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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1584/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1584/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
Parte_1 Parte_1 [...]
rappresentate e difese dall'avv.to TARONI DARIO, Parte_2
dall'avv.to CIOFFI RAFFAELE, dall'avv.to PANZERA EDOARDO GIUSEPPE e dall'avv.to DI VIETO ROBERTA;
ATTORI
E
e con il patrocinio dell'avv.to PALAIA Controparte_1 CP_2
GIANLUCA appresentata e difesa dall'avv.to Controparte_3 [...]
fusa per incorporazione in Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv.to PAGLIETTI GIANCARLO
CONVENUTI
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, introducendo il giudizio di merito a seguito dell'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 671 c.p.c. (RG
9138/2020), e Parte_1 Parte_1 [...]
hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Parte_2
1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
fusa per incorporazione in l 27 Febbraio 2024) Controparte_4 Controparte_5
chiedendo l'accertamento dell'inadempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali delle parti convenute e la condanna di queste, in solido tra loro, al pagamento a titolo contrattuale e/o restitutorio, previa dichiarazione di risoluzione dei contratti stipulati, della somma di € 745.958,33, oltre rivalutazione monetaria di € 67.513,58 quantificata al 31
Dicembre 2020, per un totale di € 813.471,91 (in particolare € 333.522,67 a
[...]
€ 428.532,50 a e € 51.416,74 a Parte_1 Parte_1 Parte_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi, e comunque accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o da reato, anche ex art. 2049 c.c. per quanto riguarda e ex art. 2560 c.c. per quanto riguarda Controparte_3 [...]
con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_4
subiti dalle attrici.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che le tre società attrici avevano stipulato ciascuna una polizza assicurativa con previa Controparte_3
intermediazione della società broker precisamente, polizza n. 4062 per CP_2
polizza n. 4055 per e polizza n. 4054 per Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_2
Ha aggiunto che aveva comunicato che, su indicazione della compagnia CP_2
assicuratrice, i successivi versamenti dei premi avrebbero dovuto corrispondersi con la cd. procedura broker direttamente a quest'ultima, che avrebbe provveduto a trasferire le somme a Nonostante ciascuna delle società attrici avesse Controparte_3
provveduto dall'anno 2011 all'anno 2018 a pagare il premio annuale delle rispettive polizze, tuttavia le relative somme non erano mai state trasferite dalla società broker alla compagnia assicuratrice. Ha evidenziato che tali circostanze di fatto erano state riconosciute da socio e amministratore di con le Controparte_1 CP_2
comunicazioni del 29 Aprile 2020 e del 15 Maggio 2020 e che si era Controparte_1
pure impegnato personalmente a rifondere le somme dei premi assicurativi nonché
l'ammontare della rivalutazione su tali somme.
2 Perciò, a fronte del reiterato riconoscimento degli inadempimenti contrattuali da parte di e di parte attrice ha chiesto la condanna dei due convenuti CP_2 Controparte_1
alla restituzione in solido delle somme illegittimamente trattenute, oltre rivalutazione monetaria.
Ha dedotto, però, che anche la compagnia assicuratrice risulta Controparte_3
essere contrattualmente responsabile in quanto inadempiente rispetto agli obblighi informativi che la legge impone e al generale obbligo di diligenza e buona fede.
L'assicurazione ha infatti omesso di comunicare gli estratti conto annuali delle polizze assicurative, dai quali le attrici avrebbero potuto tempestivamente ricavare che non erano stati versati i premi dalla società broker.
In secondo luogo, parte attrice ha ulteriormente dedotto che la compagnia assicuratrice risulta responsabile anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. per fatto del proprio agente Pt_3
al tempo dei fatti affidatario delle polizze di cui è causa, il quale aveva confermato
[...]
la necessità che il pagamento dei premi assicurativi dovesse avvenire tramite la broker.
Infine, parte attrice ha dedotto che debba essere condannata in via solidale anche la società
quale cessionaria del ramo d'azienda di ai sensi Controparte_4 CP_2
dell'art. 2560 c.c. per risultare tale debito dai libri contabili obbligatori. Ha sottolineato che
è comunque responsabile, poiché è subentrata a non Controparte_4 CP_2
solo per effetto di cessione d'azienda, ma anche per specifica cessione dei contratti di brokeraggio, espressamente elencati nell'atto di cessione di azienda.
Si sono costituiti congiuntamente e Controparte_1 CP_2
chiedendo unicamente la revoca dell'ordinanza di sequestro conservativo emessa il 10
Dicembre 2020 nel procedimento RG 9138/2020.
I due convenuti hanno confermato la debenza delle somme richieste dalle attrici, ovvero i premi assicurativi annuali da versare alla compagnia assicurativa e invece trattenuti. Hanno tuttavia precisato che non vi era stato alcun intento fraudolento e che non vi era stato alcun intento di sottrazione di garanzia patrimoniale, poiché la cessione del ramo d'azienda in favore di era avvenuta solo quale strumento di Controparte_4
patrimonializzazione di ed era un'operazione ormai deliberata da tempo. CP_2
3 Hanno sottolineato che non vi era neppure la sussistenza di periculum in mora, considerato che lo stesso aveva incrementato la garanzia patrimoniale in favore delle attrici CP_1
accollandosi personalmente il debito della società e garantendolo con il proprio patrimonio.
