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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3329 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Francesco Carboni e Roberta Calvi
- appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Nicholas M. Vermaaten
- appellata
e
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
, (C.F. ) C.F._5 CP_5 C.F._6 anche nella qualità di eredi, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Federico Orfei e Simone Morani
- appellati
e
CP_6
- appellato contumace avverso sentenza Tribunale di Civitavecchia n. 271 dell'anno 2020 oggetto azione revocatoria conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello chiede la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 84.815,40 di cui lo stesso si dichiara creditore.
In particolare, due sono le domande di cui il chiedeva _1
l'accoglimento al Tribunale.
Con la prima domanda il chiedeva la condanna di _1 CP_7
e alla Controparte_2 CP_3 Parte_2 CP_5 Controparte_3
restituzione della complessiva somma di euro 84.815,40 corrisposta a titolo di mutuo in diverse occasioni e con diverse modalità nei confronti di ciascuno dei convenuti.
Con la seconda domanda conveniva in giudizio e CP_6 CP_1
per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di
[...]
compravendita con cui i coniugi e vendevano loro un immobile. CP_3 CP_2
A sostegno delle domande depositava varia documentazione.
Durante il giudizio di primo grado veniva istruita la causa con l'acquisizione di documenti e l'espletamento di prove orali. Costituitisi in giudizio, gli odierni appellati contestavano la sussistenza dei crediti asseriti.
Eccepivano altresì l'infondatezza della domanda revocatoria per difetto dei presupposti.
Non si costituiva , del quale veniva dichiarata la contumacia. CP_6
La causa veniva interrotta ex art. 300 c.p.c. a causa del decesso di una delle parti appellate, e successivamente riassunta nei termini di legge CP_7
dall'appellante.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 con i termini ordinari per il deposito di atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto interamente il credito.
In primo luogo, per il mancato riconoscimento del credito di euro 2.494,86
a titolo di rimborso di spese sostenute dal per il funerale di _1 NA
, nell'interesse di
[...] CP_7
Tale motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, il a sostegno del suo credito ha depositato la fattura emessa _1
dell'agenzia di pompe funebri con l'imputazione delle spese e tale fattura risulta quietanzata. Pertanto, risulta provato il credito a titolo di mutuo della suddetta somma.
Non appare verosimile la difesa degli appellati secondo cui il _1
avrebbe pagato le spese del funerale attraverso il conto corrette della . NA
Non vi è titolo alcuno in forza del quale il avrebbe potuto pagare con il _1
conto corrente della defunta. Nel corso del processo è deceduto sono stati citati in CP_7
riassunzione gli eredi dello stesso e alcuni di essi, Controparte_3 CP_4
e hanno depositato “atto di rinuncia all'eredità”.
[...] CP_5
Di tale debito può rispondere, pertanto, solo in Controparte_2
qualità di erede legittima.
Tutti gli altri crediti non risultano provati.
L'appellante non ha provato di aver corrisposto a la CP_7
rimanente somma con diversi assegni direttamente emessi in favore del e CP_3
con girate di assegni di propri clienti ricevuti in pagamento di pregressi rapporti di lavoro, secondo quanto narrato dall'appellante stesso.
È costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui per ottenere la restituzione di una somma asseritamente data a titolo di mutuo non è sufficiente provare la sua dazione in favore del soggetto da cui si pretende la restituzione, ma occorre altresì provare il titolo per cui questa somma è stata versata (ex multis,
Cass. n. 35959 del 22/11/2021). Infatti, la somma può essere stata versata per i più diversi titoli.
La testimonianza resa da non riesce in ogni caso a provare Testimone_1
l'effettivo pagamento di una somma in favore dei beneficiari e comunque non vi
è prova del titolo per cui questa somma sarebbe stata data.
In mancanza della prova del titolo, la domanda di restituzione delle restanti somme non può essere accolta.
Stesso discorso può essere fatto in relazione ai bonifici che il _1
asserisce di aver effettuato sul conto corrente nella disponibilità di Persona_2
gestito dalla madre Il durante
[...] Controparte_2 CP_3
l'interrogatorio svolto in primo grado, non confessa di aver ricevuto personalmente le somme a titolo di prestito, né vi è prova dell'effettivo pagamento in favore dello stesso, in quanto il conto risulta intestato alla né vi è CP_2 prova del titolo per cui la somma sarebbe stata data a titolo di mutuo. Non risulta che tale somma venga poi dato a un soggetto diverso.
