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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/09/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico all'esito di discussione ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Maurizio Porretti Massucco Parte_1
- Attore opponente -
e
, con il proc. dom. avv. Giuseppe Donato CP_1
- Convenuto opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1516/2020 del 19/06/2020, il Tribunale di Genova ingiungeva a Pt_1 di pagare a l'importo di euro 60.175,92 oltre interessi legali e moratori dal
[...] CP_1 dovuto al saldo, quale somma in tesi spettante allo stesso in via di regresso. In particolare, il ricorrente esponeva di essere stato condannato in sede penale unitamente all'odierno opponente e ad altri due soggetti e di aver provveduto a versare integralmente alla parte civile la provvisionale posta a carico solidale di tutti i coimputati condannati in primo e secondo grado;
tuttavia, essendo intervenuta sentenza della Corte di Cassazione che lo assolveva in via definitiva e annullava senza rinvio le statuizioni civili disposte nei suoi confronti, esponeva che egli risulterebbe ora creditore nei confronti di ciascuno degli altri coimputati condannati in via definitiva, tra i quali Pt_1
dell'intero importo versato alla parte civile a titolo di provvisionale.
[...]
Avverso il menzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione tardiva adducendo: Parte_1
1 - La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto questa sarebbe stata effettuata in data 13/07/2020 presso l'indirizzo di Genova via Rivarolo 37/10, in luogo dell'indirizzo di Genova via Rivarolo 49 ove egli, alla data di pretesa notificazione, aveva già provveduto a trasferire la propria residenza;
- Il difetto di legittimazione attiva in capo al convenuto opposto, il quale avrebbe erroneamente preteso di agire in via di regresso ex art. 2055 c.c. in assenza di alcun vincolo di solidarietà passiva con l'opponente;
- In subordine, la prescrizione dell'azione di regresso ex art. 2055 c.c., in quanto il relativo termine quinquennale sarebbe iniziato a decorrere tra il mese di dicembre 2016 ed il mese di ottobre 2017, periodo in cui l'arch. versò a favore della parte civile ( ) CP_1 CP_2
l'intero importo della provvisionale dovuta in forza della sentenza penale n. 3452 emessa dal
Tribunale Penale di Genova in data 12/06/2015 che lo condannava unitamente a
[...]
, e . Persona_1 Controparte_3 Parte_1
- In via ulteriormente subordinata, l'erroneità dell'importo di cui al decreto ingiuntivo per l'abnormità degli interessi richiesti.
Sulla base di detti presupposti, concludeva domandando la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e, in subordine, la revoca parziale dello stesso con rideterminazione dell'importo richiesto in via monitoria.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, Arch. deducendo: CP_1
- L'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto l'opponente non avrebbe dato prova dell'effettivo cambio di residenza intervenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- Che, nel merito, il credito azionato in via monitoria nei confronti dell'odierno opponente troverebbe fondamento nell'ipotesi di surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c.; in particolare, tale ipotesi sarebbe configurabile nel caso di specie in quanto egli, a seguito dell'integrale pagamento della provvisionale dovuta in via solidale da tutti i coimputati, ed essendo intervenuta sentenza di assoluzione solo nei suoi confronti, avrebbe diritto di agire in via regresso nei confronti degli altri coobbligati solidali in qualità di soggetto che
“…essendo tenuto con altri o per altri al pagamento di un debito, aveva interesse a soddisfarlo”;
2 Il convenuto opposto dava altresì atto che, medio tempore, era intervenuto un accordo transattivo con la sig.ra altra coimputata insieme al in forza del quale aveva ricevuto dalla CP_3 Pt_1 stessa l'importo di € 20.000,00 in linea capitale, per cui l'odierno opponente sarebbe ancora debitore del minor importo pari ad € 40.000,00 in linea capitale.
, pertanto, concludeva domandando il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1 inammissibile e/o infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1. Sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Sussistono i presupposti di ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Tale norma consente all'ingiunto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, anche qualora sia scaduto il termine di cui all'art. 641 c.p.c., nelle ipotesi tassative in cui provi di non averne avuto conoscenza per irregolarità della notificazione o provi la sussistenza di un'ipotesi qualificabile come caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie sussiste la prova di un'ipotesi di irregolarità, sub specie di nullità, della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha infatti allegato, dapprima, la richiesta di cambio di residenza inoltrata al Comune
(doc. 5 parte opponente) e, successivamente, il certificato storico di residenza (doc. 15 parte opponente) dal quale si evince chiaramente che lo spostamento di residenza dall'indirizzo di
Genova via Rivarolo 37/10 all'indirizzo di Genova via Rivarolo 49 è avvenuto in data 14/02/2020.
Il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione è invece stato notificato presso l'indirizzo di
Genova via Rivarolo 37/10 il 13/07/2020, data in cui l'odierno opponente, secondo la prova documentale in oggi fornita, risultava già residente presso l'indirizzo di Genova via Rivarolo 49 ove il decreto ingiuntivo mai è stato notificato.
L'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo presso un indirizzo corrispondente ad una precedente residenza del debitore dà luogo pacificamente ad un'ipotesi di nullità della notificazione del decreto
(cfr. Cass. sent. n. 4529/2019) che, da una parte, non comporta inesistenza del titolo esecutivo e impone al debitore di esperire l'opposizione ex art. 650 c.p.c. in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in tal senso Cass. sent. n. 25713/2014 e Cass. sent. n. 29729/2019), dall'altra, diversamente dalle ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, impone al giudice di vagliare anche il merito dell'opposizione in quanto la costituzione del
3 destinatario della notificazione, sia pure compiuta al solo fine di eccepirne la nullità, ne determina la sanatoria con efficacia ex tunc (in tal senso Cass. sent. n. 24329/2024).