Hanno infine evidenziato che la società cessionaria del ramo d'azienda non potesse essere ritenuta responsabile in solido ex art. 2560 c.c., poiché tale debito non era iscritto nei libri contabili.
Si è costituita tardivamente he ha chiesto il rigetto della Controparte_3
domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La compagnia assicuratrice convenuta ha dichiarato di essere estranea alle responsabilità dedotte da parte attrice. Ha osservato che nelle polizze assicurative non era mai stata pattuita la cd. procedura broker, in forza della quale i premi avrebbero dovuto essere pagati alla società di brokeraggio, né era mai stato indicato che per questioni amministrative i pagamenti dovessero essere eseguiti tramite tale procedura. Ha invece puntualizzato che ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), a fronte di attività di brokeraggio, queste devono essere espressamente previste nel contratto.
Ha inoltre precisato che non vi era stata alcuna violazione degli obblighi informativi da parte dell'assicurazione, poiché le comunicazioni aventi ad oggetto gli estratti conto annuali delle polizze sono sempre state inviate tramite posta ordinaria.
In via subordinata, in caso di riconoscimento di una qualche responsabilità, ha eccepito comunque il concorso colposo ex art. 1227 c.c. delle creditrici, che avevano accettato una modifica unilaterale dell'accordo di versamento dei premi invece che direttamente alla
Compagnia, tramite il broker, senza che fosse intervenuto nessun accordo con l'assicurazione e non hanno mai richiesto le ricevute definitive di pagamento dei premi né verificato per 7 anni l'ammontare dei premi contabilizzati.
Si è costituita anche he ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_4
di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2560 c.c., in quanto i debiti oggetto del presente giudizio non erano iscritti nei libri contabili obbligatori, e in ogni caso era stata contrattualmente prevista nel contratto di cessione d'azienda la deroga all'art. 2560 c.c..
4 Ha precisato che le posizioni delle attrici erano del tutto estranee a Controparte_4
poiché pregresse all'acquisizione e non conosciute dalla cessionaria al momento della conclusione del contratto, e che non vi era mai stata alcuna cessione dei contratti di brokeraggio oggetto di contenzioso. Peraltro, ha evidenziato che non vi è neanche alcun nesso di causalità tra la condotta della cessionaria e la somma richiesta.
Ha comunque richiesto, in via subordinata, di essere manlevata e tenuta indenne da qualunque eventuale condanna nel giudizio da parte di CP_2
Con ordinanza del 20 Aprile 2022 era stato ingiunto, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., a a di pagare, in solido, la complessiva somma CP_2 CP_1 CP_1
di € 813.471,91 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come da note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17 Luglio 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1. Accoglimento della domanda nei confronti di e CP_2 CP_1
[...]
Deve essere accolta la domanda attorea proposta nei confronti di e di CP_2
in proprio. Controparte_1
1.1 Difatti, tali convenuti non hanno contestato né la ricostruzione fattuale offerta dalle attrici, né la sussistenza della loro responsabilità né il quantum della somma richiesta, con le conseguenze derivanti dall'art. 115 c.p.c..
Addirittura, i convenuti hanno espressamente confessato stragiudizialmente la sussistenza della responsabilità di società di brokeraggio assicurativo a cui CP_2
era stato conferito mandato per la gestione del portafoglio assicurativo, per non avere riversato a i premi delle tre polizze annualmente pagati dalle Controparte_3
società attrici, appropriandosene. Peraltro, si era assunto personalmente Controparte_1
l'obbligo restitutorio della somma in aggiunta a quello di con lettera del 15 CP_2
Maggio 2020 (doc. 54.1 fascicolo di parte attrice, non contestato).
5 A ciò si aggiunga pure che nel presente giudizio, costituendosi, i convenuti hanno nuovamente riconosciuto la loro responsabilità e la sussistenza del diritto di credito dedotto dalle attrici (pag. 3 e 11 comparsa di costituzione e risposta di e CP_2
e non hanno richiesto il rigetto della domanda spiegata nei loro Controparte_1
confronti.
1.2 Risulta, pertanto, pacifica non solo l'illecita appropriazione della somma di €
745.958,33, ma anche, proprio in conseguenza di tale circostanza di fatto, l'inadempimento contrattuale di che in forza delle lettere di conferimento di incarico del 1° CP_2
Luglio 2010 aveva stipulato con le tre attrici contratti di mandato per la gestione del portafoglio assicurativi comprensivi pure del ricevimento dei premi delle polizze sottoscritte dalle clienti (doc. 5 fascicolo di parte attrice).
1.3 La responsabilità di dunque, è configurabile sia quale responsabilità CP_2
da fatto illecito, per l'illecita appropriazione delle somme di denaro versate a titolo di premio di polizze assicurative gestite dalla società broker, sia quale responsabilità contrattuale per inadempimento della specifica obbligazione contrattuale.
1.4 Per tale motivo, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarata la risoluzione di ciascun contratto tra le singole società attrici e per CP_2
grave inadempimento e la società di brokeraggio deve essere condannata al pagamento della somma di € 745.958,33.
1.5 Poiché si tratta di un debito di valore, che sia in conseguenza di inadempimento contrattuale o di fatto illecito, l' importo andrà rivalutato dalla data dell'evento dannoso, ossia il giorno di versamento di ciascun premio, sino a quella della presente decisione.
Sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, decorreranno interessi nella misura legale (Cass. SS.UU. n. 1712/1995; successivamente, Cass. n. 23232/2013; Cass. n.
18028/2010).
Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
1.6 Deve essere condannato in solido al pagamento di tale somma anche CP_1
che ha assunto personalmente il debito di (lettera del 15 Maggio 2020),
[...] CP_2
6 tramite l'assunzione della relativa obbligazione secondo uno schema riconducibile all'espromissione ex art. 1272 c.c. senza liberazione del debitore originario.
2. Respingimento della domanda nei confronti di Controparte_3
La domanda di condanna in solido della compagnia assicurativa deve essere respinta per i motivi che seguono.
Parte attrice ha dedotto che l'assicurazione è solidalmente responsabile con il broker, in quanto non aveva adempiuto all'obbligo informativo periodico dal 2012 al 2018 nei confronti delle società assicurate. Le attrici hanno lamentato che se l'assicurazione vi avesse diligentemente adempiuto, sarebbero venute a conoscenza sin da subito che i premi non erano versati. Tale inadempimento contrattuale dell'assicurazione, per le attrici, avrebbe quindi concorso al protrarsi delle appropriazioni dei premi da parte della società broker.
Ha altresì dedotto che la compagnia assicurative era tenuto in solido anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. per fatto del proprio agente che aveva confermato la Parte_3
delegazione di pagamento ad opera della società di brokeraggio.
2.1 Ora, parte convenuta non ha contestato la sussistenza di tale obbligo informativo e non ha dato prova di aver trasmesso le comunicazioni dei prospetti riepilogativi per gli anni oggetto di censura.
2.2 Ciò precisato, bisogna indagare la sussistenza o meno del rapporto di causalità tra evento dannoso e l'inadempimento contrattuale di consistito nel Controparte_3
non aver informato periodicamente le società assicurate con riepiloghi sullo stato della polizza e dei premi versati.
Per configurarsi responsabilità solidale, l'evento dannoso, da valutarsi relativamente alla posizione del danneggiato, deve derivare causalmente da condotte, anche autonome e non identiche, di più persone, cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrano a determinare tale evento dannoso quali concause (Cass. n. 9902/2000, Cass.
n. 2814/1999, Cass. n. 1415/1999).
Peraltro, recentemente la Suprema Corte ha precisato che «deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il
7 medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee» (da ultimo Cass. n. 8778/2024, ma in tal senso anche Cass. n. 3596/1997, Cass. n. 2051/1988, Cass. n. 1473/1988).
2.3 Si tratta, dunque, di procedere ad un accertamento sulla qualificazione o meno dell'inadempimento dell'obbligo informativo dell'assicurazione quale concausa che abbia concorso a determinare l'evento.
L'accertamento del concorso o meno della causa (l'omissione di obblighi informativi annuali da parte dell'assicurazione) nella determinazione dell'evento deve essere condotto secondo le generali coordinate della teoria dell'equivalenza di cui all'art. 40 e 41 c.p., per cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole (l'appropriazione dei premi), non esclude la sussistenza del rapporto di causalità fra queste cause e l'evento, in quanto quest'ultimo riconducibile a tutte, salvo l'esclusiva efficienza causale di una sola di esse (Cass. n.
18753/2017).
2.4 Avuto riguardo alla posizione delle attrici danneggiate, l'evento dannoso consiste nel mancato versamento dei premi delle rispettive polizze assicurative (cd. danno conseguenza), evento che si è verificato annualmente a fronte di ogni singola indebita apprensione (cd. danno evento).
2.4.1 Peraltro, trattandosi di problematica di nesso di causalità afferente a condotte omissive, il criterio logico di verifica del nesso di causalità materiale deve rinvenirsi nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, dovendo il Giudice operare un giudizio controfattuale, nel senso che deve sostituire all'omissione il comportamento alternativo dovuto, al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno (Cass. n.
23197/2018).
Con l'ulteriore precisazione che il predetto giudizio controfattuale deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non” quale criterio volto ad individuare la relazione eziologica tra la condotta e l'evento del danno sulla base della
8 maggiore probabilità logica di un'ipotesi rispetto alla sua complementare (Cass. n.
23197/2018).
2.4.2 Alla luce di tali considerazioni, sostituendo alla condotta omissiva la doverosa condotta attiva dell'assicurazione di comunicazione periodica, l'evento dannoso si sarebbe in egual misura prodotto, rendendo al più probabile l'emersione del mancato versamento dei premi in data anteriore. Del resto, ciò lo si evince anche dal fatto che tale contenzioso si sia originato nel 2021 proprio a seguito dalla ricezione del prospetto riepilogativo per l'anno 2019, stavolta comunicato dall'assicurazione.
2.4.3 Si ritiene, quindi, che l'inadempimento dell'assicurazione non costituisca causa efficiente dell'evento dannoso.
3. Ora, l'attore ha azionato la domanda altresì sostenendo che anche la compagnia assicurativa debba rispondere del danno ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. in quanto la compagnia è oggettivamente responsabile per il danno provocato dal fatto illecito della società di brokeraggio.
Come noto, non è necessario il vincolo di dipendenza tra la compagnia assicurativa e il danneggiante, ma un rapporto di occasionalità necessaria, mera collaborazione o ausiliarità di quest'ultimo nel quadro dell'organizzazione dell'impresa assicurativa perché detta responsabilità è oggettiva avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale di avvalersi di collaboratori
(Cass. 14578/2007).
