sarebbe stata trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata, oltre al rispetto dei termini di preavviso. Il aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data 5 febbraio 2022, Controparte_1 con effetto dal giorno successivo (6 febbraio 2022), senza rispettare il termine di preavviso di tre mesi previsto per il Livello B. La società ha quantificato il debito residuo del resistente in € 12.054,44. Il resistente, non costituito, veniva dichiarato contumace. La causa veniva discussa e decisa come da sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla validità ed efficacia del patto di stabilità e rimborso formazione La fattispecie in esame, relativa alla richiesta di rimborso dei costi di formazione e dell'indennità sostitutiva del preavviso a seguito di dimissioni volontarie, trova precedenti anche di questo Tribunale (si veda anche Sent. n. 1646/2024 pubbl. il 09/02/2024), che ne ha affermato la legittimità. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità ( Cass 14457/17,18122/16) e di merito che ritiene pienamente valide ed efficaci le clausole contrattuali che prevedono un obbligo di rimborso spese di formazione a carico del lavoratore che receda anticipatamente dal rapporto. Tale clausola, inserita nel contratto di apprendistato professionalizzante, persegue il legittimo interesse datoriale a veder preservato l'investimento economico in formazione, che nel caso di specie ha riguardato l'acquisizione di una professionalità specifica (Capo Treno/Capo Servizi Treno). Nel caso di specie, risulta provato:
1. L'avvenuta erogazione al sig. di 83 giornate di Controparte_1 formazione qualificata e specialistica, come da documentazione in atti.
2. La pattuizione della clausola di rimborso e preavviso in caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo.
3. L'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie in data 5/2/2022, senza che il resistente abbia provato l'esistenza di una giusta causa o giustificato motivo che potesse legittimare il recesso anticipato e scioglierlo dall'obbligo contrattuale.
2. Sulla quantificazione della somma dovuta Accertata la violazione dell'obbligo contrattuale, la quantificazione della somma dovuta è conforme a quanto stabilito dal contratto stipulato tra le parti . La parte ricorrente chiede il rimborso costi di formazione e l'indennità sostitutiva di preavviso. A) Rimborso costi di formazione: L'importo è calcolato in base alla pattuizione contrattuale ("...una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso, calcolata sulle voci di cui ai precedenti punti 1(minimo contrattuale)2(salario professionale) 3(tredicesima mensilità) 4(quattordicesima mensilità)5( salario di produttività)”), in ossequio ai principi di congruità e proporzionalità.
• Costo Giornaliero: L'importo mensile di riferimento (€ 1.767,30 + € 142,54 + € 159,15 + € 159,15 + € 88,00 = € 2.316,14) diviso per 26 determina un costo/die di € 89,08.
• Totale Formazione: € 89,08/die x 83 giornate di formazione = € 7.393,64. B) Indennità sostitutiva del preavviso: secondo parte ricorrente il resistente, inquadrato nel Livello B, era tenuto al rispetto del termine di preavviso di tre mesi, come previsto per i livelli B e C dall'art. 54 CCNL (pari a 78 giorni effettivi), per cui il resistente doveva pagare l'indennità sostitutiva ex art 54 e 58 CCNL pari ad € 5.993,52 calcolata con le voci indicate dall'art. 54 che richiama il punto 1.1., a sua volta integrato dall'art. 24 del contratto aziendale, e le lett c) (indennità di funzione quadri non calcolata nel caso in esame) e d) (salario professionale) del punto 1.2 dell'art art 68. Si deve accogliere la domanda sul punto, avendo il contratto individuale previsto, proprio alla clausola che abilita la ricorrente a chiedere il rimborso della formazione, l'obbligo del preavviso così recitando “nel caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso il rispetto del termine di preavviso”. Il resistente dovrà a tale titolo pagare euro 5.993,52
C) Importo complessivo: L'importo lordo dovuto dal resistente è pari a € 7.393,64 (Formazione) + € 5.993,52 (Preavviso) = € 13.387,16. La società ha legittimamente proceduto a una compensazione parziale atecnica, riducendo l'esposizione del resistente. L'importo netto oggetto della domanda di condanna, al netto di tali compensazioni già operate sui cedolini paga, è pari a € 12.054,44. Tale somma è provata in atti e merita integrale accoglimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiarato che il recesso dato dal resistente è privo di giusta causa o giustificato motivo, effettuata la compensazione parziale si condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
12.054,44 (dodicimila cinquantaquattro/44), a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di rimborso formazione, oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di elle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi euro 2424,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Roma, 03.11.2025. Il Giudice Dott.ssa Claudia Canè