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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/09/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 70-2/2024 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Feriale
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale Di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Gaetano Sole Presidente
Dott. Dario Porrovecchio Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. 70-2/2024 P.U.
promosso da
, con sede in Erice C.S. (TP), nella via G. Parte_1
Cesarò n. 28, c.f./p.i.: , in persona del legale rappresentante, sig. P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'avv. Giovanna Sammartano,
ricorrente
nei confronti di
“ con sede in Erice (TP), nella via Fiume Freddo n. 6, Controparte_2
p.i. in persona del titolare, sig. , nato a [...] il P.VA P_
16/04/1972, e residente in [...], c.f.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Liborio Mucaria e Biagio Bosco, C.F._2
resistente
letto il ricorso e sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che nei confronti dell'impresa debitrice era stato proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte del medesimo creditore unipersonale;
Parte_1
considerato che gli accertamenti istruttori eseguiti in seno al sub 1 hanno fatto emergere la CP_ natura di impresa minore della resistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato che, a fronte di tali emergenze, il ricorrente ha depositato apposito ricorso per l'apertura della Liquidazione Controllata fondato sul medesimo credito;
considerato che la resistente risulta già costituita nel presente sub procedimento e che la necessaria attività istruttoria è già stata espletata in seno al fascicolo sub 1;
considerato, quanto al disposto relativo all'attestazione di cui al comma 3 dell'articolo 268
CCII, che tale disposizione deve intendersi riferita esclusivamente alle persone fisiche e non, come nel caso di specie, agli imprenditori individuali;
considerato che il credito vantato dal ricorrente, pari ad euro 21.332,13, risulta da Decreto ingiuntivo n. 607/2023 reso dal Tribunale di Trapani in data 28.12.2023 (sulla scorta del mancato pagamento di fatture commerciali) e definitivamente esecutivo;
rilevato che i tentativi di esecuzione individuale esperiti dal ricorrente sono risultati infruttuosi;
rilevato che, a seguito dell'istruttoria disposta d'ufficio, è emersa la sussistenza di un carico erariale di complessivi euro 119.736,50 per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione dall' Controparte_4
;
[...]
considerato, quanto ai debiti scaduti e non pagati, che già il solo ammontare di quello erariale supera la soglia di euro cinquanta mila prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 268, co. 2, C.C.I.I.;
2 rilevato che la resistente, pur essendosi costituita, non ha fornito alcuna prova in ordine al possesso di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alla propria esposizione debitoria ed ha, anzi, evidenziato l'insussistenza di beni liquidabili sostenendo la conseguente antieconomicità dell'apertura della procedura;
CP_ ritenuto, sulla scorta dei rilievi che precedono, che la resistente versa oggettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni su di essa gravanti, sia nei confronti della ricorrente che nei confronti dell'erario;
considerato che, nonostante la resistente abbia eccepito l'insussistenza di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, non risulta prodotta l'attestazione richiesta dall'art. 268 comma 3 CCII, né risulta provato che il debitore abbia presentato la relativa richiesta di attestazione all'OCC;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata;
considerato che, in quanto impresa individuale, la resistente dovrà far fronte alla esposizione debitoria mediante tutti i beni facenti parte del suo patrimonio;
ritenuto che l'apprensione di crediti certi ed esigibili vantati dal debitore rientri nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12) secondo cui i crediti rientrerebbero nella nozione di “beni” di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore);
considerato che l'art. 270 comma 2, lett. g), stabilisce che la sentenza di apertura della liquidazione debba essere trascritta laddove la procedura interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione (Trib. Roma 29/04/2019, R.G. n. 6708/2019; Trib. Verona,
21/12/2018; Trib. Milano 6/11/2017);
considerato che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) che il C.C.I.I. all'art. 282 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, anche
3 se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata (l'esdebitazione, in questo caso, è dichiarata d'ufficio ed opera naturalmente per tutti i creditori anteriori rispetto all'apertura della liquidazione controllata); 3) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
4) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 5) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, in quanto l'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
ritenuto opportuno, onde evitare la maturazione di costi non necessari, ordinare al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura solo nel momento in cui vi saranno effettivamente delle somme da accantonare;
ritenuto doversi ordinare alla resistente il deposito della documentazione prevista dall'art. 270 comma 2 lett. c);
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
visti gli artt. 268 e 270 CCII,
DICHIARA
aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di “ ” di P_ [...]
, con sede in Erice (TP), nella via Fiume Freddo n. 6, p.i. e del titolare P_ P.VA
, nato a [...] il [...], e residente in [...] nella via Fiume P_
Freddo n. 6, c.f.: C.F._2
4 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla;
nomina Liquidatore l'avv. Giuseppe Fodale;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risultino esclusi dalla liquidazione controllata i crediti indicati all'art. 268 comma 4, tra cui segnatamente i redditi o le somme necessarie al mantenimento suo e del suo nucleo familiare, nei limiti che saranno indicati dal Giudice delegato ai sensi della lett.
b) del medesimo articolo;
ordina al debitore di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ordina al Liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura secondo i tempi indicati in parte motiva;
dispone che il Liquidatore provveda a far inserire la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Trapani, mediante consegna di apposita copia debitamente omissata dei dati sensibili ed a notificarla al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I.; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico e successivamente riportata nella prima relazione semestrale;
autorizza, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2024,
l'anticipazione e la prenotazione a debito carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115 delle eventuali spese di registrazione presente atto;
dispone altresì i seguenti adempimenti a carico del nominato Liquidatore:
5 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I. che potrà aversi esclusivamente con i limiti di cui in parte motiva;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo
6 compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al Liquidatore nominato.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Gaetano Sole
7
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Feriale
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale Di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Gaetano Sole Presidente
Dott. Dario Porrovecchio Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. 70-2/2024 P.U.