Nella vicenda in esame, invece, la società di brokeraggio ha esercitato la propria attività di impresa con autonomia di mezzi e di rischio e ha proposto l'adesione a determinati prodotti assicurativi senza alcun vincolo nei confronti dell'impresa emittente. Difetta il rapporto di occasionalità necessaria per potersi sostenere la responsabilità della compagnia assicurativa.
Quanto, invece, alla presunta attività illecita dell'agente difetta la prova del fatto Pt_3
lesivo dell'incaricato. Invero, in atti è presente una sola comunicazione dell'agente ( Pt_3
doc. 33 attrici) datata 9 ottobre 2018, si badi bene a distanza di ben 7 anni dalle prime condotte della società di brokeraggio volte a trattenere i premi corrisposti, con cui di fatto l'agente confermava la delegazione di pagamento. Dalle emergenze istruttorie si ricava che
9 dopo il primo pagamento effettuato nel 2011 dalle società attrici direttamente in favore della compagnia assicurativa ( doc. 7 attrici) a partire dalle comunicazioni della società di brokeraggio del Giugno 2011 era stata sollecitata dallo stesso la modalità a CP_1
mezzo di delegazione di pagamento.
Per tali motivi, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Respingimento della domanda nei confronti di (ora fusa Controparte_4
per incorporazione in Controparte_5
Deve essere invece rigettata la domanda proposta nei confronti di Controparte_4
Difatti, la società convenuta è cessionaria del «ramo d'azienda costituito dall'attività di gestione dei contratti relativi alla totalità dei clienti privati e delle pratiche agli stessi connesse, di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A» nonché di ulteriori contratti relativi ad enti pubblici
(doc. 1 fascicolo di parte convenuta . Controparte_4
Ebbene, nell'elenco di cui a tale Allegato A, nonostante vi siano compresi alcuni contratti assicurativi riconducibili alle attrici, non vi sono quelli oggetti del presente giudizio.
Pertanto, le tre polizze non fanno parte del ramo d'azienda ceduto da a CP_2 [...]
Controparte_4
Ne deriva, dunque, che non è mai divenuta titolare dei relativi Controparte_4
contratti di mandato di gestione del portafoglio né è solidalmente responsabile di tali debiti della cedente, in quanto le previsioni normative di cui all'art. 2560 c.c. riguardano unicamente quei debiti compresi nell'operazione di cessione d'azienda.
4.Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, e devono CP_2 Controparte_1
essere condannati al pagamento in solido, in favore delle tre società attrici, della complessiva somma di € 745.958,33, pari ai premi versati alla società broker e da essa illecitamente trattenuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Deve essere invece rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti di
[...]
e della cessionaria di ramo d'azienda, accertato Controparte_3 Controparte_4
le polizze oggetto del giudizio non fanno parte del ramo d'azienda che è stato ceduto.
5. Spese di lite
10 5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, e CP_2 [...]
e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato CP_1
dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie fino ad € 520.000,00 aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 6 del citato D.M.
(decisum pari ad € 745.958,33), nei valori minimi, stante l'assenza di contestazioni o proposizioni di eccezione dalle controparti, ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, consistita nella reiterazione delle difese già svolte.
7.2 In riferimento a e a (ora fusa per Controparte_3 Controparte_4
incorporazione in , le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice Controparte_5
e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM
n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie fino ad € 520.000,00 aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. (decisum pari ad € 745.958,33), nei valori minimi ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, consistita nella reiterazione delle difese già svolte.
7.3 Devono essere liquidate anche le spese del giudizio di sequestro conservativo ante causam. Anch'esse seguono la soccombenza di e e vengono CP_2 Controparte_1
liquidate in favore delle attrici come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie fino ad € 520.000,00 aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 6 del citato
D.M. (decisum pari a € 745.958,33) nei valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, quest'ultima decurtata del 50% in considerazione della discussione orale. Non si liquida alcun compenso per la fase istruttoria stante il mancato espletamento di tale fase nel procedimento cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
11 - CONDANNA i convenuti in solido CP_2 Controparte_1
a pagare, in favore di parte attrice Parte_1
la complessiva somma di Parte_1 Parte_2
€ 745.958,33, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ciascun evento dannoso sino a quella della presente decisione, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
- RESPINGE le domande attoree proposte nei confronti delle convenute
[...]
ora Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
- CONDANNA i convenuti in solido CP_2 Controparte_1
alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a parte attrice
[...]
he si Parte_1 Parte_1 Parte_2
liquidano complessivamente in € 9.887,70, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA come per legge, ed esborsi per € 1.713,00;
- CONDANNA parte attrice Parte_1 Parte_1
e lla rifusione delle spese legali del presente
[...] Parte_2
giudizio in favore delle convenute e Controparte_3 [...]
(fusa per incorporazione in che si Controparte_4 Controparte_5
liquidano, per ciascuna parte convenuta, complessivamente in € 9.887,70, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
- CONDANNA i convenuti in solido CP_2 Controparte_1
tra loro, alla rifusione delle spese legali del giudizio di sequestro conservativo ante causam RG 9138/2020, in favore di parte attrice Parte_1
e che si liquidano
[...] Parte_1 Parte_2
complessivamente in € 5.827,50 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 870,00.
