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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1339/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1339/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1418/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
29/9/2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rosita Leone (C.F.
), in sostituzione di precedente difensore C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), difese, giusta procura CP_2 C.F._3
depositata in atti, dall'avv. Antonio Mercogliano (C.F.
C.F._4
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/5/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. e hanno agito in giudizio, dinanzi al CP_1 CP_2
Tribunale di Avellino, nei confronti di deducendo: Parte_1 2 R.G. n. 1339/2021
- di aver ottenuto dalla convenuta, a titolo di rimborso di n. 6 buoni postali fruttiferi, serie Q/P, alla scadenza del 30° anno dall'emissione, la somma complessiva di € 35.385,60;
- che“a tergo dei buoni era stato apposto un timbro con l'indicazione di tassi
d'interesse differenti da quelli indicati nelle tabelle precompilate”;
- che “tali timbri indicavano un tasso del 12% dal 13° anno al 20° anno, lasciando immutate le somme da riscuotere dal 21° anno al 30°”;
- che, applicando i tassi previsti nella tabella posta sul retro dei buoni, non modificata dal timbro, dal 21° al 30° anno, esse istanti avrebbero dovuto ricevere, fra capitale ed interessi, la somma complessiva di € 37.576,00.
Pertanto, hanno chiesto: “Accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
in ordine al mancato rimborso di quanto spettante … quantificati in Parte_1 euro 37.576,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia …”.
§ 2. La convenuta ha resistito alla pretesa attorea, chiedendone il rigetto sul presupposto di aver correttamente riconosciuto alle titolari gli interessi indicati nel timbro apposto a tergo dei buoni, così come stabilito dal DM 13/6/1986, istitutivo della nuova serie “Q”, con disposizioni che riguardavano anche le serie precedenti, a partire dal giorno 1/1/1987, sicché la somma rimborsata di €
35.385,60 era del tutto corretta.
§ 3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1418/2020, pubblicata in data 29/9/2020, ha così deciso la controversia:
“in accoglimento delle domande proposte da e CP_1 CP_2 nei confronti di condanna quest'ultima a pagare, quale Parte_1 liquidazione dei sei buoni postali fruttiferi oggetto di causa, la somma complessiva di € 36.576,00 (così come risultante all'esito del provvedimento di correzione materiale in data 21/4/2021: n.d.e.) al lordo delle ritenute fiscali oltre interessi legali dall'01/12/2016 al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 3.1. Le ragioni giuridiche poste a base della decisione possono così riassumersi:
- l'articolo 5, DM 13/6/1986 (con il quale sono stati modificati i tassi d'interesse dei buoni sottoscritti dalle attrici) ha imposto agli uffici emittenti i buoni (“anche quando questi ultimi erano utilizzati su moduli che già esistevano”) di indicare sul documento il differente regime al quale essi erano soggetti;
3 R.G. n. 1339/2021
- nella fattispecie de qua ciò non è avvenuto per gli anni dal 21° al 30° “e quest'ultima situazione è oggi la vera ragione del contendere”;
- pertanto, con riferimento al suindicato periodo di tempo, gli interessi vanno calcolati secondo gli importi espressamente indicati a tale titolo nella preesistente tabella sul retro dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno.
§ 4. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello Parte_1 convenendo in giudizio le controparti dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto che andava applicato, quanto agli anni dal 21° al 30°, l'interesse del 12%, pari a quello indicato nel DM
13/6/1986, perché la precedente tabella ivi stampata era stata superata dal provvedimento ministeriale;
- che, a norma di tale decreto, istitutivo della nuova serie “Q”, i tassi sono pari all'8%, fino al 5° anno in regime di capitalizzazione composta, al 9%, dal 6° al
10° anno in regime di capitalizzazione composta, al 10,50%, dall'11° al 20° anno in regime di capitalizzazione composta, al 12%, dal 21° al 30° in regime di capitalizzazione semplice.
Pertanto, ha chiesto, in riforma dell'impugnata decisione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, rigettarsi la domanda.
