Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Prima Civile- composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE
-Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI
- Consigliere
rel.
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.663/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24.4.2024,
promossa da:
Parte_1 .F. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli
,
Avv.ti Antonio Sgarrella e Crescenzo Rubinetti;
-APPELLANTE-
Contro
C.F. 1 ), titolare della Controparte_1 (C.F.
ditta individuale Controparte_2 ed in qualità di amministratore e legale rappresentante della Controparte_3 (C.F.
P.IVA 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco ERRICO;
-APPELLATO-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 24/04/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: "Con atto di citazione, notificato in data
Controparte_3 vocava in giudizio la società26.09.2013, la Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della illegittima interruzione di energia elettrica.
Alla prima udienza si costitutiva la società convenuta eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale di questo Giudice, in favore di quella del Tribunale di Milano. Le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni in merito alla sollevata eccezione preliminare e la causa veniva rinviata per la discussione orale sulla medesima, con termine per il deposito di note. Con ordinanza resa in udienza, questo GU rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e disponeva per il prosieguo. La causa veniva quindi istruita con l'ascolto dei testi indicati da parte attrice e rinviata all'udienza del
04.12.2019 per la discussione orale, con autorizzazione al deposito di note conclusive fino a cinque giorni prima di detta udienza".
Con sentenza depositata in data 30.12.2020 il Tribunale ha condannato la società convenuta al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice.
Ha ritenuto il primo giudice accertata l'illegittima interruzione della fornitura dell'energia elettrica, nonostante l'accertato pagamento delle bollette da parte di Controparte_1 titolare della ditta individuale cui era subentrata la Controparte_3 di cui era amministratore e
CP_1rappresentante legale lo stesso
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio
,Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 24/04/2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la “errata pronuncia in punto di inadempimento. Violazione dell'art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art. 1460 c.c.".
Sostiene, in particolare, Pt_1 che, a fronte dell'eccepito inadempimento, l'appellato avrebbe dovuto provare il proprio adempimento, prova che invece non è stata affatto fornita.
Il motivo è fondato.
Invero, l'appellante già in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha effettivamente eccepito l'inadempimento dell'attrice, producendo un preavviso di interruzione della fornitura e diffida ad adempiere inviata alla in data Controparte_3
21.10.2009, cioè circa cinque mesi prima del distacco della fornitura di energia elettrica, con l'indicazione di diverse fatture non pagate nei mesi precedenti.
Peraltro, lo stesso CP_1 nel fax in data 7.3.2010, prodotto dalla stessa Pt_1 all'atto della costituzione, ha sostanzialmente ammesso di aver ricevuto "varie minacce e solleciti di pagamento" da parte di quest'ultima, sempre prima del distacco in questione.
Ebbene, in questo contesto, il CP_1 avrebbe dovuto fornire una prova adeguata ed inequivoca dell'adempimento della propria obbligazione da parte della società di cui egli è legale rappresentante nei mesi immediatamente precedenti al predetto distacco.
Questa prova non è stata data, essendosi l'appellato limitato a sostenere di avere effettuato il pagamento, non documentato, di alcune fatture, in un periodo non meglio precisato, in qualità di titolare della ditta individuale, quando già nella gestione di quella attività commerciale era subentrata la Controparte_3
Pt_1 , per problemi organizzativi, Invero, secondo il CP_1
anche dopo la cessione dell'azienda dalla ditta individuale alla snc avrebbe continuato ad emettere fatture intestate alla prima, effettuando sostanzialmente una duplicazione delle bollette per la stessa fornitura.
Tale duplicazione non esclude, tuttavia, l'inadempimento della società
Controparte_2 non essendo stato provato, come si è detto, il pagamento delle bollette indicate nel preavviso di interruzione della fornitura né da parte di quest'ultima, né da parte della ditta individuale. anche dopo aver D'altra parte, appare inverosimile che il CP_1 Controparte_3 , abbia ricevuto il citato preavviso indirizzato alla continuato a pagare bollette ancora intestate alla ditta individuale.
L'accoglimento di questa censura assorbe l'esame dei restanti motivi di appello.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riferma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1 ;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, nella somma di euro
8.000,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del
15%;
3) Condanna l'appellato alla restituzione in favore di Parte_1 delle somme da quest'ultima eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Lecce, 27.05.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)