Firenze, 16 Gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1584/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
Parte_1 Parte_1 [...]
rappresentate e difese dall'avv.to TARONI DARIO, Parte_2
dall'avv.to CIOFFI RAFFAELE, dall'avv.to PANZERA EDOARDO GIUSEPPE e dall'avv.to DI VIETO ROBERTA;
ATTORI
E
e con il patrocinio dell'avv.to PALAIA Controparte_1 CP_2
GIANLUCA appresentata e difesa dall'avv.to Controparte_3 [...]
fusa per incorporazione in Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv.to PAGLIETTI GIANCARLO
CONVENUTI
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, introducendo il giudizio di merito a seguito dell'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 671 c.p.c. (RG
9138/2020), e Parte_1 Parte_1 [...]
hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Parte_2
1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
fusa per incorporazione in l 27 Febbraio 2024) Controparte_4 Controparte_5
chiedendo l'accertamento dell'inadempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali delle parti convenute e la condanna di queste, in solido tra loro, al pagamento a titolo contrattuale e/o restitutorio, previa dichiarazione di risoluzione dei contratti stipulati, della somma di € 745.958,33, oltre rivalutazione monetaria di € 67.513,58 quantificata al 31
Dicembre 2020, per un totale di € 813.471,91 (in particolare € 333.522,67 a
[...]
€ 428.532,50 a e € 51.416,74 a Parte_1 Parte_1 Parte_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi, e comunque accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o da reato, anche ex art. 2049 c.c. per quanto riguarda e ex art. 2560 c.c. per quanto riguarda Controparte_3 [...]
con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_4
subiti dalle attrici.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che le tre società attrici avevano stipulato ciascuna una polizza assicurativa con previa Controparte_3
intermediazione della società broker precisamente, polizza n. 4062 per CP_2
polizza n. 4055 per e polizza n. 4054 per Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_2
Ha aggiunto che aveva comunicato che, su indicazione della compagnia CP_2
assicuratrice, i successivi versamenti dei premi avrebbero dovuto corrispondersi con la cd. procedura broker direttamente a quest'ultima, che avrebbe provveduto a trasferire le somme a Nonostante ciascuna delle società attrici avesse Controparte_3
provveduto dall'anno 2011 all'anno 2018 a pagare il premio annuale delle rispettive polizze, tuttavia le relative somme non erano mai state trasferite dalla società broker alla compagnia assicuratrice. Ha evidenziato che tali circostanze di fatto erano state riconosciute da socio e amministratore di con le Controparte_1 CP_2
comunicazioni del 29 Aprile 2020 e del 15 Maggio 2020 e che si era Controparte_1
pure impegnato personalmente a rifondere le somme dei premi assicurativi nonché
l'ammontare della rivalutazione su tali somme.
2 Perciò, a fronte del reiterato riconoscimento degli inadempimenti contrattuali da parte di e di parte attrice ha chiesto la condanna dei due convenuti CP_2 Controparte_1
alla restituzione in solido delle somme illegittimamente trattenute, oltre rivalutazione monetaria.
Ha dedotto, però, che anche la compagnia assicuratrice risulta Controparte_3
essere contrattualmente responsabile in quanto inadempiente rispetto agli obblighi informativi che la legge impone e al generale obbligo di diligenza e buona fede.
L'assicurazione ha infatti omesso di comunicare gli estratti conto annuali delle polizze assicurative, dai quali le attrici avrebbero potuto tempestivamente ricavare che non erano stati versati i premi dalla società broker.
In secondo luogo, parte attrice ha ulteriormente dedotto che la compagnia assicuratrice risulta responsabile anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. per fatto del proprio agente Pt_3
al tempo dei fatti affidatario delle polizze di cui è causa, il quale aveva confermato
[...]
la necessità che il pagamento dei premi assicurativi dovesse avvenire tramite la broker.
Infine, parte attrice ha dedotto che debba essere condannata in via solidale anche la società
quale cessionaria del ramo d'azienda di ai sensi Controparte_4 CP_2
dell'art. 2560 c.c. per risultare tale debito dai libri contabili obbligatori. Ha sottolineato che
è comunque responsabile, poiché è subentrata a non Controparte_4 CP_2
solo per effetto di cessione d'azienda, ma anche per specifica cessione dei contratti di brokeraggio, espressamente elencati nell'atto di cessione di azienda.
Si sono costituiti congiuntamente e Controparte_1 CP_2
chiedendo unicamente la revoca dell'ordinanza di sequestro conservativo emessa il 10
Dicembre 2020 nel procedimento RG 9138/2020.
I due convenuti hanno confermato la debenza delle somme richieste dalle attrici, ovvero i premi assicurativi annuali da versare alla compagnia assicurativa e invece trattenuti. Hanno tuttavia precisato che non vi era stato alcun intento fraudolento e che non vi era stato alcun intento di sottrazione di garanzia patrimoniale, poiché la cessione del ramo d'azienda in favore di era avvenuta solo quale strumento di Controparte_4
patrimonializzazione di ed era un'operazione ormai deliberata da tempo. CP_2
3 Hanno sottolineato che non vi era neppure la sussistenza di periculum in mora, considerato che lo stesso aveva incrementato la garanzia patrimoniale in favore delle attrici CP_1
accollandosi personalmente il debito della società e garantendolo con il proprio patrimonio.