promosso da
, con sede in Erice C.S. (TP), nella via G. Parte_1
Cesarò n. 28, c.f./p.i.: , in persona del legale rappresentante, sig. P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'avv. Giovanna Sammartano,
ricorrente
nei confronti di
“ con sede in Erice (TP), nella via Fiume Freddo n. 6, Controparte_2
p.i. in persona del titolare, sig. , nato a [...] il P.VA P_
16/04/1972, e residente in [...], c.f.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Liborio Mucaria e Biagio Bosco, C.F._2
resistente
letto il ricorso e sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che nei confronti dell'impresa debitrice era stato proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte del medesimo creditore unipersonale;
Parte_1
considerato che gli accertamenti istruttori eseguiti in seno al sub 1 hanno fatto emergere la CP_ natura di impresa minore della resistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato che, a fronte di tali emergenze, il ricorrente ha depositato apposito ricorso per l'apertura della Liquidazione Controllata fondato sul medesimo credito;
considerato che la resistente risulta già costituita nel presente sub procedimento e che la necessaria attività istruttoria è già stata espletata in seno al fascicolo sub 1;
considerato, quanto al disposto relativo all'attestazione di cui al comma 3 dell'articolo 268
CCII, che tale disposizione deve intendersi riferita esclusivamente alle persone fisiche e non, come nel caso di specie, agli imprenditori individuali;
considerato che il credito vantato dal ricorrente, pari ad euro 21.332,13, risulta da Decreto ingiuntivo n. 607/2023 reso dal Tribunale di Trapani in data 28.12.2023 (sulla scorta del mancato pagamento di fatture commerciali) e definitivamente esecutivo;
rilevato che i tentativi di esecuzione individuale esperiti dal ricorrente sono risultati infruttuosi;
rilevato che, a seguito dell'istruttoria disposta d'ufficio, è emersa la sussistenza di un carico erariale di complessivi euro 119.736,50 per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione dall' Controparte_4
;
[...]
considerato, quanto ai debiti scaduti e non pagati, che già il solo ammontare di quello erariale supera la soglia di euro cinquanta mila prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 268, co. 2, C.C.I.I.;
2 rilevato che la resistente, pur essendosi costituita, non ha fornito alcuna prova in ordine al possesso di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alla propria esposizione debitoria ed ha, anzi, evidenziato l'insussistenza di beni liquidabili sostenendo la conseguente antieconomicità dell'apertura della procedura;
CP_ ritenuto, sulla scorta dei rilievi che precedono, che la resistente versa oggettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni su di essa gravanti, sia nei confronti della ricorrente che nei confronti dell'erario;
considerato che, nonostante la resistente abbia eccepito l'insussistenza di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, non risulta prodotta l'attestazione richiesta dall'art. 268 comma 3 CCII, né risulta provato che il debitore abbia presentato la relativa richiesta di attestazione all'OCC;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata;
considerato che, in quanto impresa individuale, la resistente dovrà far fronte alla esposizione debitoria mediante tutti i beni facenti parte del suo patrimonio;
ritenuto che l'apprensione di crediti certi ed esigibili vantati dal debitore rientri nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12) secondo cui i crediti rientrerebbero nella nozione di “beni” di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore);
considerato che l'art. 270 comma 2, lett. g), stabilisce che la sentenza di apertura della liquidazione debba essere trascritta laddove la procedura interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione (Trib. Roma 29/04/2019, R.G. n. 6708/2019; Trib. Verona,
21/12/2018; Trib. Milano 6/11/2017);
considerato che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) che il C.C.I.I. all'art. 282 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, anche
3 se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata (l'esdebitazione, in questo caso, è dichiarata d'ufficio ed opera naturalmente per tutti i creditori anteriori rispetto all'apertura della liquidazione controllata); 3) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
4) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 5) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, in quanto l'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
ritenuto opportuno, onde evitare la maturazione di costi non necessari, ordinare al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura solo nel momento in cui vi saranno effettivamente delle somme da accantonare;
ritenuto doversi ordinare alla resistente il deposito della documentazione prevista dall'art. 270 comma 2 lett. c);
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
visti gli artt. 268 e 270 CCII,
DICHIARA
aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di “ ” di P_ [...]
, con sede in Erice (TP), nella via Fiume Freddo n. 6, p.i. e del titolare P_ P.VA
, nato a [...] il [...], e residente in [...] nella via Fiume P_
Freddo n. 6, c.f.: C.F._2
4 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla;
nomina Liquidatore l'avv. Giuseppe Fodale;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risultino esclusi dalla liquidazione controllata i crediti indicati all'art. 268 comma 4, tra cui segnatamente i redditi o le somme necessarie al mantenimento suo e del suo nucleo familiare, nei limiti che saranno indicati dal Giudice delegato ai sensi della lett.
b) del medesimo articolo;
ordina al debitore di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ordina al Liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura secondo i tempi indicati in parte motiva;
dispone che il Liquidatore provveda a far inserire la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Trapani, mediante consegna di apposita copia debitamente omissata dei dati sensibili ed a notificarla al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I.; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico e successivamente riportata nella prima relazione semestrale;
autorizza, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2024,
l'anticipazione e la prenotazione a debito carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115 delle eventuali spese di registrazione presente atto;
dispone altresì i seguenti adempimenti a carico del nominato Liquidatore:
5 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I. che potrà aversi esclusivamente con i limiti di cui in parte motiva;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo
6 compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al Liquidatore nominato.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Gaetano Sole
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