§ 5. Costituitesi in giudizio, e hanno concluso per CP_1 CP_2 il rigetto del gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 6. Con ordinanza resa in data 1/7/2021 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
§ 7. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, va premesso innanzitutto che, secondo quanto affermato dal primo
Giudice con accertamento non attinto da motivo di impugnazione, la questione controversa fra le parti attiene esclusivamente all'individuazione dei tassi da applicare, ai buoni sottoscritti dalle appellate, dal 21° al 30° a partire dall'emissione degli stessi.
In particolare, la tesi sostenuta dalle odierne appellate ed accolta dal Tribunale di
Avellino è che debba farsi riferimento a quanto indicato nella preesistente tabella a tergo dei buoni, ed in particolare, per l'unico buono postale di £ 500.000, 4 R.G. n. 1339/2021 all'importo di “lire 129.075 per ogni successivo biennio (rispetto al 20° anno:
n.d.e.) maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” e, per ognuno degli altri cinque buoni, all'importo di “lire 258.150 per ogni successivo biennio maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Trattasi di decisione che non può condividersi, tenuto conto delle considerazioni che seguono, così come già affermato da questa Corte in un recente arresto (v.
App. Napoli 28/4/2025, n. 2083):
- per il periodo di tempo in contestazione devono trovare applicazione i rendimenti previsti dal DM 13/6/1986 per i buoni della serie “P/Q”, sui quali si è formato l'accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore, pari all'interesse del
12%, corrispondente a quello indicato nell'impronta del timbro apposta sul retro dei titoli con riferimento al 20°, che è l'ultimo considerato in detta impronta;
- in proposito, va condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte regolatrice secondo cui, proprio in relazione ai buoni della serie “P/Q”, “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie <
Cass. 19/11/2024, n. 29665; Cass. 16/9/2024, n. 24715; Cass. 1/9/2023, n. 25583);
- a tale soluzione si perviene anche attraverso lo strumento dell'integrazione suppletiva di cui all'art. 1374 c.c.;
- infatti, detta integrazione suppletiva opera avuto riguardo alle prescrizioni dei decreti ministeriali, ed in particolare, per quel che rileva nella vicenda in esame, del DM 13/6/1986 (per i buoni della serie “P/Q”), che ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, DPR n. 156/1073, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi;
5 R.G. n. 1339/2021
- va aggiunto che l'integrazione suppletiva non trova ostacolo nella previsione dell'art. 173, comma 3, DPR cit., secondo cui gli interessi vengono corrisposti
“sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni” perché – come chiarito dalla
Corte di Cassazione – la disposizione è volta a tutelare l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistati, confermando che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto ministeriale che fissa i rendimenti;
- “appare, invece, irragionevole e contrario ad una interpretazione rispettosa della Cost., art. 47, sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore” (così Cass. 16/7/2023, n. 22619.
Alla luce di quanto innanzi esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata pronuncia e rigetto della domanda proposta dalle attrici nell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, avendo e chiesto di “accertare e CP_1 CP_2 dichiarare la responsabilità di in ordine al mancato rimborso Parte_1 di quanto spettante … quantificati in euro 37.576,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia …”, e non essendo contestato che l'importo in concreto corrisposto quale rimborso dei buoni prima dell'inizio del giudizio – pari ad € 35.385,60 – fosse pari alla sorta capitale, agli interessi come risultanti dal timbro a tergo dei buoni fino al 20° anno, nonché, per il periodo dal
21° al 30° anno, agli interessi pari al 12° annuo, è evidente che la pretesa azionata debba essere integralmente rigettata.
§ 8. Quanto alle spese, il cui governo s'impone in relazione ad entrambi i gradi, stante la riforma della sentenza impugnata, i contrasti interpretativi, tuttora esistenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni giuridiche trattate integrano gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., quale risultante all'esito della pronuncia del Giudice delle leggi (v. Corte Cost.
19/4/2018, n. 77), per compensare le stesse integralmente fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
15/3/2021, nei confronti di e avverso la sentenza CP_1 CP_2 6 R.G. n. 1339/2021
n. 1418/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 29/9//2020, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla e dalla CP_1 CP_2
b) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 17/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1339/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1418/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
29/9/2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rosita Leone (C.F.
