TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Avv. Leonardo Macchitella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2304 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale, promossa da:
(C. F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. P. Francesco Luongo, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,
ATTORE contro il (C. F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , CP_1
alla via Lazio n. 45, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Buccoliero, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(P.I. ) in persona del Direttore Generale, Dr. CP_2 P.IVA_2 [...]
, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'Avv. Felicia Altieri, in virtù di mandato in atti,
CONVENUTO
1 Avente per oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale. Randagismo
All'udienza del 5 dicembre 2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle contenute degli atti con i quali s'erano costituite nel presente giudizio, da aversi qui siccome riportate e trascritte, dopo di che la causa veniva rinviata a termini dell'art. 281sexiexs c.p.c.
All'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa, ed all'esito questo Magistrato riservava la decisione per dare lettura della sentenza in pubblica udienza.
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il libello introduttivo il sig. adiva dinanzi a Codesto Parte_1
Tribunale, il e la , in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2
legali rappresentanti, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso occorso al sig. , in data 15.09.2018, del Parte_1 [...]
e dell' , quali enti territorialmente competenti in CP_1 CP_4
materia di randagismo e, per l'effetto, 2) condannarli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido o chi di dovere, a risarcire all'attore, per le lesioni fisiche subite, la somma di Euro
15.000,00, quale danno da I.T.T., I.T.P. e biologico descritto in narrativa nonché interessi dalla domanda ed esborsi medici sostenuti, o quell'altra
2 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
3) condannarli, in solido o chi di dovere, a risarcire all'attore, per il danno estetico subito, la somma di Euro 5.000,00, o quell'altra maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
4) il tutto
(punto 2 + punto 3) nei limiti di €. 26.000,00 con espressa rinuncia all'eccedente. 5) Condannare, infine, chi di dovere al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio”.
Assumeva l' che: “il 15 settembre 2018, alle ore 12,00 circa, il Pt_1
Sig. percorreva, alla guida della propria bicicletta ed Parte_1
unitamente ai sigg.ri , e , un Parte_2 Parte_3 Parte_4
tratto di strada nell'abitato sito nell'Isola Amministrativa del Comune di
– località “Lido Checca” litoranea salentina - prospiciente CP_1
l'omonimo stabilimento balneare e denominata Via Dei Lambertiani;
improvvisamente, veniva rincorso ed aggredito da un branco di cani, circa una decina, tutti di grossa taglia, risultati sporchi, malaticci e senza collare, i quali spuntavano dalle campagne limitrofe per poi ivi disperdersi nuovamente;
uno di questi saltava addosso ad uno dei ciclisti, così provocando la caduta al suolo anche dell'attore il quale riportava la peggio insieme al sig. pure coinvolto nell'aggressione; 4) Parte_2
soltanto l'intervento e l'ausilio degli altri due ciclisti – sigg.ri ed Pt_3
Ingegno –evitavano conseguenze peggiori per i due malcapitati;
5) il sig.
, seppure indossasse al momento dell'aggressione il casco Parte_1
protettivo, riportava una frattura scomposta di clavicola destra e trauma contusivo escoriato spalla destra, emitorace destro, fianco destro, ginocchio destro, caviglia destra ed escoriazioni diffuse e per tali ragioni veniva trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
3 “SS. Annunziata” di per mezzo dei sanitari del servizio “118” CP_1
intervenuti nell'immediatezza su chiamata dei presenti”. Assumeva altresì
“…la responsabilità degli enti convenuti, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., i quali hanno omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i
poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa ed in quanto preposti per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e all'ambiente”.
Si costituivano gli Enti convenuti ciascuno chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome infondata nell'an e nel quantum e riferendo ciascuno all'altro, la esclusiva legittimazione passiva.
La causa veniva istruita attraverso la acquisizione della documentazione prodotta e la assunzione della prova orale con i testi ammessi.
All'esito della assunzione della prova orale, i convenuti assumevano fosse rimasto indimostrato l'an per cui è apparso opportuno invitare le parti alla definitiva precisazione delle conclusioni, anche in ordine alle ulteriori richieste istruttorie.
La domanda proposta dagli attori è rimasta sfornita della necessaria prova della responsabilità degli Enti convenuti e pertanto non può essere accolta.
Quanto alla legittimazione dei convenuti.
Può affermarsi ius receptum il principio secondo cui la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, disciplinata dall'art. 2043 c.c., trova fondamento nell'accertamento della colpa ed ancor prima dell'esistenza in capo all'ente preposto di un obbligo giuridico.
4 Or dunque l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo deve muovere dalla individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione;
per l'ente pubblico può ben configurarsi una responsabilità di tipo omissivo per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nel senso che “l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente
rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento”, in conformità al disposto dell'art. 40 c.p., comma 2, (cfr. Cass. n. 17060 del 2018).