Hanno infine evidenziato che la società cessionaria del ramo d'azienda non potesse essere ritenuta responsabile in solido ex art. 2560 c.c., poiché tale debito non era iscritto nei libri contabili.
Si è costituita tardivamente he ha chiesto il rigetto della Controparte_3
domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La compagnia assicuratrice convenuta ha dichiarato di essere estranea alle responsabilità dedotte da parte attrice. Ha osservato che nelle polizze assicurative non era mai stata pattuita la cd. procedura broker, in forza della quale i premi avrebbero dovuto essere pagati alla società di brokeraggio, né era mai stato indicato che per questioni amministrative i pagamenti dovessero essere eseguiti tramite tale procedura. Ha invece puntualizzato che ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), a fronte di attività di brokeraggio, queste devono essere espressamente previste nel contratto.
Ha inoltre precisato che non vi era stata alcuna violazione degli obblighi informativi da parte dell'assicurazione, poiché le comunicazioni aventi ad oggetto gli estratti conto annuali delle polizze sono sempre state inviate tramite posta ordinaria.
In via subordinata, in caso di riconoscimento di una qualche responsabilità, ha eccepito comunque il concorso colposo ex art. 1227 c.c. delle creditrici, che avevano accettato una modifica unilaterale dell'accordo di versamento dei premi invece che direttamente alla
Compagnia, tramite il broker, senza che fosse intervenuto nessun accordo con l'assicurazione e non hanno mai richiesto le ricevute definitive di pagamento dei premi né verificato per 7 anni l'ammontare dei premi contabilizzati.
Si è costituita anche he ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_4
di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2560 c.c., in quanto i debiti oggetto del presente giudizio non erano iscritti nei libri contabili obbligatori, e in ogni caso era stata contrattualmente prevista nel contratto di cessione d'azienda la deroga all'art. 2560 c.c..
4 Ha precisato che le posizioni delle attrici erano del tutto estranee a Controparte_4
poiché pregresse all'acquisizione e non conosciute dalla cessionaria al momento della conclusione del contratto, e che non vi era mai stata alcuna cessione dei contratti di brokeraggio oggetto di contenzioso. Peraltro, ha evidenziato che non vi è neanche alcun nesso di causalità tra la condotta della cessionaria e la somma richiesta.
Ha comunque richiesto, in via subordinata, di essere manlevata e tenuta indenne da qualunque eventuale condanna nel giudizio da parte di CP_2
Con ordinanza del 20 Aprile 2022 era stato ingiunto, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., a a di pagare, in solido, la complessiva somma CP_2 CP_1 CP_1
di € 813.471,91 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come da note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17 Luglio 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1. Accoglimento della domanda nei confronti di e CP_2 CP_1
[...]
Deve essere accolta la domanda attorea proposta nei confronti di e di CP_2
in proprio. Controparte_1
1.1 Difatti, tali convenuti non hanno contestato né la ricostruzione fattuale offerta dalle attrici, né la sussistenza della loro responsabilità né il quantum della somma richiesta, con le conseguenze derivanti dall'art. 115 c.p.c..
Addirittura, i convenuti hanno espressamente confessato stragiudizialmente la sussistenza della responsabilità di società di brokeraggio assicurativo a cui CP_2
era stato conferito mandato per la gestione del portafoglio assicurativo, per non avere riversato a i premi delle tre polizze annualmente pagati dalle Controparte_3
società attrici, appropriandosene. Peraltro, si era assunto personalmente Controparte_1
l'obbligo restitutorio della somma in aggiunta a quello di con lettera del 15 CP_2
Maggio 2020 (doc. 54.1 fascicolo di parte attrice, non contestato).
5 A ciò si aggiunga pure che nel presente giudizio, costituendosi, i convenuti hanno nuovamente riconosciuto la loro responsabilità e la sussistenza del diritto di credito dedotto dalle attrici (pag. 3 e 11 comparsa di costituzione e risposta di e CP_2
e non hanno richiesto il rigetto della domanda spiegata nei loro Controparte_1
confronti.
1.2 Risulta, pertanto, pacifica non solo l'illecita appropriazione della somma di €
745.958,33, ma anche, proprio in conseguenza di tale circostanza di fatto, l'inadempimento contrattuale di che in forza delle lettere di conferimento di incarico del 1° CP_2
Luglio 2010 aveva stipulato con le tre attrici contratti di mandato per la gestione del portafoglio assicurativi comprensivi pure del ricevimento dei premi delle polizze sottoscritte dalle clienti (doc. 5 fascicolo di parte attrice).
1.3 La responsabilità di dunque, è configurabile sia quale responsabilità CP_2
da fatto illecito, per l'illecita appropriazione delle somme di denaro versate a titolo di premio di polizze assicurative gestite dalla società broker, sia quale responsabilità contrattuale per inadempimento della specifica obbligazione contrattuale.
1.4 Per tale motivo, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarata la risoluzione di ciascun contratto tra le singole società attrici e per CP_2
grave inadempimento e la società di brokeraggio deve essere condannata al pagamento della somma di € 745.958,33.
1.5 Poiché si tratta di un debito di valore, che sia in conseguenza di inadempimento contrattuale o di fatto illecito, l' importo andrà rivalutato dalla data dell'evento dannoso, ossia il giorno di versamento di ciascun premio, sino a quella della presente decisione.
Sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, decorreranno interessi nella misura legale (Cass. SS.UU. n. 1712/1995; successivamente, Cass. n. 23232/2013; Cass. n.
18028/2010).
Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
1.6 Deve essere condannato in solido al pagamento di tale somma anche CP_1
che ha assunto personalmente il debito di (lettera del 15 Maggio 2020),
[...] CP_2
6 tramite l'assunzione della relativa obbligazione secondo uno schema riconducibile all'espromissione ex art. 1272 c.c. senza liberazione del debitore originario.
2. Respingimento della domanda nei confronti di Controparte_3
La domanda di condanna in solido della compagnia assicurativa deve essere respinta per i motivi che seguono.
Parte attrice ha dedotto che l'assicurazione è solidalmente responsabile con il broker, in quanto non aveva adempiuto all'obbligo informativo periodico dal 2012 al 2018 nei confronti delle società assicurate. Le attrici hanno lamentato che se l'assicurazione vi avesse diligentemente adempiuto, sarebbero venute a conoscenza sin da subito che i premi non erano versati. Tale inadempimento contrattuale dell'assicurazione, per le attrici, avrebbe quindi concorso al protrarsi delle appropriazioni dei premi da parte della società broker.
Ha altresì dedotto che la compagnia assicurative era tenuto in solido anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. per fatto del proprio agente che aveva confermato la Parte_3
delegazione di pagamento ad opera della società di brokeraggio.
2.1 Ora, parte convenuta non ha contestato la sussistenza di tale obbligo informativo e non ha dato prova di aver trasmesso le comunicazioni dei prospetti riepilogativi per gli anni oggetto di censura.
2.2 Ciò precisato, bisogna indagare la sussistenza o meno del rapporto di causalità tra evento dannoso e l'inadempimento contrattuale di consistito nel Controparte_3
non aver informato periodicamente le società assicurate con riepiloghi sullo stato della polizza e dei premi versati.
Per configurarsi responsabilità solidale, l'evento dannoso, da valutarsi relativamente alla posizione del danneggiato, deve derivare causalmente da condotte, anche autonome e non identiche, di più persone, cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrano a determinare tale evento dannoso quali concause (Cass. n. 9902/2000, Cass.
n. 2814/1999, Cass. n. 1415/1999).
Peraltro, recentemente la Suprema Corte ha precisato che «deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il
7 medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee» (da ultimo Cass. n. 8778/2024, ma in tal senso anche Cass. n. 3596/1997, Cass. n. 2051/1988, Cass. n. 1473/1988).
2.3 Si tratta, dunque, di procedere ad un accertamento sulla qualificazione o meno dell'inadempimento dell'obbligo informativo dell'assicurazione quale concausa che abbia concorso a determinare l'evento.
L'accertamento del concorso o meno della causa (l'omissione di obblighi informativi annuali da parte dell'assicurazione) nella determinazione dell'evento deve essere condotto secondo le generali coordinate della teoria dell'equivalenza di cui all'art. 40 e 41 c.p., per cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole (l'appropriazione dei premi), non esclude la sussistenza del rapporto di causalità fra queste cause e l'evento, in quanto quest'ultimo riconducibile a tutte, salvo l'esclusiva efficienza causale di una sola di esse (Cass. n.
18753/2017).
2.4 Avuto riguardo alla posizione delle attrici danneggiate, l'evento dannoso consiste nel mancato versamento dei premi delle rispettive polizze assicurative (cd. danno conseguenza), evento che si è verificato annualmente a fronte di ogni singola indebita apprensione (cd. danno evento).
2.4.1 Peraltro, trattandosi di problematica di nesso di causalità afferente a condotte omissive, il criterio logico di verifica del nesso di causalità materiale deve rinvenirsi nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, dovendo il Giudice operare un giudizio controfattuale, nel senso che deve sostituire all'omissione il comportamento alternativo dovuto, al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno (Cass. n.
23197/2018).
Con l'ulteriore precisazione che il predetto giudizio controfattuale deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non” quale criterio volto ad individuare la relazione eziologica tra la condotta e l'evento del danno sulla base della
8 maggiore probabilità logica di un'ipotesi rispetto alla sua complementare (Cass. n.
23197/2018).
2.4.2 Alla luce di tali considerazioni, sostituendo alla condotta omissiva la doverosa condotta attiva dell'assicurazione di comunicazione periodica, l'evento dannoso si sarebbe in egual misura prodotto, rendendo al più probabile l'emersione del mancato versamento dei premi in data anteriore. Del resto, ciò lo si evince anche dal fatto che tale contenzioso si sia originato nel 2021 proprio a seguito dalla ricezione del prospetto riepilogativo per l'anno 2019, stavolta comunicato dall'assicurazione.
2.4.3 Si ritiene, quindi, che l'inadempimento dell'assicurazione non costituisca causa efficiente dell'evento dannoso.
3. Ora, l'attore ha azionato la domanda altresì sostenendo che anche la compagnia assicurativa debba rispondere del danno ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. in quanto la compagnia è oggettivamente responsabile per il danno provocato dal fatto illecito della società di brokeraggio.
Come noto, non è necessario il vincolo di dipendenza tra la compagnia assicurativa e il danneggiante, ma un rapporto di occasionalità necessaria, mera collaborazione o ausiliarità di quest'ultimo nel quadro dell'organizzazione dell'impresa assicurativa perché detta responsabilità è oggettiva avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale di avvalersi di collaboratori
(Cass. 14578/2007).