2. Sul merito dell'opposizione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda di pagamento che il convenuto opposto ha formulato in sede monitoria risulta infondata per i motivi che di seguito si espongono.
L'arch. ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione fondando la CP_1 propria pretesa sull'assunto per cui l'integrale pagamento da parte sua dell'obbligazione risarcitoria gravante in via solidale su tutti i soggetti condannati con la sentenza n. 3452/2015 del Tribunale
Penale di Genova e il successivo annullamento delle statuizioni civili nei suoi confronti pronunciato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 57974/2017 - doc. 5 fascicolo monitorio) varrebbe a conferirgli il diritto di agire in regresso nei confronti di ciascuno degli altri debitori-coimputati o, alternativamente, a surrogarlo di diritto, ex art. 1203 n. 3 c.c., nei diritti del creditore (la parte civile).
Tale argomentazione, tuttavia, non è giuridicamente condivisibile.
A tal proposito è opportuno premettere che gli effetti della riforma o cassazione delle statuizioni civili contenute in una sentenza penale sono regolati dal codice di procedura civile all'art. 336 c.p.c. che, nei due commi in cui si articola, disciplina, rispettivamente, il cd. “effetto espansivo” interno ed esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza emessa nel grado precedente.
In particolare, per quel che qui interessa, l'art. 336 c. 2 c.p.c., disciplinando l'effetto espansivo esterno, prevede che la riforma o la cassazione della sentenza (o dei singoli capi in cui si articola) estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di merito, sia l'efficacia degli atti o dei provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa. Tali atti, infatti, per effetto della riforma della sentenza, divengono privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (in tal senso, da ultimo,
Cass. sent. n. 9761/2025 e, più risalente, Cass. sent. n. 15220/2005).
4 Detta premessa consente di escludere che l'odierno opponente, a seguito della cassazione senza rinvio delle statuizioni civili che lo riguardavano, vanti un credito in via di regresso nei confronti dei soggetti insieme ai quali era originariamente coimputato o possa considerarsi surrogato di diritto, ex art. 1203 n. 3 c.c., nei diritti della parte civile.
Per effetto dell'assoluzione pronunciata dalla Corte di Cassazione e del contestuale annullamento senza rinvio delle statuizioni civili, infatti, è venuta meno in capo al la qualifica di CP_1 corresponsabile nella commissione dell'illecito penale e, di conseguenza, anche la posizione di coobbligato al pagamento del risarcimento provvisoriamente determinato in sede penale.
L'assenza (sopravvenuta al pagamento ma antecedente all'azione monitoria) di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva tra l'odierno opponente e l'arch. esclude in radice la possibilità di CP_1 configurare in capo a quest'ultimo la possibilità di esperire un'azione di regresso nei confronti del primo, in quanto non è possibile ipotizzare un'azione di regresso svolta da un soggetto che coobbligato non è. Allo stesso modo, l'assenza di un rapporto di co-obbligazione preclude la possibilità di invocare l'operatività della surrogazione di diritto di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il soggetto che effettua il pagamento sia tenuto “con altri” al pagamento di un debito, circostanza che, a seguito della pronuncia di assoluzione della Corte di Cassazione, non è più sussistente.
Deve osservarsi, infatti, che il pagamento della provvisionale effettuato dall'arch. a favore CP_1 della parte civile è divenuto una prestazione non dovuta, in quanto posta in essere in esecuzione di un rapporto giuridico che, a seguito della sentenza della Cassazione, si è rivelato insussistente.
Dalla caducazione del titolo giudiziale in adempimento del quale è stato effettuato un pagamento, pertanto, deriva unicamente la legittimazione del solvens ad esperire un'azione volta ad ottenere la ripetizione di quanto pagato nei confronti dell'accipiens.
Tale azione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è inquadrabile nell'ambito dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione: il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, senza che vengano in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens (in tal senso, Cass. sent. n. 9245 /2020; Cass. sent. n. 30658/2017; Cass. sent. n. 25589/2010, da ultimo richiamate da Cass. sent. n. 9761/2025).
Pertanto, l'azione in parola, “mirando alla mera riduzione in pristino della situazione patrimoniale
5 anteriore al pagamento, vede come legittimati soltanto il solvens e l'accipiens, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale e non potendo il relativo rapporto processuale che intrattenersi tra il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, per effetto della sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ed il soggetto che ha provveduto al pagamento ed ha quindi diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma con interessi a partire dal giorno del pagamento (Cass., sez. 3, 04/04/2013, n. 8215; Cass., sez. L, 27/01/2016, n. 1526)” (Cass. sent. n. 9761/2025).
In conclusione, ed in applicazione dei principi sopra esposti, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, stante l'insussistenza del credito azionato in via monitoria.
L'accoglimento dell'opposizione per i motivi di diritto sopra esposti esclude la necessità di pronunciarsi sulle ulteriori eccezioni svolte dall'opponente in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1516/2020 (R.G. n. 4804/2020) emesso dal Tribunale di Genova il 19/06/2020 (pubbl. 26/06/2020) nei confronti di;
Parte_1
CONDANNA a rifondere le spese di lite della presente fase di opposizione a CP_1 Pt_1
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 del
[...] regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D. Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi, in ragione dell'importo della domanda - si liquidano in € 7.052,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 29.9.2025
Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Marco Tricerri
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