Secondi i Giudici di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava l'obbligo giuridico di "recupero", "cattura" e "ricovero" dei cani randagi occorre fare riferimento alla precipua normativa regionale caso per caso (cfr., Cass. n. 17060 del 2018 e 9671 del 2020, Cass. n. 19404 del 2019 e Cass. n. 32884 del 2021).
Per quel che riguarda la normativa regionale pugliese (L.R. 3 aprile 1995,
n. 12: in particolare, artt. 2, 6, 8), l'obbligo risulta attribuito ai Servizi Contr Veterinari delle ai Comuni residua il diverso compito di provvedere alla gestione dei canili, in funzione dell'accoglienza, custodia e mantenimento degli animali recuperati.
L'obbligo giuridico dei Comuni, avente ad oggetto la costruzione e gestione di canili sanitari ai fini dell'accoglienza, alla custodia e mantenimento dei cani vaganti -fattispecie realizzabile anche attraverso convenzioni con strutture private- pur essendo astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso (o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa integrata dall'inosservanza di una
5 norma di legge), è estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione l'evento dannoso dedotto nel presente giudizio, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi (sent. Tr. Taranto
2076/2023).
Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede, dunque, nella differenza fra "accoglienza" e "ricovero", posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e cattura.
Non vi è, dunque, un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi, quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile.
Or dunque nello specifico ambito dell'ordinamento regionale pugliese - la legittimazione ad essere convenute con l'azione risarcitoria per i predetti pregiudizi spetta alle cui i ricordati compiti di Controparte_5
recupero, cattura e ricovero, sono affidati dalla L.R. n. 12 del 1995, e non anche ai Comuni, cui la medesima legge attribuisce i diversi compiti di accoglienza, custodia e mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati (tra le più recenti, cfr. Cass. sez. III 08.02.2023 n.3737).
Nel caso che occupa è risultata in ogni caso pacifica la disponibilità da parte l'Ente civico di strutture destinabili al “ricovero” ed alla
“accoglienza” degli animali randagi.
Quanto, poi, alla prova ed all'oggetto della stessa il paradigma è nell'art. 2697 c.c. che pone a carico del soggetto che lamenti l'attuazione di una condotta illecita a suo danno l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, oggettivi e soggettivi.
6 Ne deriva che nel caso di specie è in capo all'attore l'onere di provare sia il comportamento colposo ascritto alla Pubblica Amministrazione per il risarcimento dei danni cagionati da animali randagi, sia la riconducibilità
di tale evento dannoso al mancato adempimento degli obblighi legali secondo il criterio della causalità omissiva.
La Suprema Corte, (tra le altre: Cass. n. 12495 del 2017; Cass. n. 15167
del 2017; Cass. n. 17060 del 2018) ha affermato che l'illecito si configura tale rispetto un precipuo obbligo giuridico -quello che impone alla pubblica amministrazione il compimento di una attività (non discrezionale ma) vincolata- il quale fonda l'antigiuridicità della condotta omissiva dell'Ente e l'imputazione causale dell'evento dannoso ad essa conseguente.
Ciò vale a dire che in presenza di uno specifico obbligo giuridico di impedire un evento, l'omissione dell'attività imposta assurge giuridicamente rilevante sul piano causale ai fini dell'imputazione dell'evento medesimo, ove esso si verifichi.
In tale accezione, che postula evidentemente in primis la individuazione dell'Ente cui la normativa regionale attribuisce i compiti di recupero,
Contr cattura e ricovero dei cani randagi, che come visto è l dovrà accertarsi la natura colposa dell'omissione posta in essere dall'ente, e ciò in quanto la responsabilità per i danni derivanti dal randagismo resta pur sempre una responsabilità per colpa regolata dall'art. 2043 c.c., poichè non integra una responsabilità oggettiva da custodia ai sensi degli artt.
2051,2052 e 2053 c.c., (ex multis Cass. n. 18954 del 2017; Cass. n. 18060 del 2018; Cass. n. 11591 del 2018; Cass. n. 19404 del 2019).