Nella vicenda in esame, invece, la società di brokeraggio ha esercitato la propria attività di impresa con autonomia di mezzi e di rischio e ha proposto l'adesione a determinati prodotti assicurativi senza alcun vincolo nei confronti dell'impresa emittente. Difetta il rapporto di occasionalità necessaria per potersi sostenere la responsabilità della compagnia assicurativa.
Quanto, invece, alla presunta attività illecita dell'agente difetta la prova del fatto Pt_3
lesivo dell'incaricato. Invero, in atti è presente una sola comunicazione dell'agente ( Pt_3
doc. 33 attrici) datata 9 ottobre 2018, si badi bene a distanza di ben 7 anni dalle prime condotte della società di brokeraggio volte a trattenere i premi corrisposti, con cui di fatto l'agente confermava la delegazione di pagamento. Dalle emergenze istruttorie si ricava che
9 dopo il primo pagamento effettuato nel 2011 dalle società attrici direttamente in favore della compagnia assicurativa ( doc. 7 attrici) a partire dalle comunicazioni della società di brokeraggio del Giugno 2011 era stata sollecitata dallo stesso la modalità a CP_1
mezzo di delegazione di pagamento.
Per tali motivi, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Respingimento della domanda nei confronti di (ora fusa Controparte_4
per incorporazione in Controparte_5
Deve essere invece rigettata la domanda proposta nei confronti di Controparte_4
Difatti, la società convenuta è cessionaria del «ramo d'azienda costituito dall'attività di gestione dei contratti relativi alla totalità dei clienti privati e delle pratiche agli stessi connesse, di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A» nonché di ulteriori contratti relativi ad enti pubblici
(doc. 1 fascicolo di parte convenuta . Controparte_4
Ebbene, nell'elenco di cui a tale Allegato A, nonostante vi siano compresi alcuni contratti assicurativi riconducibili alle attrici, non vi sono quelli oggetti del presente giudizio.
Pertanto, le tre polizze non fanno parte del ramo d'azienda ceduto da a CP_2 [...]
Controparte_4
Ne deriva, dunque, che non è mai divenuta titolare dei relativi Controparte_4
contratti di mandato di gestione del portafoglio né è solidalmente responsabile di tali debiti della cedente, in quanto le previsioni normative di cui all'art. 2560 c.c. riguardano unicamente quei debiti compresi nell'operazione di cessione d'azienda.
4.Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, e devono CP_2 Controparte_1
essere condannati al pagamento in solido, in favore delle tre società attrici, della complessiva somma di € 745.958,33, pari ai premi versati alla società broker e da essa illecitamente trattenuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Deve essere invece rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti di
[...]
e della cessionaria di ramo d'azienda, accertato Controparte_3 Controparte_4
le polizze oggetto del giudizio non fanno parte del ramo d'azienda che è stato ceduto.
5. Spese di lite
10 5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, e CP_2 [...]
e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato CP_1
dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie fino ad € 520.000,00 aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 6 del citato D.M.
(decisum pari ad € 745.958,33), nei valori minimi, stante l'assenza di contestazioni o proposizioni di eccezione dalle controparti, ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, consistita nella reiterazione delle difese già svolte.
7.2 In riferimento a e a (ora fusa per Controparte_3 Controparte_4
incorporazione in , le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice Controparte_5
e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM
n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie fino ad € 520.000,00 aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. (decisum pari ad € 745.958,33), nei valori minimi ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, consistita nella reiterazione delle difese già svolte.
7.3 Devono essere liquidate anche le spese del giudizio di sequestro conservativo ante causam. Anch'esse seguono la soccombenza di e e vengono CP_2 Controparte_1
liquidate in favore delle attrici come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie fino ad € 520.000,00 aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 6 del citato
D.M. (decisum pari a € 745.958,33) nei valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, quest'ultima decurtata del 50% in considerazione della discussione orale. Non si liquida alcun compenso per la fase istruttoria stante il mancato espletamento di tale fase nel procedimento cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
11 - CONDANNA i convenuti in solido CP_2 Controparte_1
a pagare, in favore di parte attrice Parte_1
la complessiva somma di Parte_1 Parte_2
€ 745.958,33, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ciascun evento dannoso sino a quella della presente decisione, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
- RESPINGE le domande attoree proposte nei confronti delle convenute
[...]
ora Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
- CONDANNA i convenuti in solido CP_2 Controparte_1
alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a parte attrice
[...]
he si Parte_1 Parte_1 Parte_2
liquidano complessivamente in € 9.887,70, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA come per legge, ed esborsi per € 1.713,00;
- CONDANNA parte attrice Parte_1 Parte_1
e lla rifusione delle spese legali del presente
[...] Parte_2
giudizio in favore delle convenute e Controparte_3 [...]
(fusa per incorporazione in che si Controparte_4 Controparte_5
liquidano, per ciascuna parte convenuta, complessivamente in € 9.887,70, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
- CONDANNA i convenuti in solido CP_2 Controparte_1
tra loro, alla rifusione delle spese legali del giudizio di sequestro conservativo ante causam RG 9138/2020, in favore di parte attrice Parte_1
e che si liquidano
[...] Parte_1 Parte_2
complessivamente in € 5.827,50 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 870,00.
Firenze, 16 Gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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