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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12159 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII
*****
In funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 45634 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 maggio 2025 vertente
TRA
, con l'avv. Simone Torre;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Enrico Maggiore CP_1 dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Caterina Albesano Controparte_2
e Massimiliano Graziani dell'Avvocatura Comunale;
APPELLATO
E
, Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
; CP_7
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Roma n. 193/2020 depositata in data 03/01/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
- l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo doc. n. 09780201800001892000, con la sola esclusione di n. 3 cartelle di pagamento relative ad iscrizioni a ruolo operate da ed alla CP_1
per l'importo totale di € 2.499,42, mentre erano state annullate tutte Controparte_5 le restanti pretese per il complessivo importo di € 45.360,58 ritenendola illegittima nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite;
- si sono costituiti solo ed il opponendosi CP_1 Controparte_2 all'accoglimento dell'appello;
- il gravame è apparso fondato e va accolto nei confronti dell' P_
;
[...]
- la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr. Cass. n. 19456/2008);
- costituisce, pertanto, principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché D.P.R. n. 115\2002. Secondo le diverse normative succedutesi, il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero se “concorrono altri giusti motivi”; l'art. 92 c.p.c. è stato novellato con L. n. 263\05 nel senso di richiedere che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”; ancor più recentemente detto articolo è stato innovato in senso ancor più incisivo disponendo
– per i giudizi civili instaurati dal 4.7.2009 quale quello in esame – che la compensazione è legittima “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; infine, sintomatico della linea di tendenza appare il D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, a mente del quale il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “Se
2 vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La giurisprudenza di legittimità interviene da lungo tempo sul punto e ribadisce costantemente gli anzidetti principi con l'effetto che vengono cassate con rinvio quelle sentenze di merito che non vi si attengono;
con allungamento della durata del processo oggi sanzionato anche dall'art. 111 Cost. come novellato nel 1999;
- nel caso di specie questo giudice non ravvisa affatto la sussistenza di fatti sostanziali o processuali che possano indurre a giustificare una deroga al principio della soccombenza (art 91 cpc) visto che la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere ovviamente remunerata, che la semplicità del procedimento può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più per la parte che risulta vittoriosa, e che, pertanto, in casi del genere, la compensazione delle spese determinerebbe una tutela della convenuta non efficace
(visto che dovrebbe sopportare il costo delle spese legali di un giudizio inutilmente instaurato, almeno nella prima fase);
- nell'ipotesi de qua, non è seriamente contestabile la carenza della prima pronuncia, non avendo il giudice di prime cure giustificato adeguatamente la compensazione delle spese a fronte della quasi totalità dell'accoglimento della domanda e della condotta dell' che, pur a fronte di Controparte_9 impugnazioni pendenti, sospensioni e annullamenti delle cartelle di pagamento sottese, ha persistito nella riscossione con l'emissione del contestato preavviso di fermo;
- pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, l' Controparte_9
deve essere condannata alla rifusione delle spese del primo grado di
[...] giudizio, oltre che alle spese del presente grado di giudizio in base al principio della prevalente soccombenza;
- atteso che la responsabilità nel persistere nella riscossione nonostante la sussistenza degli esposti motivi è da attribuire all' , Controparte_10 sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite nel doppio grado di giudizio in tutti gli altri rapporti processuali;
- in ordine al quantum - rammentato (cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cpc, (come aggiunto dal D.L. n. 212/2011, conv.
L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di
3 pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto - le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria;
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza condanna l' a pagare, in favore di Controparte_9 Pt_1
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per
[...] compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l' alla rifusione in favore di Controparte_9 Pt_1 delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
4.000,00 per compensi, oltre euro 211,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite nel doppio grado di giudizio in tutti gli altri rapporti processuali.
Così deciso in Roma addì 02/09/2025
Il Giudice
(Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII
*****
In funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 45634 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 maggio 2025 vertente
TRA
, con l'avv. Simone Torre;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Enrico Maggiore CP_1 dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Caterina Albesano Controparte_2
e Massimiliano Graziani dell'Avvocatura Comunale;
APPELLATO
E
, Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
; CP_7
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Roma n. 193/2020 depositata in data 03/01/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
- l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo doc. n. 09780201800001892000, con la sola esclusione di n. 3 cartelle di pagamento relative ad iscrizioni a ruolo operate da ed alla CP_1
per l'importo totale di € 2.499,42, mentre erano state annullate tutte Controparte_5 le restanti pretese per il complessivo importo di € 45.360,58 ritenendola illegittima nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite;
- si sono costituiti solo ed il opponendosi CP_1 Controparte_2 all'accoglimento dell'appello;
- il gravame è apparso fondato e va accolto nei confronti dell' P_
;
[...]
- la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr. Cass. n. 19456/2008);
- costituisce, pertanto, principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché D.P.R. n. 115\2002. Secondo le diverse normative succedutesi, il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero se “concorrono altri giusti motivi”; l'art. 92 c.p.c. è stato novellato con L. n. 263\05 nel senso di richiedere che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”; ancor più recentemente detto articolo è stato innovato in senso ancor più incisivo disponendo
– per i giudizi civili instaurati dal 4.7.2009 quale quello in esame – che la compensazione è legittima “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; infine, sintomatico della linea di tendenza appare il D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, a mente del quale il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “Se
2 vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La giurisprudenza di legittimità interviene da lungo tempo sul punto e ribadisce costantemente gli anzidetti principi con l'effetto che vengono cassate con rinvio quelle sentenze di merito che non vi si attengono;
con allungamento della durata del processo oggi sanzionato anche dall'art. 111 Cost. come novellato nel 1999;
- nel caso di specie questo giudice non ravvisa affatto la sussistenza di fatti sostanziali o processuali che possano indurre a giustificare una deroga al principio della soccombenza (art 91 cpc) visto che la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere ovviamente remunerata, che la semplicità del procedimento può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più per la parte che risulta vittoriosa, e che, pertanto, in casi del genere, la compensazione delle spese determinerebbe una tutela della convenuta non efficace
(visto che dovrebbe sopportare il costo delle spese legali di un giudizio inutilmente instaurato, almeno nella prima fase);
- nell'ipotesi de qua, non è seriamente contestabile la carenza della prima pronuncia, non avendo il giudice di prime cure giustificato adeguatamente la compensazione delle spese a fronte della quasi totalità dell'accoglimento della domanda e della condotta dell' che, pur a fronte di Controparte_9 impugnazioni pendenti, sospensioni e annullamenti delle cartelle di pagamento sottese, ha persistito nella riscossione con l'emissione del contestato preavviso di fermo;
- pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, l' Controparte_9
deve essere condannata alla rifusione delle spese del primo grado di
[...] giudizio, oltre che alle spese del presente grado di giudizio in base al principio della prevalente soccombenza;
- atteso che la responsabilità nel persistere nella riscossione nonostante la sussistenza degli esposti motivi è da attribuire all' , Controparte_10 sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite nel doppio grado di giudizio in tutti gli altri rapporti processuali;
- in ordine al quantum - rammentato (cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cpc, (come aggiunto dal D.L. n. 212/2011, conv.
L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di
3 pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto - le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria;
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza condanna l' a pagare, in favore di Controparte_9 Pt_1
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per
[...] compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l' alla rifusione in favore di Controparte_9 Pt_1 delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
4.000,00 per compensi, oltre euro 211,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite nel doppio grado di giudizio in tutti gli altri rapporti processuali.
Così deciso in Roma addì 02/09/2025
Il Giudice
(Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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