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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 4954 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesue' Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4954 /2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale dell'8-10-2025 e vertente
TRA
- C.F. - in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PERONE LUCIO (CF.
) in virtù di coma da procura alle liti agli atti ed C.F._1 elettivamente domiciliato in CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/8 NAPOLI
APPELLANTE
E
, (CF. in peraona del Curatore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. RASCIO NICOLA (CF. ) in C.F._2 virtù di coma da procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliato in VIA
F.CARACCIOLO 15 AVV. STEFANIA MANFREDONIA NAPOLI
APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8524/2021 del
19/10/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza sentenza del Tribunale di Napoli n. 8524/2021 del 19/10/2021, con la quale erano in parte accolte le domamde di pagamento propsote dalla odierna appellante per relative al servizio di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e spazzamento strade e marciapiedi), espletato da sin dal CP_1 marzo 2000. Questa Corte rileva che con decreto del Presidente di sezione del 21-7-25 si disponeva la trattazione dell'udienza già fissata al 10-9-25 in forma scritta e cioè che questa ultima fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi assegnava alle parti termine perentorio per il deposito delle dette note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno stesso dell'udienza già fissata.
All'esito del detto termine, il Collegio rilevava che nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di 20 giorni per il deposito di note scritte.
All'esito del detto nuovo termine, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Napoli n. 8524/2021 del 19/10/2021, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, 8-10-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesue' Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4954 /2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale dell'8-10-2025 e vertente
TRA
- C.F. - in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PERONE LUCIO (CF.
) in virtù di coma da procura alle liti agli atti ed C.F._1 elettivamente domiciliato in CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/8 NAPOLI
APPELLANTE
E
, (CF. in peraona del Curatore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. RASCIO NICOLA (CF. ) in C.F._2 virtù di coma da procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliato in VIA
F.CARACCIOLO 15 AVV. STEFANIA MANFREDONIA NAPOLI
APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8524/2021 del
19/10/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza sentenza del Tribunale di Napoli n. 8524/2021 del 19/10/2021, con la quale erano in parte accolte le domamde di pagamento propsote dalla odierna appellante per relative al servizio di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e spazzamento strade e marciapiedi), espletato da sin dal CP_1 marzo 2000. Questa Corte rileva che con decreto del Presidente di sezione del 21-7-25 si disponeva la trattazione dell'udienza già fissata al 10-9-25 in forma scritta e cioè che questa ultima fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi assegnava alle parti termine perentorio per il deposito delle dette note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno stesso dell'udienza già fissata.
All'esito del detto termine, il Collegio rilevava che nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di 20 giorni per il deposito di note scritte.
All'esito del detto nuovo termine, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Napoli n. 8524/2021 del 19/10/2021, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, 8-10-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo