Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/12/2025, n. 22028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22028 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13575/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13575 del 2022, proposto da
Coloplast S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti ed Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e altresì domiciliata in Roma, presso lo Studio dei difensore, alla via XXIV Maggio, n. 43;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri in carica, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Marche, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Cristiano Bosin, in Roma, al viale delle Milizie, n. 34;
Regione Abruzzo, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Autonoma Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Valle d’Aosta, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto. Provincia Autonoma di Bolzano ,Provincia Autonoma di Trento, Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Diasorin Italia S.p.a., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Roma, al lungotevere Marzio, n. 3;
per l'annullamento:
- del decreto del Ministero della Salute, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)” , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)” , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso o conseguente a quelli sopra indicati, inclusi:
-) l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” ;
-) l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” ;
- la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. CO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che Coloplast S.p.a., impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i due decreti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback ) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
Osservato che il ricorso è stato espressamente proposto in via prudenziale, ove tali atti fossero intesi come immediatamente lesivi della popolazione dell’operatore economico;
Osservato altresì che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1- bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Osservato che, alla luce di tale dichiarazione, possa omettersi di esaminare la questione relativa all’ammissibilità originaria del ricorso, proposto solo in via prudenziale;
Osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere» , con compensazione delle spese; ma che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
CO RO, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RO | RI RI |
IL SEGRETARIO