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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
R.G. 184/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 184 del 2019 RG. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino del 17 ottobre 2018 n. 1084/2018 (RG n. 4180/2018), in favore di per € 5.048,50 Pt_1
T R A
cf. , rapp.to e difeso dall'Avv. Ilaria Parte_2 C.F._1
Zarrelli con studio in piazza S. Domenico Maggiore 9, Napoli, mandato a margine dell'atto
Con di opposizione a
- attore opponente –
Contro
(nel prosieguo ), società con socio unico soggetta ad Controparte_2 Pt_1
attività di direzione e coordinamento di avente sede legale in Roma, viale CP_2
Regina Margherita n. 125, capitale sociale di Euro 302.039,00 interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma in persona del P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. , avvalendosi dei poteri Controparte_3
lui conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 Aprile 2017 , e per essa con sede in NO, Via Tortona 25, P.IVA. Controparte_4
C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NO , in persona P.IVA_2
del suo Amministratore Delegato e Rappresentante legale Dott. , nato a Controparte_5
1 Ravenna il 05/03/1960, domiciliato per la rivestita carica di Procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 22 marzo 2018, a rogito
Notaio di Roma, Repertorio n. 56297, Raccolta n. 28412, registrata a Roma Persona_1
il 27 marzo 2018 al n. 4361 Serie 1/T (allegata al fascicolo monitorio quale doc. n. 1), rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 3 maggio 2018, a rogito
Notaio di NO, Repertorio n. 31.995, Raccolta n. 10.142, registrata in Persona_2
NO il 04 Maggio 2018 al n. 17770 Serie 1T, dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini,
C.F. , del Foro di NO (allegata al fascicolo monitorio quale doc. C.F._2
n. 2), nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Veronica Avella, C.F.
sito in CASSINO, PIAZZA SAN GIOVANNI 18 03043 (FR) (ai C.F._3
fini e per gli effetti degli artt. 125 e 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e comunica-ioni presso il seguente numero di fax: 02/83348050 o ai seguenti indirizzi posta elettronica certificata Email_1
); - convenuta opposta – Email_2
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali e come dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione,
è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino del 17 ottobre 2018 n. 1084/2018 (RG n. 4180/2018), in favore di con il quale veniva ingiunto al debitore Pt_1 il pagamento della somma di € 5.048,50 per sorte capitale, oltre interessi come da domanda, alle spese del procedimento oltre accessori. Aveva contestato l'incompetenza territoriale, la prescrizione del diritto, il difetto di prova e pretese irregolarità nella ricostruzione dei consumi.
si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, contestando integralmente le Pt_1 prospettazioni avversarie, perché infondate in fatto e in diritto, ed evidenziando il carattere meramente strumentale e dilatorio delle avverse difese.
Istruita la causa con l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione. L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si diranno. In primis vanno rigettate sia l'eccezione di incompetenza per territorio che quella di prescrizione.
2 In ordine alla prima si rileva che: sebbene l'utenza per cui è causa forniva energia elettrica ad una abitazione sita in Napoli dell'opponente, che è il luogo ove è fornita l'energia è uno dei fori (alternativi) competenti, il creditore ha avocato il foro generale delle persone fisiche a sensi dell'art. 18 c.p.c. in quanto l'opponente risulta residente a Parte_2
Minturno (LT) che rientra nel circondario del Tribunale di Cassino, ne discende che l'eccezione va respinta. Lo stesso vale per l'eccezione di prescrizione atteso che l'opposta ha prodotto le diffide interruttive del termine prescrizionale.
Nel merito va evidenziato che con l'atto di opposizione si instaura un giudizio di cognizione dove, comunque, parte opposta riveste il ruolo di attore tenuto a rispettare i requisiti dell'onere della prova, con la produzione delle prove del credito. Nel caso di specie l'opposta ha solo prodotto nella fase monitoria le fatture per i consumi che si presumono abusivamente assunti. Documenti che tra l'altro risultano poco leggibili e che costituisco prova solo delle partite registrate nei registri contabili dell'opposta in quanto non si formano in contraddittorio con la controparte. Ha invece omesso di depositare i verbali di accertamento e contestazione da cui risulterebbe la manomissione del contatore.
Tra l'altro è emerso dalla prova orale prodotta dalla parte opponente che non è mai stato fatto il conteggio degli elettrodomestici presenti nell'abitazione, ne è stato indicato quale era la capacità di assorbimento del cavo di derivazione.
Ciò posto non avendo il creditore opposto fornito adeguata prova del credito, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza come da dispositivo.
P . Q . M .
Definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, così provvede: accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo a decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino del 17 ottobre 2018 n. 1084/2018 (RG n. 4180/2018), in favore di per € 5.048,50 Pt_1
Condanna la a pagare le spese di lite sostenute da Controparte_2 [...]
in €. 150,00 per spese ed €. 3000,00 per compensi professionali. Parte_2
Così deciso in Cassino data del deposito telematico.
- Si comunichi.
IL G. O. P.
(dott. Orsola NAPOLANO )
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