), in sostituzione di precedente difensore C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), difese, giusta procura CP_2 C.F._3
depositata in atti, dall'avv. Antonio Mercogliano (C.F.
C.F._4
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/5/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. e hanno agito in giudizio, dinanzi al CP_1 CP_2
Tribunale di Avellino, nei confronti di deducendo: Parte_1 2 R.G. n. 1339/2021
- di aver ottenuto dalla convenuta, a titolo di rimborso di n. 6 buoni postali fruttiferi, serie Q/P, alla scadenza del 30° anno dall'emissione, la somma complessiva di € 35.385,60;
- che“a tergo dei buoni era stato apposto un timbro con l'indicazione di tassi
d'interesse differenti da quelli indicati nelle tabelle precompilate”;
- che “tali timbri indicavano un tasso del 12% dal 13° anno al 20° anno, lasciando immutate le somme da riscuotere dal 21° anno al 30°”;
- che, applicando i tassi previsti nella tabella posta sul retro dei buoni, non modificata dal timbro, dal 21° al 30° anno, esse istanti avrebbero dovuto ricevere, fra capitale ed interessi, la somma complessiva di € 37.576,00.
Pertanto, hanno chiesto: “Accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
in ordine al mancato rimborso di quanto spettante … quantificati in Parte_1 euro 37.576,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia …”.
§ 2. La convenuta ha resistito alla pretesa attorea, chiedendone il rigetto sul presupposto di aver correttamente riconosciuto alle titolari gli interessi indicati nel timbro apposto a tergo dei buoni, così come stabilito dal DM 13/6/1986, istitutivo della nuova serie “Q”, con disposizioni che riguardavano anche le serie precedenti, a partire dal giorno 1/1/1987, sicché la somma rimborsata di €
35.385,60 era del tutto corretta.
§ 3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1418/2020, pubblicata in data 29/9/2020, ha così deciso la controversia:
“in accoglimento delle domande proposte da e CP_1 CP_2 nei confronti di condanna quest'ultima a pagare, quale Parte_1 liquidazione dei sei buoni postali fruttiferi oggetto di causa, la somma complessiva di € 36.576,00 (così come risultante all'esito del provvedimento di correzione materiale in data 21/4/2021: n.d.e.) al lordo delle ritenute fiscali oltre interessi legali dall'01/12/2016 al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 3.1. Le ragioni giuridiche poste a base della decisione possono così riassumersi:
- l'articolo 5, DM 13/6/1986 (con il quale sono stati modificati i tassi d'interesse dei buoni sottoscritti dalle attrici) ha imposto agli uffici emittenti i buoni (“anche quando questi ultimi erano utilizzati su moduli che già esistevano”) di indicare sul documento il differente regime al quale essi erano soggetti;
3 R.G. n. 1339/2021
- nella fattispecie de qua ciò non è avvenuto per gli anni dal 21° al 30° “e quest'ultima situazione è oggi la vera ragione del contendere”;
- pertanto, con riferimento al suindicato periodo di tempo, gli interessi vanno calcolati secondo gli importi espressamente indicati a tale titolo nella preesistente tabella sul retro dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno.
§ 4. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello Parte_1 convenendo in giudizio le controparti dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto che andava applicato, quanto agli anni dal 21° al 30°, l'interesse del 12%, pari a quello indicato nel DM
13/6/1986, perché la precedente tabella ivi stampata era stata superata dal provvedimento ministeriale;
- che, a norma di tale decreto, istitutivo della nuova serie “Q”, i tassi sono pari all'8%, fino al 5° anno in regime di capitalizzazione composta, al 9%, dal 6° al
10° anno in regime di capitalizzazione composta, al 10,50%, dall'11° al 20° anno in regime di capitalizzazione composta, al 12%, dal 21° al 30° in regime di capitalizzazione semplice.
Pertanto, ha chiesto, in riforma dell'impugnata decisione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, rigettarsi la domanda.
