Sentenza 13 marzo 2023
Massime • 2
L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore, per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine del possesso di titoli di valore superiore all'importo prescritto; pertanto, è irrilevante che le informazioni complete siano fornite successivamente.
La sanzione prevista per l'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore, per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, non è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto fissata in modo progressivo in funzione dell'importanza della somma di denaro contante non dichiarata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
ulteriore incompatibilità sarebbe determinata dalla sproporzione della sanzione corrispondente al 30%-40% della somma di denaro contante trasportato. 1.1.Il motivo non è fondato. 6 di 14 1.2.L’art.3 del Regolamento CE N. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, prevede l’obbligo di dichiarazione a carico di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR . 1.3.Un requisito fondamentale della dichiarazione è l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite (“L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”). 1.4.Il comma 2 del Regolamento indica il contenuto della dichiarazione, che deve riportare: a) il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
b) il proprietario del denaro contante;
c) il destinatario del denaro contante;
d) l'importo e la natura del denaro contante;
e) l'origine e la destinazione del denaro contante;
f) l'itinerario seguito;
g) il mezzo di trasporto utilizzato. 1.5.E’ rimesso allo Stato membro stabilire le modalità della dichiarazione, che può avvenire, in forma scritta, orale o elettronica. Il contenuto dettagliato della dichiarazione ha come scopo quello di tracciare il denaro contante e di verificare se la circolazione della valuta avviene per scopi leciti, considerato che le transazioni commerciali oltre un determinato importo non avvengono per contante. 1.6.Come evidenziato nel punto 2 del Considerando del Regolamento N.1889/2005, “ l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario e il loro investimento previo riciclaggio sono 7 di 14 pregiudizievoli a uno sviluppo economico sano e sostenibile. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ha pertanto introdotto un meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni. Poiché c’è il rischio che l’applicazione di detto meccanismo provochi l’aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti, la direttiva 91/308 dovrebbe essere integrata da un sistema di sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce”. Pertanto, prosegue il punto 5 del Considerando, “per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce dovrebbe valere il principio della dichiarazione obbligatoria. Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su siffatti movimenti di denaro contante e, se del caso, di trasmetterle ad altre autorità”. 1.7.Il Regolamento lascia impregiudicate le misure nazionali per la vigilanza dei movimenti di denaro contante all’interno dell’Unione, a condizione che tali misure siano adottate conformemente all’art.58 del Trattato. 1.8.Il D. Lgs 19 novembre 2008, n.195, art.3, comma 1, che ha recepito il Regolamento N.1889/2005 dispone che "chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete". 8 di 14 1.9.La 1.11.L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto ha carattere oggettivo, perfezionandosi con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine del possesso di titoli di valore superiore all'importo prescritto. 1.12.Trattasi di adempimento non inteso ad evitare illeciti trasferimenti di somme, quanto preordinato alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere, imponendo l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario. L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di titoli al portatore, postula, peraltro, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorchè non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto (Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, n.30769; Cassazione civile sez. II, 12/11/2019, n.29236 in motivazione). 9 di 14 1.13.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che il SA non aveva trasmesso la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, né l’aveva consegnata agli Uffici Doganali;
alla domanda degli agenti in merito al trasporto di denaro contante nella misura di oltre € 10.000,00 ed alle avvertenze in caso di omessa dichiarazione, egli aveva dichiarato di non portare con sé un importo eccedente quello massimo consentito. 1.14.E’ evidente che detta dichiarazione non era veritiera ed integrava la violazione in quanto cui e, solo in seguito al rinvenimento della somma di € 380.000,00 nel bagagliaio dell’autovettura, quando SA aveva già oltrepassato il confine, esibì una dichiarazione scritta sulla provenienza e destinazione del denaro contante.. 1.15.Poiché le dichiarazioni rilasciate al momento dell’ingresso erano infedeli, non ha rilievo la circostanza che, dopo il rinvenimento del denaro, avesse rilasciato una dichiarazione che desse contezza della provenienza e della destinazione del denaro. Ciò che rileva, come puntualizzato da Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte (pag.2, punto 4) è che la dichiarazione prevista in sede di accesso non sia stata resa immediatamente in sede di colloquio con gli agenti ed in sede di redazione del modello. 1.16.La violazione della normativa non riguarda l’utilizzabilità dei moduli ma la circostanza che nessuna dichiarazione venne resa in merito al trasporto di denaro contante (pag. 19 della sentenza) al momento del varco della frontiera;