Come si legge nella sentenza 2076/2023 Tribunale di Taranto, estensore la dott.ssa Lenti “I Giudici di legittimità, di recente, nel ribadire
7 l'aggancio normativo, hanno svolto una diversa esegesi che sembra contraddire quella “consolidata” in punto di onere della prova da parte del danneggiato, ma che, in realtà, consente:
1) di evitare un carico probatorio per il soggetto danneggiato così gravoso da elidere la possibilità di tutela in presenza di un fatto dannoso per beni fondamentali, come l'integrità fisica, il cui accadimento – spesso
– è così repentino ed imprevedibile da non consentire una pronta azione di salvataggio (per comune esperienza, in disparte “la fuga” se realmente possibile, appare difficile sottrarsi all'aggressione di un cane randagio, se improvvisa);
2) di valutare il quadro probatorio con prudente apprezzamento (art.116 primo comma cpc), senza rigidismi, considerando nel loro complesso le allegazioni e le prove, sul presupposto che ogni elemento, a prescindere dalla parte che lo alleghi, può essere utile per l'accertamento dei fatti;
3) di esaminare e valutare la fattispecie dedotta in giudizio non solo in base alle regole astratte di riferimento, ma anche sulla scorta della concreta dialettica processuale, ben potendo accadere ad es. che l'attore possa beneficiare di un alleggerimento probatorio di fronte alle deduzioni di controparte e/o agli elementi di prova confluiti nel processo”.
Ricorda a tutti l'estensore di quella decisione, che la Suprema Corte avesse affermato che: ” (…) Fermo restando il presupposto generale secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di colpa sulla condotta della pubblica amministrazione non basta la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio
(atteso che la prevenzione totale del fenomeno del randagismo si sottrae ai parametri della condotta esigibile, non potendosi del tutto impedire che
8 un animale randagio possa comunque trovarsi, in un certo momento, sul territorio: Cass. n. 17060 del 2018), va però anche ricordato che il predetto giudizio si innesta, appunto, in una fattispecie in cui è stato già
preliminarmente individuato il soggetto pubblico titolare dell'obbligo giuridico rimasto inadempiuto, sicché l'evento dannoso costituisce la concretizzazione del rischio che la norma cautelare restata inosservata
tendeva a prevenire e che viene presuntivamente imputato, sul piano causale, alla predetta violazione, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2.
Muovendo da tale rilievo, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. Cass. n. 9671 del 2020; Cass. n. 32884 del 2021; Cass. n.
9621 del 2022). Ne deriva, dunque, che l'onere del danneggiato di provare, anche presuntivamente, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi, si colloca "a valle" rispetto all'onere del soggetto pubblico tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero degli animali, di provare di essersi attivato in funzione del rispetto dell'obbligo cautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale (cfr., ancora, in termini, Cass. n.
9671 del 2020, cit.; Cass. n. 32884 del 2021, cit.; Cass. n. 9621 del 2022, cit.). Pertanto, allorché, come nella fattispecie in esame, l'erogazione del
Contr servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti alla e la
9 domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, grava sull'ente l'onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta
osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa;
solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad es., il servizio era stato
approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito (Cass. n. 9671 del 2020, cit.;
Cass. n. 32884 del 2021, cit.; Cass. n. 9621 del 2022, cit.)”.
S'annota anche la pronuncia di Cass.Sez.VI 24 marzo 2022 n.9621 ove si afferma che: ”la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo" (così, in motivazione, Cass. Sez.
3, sent28 giugno 2018, n. 17060, RRv. 649513-01, che richiama Cass. Sez.
3, ord. 31 luglio 2017, n. 18954, Rv. 645379-01, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957, Rv. 651948-01).
Tanto premesso, aderendo alle considerazioni svolte nella sentenza n.
2076/2023 del Tribunale tarantino, può affermarsi che con riferimento alla normativa regionale pugliese (L.R. 3 aprile 1995, n. 12, in particolare art. 6), funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a
Contr carico dei Servizi veterinari delle è quella di prevenire eventi dannosi
10 quale quello per cui è causa, salvo appurare se, ancorchè a diverso titolo, concorra altrettanto l'obbligo giuridico a carico del la cui CP_1
responsabilità è connessa all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi, ex art. 8 della ridetta legge regionale (nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit.). La citata sentenza prosegue poi chiarendo che una volta individuato il soggetto titolare dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, quanto alla prova della imputabilità - e, dunque, della colpa - per non avervi ottemperato, a fronte di obblighi normativi non è ammissibile alcuna la discrezionalità amministrativa, poiché l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n.
9671, Rv. 661740-01; nello stesso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 9 novembre
2021, n. 32884, Rv. 662964-01), così che ogni qualvolta in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n.
32884 del 2021, cit.), non rilevando, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. ancora una volta, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.). L'onere per il danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e
11 Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si collocherebbe a "a valle"
Contr rispetto a quello "del soggetto ( ) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di
provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.).
Nel caso di specie, come si è detto, "il servizio di recupero dei cani
Contr randagi grava sulle e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come teste' rimarcato, concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare", sicché, visto che "l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato,
Contr spettava alla dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.).