§ 5. Costituitesi in giudizio, e hanno concluso per CP_1 CP_2 il rigetto del gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 6. Con ordinanza resa in data 1/7/2021 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
§ 7. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, va premesso innanzitutto che, secondo quanto affermato dal primo
Giudice con accertamento non attinto da motivo di impugnazione, la questione controversa fra le parti attiene esclusivamente all'individuazione dei tassi da applicare, ai buoni sottoscritti dalle appellate, dal 21° al 30° a partire dall'emissione degli stessi.
In particolare, la tesi sostenuta dalle odierne appellate ed accolta dal Tribunale di
Avellino è che debba farsi riferimento a quanto indicato nella preesistente tabella a tergo dei buoni, ed in particolare, per l'unico buono postale di £ 500.000, 4 R.G. n. 1339/2021 all'importo di “lire 129.075 per ogni successivo biennio (rispetto al 20° anno:
n.d.e.) maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” e, per ognuno degli altri cinque buoni, all'importo di “lire 258.150 per ogni successivo biennio maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Trattasi di decisione che non può condividersi, tenuto conto delle considerazioni che seguono, così come già affermato da questa Corte in un recente arresto (v.
App. Napoli 28/4/2025, n. 2083):
- per il periodo di tempo in contestazione devono trovare applicazione i rendimenti previsti dal DM 13/6/1986 per i buoni della serie “P/Q”, sui quali si è formato l'accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore, pari all'interesse del
12%, corrispondente a quello indicato nell'impronta del timbro apposta sul retro dei titoli con riferimento al 20°, che è l'ultimo considerato in detta impronta;
- in proposito, va condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte regolatrice secondo cui, proprio in relazione ai buoni della serie “P/Q”, “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie <
>, con la disciplina prevista per i buoni della serie <
>, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie
<>, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie
<>, si applica anche alla serie <
>, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a significare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie <
> è palesemente esclusa
” (cfr. tra le altre,Cass. 19/11/2024, n. 29665; Cass. 16/9/2024, n. 24715; Cass. 1/9/2023, n. 25583);
- a tale soluzione si perviene anche attraverso lo strumento dell'integrazione suppletiva di cui all'art. 1374 c.c.;
- infatti, detta integrazione suppletiva opera avuto riguardo alle prescrizioni dei decreti ministeriali, ed in particolare, per quel che rileva nella vicenda in esame, del DM 13/6/1986 (per i buoni della serie “P/Q”), che ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, DPR n. 156/1073, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi;
5 R.G. n. 1339/2021
- va aggiunto che l'integrazione suppletiva non trova ostacolo nella previsione dell'art. 173, comma 3, DPR cit., secondo cui gli interessi vengono corrisposti
“sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni” perché – come chiarito dalla
Corte di Cassazione – la disposizione è volta a tutelare l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistati, confermando che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto ministeriale che fissa i rendimenti;
- “appare, invece, irragionevole e contrario ad una interpretazione rispettosa della Cost., art. 47, sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore” (così Cass. 16/7/2023, n. 22619.
Alla luce di quanto innanzi esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata pronuncia e rigetto della domanda proposta dalle attrici nell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, avendo e chiesto di “accertare e CP_1 CP_2 dichiarare la responsabilità di in ordine al mancato rimborso Parte_1 di quanto spettante … quantificati in euro 37.576,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia …”, e non essendo contestato che l'importo in concreto corrisposto quale rimborso dei buoni prima dell'inizio del giudizio – pari ad € 35.385,60 – fosse pari alla sorta capitale, agli interessi come risultanti dal timbro a tergo dei buoni fino al 20° anno, nonché, per il periodo dal
21° al 30° anno, agli interessi pari al 12° annuo, è evidente che la pretesa azionata debba essere integralmente rigettata.
§ 8. Quanto alle spese, il cui governo s'impone in relazione ad entrambi i gradi, stante la riforma della sentenza impugnata, i contrasti interpretativi, tuttora esistenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni giuridiche trattate integrano gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., quale risultante all'esito della pronuncia del Giudice delle leggi (v. Corte Cost.
19/4/2018, n. 77), per compensare le stesse integralmente fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
15/3/2021, nei confronti di e avverso la sentenza CP_1 CP_2 6 R.G. n. 1339/2021
n. 1418/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 29/9//2020, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla e dalla CP_1 CP_2
b) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 17/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.