Non risulta altresì provato il credito, a titolo di mutuo, nei confronti di
; a tal fine non è dirimente la risposta da questa fornita in sede di Controparte_3
interrogatorio.
Con il secondo motivo, l'odierno appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda ex art. 2901 c.c., con cui si chiedeva di dichiarare l'inefficacia nei confronti del dell'atto di vendita tra _1
e e e CP_6 CP_1 CP_7 Controparte_2
dell'immobile di proprietà di questi ultimi.
Tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
La motivazione del Tribunale è da ritenersi corretta in quanto non sussistono i presupposti ai fini dell'azione revocatoria. In particolare, non vi è prova dei requisiti a tal fine richiesti.
Secondo la prospettazione dell'appellante il prezzo inferiore a quello di mercato al quale era stato venduto l'immobile sarebbe prova della sussistenza della scientia fraudis in capo agli alienanti e del consilium fraudis in capo ai terzi, trattandosi di atto a titolo oneroso. Ciò, tuttavia, non appare sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Può infatti presumersi che il prezzo inferiore sia giustificato dal rischio che gli acquirenti si sono accollati con la sottoscrizione dell'atto di compravendita.
Infatti, si legge nello stesso, all'articolo quattro, che “la parte venditrice si obbliga entro e non oltre quattro mesi a provvedere a sua cura e spese a far cancellare la suddetta ipoteca giudiziale e, ad avvenuta cancellazione a renderne edotta la parte acquirente che ne prende atto”.
Conclusivamente, l'appello deve essere parzialmente accolto. Le spese del presente grado possono essere compensate, stante il parziale accoglimento dell'appello, nella misura dei due terzi e nella misura rimanente, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 271 dell'anno 2020, così decide in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accoglie parzialmente l'appello;
b) condanna in qualità di erede di al Controparte_2 CP_7 pagamento di euro 2.464,86 in favore di;
Parte_1
c) conferma nel resto la sentenza;
d) condanna in qualità di erede di al Controparte_2 CP_7
pagamento delle spese di lite nella misura di un terzo che liquida nella somma di euro 3.330,00, oltre accessori di legge, in favore di e di Parte_1 CP_1
, compensandole nella parte rimanente.
[...]
Roma, li 10 settembre 2025
Il Presidente estensore
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3329 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Francesco Carboni e Roberta Calvi
- appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Nicholas M. Vermaaten
- appellata
e
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
, (C.F. ) C.F._5 CP_5 C.F._6 anche nella qualità di eredi, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Federico Orfei e Simone Morani
- appellati
e
CP_6
- appellato contumace avverso sentenza Tribunale di Civitavecchia n. 271 dell'anno 2020 oggetto azione revocatoria conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello chiede la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 84.815,40 di cui lo stesso si dichiara creditore.
In particolare, due sono le domande di cui il chiedeva _1
l'accoglimento al Tribunale.
Con la prima domanda il chiedeva la condanna di _1 CP_7
e alla Controparte_2 CP_3 Parte_2 CP_5 Controparte_3
restituzione della complessiva somma di euro 84.815,40 corrisposta a titolo di mutuo in diverse occasioni e con diverse modalità nei confronti di ciascuno dei convenuti.
Con la seconda domanda conveniva in giudizio e CP_6 CP_1
per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di
[...]
compravendita con cui i coniugi e vendevano loro un immobile. CP_3 CP_2
A sostegno delle domande depositava varia documentazione.
Durante il giudizio di primo grado veniva istruita la causa con l'acquisizione di documenti e l'espletamento di prove orali. Costituitisi in giudizio, gli odierni appellati contestavano la sussistenza dei crediti asseriti.
Eccepivano altresì l'infondatezza della domanda revocatoria per difetto dei presupposti.
Non si costituiva , del quale veniva dichiarata la contumacia. CP_6
La causa veniva interrotta ex art. 300 c.p.c. a causa del decesso di una delle parti appellate, e successivamente riassunta nei termini di legge CP_7
dall'appellante.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 con i termini ordinari per il deposito di atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto interamente il credito.
In primo luogo, per il mancato riconoscimento del credito di euro 2.494,86
a titolo di rimborso di spese sostenute dal per il funerale di _1 NA
, nell'interesse di
[...] CP_7
Tale motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, il a sostegno del suo credito ha depositato la fattura emessa _1
dell'agenzia di pompe funebri con l'imputazione delle spese e tale fattura risulta quietanzata. Pertanto, risulta provato il credito a titolo di mutuo della suddetta somma.
Non appare verosimile la difesa degli appellati secondo cui il _1
avrebbe pagato le spese del funerale attraverso il conto corrette della . NA
Non vi è titolo alcuno in forza del quale il avrebbe potuto pagare con il _1
conto corrente della defunta. Nel corso del processo è deceduto sono stati citati in CP_7
riassunzione gli eredi dello stesso e alcuni di essi, Controparte_3 CP_4
e hanno depositato “atto di rinuncia all'eredità”.
[...] CP_5
Di tale debito può rispondere, pertanto, solo in Controparte_2
qualità di erede legittima.
Tutti gli altri crediti non risultano provati.
L'appellante non ha provato di aver corrisposto a la CP_7
rimanente somma con diversi assegni direttamente emessi in favore del e CP_3
con girate di assegni di propri clienti ricevuti in pagamento di pregressi rapporti di lavoro, secondo quanto narrato dall'appellante stesso.
È costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui per ottenere la restituzione di una somma asseritamente data a titolo di mutuo non è sufficiente provare la sua dazione in favore del soggetto da cui si pretende la restituzione, ma occorre altresì provare il titolo per cui questa somma è stata versata (ex multis,
Cass. n. 35959 del 22/11/2021). Infatti, la somma può essere stata versata per i più diversi titoli.
La testimonianza resa da non riesce in ogni caso a provare Testimone_1
l'effettivo pagamento di una somma in favore dei beneficiari e comunque non vi
è prova del titolo per cui questa somma sarebbe stata data.
In mancanza della prova del titolo, la domanda di restituzione delle restanti somme non può essere accolta.
Stesso discorso può essere fatto in relazione ai bonifici che il _1
asserisce di aver effettuato sul conto corrente nella disponibilità di Persona_2
gestito dalla madre Il durante
[...] Controparte_2 CP_3
l'interrogatorio svolto in primo grado, non confessa di aver ricevuto personalmente le somme a titolo di prestito, né vi è prova dell'effettivo pagamento in favore dello stesso, in quanto il conto risulta intestato alla né vi è CP_2 prova del titolo per cui la somma sarebbe stata data a titolo di mutuo. Non risulta che tale somma venga poi dato a un soggetto diverso.
Non risulta altresì provato il credito, a titolo di mutuo, nei confronti di
; a tal fine non è dirimente la risposta da questa fornita in sede di Controparte_3
interrogatorio.
Con il secondo motivo, l'odierno appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda ex art. 2901 c.c., con cui si chiedeva di dichiarare l'inefficacia nei confronti del dell'atto di vendita tra _1
e e e CP_6 CP_1 CP_7 Controparte_2
dell'immobile di proprietà di questi ultimi.
Tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
La motivazione del Tribunale è da ritenersi corretta in quanto non sussistono i presupposti ai fini dell'azione revocatoria. In particolare, non vi è prova dei requisiti a tal fine richiesti.
Secondo la prospettazione dell'appellante il prezzo inferiore a quello di mercato al quale era stato venduto l'immobile sarebbe prova della sussistenza della scientia fraudis in capo agli alienanti e del consilium fraudis in capo ai terzi, trattandosi di atto a titolo oneroso. Ciò, tuttavia, non appare sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Può infatti presumersi che il prezzo inferiore sia giustificato dal rischio che gli acquirenti si sono accollati con la sottoscrizione dell'atto di compravendita.
Infatti, si legge nello stesso, all'articolo quattro, che “la parte venditrice si obbliga entro e non oltre quattro mesi a provvedere a sua cura e spese a far cancellare la suddetta ipoteca giudiziale e, ad avvenuta cancellazione a renderne edotta la parte acquirente che ne prende atto”.
Conclusivamente, l'appello deve essere parzialmente accolto. Le spese del presente grado possono essere compensate, stante il parziale accoglimento dell'appello, nella misura dei due terzi e nella misura rimanente, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 271 dell'anno 2020, così decide in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accoglie parzialmente l'appello;
b) condanna in qualità di erede di al Controparte_2 CP_7 pagamento di euro 2.464,86 in favore di;
Parte_1
c) conferma nel resto la sentenza;
d) condanna in qualità di erede di al Controparte_2 CP_7
pagamento delle spese di lite nella misura di un terzo che liquida nella somma di euro 3.330,00, oltre accessori di legge, in favore di e di Parte_1 CP_1
, compensandole nella parte rimanente.
[...]
Roma, li 10 settembre 2025
Il Presidente estensore