Contr Naturalmente detto onus probandi a carico dell è pur sempre subordinato alla preventiva dimostrazione da parte dell'attore quantomeno della esistenza di pregresse segnalazioni, agli Enti coinvolti, della presenza di animali “randagi” nei luoghi del sinistro occorso all'attore, addirittura preferibilmente di segnalazioni che riguardano specificatamente l'animale che si sarebbe reso responsabile dell'aggressione all'attore, derivandone la dimostrazione del comportamento omissivo, oltre che la dimostrazione che tra l'aggressione da parte dell'animale, la caduta e gli esiti infortunistici vi sia il necessario nesso causale materiale.
12 Invero detta dimostrazione non risulta offerta dall'attore, neppure attraverso plurimi argomenti, certi e gravi, che possano autorizzare il
Magistrato al ricorso alla presunzione, non potendo questi essere costituiti dalle deposizioni testimoniali di colori i quali hanno riferito della presenza degli animali in altrettante circostanze di luogo antecedenti e successive ai fatti di causa.
Come si legge nella sentenza n.3330/2017 del Tribunale di Taranto, nel solco di quanto era già stato sostenuto dal medesimo Tribunale (la n.
2840/2017) e poi riaffermato in plurime successive pronunce (ex multis sentenze n.1528/2023 del 20/06/2023 – Dr. Remo Lisco -, n.962 del
10/04/2022 - Dr. -, n.329/2022 del 7/02//2022 – Persona_1
Dott.ssa -, n.1182/2019, n.1183/2019 del 29/04/2019 – Persona_2
Dr. -) :”…Non risulta infatti dagli atti di causa che la Persona_3
Contr
sia stata inadempiente ai suoi obblighi di raccolta sul territorio dei cani randagi, non essendole giunta alcuna segnalazione in tal senso;
nemmeno l'attrice ha mai dedotto né tanto meno dimostrato che la presenza dei cani randagi nella contrada fosse stata da alcuno in precedenza segnalata. Né è stata fornita alcuna prova del fatto che i competenti uffici comunali fossero stati tempestivamente preavvisati della presenza in quel luogo di cani randagi e che quindi sussista una loro chiara inadempienza agli obblighi di repressione del randagismo, che la normativa statale e regionale loro assegna”.
L'emergenza di un rilevante fenomeno di randagismo nel di CP_1
, quale quello che ha ritenuto di dimostrate parte attrice con la CP_1
deposizione resa dai testi addotti, dunque, non equivale a dimostrare che non si effettuasse da parte degli organi deputati un adeguato servizio di
13 recupero, custodia ed affidamento degli animali randagi, essendo risultata indimostrata una puntuale omissione di quel servizio a fronte di altrettanto provate segnalazioni.
In ogni caso appare comunque emergere una discrasia tra la allegazione compiuta dall'attore nel libello introduttivo e il contenuto delle deposizioni rese dai testi Ingegno e con riferimento al contenuto Tes_1
della certificazione di pronto soccorso, laddove, come per l'appunto aveva allegato anche l'attore, non risulta alcuna lesione dell' Pt_1
riconducibile al morso dell'animale, come invece hanno sostenuto i testi.
Per non dire del fatto che la natura “randagia” dell'animale che aggredì i ciclisti, può dirsi solo “presunta” in ragione della descrizione delle condizioni dell'animale riferite dai testi, ma non “certa” poiché non è stata possibile verificare l'assenza di un microchip idoneo a consentire di individuarne la proprietà.
Da quanto detto consegue che non può dirsi raggiunta la prova di un nesso di causalità tra l'evento ed una condotta omissiva (già) intrinsecamente
Contr colposa addebitabile alla del che consegue che non può riconoscersi
Contr nella fattispecie una condotta omissiva e colposa da parte dell e l'omissione da parte di questa dell'adempimento degli obblighi ex lege in modo da evitare “la concretizzazione del rischio” siccome rimarcata nelle indicate pronunce della Suprema Corte.
Tanto esonera dalla necessità di scrutinare il quantum della richiesta risarcitoria e dunque, in via istruttoria, ammettere la consulenza d'Ufficio.
Quanto alle spese del giudizio attesa la complessità della materia e la fluidità della giurisprudenza in tema di onere ed oggetto della prova in tema di danni connessi al fenomeno del randagismo, appare giusto e di
14 giustizia compensarle integralmente tra le parti, con la sola eccezione delle spese d'iscrizione a ruolo del procedimento (contributo unificato e marca) che debbono permanere a carico della parte attrice.
Ogni altra domanda, eccezione e richiesta devono intendersi disattese e respinte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del e della , in persona dei Controparte_1 CP_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento, fatta eccezione delle spese d'introduzione (contributo unificato e marca da bollo) che rimangono a carico della parte attrice.
Così deciso in Taranto oggi 4 febbraio 2025, sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. Leonardo Macchitella
15