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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT AM Presidente dott. UC LA Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3118/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE STEFANO FAUSTA ANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in CARIGNANO il 21/05/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO (atto n. 3 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/03/2010, il 26/09/2011 e il 15/03/2013. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/01/2024.
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
-due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
-un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
-per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
-durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
-durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari.
DISPONE che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé.; inoltre il Sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Pt_1 dei figli, l'assegno periodico di € 950,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente a favore della Sig.ra Parte_2
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale per la continuazione degli interventi di supporto stimati utili a favore dei minori e segnatamente di
, come da accordi fra le parti. Per_1
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC LA RT AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT AM Presidente dott. UC LA Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3118/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE STEFANO FAUSTA ANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in CARIGNANO il 21/05/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO (atto n. 3 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/03/2010, il 26/09/2011 e il 15/03/2013. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/01/2024.
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
-due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
-un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
-per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
-durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
-durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari.
DISPONE che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé.; inoltre il Sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Pt_1 dei figli, l'assegno periodico di € 950,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente a favore della Sig.ra Parte_2
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale per la continuazione degli interventi di supporto stimati utili a favore dei minori e segnatamente di
, come da accordi fra le parti. Per_1
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC LA RT AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.