anzi, il ricorrente dichiarò di non portare con sé un importo eccedente quello massimo consentito. 1.17.Sotto tale profilo, la legislazione nazionale non è in contrasto con il diritto eurounitario, sia perché il diritto interno può prevedere regole più stringenti nel controllo del trasporto di denaro nel territorio 10 di 14 dello Stato , sia perché non vi è eccedenza rispetto allo scopo perseguito dalla legislazione eurounitaria. 1.18.La legislazione nazionale si limita a richiedere al privato una disclosure preventiva in relazione al denaro contante trasportato, al fine di impedire passaggi di denaro contante non trasparenti.La ratio sanzionatoria è volta a colpire non i trasferimenti di denaro di illecita provenienza, bensì l’assenza di una condotta collaborativa e atta ad agevolare le autorità nei loro compiti di controllo ( Cass. Viv., Sez. II, 29.10.2021, n.30769).. 1.19.Poiché l’illecito contestato si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine del possesso di titoli di valore superiore all'importo prescritto, è irrilevante che le informazioni fornite successivamente fossero complete. 1.20.Quanto alla doglianza relativa alla sproporzione della sanzione, va richiamato l’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento N.1889/2005, il quale demanda ad ogni Stato membro la determinazione delle sanzioni da applicare in caso di inadempienza di tale obbligo di dichiarazione. 1.21.Secondo tale disposizione, le sanzioni così previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 1.22.Al riguardo, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (in tal senso, sentenze 21 settembre 1989, causa 11 di 14 68/88, Commissione/Grecia, I – 5866; sentenze Ntionik e Pikoulas, C-430/05, EU:C:2007:410, punto 53, e Urbán, C-210/10, EU:C:2012:64, punto 23). 1.23.Pertanto, le misure repressive non devono, in particolare, eccedere quanto necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi e, inoltre, non devono essere sproporzionate rispetto a questi obiettivi. 1.24.La Corte di Giustizia ha precisato che la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il principio generale della proporzionalità (v. sentenze Asociația Accept, C-81/12, EU:C:2013:275, punto 63, e LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punto 45). 1.25.In particolare, le misure amministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario agli obiettivi perseguiti e una sanzione non deve essere così sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione da risolversi in un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato CE (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1992, Commissione/Grecia, cit., punto 20). PE tuttavia al giudice del rinvio valutare, alla luce delle considerazioni che precedono, se le sanzioni previste dalla normativa nazionale applicabile siano proporzionate. 1.26.La questione della proporzionalità della sanzione in relazione all’importo delle somme trasportate è stata già oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nella causa C-255/14, in cui è stato affermato che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa va interpretato nel senso che osta a 12 di 14 una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale che, per sanzionare la violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3 di tale regolamento, impone il pagamento di un’ammenda amministrativa il cui importo corrisponde al 60 % della somma di denaro contante non dichiarata, ove tale somma sia superiore a EUR 50 000. 1.27.L’art. 9 del D. Lgs 195/2008 sanzioni previste dal D. Lgs 195/2008 come quelle oggetto del procedimento principale risultano idonee a conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1889/2005 e a garantire un’effettiva attuazione dell’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3 e che esse sono tali da dissuadere le persone interessate dal violare detto obbligo. 1.29.In primo luogo, è la stessa Corte di Giustizia ad affermare in motivazione, nella causa C-255/14, che un sistema in forza del quale l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 9 del Regolamento N.1889/2005 vari in funzione di quello della somma di denaro contante non dichiarata, non risulta, in linea di principio, sproporzionato. 1.30.La circostanza che l’importo della sanzione sia progressivo in funzione dell’importanza della somma di denaro contante non 13 di 14 dichiarata è in linea con gli scopi perseguiti dalla normativa eurounitaria e nazionale. 1.31.Ne consegue che non risulta sproporzionata una sanzione che sia progressiva e non superi la soglia del 50% dell’importo del denaro contante trasportato. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che le operazioni di accertamento erano state svolte prima che il SA avesse raggiunto la sezione operativa territoriale di Campo di Trens dell’Ufficio delle Dogane di Bolzano, il primo punto su territorio italiano dove sarebbe stato possibile compilare il modulo di dichiarazione richiesto. 2.1.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.348 ter, comma V c.p.c in quanto la censura del vizio di motivazione è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, trattandosi di giudizio d’appello introdotto in data antecedente all’11.9.2012. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2 n.4 c.p.c., per non essere chiaro il percorso logico -motivazionale in relazione al rigetto del motivo con il quale era stata dedotta l’impossibilità oggettiva della compilazione e della consegna della dichiarazione prima dell’ingresso nel territorio dello Stato. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Il vizio di omessa motivazione è configurabile quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da 14 di 14 un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053). 3.3.Nel caso di specie, la sentenza consente di cogliere compiutamente l’iter decisionale sul punto censurato dai ricorrenti sicchè la doglianza investe il merito della decisione. 4.Il ricorso va pertanto rigettato. 4.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 4.2.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 6000,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione